IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge  30 dicembre  2004, n. 311, articolo 1, comma 426,
secondo  periodo  che,  in  attesa della riforma organica del settore
della  riscossione e fermi restando i casi di responsabilita' penale,
riconosce  ai  concessionari del servizio nazionale della riscossione
ed   ai   commissari   governativi   provvisoriamente  delegati  alla
riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la
facolta'   di  sanare  le  responsabilita'  amministrative  derivanti
dall'attivita'   svolta   fino   al  30 giugno  2005,  termine  cosi'
modificato   dal   comma 38,   lettera   a),   dell'articolo   3  del
decreto-legge    30 settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dietro versamento
della  somma  di  3  euro per ciascun abitante residente negli ambiti
territoriali ad essi affidati in concessione alla data del 1° gennaio
2004;
  Visto il comma 426-bis del citato articolo 1 della legge n. 311 del
2004,  introdotto  con la legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione
del  decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, e secondo il quale, per i
soggetti  che  esercitano  la  facolta'  di sanare le responsabilita'
amministrative,     le    irregolarita'    compiute    nell'esercizio
dell'attivita'  di riscossione non determinano il diniego del diritto
al rimborso o del discarico per inesigibilita' delle quote iscritte a
ruolo o delle definizioni automatiche delle stesse e le comunicazioni
di  inesigibilita' relative ai ruoli consegnati entro il 30 settembre
2003,  sono  presentate  entro  il  30 settembre  2006, termini cosi'
modificati  dall'articolo  3,  comma  38,  lettera b), nn. 1 e 2, del
citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203;
  Visto  l'articolo  1, comma 5, del decreto-legge 17 giugno 2005, n.
106,   come  modificato  dall'articolo  3,  comma  39,  del  predetto
decreto-legge    30 settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 2 dicembre 2005, n. 248, che prevede che
il  termine  del  30 giugno  2005, relativo al versamento della prima
rata,  pari  al  40 per cento del totale, e' prorogato al 29 dicembre
2005;
  Visto  il  citato  comma  426,  terzo  periodo,  che prevede che il
versamento  delle  altre  due rate, ciascuna pari al 30 per cento del
totale,  sono  da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2006 e
tra il 21 ed il 31 dicembre 2006;
  Visto, altresi', il quarto periodo del citato comma 426, che rinvia
ad   un  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  la
determinazione  delle modalita' di applicazione delle disposizioni di
tale comma;
  Visti  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, articoli da 103 a 109 e 111 e il decreto legislativo 13 aprile
1999,  n.  112,  articoli da  47  a  53,  che individuano le sanzioni
applicabili  alle  violazioni compiute dai concessionari del servizio
nazionale    della   riscossione   e   dai   commissari   governativi
provvisoriamente  delegati alla riscossione, rispettivamente, fino al
30 giugno 1999 e a decorrere dal 1° luglio 1999;
  Visti  gli  articoli 82,  83 e 90 del citato decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  43  del 1988 e gli articoli 19 e 20 del citato
decreto  legislativo  n.  112  del 1999, che disciplinano le cause di
diniego  del  rimborso  e  del  discarico  per  inesigibilita'  ed il
relativo procedimento da applicare a fini della loro contestazione;
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Commissione  consultiva  per la
riscossione nella seduta del 1° agosto 2005;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'Adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 28 novembre 2005;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
effettuata con nota n. 3-639/UCL del 17 gennaio 2006;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1.  Per  effetto  della sanatoria di cui all'articolo 1, comma 426,
secondo  periodo,  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, di seguito
denominata  «sanatoria»,  nei  confronti  dei  soggetti ivi indicati,
fermi  restando i provvedimenti sanzionatori divenuti definitivi alla
data   del   30 giugno   2005,   si   estingue   la   responsabilita'
amministrativa  per  le  violazioni,  anche se non ancora contestate,
punite con le sanzioni previste dagli articoli da 103 a 109 e 111 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e
dagli  articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, compiute fino al 30 giugno 2005.
  2. Sono comunque dovuti gli importi da corrispondere ai sensi degli
articoli 72  e  73  del decreto del Presidente della Repubblica n. 43
del  1988  e dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999
eventualmente non versati ed i relativi interessi.
 
          Note alle premesse:
              -  Il  testo  vigente  del comma 426 dell'art. 1, della
          legge  30 dicembre  2004, n. 311 recante: «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  (legge finanziaria 2005)», pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale   del  31  dicembre  2004,  n.  306,  supplemento
          ordinario e' il seguente:
              «426  (Riscossione mediante ruolo per il recupero delle
          somme   dovute   dal   concessionario   per  inadempimento.
          Definizione   agevolata  di  irregolarita'  pregresse).  E'
          effettuato  mediante  ruolo il recupero delle somme dovute,
          per  inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di
          intermediazione  all'incasso  ovvero  dal  garante  di tale
          soggetto  o  del  debitore  di  entrate  riscosse  ai sensi
          dell'art.  17  del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
          46,  e  successive  modificazioni.  In attesa della riforma
          organica  del  settore  della riscossione, fermi restando i
          casi   di   responsabilita'  penale,  i  concessionari  del
          servizio   nazionale  della  riscossione  ed  i  commissari
          governativi  delegati provvisoriamente alla riscossione, di
          cui  al  decreto  legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno
          facolta'   di   sanare  le  responsabilita'  amministrative
          derivanti  dall'attivita'  svolta  fino  al  30 giugno 2005
          dietro  versamento  della  somma  di  3  euro  per  ciascun
          abitante    residente    negli   ambiti   territoriali   ad
          essiaffidati  in concessione alla data del 1° gennaio 2004.
