IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 24 febbraio 2005, n. 34, recante delega al Governo
per  l'istituzione  dell'Ordine  dei  dottori  commercialisti e degli
esperti contabili e in particolare gli articoli 2 e 5;
  Visto  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive
modificazioni,  recante  attuazione  della  direttiva  n. 84/253/CEE,
relativa  all'abilitazione  delle persone incaricate del controllo di
legge dei documenti contabili;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n.
99, e successive modificazioni, relativo al regolamento recante norme
concernenti  le  modalita'  di  esercizio  della funzione di revisore
contabile;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 novembre 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati,  espressi  in  data  22  dicembre  2005  e del Senato della
Repubblica espressi in data 6 e 15 dicembre 2005;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                        Disposizioni generali
  1. Il registro dei revisori contabili ed il registro del tirocinio,
istituiti  presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo
1  del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dell'articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, sono
tenuti  dal  Consiglio  nazionale  dei dottori commercialisti e degli
esperti   contabili,   attraverso  un  separato  sistema  informatico
centralizzato, accessibile anche a livello locale per l'utilizzazione
dei  dati,  senza  oneri per le pubbliche amministrazioni individuate
con  successivo  decreto  del  Ministero  della giustizia, sentito il
Ministero dell'economia e delle finanze.
  2.  Nella tenuta del registro dei revisori contabili e del registro
del  tirocinio  e'  assicurata l'autonomia degli stessi rispetto agli
albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e 3,   del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  L'art.  76  della  Costituzione  regola la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Si  riporta il testo degli articoli 2 e 5 della legge
          24   febbraio   2005,   n.   34   (Delega  al  Governo  per
          l'istituzione  dell'Ordine  dei  dottori  commercialisti  e
          degli esperti contabili):
              «Art.  2.  -  1.  All'unificazione di cui all'art. 1 si
          provvede,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per la finanza
          pubblica,  con  decreto  legislativo  da adottare entro tre
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          su  proposta  del Ministro della giustizia, di concerto con
          il   Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca,   sentiti   i   Consigli   nazionali  dei  dottori
          commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.
              2.  Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1
          e'  trasmesso  alle  Camere  ai  fini  dell'espressione dei
          pareri  da  parte delle commissioni parlamentari competenti
          per  materia e per le conseguenze di carattere finanziario,
          che   sono   resi   entro   trenta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione  del  medesimo  schema  di decreto. Decorso il
          termine  senza che le commissioni abbiano espresso i pareri
          di  rispettiva  competenza,  il  decreto  legislativo  puo'
          essere comunque emanato.».
              «Art. 5. - 1. Con decreto legislativo da adottare entro
          centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
          decreto  legislativo  di  cui  all'art.  2, su proposta del
          Ministro  della  giustizia,  sono attribuite all'Ordine dei
          dottori commercialisti e degli esperti contabili competenze
          sul  registro  dei  revisori  contabili  di  cui al decreto
          legislativo   27 gennaio   1992,   n.   88,   e  successive
          modificazioni,  e  al  regolamento  di  cui  al decreto del
          Presidente   della   Repubblica  6 marzo  1998,  n.  99,  e
          successive modificazioni.
              2.  Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1
          e'  trasmesso  alle  Camere  ai  fini  dell'espressione dei
          pareri  da  parte delle commissioni parlamentari competenti
          per  materia,  che sono resi entro trenta giorni dalla data
          di  trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il
          termine  senza che le commissioni abbiano espresso i pareri
          di  rispettiva  competenza,  il  decreto  legislativo  puo'
          essere comunque emanato.
              3.  Nell'esercizio della delega il Governo e' tenuto ad
          osservare i seguenti principi e criteri direttivi:
                a) salvaguardare   l'autonomia   del   registro   dei
          revisori  contabili  rispetto  agli albi tenuti dall'Ordine
          dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
                b) mantenere   le  funzioni  e  le  competenze  della
          commissione  centrale per i revisori contabili prevista dal
          titolo  I  del regolamento di cui al decreto del Presidente
          della   Repubblica   6 marzo  1998,  n.  99,  e  successive
          modificazioni;
                c) mantenere     l'attuale    disciplina    normativa
          dell'esame per l'accesso al registro dei revisori contabili
          prevista  dall'art.  3  del  decreto legislativo 27 gennaio
          1992,  n.  88,  e  dal titolo III del regolamento di cui al
          decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1998, n.
          99, e successive modificazioni;
                d) mantenere  in capo al Ministero della giustizia la
          competenza  ad  adottare  i  provvedimenti  di  iscrizione,
          sospensione  e  cancellazione  dal  registro  dei  revisori
          contabili.».
          Note all'art. 1:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo   27 gennaio  1992,  n.  88  (Attuazione  della
          direttiva  n.  84/253/CEE,  relativa all'abilitazione delle
          persone  incaricate  del  controllo  di legge dei documenti
          contabili):
              «Art.  1  (Registro  dei  revisori  contabili). - 1. E'
          istituito  presso  il  Ministero  di  grazia e giustizia il
          registro dei revisori contabili.
              2.  L'iscrizione  nel  registro da' diritto all'uso del
          titolo di revisore contabile.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   6 marzo   1998,   n.   99
          (Regolamento  recante  norme  concernenti  le  modalita' di
          esercizio della funzione di revisore contabile):
              «Art.  5  (Registro  del  tirocinio).  -  1.  Presso il
          Ministero  di grazia e giustizia - Direzione generale degli
          affari  civili  e  delle  libere  professioni, e' tenuto il
          registro  del  tirocinio  dove sono iscritti coloro che, in
          possesso  del  titolo di studio previsto dall'art. 3, comma
          2,  lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
          88, svolgono il tirocinio di cui all'art. 9.
              2.  Il  registro  di  cui  al  comma 1 e' istituito con
          decreto ministeriale, e contiene:
                a) generalita' complete dell'iscritto;
                b) data di inizio del tirocinio di cui all'art. 9 del
          presente regolamento;
                c) indicazione  dei trasferimenti, dell'interruzione,
          delle cancellazioni del revisore contabile o del dipendente
          pubblico  presso cui il tirocinio viene effettuato ai sensi
          dell'art.  10  del  presente  regolamento,  e di ogni altro
          fatto   modificativo   concernente   lo   svolgimento   del
          tirocinio;
                d) recapito  indicato  dal tirocinante per l'invio di
          tutte    le   comunicazioni   relative   ai   provvedimenti
          concernenti il tirocinio.».