IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'articolo 214, comma 1, lettera JJ) del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, che, nell'abrogare il decreto legislativo 23
luglio  1996,  n.  415,  fa salva, tra l'altro la disposizione di cui
all'articolo 62 (Fondo nazionale di garanzia);
  Visto l'articolo 62, comma 4 del decreto legislativo n. 415/1996 il
quale dispone che il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e
la  Consob,  con  regolamento  disciplina  la  gestione  speciale del
patrimonio  del  Fondo  nazionale  di  garanzia,  la  copertura degli
impegni  del  Fondo  derivanti  dalle  insolvenze  pregresse  - anche
attraverso  contribuzioni  straordinarie  a  carico degli aderenti al
Fondo  alla  data  dell'adeguamento  - la destinazione dell'eventuale
residuo attivo;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il regolamento emanato con decreto ministeriale del 18 giugno
1998, n. 238, entrato in vigore il 5 agosto 1998, e recante norme per
la gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia per la copertura
degli impegni derivanti dalle insolvenze pregresse;
  Visto  il  regolamento  emanato con decreto ministeriale 27 gennaio
2003, n. 41, di modifica dell'articolo 4, commi 2 e 4 e dell'articolo
6, comma 1, del regolamento n. 238/1998;
  Visto  in  particolare  il  predetto  articolo 6, comma 1, il quale
prevede che "la gestione speciale si chiude al 30 giugno 2005";
  Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto ministriale n. 238/1998 il
quale prevede, tra l'altro, che "il Fondo provvede alla redazione del
rendiconto semestrale";
  Viste  le  lettere  del  Fondo  nazionale di garanzia n. 195 del 23
febbraio  2005  e  n.  1364  del  27 aprile 2005 che rappresentano il
problema  derivante  dalla chiusura della gestione speciale alla data
del  30  giugno  2005, secondo le richiamate disposizioni del decreto
ministeriale e chiedono una proroga della stessa al 30 giugno 2011;
  Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi in data 25 luglio 2005;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, effettuata
con nota del 3 agosto 2005;
  Ritenuto di aderire alle richieste del Fondo nazionale di garanzia;
  Considerato che il Fondo nazionale di garanzia non ha esaurito il
suo  compito  a causa dei giudizi pendenti ex articoli 98 e 101 della
legge  fallimentare e 57, comma 5 del decreto legislativo n. 58/1998,
proposti  dai creditori esclusi dall'indennizzo o che hanno impugnato
i criteri di calcolo dell'indennizzo applicato dal Fondo;
  Considerata  la  previsione  dei  tempi  lunghi per la chiusura dei
giudizi  in  corso e la necessita' della definizione dei medesimi per
la   determinazione   degli   indennizzi  dovuti  e  della  copertura
finanziaria da richiedere agli intermediari;
  Considerato   che   la  prosecuzione  della  gestione  speciale  e'
necessaria  sia  per  garantire la tutela e la parita' di trattamento
agli  investitori  coinvolti  nelle  procedure  concorsuali,  sia per
consentire la definizione dei contenziosi in essere;
  Considerata  inoltre l'opportunita' di modificare il regolamento n.
238/1998 al fine di prevedere una periodicita' annuale del rendiconto
sulla  gestione  speciale  per allineare la scadenza a quella annuale
dei  piani  triennali, prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto
n. 41/2003;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  3  del  regolamento  n.  238/1998 e' apportata la
seguente motivazione:
    a)  al comma 2, la parola "semestrale" e' sostituita dalla parola
"annuale".
 
          Avvertenza
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 «Testo
          unico  delle  disposizioni  in  materia  di intermediazione
          finanziaria,  ai  sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
          febbraio   1996,  n.  52»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 26 marzo 1998, n. 71.
