IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

    Visto  l'articolo 139, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285  e successive modificazioni, concernente la patente di
servizio  per  il  personale abilitato allo svolgimento di compiti di
polizia stradale;
    Visto   il   decreto  11 agosto  2004,  n.  246,  concernente  il
«Regolamento  recante norme per il rilascio della patente di servizio
per  il  personale  abilitato  allo svolgimento di compiti di polizia
stradale»;
    Visto l'allegato A del citato decreto n. 246 del 2004, recante il
modello di patente di servizio;
    Viste  le  osservazioni  formulate  dal Ministero dell'economia e
delle  finanze  - Dipartimento del tesoro - Direzione VI con nota del
22 ottobre  2004,  n.  110178,  circa la necessita' di procedere alla
definizione di un nuovo modello di patente di servizio;
    Visto  il  nuovo  modello  di  patente  di  servizio proposto dal
Ministero  dell'economia  e delle finanze - Dipartimento del tesoro -
Direzione  VI  ed  approvato  dai  rappresentanti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno nel corso
di  apposita riunione svoltasi il 18 febbraio 2005 presso il medesimo
Dipartimento del tesoro;
    Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 16 settembre
2005;
    Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota del 5 ottobre 2005, n. 17277 UL;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
    1.  Il  modello  di  patente di servizio di cui all'allegato A al
decreto 11 agosto 2004, n. 246, e' sostituito dal modello allegato al
presente regolamento.
    2. Le caratteristiche tecniche del modello sono le seguenti:
      a) formato: cm 14,5 x 11,00;
      b)  stampa in bianca a tre colori, due per i fondi di sicurezza
di  cui uno fluorescente blu piu' nero per i testi, ed in volta a tre
colori,  due  per i fondi di sicurezza di cui uno fluorescente giallo
piu' uno nero per i testi;
      c) carta neobond non filigranata bianca;
      d) numerazione progressiva alfanumerica.
    Il  presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
      Roma, 5 gennaio 2006

                                   Il Ministro delle infrastrutture
                                            e dei trasporti
                                                Lunardi
Il Ministro dell'interno
        Pisanu

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti
il 10 febbraio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 106
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   139,   comma 2,  del  decreto  legislativo
          30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, recante:
          «Nuovo  codice  della  strada»,  pubblicato nel supplemento
          ordinario  n. 74 alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n.
          114, cosi' recita:
              «Art. 139. - 1. (Omissis).
              2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti,  di  concerto con il Ministro dell'interno, sono
          stabiliti  i requisiti e le modalita' per il rilascio della
          patente di cui al comma 1».
              -   Il   decreto   11 agosto  2004,  n.  246,  recante:
          «Regolamento recante norme per il rilascio della patente di
          servizio  per  il  personale  abilitato allo svolgimento di
          compiti  di  polizia stradale» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 1° ottobre 2004, n. 231.
              -  L'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».