La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                    Autorizzazione alla ratifica

    1.  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Decisione   VII/2   della  Conferenza  delle  Alpi  sul  Segretariato
permanente  della  Convenzione  per  la  protezione  delle  Alpi, con
Allegati,   adottata  a  Merano  il  19 novembre  2002  dai  Ministri
dell'ambiente  dei  Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonche'
l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato
permanente  della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa
distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003.