              - L'art.  62, comma 4 del decreto legislativo 23 luglio
          1996, n. 415 recante «Recepimento della direttiva 93/22/CEE
          del  10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel
          settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del
          15 marzo  1993  relativa all'adeguatezza patrimoniale delle
          imprese di investimento e degli enti creditizi», pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del 9 agosto 1996, n. 186 e' il
          seguente:
              «4. Alla data dell'adeguamento previsto dal comma 2, le
          attivita'  e  passivita'  del  Fondo  confluiscono  in  una
          gestione   speciale  secondo  le  modalita'  stabilite  con
          regolamento  del  Ministro  del  tesoro,  sentite  la Banca
          d'Italia  e  la  CONSOB.  Con  il medesimo regolamento sono
          disciplinati:  la  gestione  speciale  del  patrimonio  del
          Fondo; la copertura degli impegni del Fondo derivanti dalle
          insolvenze   pregresse   anche   attraverso   contribuzioni
          straordinarie  a  carico  degli aderenti al Fondo alla data
          dell'adeguamento;  la  destinazione  dell'eventuale  attivo
          residuo».
              - L'art.  17,  comma  3  della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988,
          n. 214 e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
              - L'art.  3, comma 2 del decreto ministeriale 18 giugno
          1998,  n.  238  «Regolamento  recante norme per la gestione
          speciale  del  Fondo nazionale di garanzia per la copertura
          degli   impegni   derivanti   dalle  insolvenze  pregresse,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1998, n. 168
          e' il seguente:
              «2  - Il Fondo provvede alla redazione della situazione
          iniziale   della   gestione   speciale   e  del  rendiconto
          semestrale,   inviandoli   al  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio  e della programmazione economica, unitamente alle
          relazioni  degli  organi  di amministrazione e di controllo
          del Fondo».
              -  L'art.  4,  commi  2  e  4  del decreto ministeriale
          18 giugno 1998, n. 238, e' il seguente:
              «2.  Il  piano  di  cui  al  comma 1, e' aggiornato con
          cadenza  annuale  in  relazione  ai crediti successivamente
          ammessi  al passivo delle insolvenze pregresse a seguito di
          dichiarazione o insinuazione tardiva ai sensi dell'art. 101
          del  regio  decreto  16 marzo  1942,  n.  267,  ed ai sensi
          dell'art.  89  del  decreto  legislativo n. 385 del 1993, e
          successive   modificazioni  o  a  seguito  di  giudizio  di
          opposizione  o di impugnazione ai sensi degli articoli 98 e
          100  del  regio  decreto  n.  267 del 1942 nonche' ai sensi
          dell'art.  34,  comma  5,  del  decreto  legislativo,  come
          modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
              3. (Omissis).
              4.  Sulla  base  delle  istanze di intervento pervenute
          entro  la  data di inizio della gestione speciale, il Fondo
          predispone,  correlato al piano di cui al comma 1, un piano
          triennale   per  i  versamenti  delle  risorse  finanziarie
          previste dal comma 3. Il piano e' aggiornato annualmente in
          funzione   delle  istanze  di  indennizzo  che  perverranno
          successivamente, ai sensi dell'art. 5, comma 3.».
              -  Si riporta il testo degli articoli 3 e 6 del decreto
          ministeriale  n. 238 del 1998, come modificati dal presente
          regolamento:
              «Art.   3  (Vigilanza).  -  1.  Il  Fondo  risponde  al
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica   della   gestione   speciale,  che  deve  essere
          finalizzata  al  pagamento  degli  indennizzi  dovuti  agli
          aventi diritto relativi alle insolvenze pregresse.
              2.  Il  Fondo  provvede alla redazione della situazione
          iniziale  della gestione speciale e del rendiconto annuale,
          inviandoli  al  Ministero  del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  unitamente alle relazioni degli
          organi di amministrazione e di controllo del Fondo.».
              «Art.  6  (Saldo  della  gestione).  -  1.  La gestione
          speciale si chiude al 30 giugno 2011.
              2.  L'eventuale  attivo  residuo  e'  ripartito tra gli
          intermediari di cui all'art. 4, comma 5, e il Ministero del
          tesoro,  del bilancio e della programmazione economica e in
          misura  proporzionale  alla  rispettiva partecipazione alla
          copertura finanziaria della gestione speciale.».