IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, cosi' come
modificato  dal  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo
della  direttiva  2001/19/CE,  relativo  ad  un  sistema  generale di
riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto,  in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo n. 115
del  1992,  che,  in presenza di determinate condizioni, subordina il
riconoscimento  dei titoli al superamento di una prova attitudinale o
di un tirocinio di adattamento;
  Visto,  in particolare, il combinato disposto degli articoli 9 e 11
del  decreto  legislativo  27 gennaio  1992, n. 115, secondo il quale
sono  definite,  mediante  decreto  del  Ministro della giustizia, le
eventuali   ulteriori   procedure   necessarie   per   assicurare  lo
svolgimento  e  la conclusione delle misure compensative previste per
il riconoscimento dei titoli nell'ipotesi di formazione professionale
sostanzialmente   diversa   da  quella  contemplata  nell'ordinamento
italiano;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2005;
ritenuto  di non accogliere l'osservazione in merito all'opportunita'
di    prevedere   parametri   e   criteri   per   l'esercizio   della
discrezionalita'    amministrativa    nell'emanazione   del   decreto
dirigenziale  di riconoscimento, gia' compiutamente regolamentato dal
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(nota 4449.U del 3 novembre 2005);

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n.  115, cosi' come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE;
    b)  «decreto  dirigenziale  di  riconoscimento»,  il  decreto del
Direttore  Generale  della Giustizia Civile presso il Ministero della
giustizia  adottato  ai  sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
    c) «richiedente»,  il  cittadino comunitario che domanda, ai fini
dell'esercizio  della professione di assistente sociale in Italia, il
riconoscimento  del  titolo  rilasciato  dal  Paese  di  appartenenza
attestante   una   formazione   professionale   al  cui  possesso  la
legislazione  del  medesimo  Stato  subordina l'accesso o l'esercizio
della professione;
    d) «Consiglio  nazionale»,  il  Consiglio  nazionale  dell'Ordine
degli assistenti sociali.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'ammini-strazione  competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, cosi'
          come  modificato  dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
          277,    attuativo   della   direttiva   2001/19/CE,   reca:
          «Attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE relativa ad un
          sistema   generale   di   riconoscimento   dei  diplomi  di
          istruzione     superiore    che    sanzionano    formazioni
          professionali di una durata minima di tre anni.».
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 6, 9 e 11 del
          citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:
              «Art.  6  (Misure compensative). - 1. Il riconoscimento
          e'  subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di
          un  tirocinio  di  adattamento  della durata massima di tre
          anni oppure al superamento di una prova attitudinale:
                a) se   la  formazione  professionale  attestata  dai
          titoli  di  cui  all'art.  1  e all'art. 3 verte su materie
          sostanzialmente   diverse   da   quelle  contemplate  nella
          formazione   professionale  prescritta  dalla  legislazione
          vigente;
                b) se    la   professione   cui   si   riferisce   il
          riconoscimento dei titoli comprende attivita' professionali
          che non esistono nella professione corrispondente del Paese
          che  ha  rilasciato i titoli o nella professione esercitata
          ai sensi dell'art. 3, lettera b).
              1-bis.  Quanto  previsto al comma 1 e' subordinato alla
          verifica   del   fatto  che  le  conoscenze  acquisite  dal
          richiedente    nel    corso    della   propria   esperienza
          professionale non colmino in tutto o in parte la differenza
          sostanziale di cui al primo comma, lettera a).
              2.  Il  riconoscimento e' subordinato al superamento di
          una  prova  attitudinale  se  riguarda  le  professioni  di
          procuratore  legale,  di  avvocato,  di commercialista e di
          consulente per la proprieta' industriale.
              3.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro per il coordinamento
          delle  politiche  comunitarie,  di  concerto con i Ministri
          interessati,   osservata   la   procedura   comunitaria  di
          preventiva   comunicazione   e  in  assenza  di  tempestiva
          opposizione  della  Commissione  delle  Comunita'  europee,
          possono essere individuati, con riferimento alle situazioni
          previste    dagli   articoli 3   e   4,   altri   casi   di
          obbligatorieta' della prova attitudinale.
