IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e
                     la sicurezza degli alimenti
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione
in commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di  autorizzazione  alla  produzione,  alla immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, corretto ed
integrato   dal  decreto  legislativo  28 luglio  2004,  n.  260,  di
attuazione  delle  direttive  n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE, relative
alla   classificazione,   all'imballaggio   e  all'etichettatura  dei
preparati pericolosi;
  Visto  il  decreto  ministeriale 7 maggio 2004 di recepimento della
direttiva  n. 2004/20/CE della Commissione del 2 marzo 2004, relativo
all'iscrizione  della  sostanza attiva clorprofam nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 194;
  Visto  l'art.  1  del citato decreto ministeriale 7 maggio 2004 che
indica  il  31 gennaio  2015  quale  scadenza  dell'iscrizione  della
sostanza  attiva  clorprofam  nell'allegato I del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
  Considerato  che  le  imprese  titolari  delle  autorizzazioni  dei
prodotti  fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente decreto
hanno  ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato
decreto 7 maggio 2004, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
  Visto   il   parere   espresso  in  data  16 settembre  2004  dalla
commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n. 194, favorevole alla ri-registrazione provvisoria
dei  prodotti  fitosanitari  di  cui  trattasi  fino alla scadenza di
iscrizione della sostanza attiva stessa;
  Considerato  altresi'  che le imprese titolari delle autorizzazioni
dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto,
dovranno  presentare  un  fascicolo  conforme  ai  requisiti  di  cui
all'allegato  III  del  decreto  legislativo  n. 194/1995 entro il 31
luglio  2007  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 4,  del  citato decreto
7 maggio 2004, pena la revoca dell'autorizzazione;
  Ritenuto  di ri-registrare provvisoriamente fino al 31 gennaio 2015
i   prodotti  fitosanitari  indicati  in  allegato  fatto  salvi  gli
adempimenti  stabiliti  dall'art.  2,  comma 4,  del  citato  decreto
7 maggio 2004;
  Visti  i  versamenti  effettuati  ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  prodotti  fitosanitari  elencati  nell'allegato  al presente
decreto, contenenti la sostanza attiva clorprofam, sono ri-registrati
provvisoriamente   fino   al   31 gennaio   2015   data  di  scadenza
dell'iscrizione  della sostanza attiva clorprofam nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
  2. Sono fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 2, comma 4,
del  citato  decreto  7 maggio  2004,  in  applicazione  dei principi
uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato in via amministrativa alle
imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 maggio 2006
                                      Il direttore generale: Borrello