IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO


  Visto  il  comma 3 dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista  la  legge  22  aprile 1941, n. 633, norme di «Protezione del
diritto  di  autore  ed  altri  diritti  connessi al suo esercizio» e
successive modificazioni;
  Visto l'articolo 174-quater, cosi' come introdotto dall'articolo 29
del  decreto  legislativo 9 aprile 2003, n. 68, e, in particolare, il
comma  1,  lettera  a), ove si dispone che «i proventi delle sanzioni
amministrative,  applicate ai sensi degli articoli 174-bis e 174-ter,
affluiscono   all'entrata   del   bilancio  dello  Stato  per  essere
riassegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in
misura pari al cinquanta per cento ad un Fondo iscritto allo stato di
previsione  del  Ministero della giustizia destinato al potenziamento
delle  strutture  e  degli  strumenti  impiegati  nella prevenzione e
nell'accertamento  dei  reati previsti dalla presente legge. Il Fondo
e'  istituito  con  decreto del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'interno»;
  Udito  il  parere  interlocutorio  del Consiglio di Stato, espresso
dalla  Sezione  consultiva  per  gli atti normativi nell'adunanza del
25 novembre 2002;
  Sentito il parere del Ministro per l'innovazione e tecnologie;
  Sentito il parere del Ministro per i beni e le attivita' culturali;
  Sentito   il   parere   dell'Autorita'   per   le   garanzie  nelle
comunicazioni;
  Sentito  il  parere  della  Societa'  italiana degli autori e degli
editori;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 maggio 2005 le
cui  osservazioni  sono  state  generalmente  accolte,  salvo  quelle
relative ai seguenti articoli:
    articolo 2,  dove non sembra potersi prospettare il «conflitto di
interessi»  paventato, tenuto conto che la partecipazione al Comitato
e'  consentita  a ciascun organo che svolge o coopera nelle attivita'
di  polizia  giudiziaria  nella prevenzione e nell'accertamento delle
violazioni  penali  ed  amministrative previste dalla legge 22 aprile
1941, n. 633 e successive modificazioni;
    articolo 4,  dove  non  e' stato ritenuto opportuno sopprimere il
meccanismo  di  «segmentazione  del fondo (70% e 30%)», stante che la
logica  premiale  prescelta  tende  a  privilegiare  gli  uffici  che
riescono  a  saldare  la  fase dell'accertamento del reato con quella
della riscossione della sanzione;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
(nota prot. n. 3871.U - 4/1-194 del 7 ottobre 2005);
                             A d o t t a


                      il seguente regolamento:


                               Art. 1.
                             Definizioni


  1.  E'  istituito  presso  il  Ministero  della  giustizia il Fondo
denominato  «Fondo  per  il  potenziamento  delle  strutture  e degli
strumenti  impiegati  nella prevenzione e nell'accertamento dei reati
previsti   dalla   legge   22 aprile   1941,  n.  633,  e  successive
modificazioni».
  2.  Le  risorse  del  Fondo  vengono  destinate  esclusivamente  al
potenziamento  delle  strutture  e  degli  strumenti  impiegati nella
prevenzione  e  nell'accertamento  dei  reati  previsti  dalla  legge
22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
 
                                  Avvertenza:


              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
                              Note alle premesse:


              - Si  riporta  il testo del comma 3, dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - Si riporta il testo degli articoli 174-bis, 174-ter e
          174-quater  della  legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione
          del  diritto  d'autore  e  di altri diritti connessi al suo
          esercizio):
              «Art.    174-bis. - 1.   Ferme   le   sanzioni   penali
          applicabili,  la  violazione  delle  disposizioni  previste
          nella   presente   sezione   e'   punita  con  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  pari  al  doppio  del prezzo di
          mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione,
          in  misura  comunque  non  inferiore  a  euro 103,00. Se il
          prezzo  non  e'  facilmente determinabile, la violazione e'
          punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro
          1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura
          stabilita   per   ogni  violazione  e  per  ogni  esemplare
          abusivamente duplicato o riprodotto.».
              «Art.  174-ter. - 1.  Chiunque  abusivamente  utilizza,
          anche  via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o
          in  parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di
          strumenti   atti  ad  eludere  le  misure  tecnologiche  di
          protezione,  opere  o materiali protetti, oppure acquista o
          noleggia  supporti  audiovisivi, fonografici, informatici o
          multimediali  non conformi alle prescrizioni della presente
          legge,  ovvero  attrezzature, prodotti o componenti atti ad
          eludere   misure  di  protezione  tecnologiche  e'  punito,
          purche'  il  fatto  non  concorra  con  i reati di cui agli
          articoli 171,  171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies,
          171-septies  e  171-octies,  con la sanzione amministrativa
          pecuniaria  di  euro 154 e con le sanzioni accessorie della
          confisca   del   materiale   e   della   pubblicazione  del
          provvedimento   su  un  giornale  quotidiano  a  diffusione
          nazionale.
              2.  In  caso  di  recidiva  o  di  fatto  grave  per la
          quantita'  delle  violazioni  o  delle  copie  acquistate o
          noleggiate, la sanzione amministrativa e' aumentata sino ad
          euro  1032,00  ed  il fatto e' punito con la confisca degli
          strumenti   e  del  materiale,  con  la  pubblicazione  del
          provvedimento   su   due   o  piu'  giornali  quotidiani  a
          diffusione   nazionale   o   su   uno   o   piu'  periodici
          specializzati  nel settore dello spettacolo e, se si tratta
          di   attivita'   imprenditonale,   con   la   revoca  della
          concessione    o    dell'autorizzazione    di    diffusione
          radiotelevisiva   o   dell'autorizzazione  per  l'esercizio
          dell'attivita' produttiva o commerciale.».
              «Art.   174-quater. - 1.  I  proventi  derivanti  dalle
          sanzioni   amministrative,   applicati   ai   sensi   degli
          articoli 174-bis  e  174-ter,  affluiscono  all'entrata del
          bilancio  dello  Stato  per essere riassegnati, con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze:
                a) in  misura pari al cinquanta per cento ad un Fondo
          iscritto  allo  stato  di  previsione  del  Ministero della
          giustizia  destinato  al  potenziamento  delle  strutture e
          degli    strumenti    impiegati    nella    prevenzione   e
          nell'accertamento  dei reati previsti dalla presente legge.
          Il  Fondo  e'  istituito  con decreto adottato dal Ministro
          della  giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno,
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400;
                b) nella  restante misura, ad apposito capitolo dello
          stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
          finanze per la promozione delle campagne informative di cui
          al  comma 3-bis dell'art. 26 della legge 23 agosto 1988, n.
          400, e successive modificazioni.».
          Nota all'art. 1:
              Per  il titolo della legge 22 aprile 1941, n. 633, vedi
          note alle premesse.