              4. Nei casi in cui e' richiesto il tirocinio o la prova
          attitudinale,  non  si applica il secondo comma dell'art. 5
          del presente decreto.».
              «Art.   9   (Disposizioni   applicative   delle  misure
          compensative).  - 1. Con decreto del Ministro competente di
          cui  all'art.  11,  sono  definite,  con  riferimento  alle
          singole   professioni,  le  eventuali  ulteriori  procedure
          necessarie  per  assicurare lo svolgimento e la conclusione
          delle misure di cui agli articoli 7 e 8.».
              «Art. 11 (Competenze per il riconoscimento). - 1. Sulle
          domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:
                a) il   Ministero   titolare  della  vigilanza  sulle
          professioni  di  cui  all'art.  2,  lettera a), individuato
          nell'allegato  A  del  presente decreto, fatta eccezione di
          quanto  previsto  alla  lettera  d). L'allegato puo' essere
          modificato  o  integrato,  tenuto  conto delle disposizioni
          vigenti  o sopravvenute nei vari settori professionali, con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                b) il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  per le
          professioni  consistenti  in  rapporti di pubblico impiego,
          salvo quanto previsto alle successive lettere c), d) ed e);
                c) il  Ministero  della  sanita'  per  le professioni
          sanitarie;
                d) il  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca  per  il  personale  ricercatore  e  per  le
          professioni  di  pianificatore  territoriale,  paesaggista,
          conservatore   dei   beni   architettonici  ed  ambientali,
          architetto junior e pianificatore junior;
                e) il  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca  per  i docenti di scuola materna, di scuola
          elementare  e di istituti di istruzione secondaria di primo
          e secondo grado;
                f) il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica, in ogni altro caso.».
          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 12 del citato decreto
          legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:
              «Art. 12 (Procedura di riconoscimento). - 1. La domanda
          di  riconoscimento  deve  essere  presentata  al  Ministero
          competente,  corredata  della  documentazione  relativa  ai
          titoli  da  riconoscere,  rispondente ai requisiti indicati
          all'art. 10.
              2.  La  domanda  deve  indicare  la  professione  o  le
          professioni  di  cui all'art. 2, in relazione alle quali il
          riconoscimento e' richiesto.
              3.  Entro  trenta giorni dal ricevimento della domanda,
          il  Ministero  accerta  la completezza della documentazione
          esibita,    comunicando    all'interessato   le   eventuali
          necessarie integrazioni.
              4.   Per   la  valutazione  dei  titoli  acquisiti,  il
          Ministero  competente  indice  una conferenza di servizi ai
          sensi  della  legge  n.  241/1990  alla quale partecipano i
          rappresentanti:
                a) degli altri Ministeri di cui all'allegato A;
                b) del   Dipartimento   per  il  coordinamento  delle
          politiche comunitarie;
                c) del Ministero degli affari esteri;
                d) del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
          scientifica e tecnologica;
                e) del Dipartimento per la funzione pubblica.
              Nella   conferenza   sono   sentiti  un  rappresentante
          dell'ordine  o  della categoria professionale ed un docente
          universitario in rappresentanza delle universita' designato
          dal  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
          e tecnologica.
              5.  Sul  riconoscimento provvede il Ministro competente
          con  decreto da emettersi nel termine di quattro mesi dalla
          presentazione  della  domanda  o  della  sua integrazione a
          norma del precedente comma 3.
              6. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le
          condizioni  del  tirocinio  di  adattamento  o  della prova
          attitudinale,  individuando  l'ente  o  organo competente a
          norma dell'art. 15.
              7.  I  decreti  di  cui  al  precedente  comma  5  sono
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
              8.  I  precedenti  commi  4  e 7 non si applicano se la
          domanda  di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a
          quelli su cui e' stato provveduto con precedente decreto.».