La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                    Autorizzazione alla ratifica

    1.  Il  Presidente  della  Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo  tra  la Repubblica italiana e la Romania sul trasferimento
delle  persone  condannate  alle  quali  e'  stata inflitta la misura
dell'espulsione  o  quella  dell'accompagnamento  al confine, fatto a
Roma il 13 settembre 2003.