La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               ART. 1.
                   (Autorizzazione alla ratifica).

   1.  II  Presidente  della  Repubblica  e' autorizzato a ratificare
l'Accordo  tra  il  Governo  della  Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto
a Roma il 3 marzo 1999.