          L'importo  dovuto  e' versato in tre rate, la prima pari al
          40  per  cento  del  totale,  da versare entro dieci giorni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui
          all'ultimo  periodo  del presente comma, e comma e comunque
          entro il 20 dicembre 2005, e le altre due, ciascuna pari al
          30  per  cento del totale, da versare rispettivamente entro
          il  30 giugno  2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze sono
          stabilite  le  modalita' di applicazione delle disposizioni
          del presente comma».
              -  Il  decreto  legislativo  13 aprile  1999,  n.  112,
          recante:    «Riordino    del   servizio   nazionale   della
          riscossione,  in  attuazione  della  delega  prevista dalla
          legge  28 settembre  1998,  n.  337»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1999, n. 97.
              -  Il  testo  vigente  del  comma  426-bis (riscossione
          mediante  ruolo  per  il  recupero  delle  somme dovute dal
          concessionario  per inadempimento. Definizione agevolata di
          irregolarita'   pregresse).   dell'art.   1,   della  legge
          30 dicembre   2004,   n.  311  (legge  finanziaria)  e'  il
          seguente:   «Per   effetto  dell'esercizio  della  facolta'
          prevista   dal   comma   426,   le  irregolarita'  compiute
          nell'esercizio    dell'attivita'    di    riscossione   non
          determinano  il  diniego  del  diritto  al  rimborso  o del
          discarico per inesigibilita' delle quote iscritte a ruolo o
          delle   definizioni   automatiche  delle  stesse  e,  fermi
          restando   gli   effetti  delle  predette  definizioni,  le
          comunicazioni   di   inesigibilita'   relative   ai   ruoli
          consegnati entro il 30 settembre 2003 sono presentate entro
          il  30 settembre  2006;  per  tali comunicazioni il termine
          previsto  dall'art.  19,  comma  3, del decreto legislativo
          13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° ottobre 2006».
              -  Il  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35  contiene
          disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo
          sviluppo   economico,  sociale  e  territoriale,  e'  stato
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2005, n. 62 e
          convertito  in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge
          14 maggio 2005, n. 80.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
          1988,    n.   43,   contenente   la   disciplina   relativa
          all'istituzione  del  servizio di riscossione dei tributi e
          di  altre  entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai
          sensi  dell'art.  1, comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 657,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 1988, n.
          49, S.O.
              -  Si  riporta il testo vigente degli articoli 82, 83 e
          90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988:
              «Art.  82  (Perdita  del  diritto al rimborso). - 1. Il
          concessionario decade dal diritto al rimborso:
                a) quando  ha  presentato la domanda di rimborso o ha
          proceduto  in via esecutiva oltre i termini stabiliti dagli
          articoli precedenti;
                b) quando   gli   atti   della   procedura  esecutiva
          risultano  viziati  da  irregolarita'  salvo  che  egli non
          dimostri  che  l'irregolarita'  non  ha influito sull'esito
          della stessa procedura;
                c) quando  la  mancata  riscossione e' dovuta a fatto
          imputabile  al  custode  dei beni pignorati; in tal caso il
          diritto  al  rimborso  spetta per l'ammontare che eccede il
          valore dei beni pignorati;
                d).
              2.  Se la perdita del diritto al rimborso e' causata da
          fatto  imputabile  al concessionario delegato, il delegante
          ha  diritto  di rivalersi nei confronti di quest'ultimo con
          le procedure previste dagli articoli 56 e seguenti.
              3.  La  disposizione di cui al comma 2 si applica anche
          quando  il concessionario dichiarato decaduto o revocato ha
          perso  il  diritto  al  rimborso delle somme anticipate, ai
          sensi  dell'art.  74,  comma  2,  per  fatto  imputabile al
          concessionario o al delegato provvisorio succedutogli».
              «Art.  83  (Ammissione  o  diniego  del rimborso). - 1.
          L'ufficio  dell'amministrazione finanziaria o l'ente che ha
          emesso  il  ruolo e al quale e' stata presentata la domanda
          dispone,  entro il termine di dodici mesi, il rimborso, per
          ciascuna  rata iscritta a ruolo, dell'ammontare delle quote
          inesigibili   che   non   risultano   gia'  rimborsate.  Il
          provvedimento   dell'ufficio   finanziario   contenente  la
          dichiarazione  che  le  quote  ammesse al rimborso non sono
          state  gia'  rimborsate,  e'  trasmesso  all'intendente  di
          finanza, il quale lo rende esecutorio.
              2.  L'ufficio  finanziario  o l'ente impositore, per le
          quote  di  cui  non  ritiene documentata la inesigibilita',
          annota  le proprie osservazioni sulla domanda che trasmette
          con  la  relativa documentazione all'intendente di finanza,
          restituendone  un  esemplare  al  concessionario  che  puo'
          presentare deduzioni e documenti.
              3.  L'intendente  di  finanza  provvede  al rimborso ai
          sensi  dell'art.  84.  In  caso di rigetto della domanda di
          rimborso  trasmette  il  provvedimento motivato all'ufficio
          finanziario  o  all'ente  impositore,  che  lo  notifica al
          concessionario».
              «Art.  90  (Discarico  di  quote  inesigibili). - 1. Le
          norme del presente Titolo, ad eccezione degli articoli 84 e
          86,  si  applicano per il discarico delle quote inesigibili
          delle  entrate  affidate  in  riscossione al concessionario
          senza obbligo del non riscosso come riscosso.
              2.  In  caso di diniego del discarico il concessionario
          e'  tenuto  al  versamento  delle  somme  di  cui non si e'
          provveduto  al  discarico entro dieci giorni dalla notifica
          del provvedimento ministeriale».
              Si  riporta il testo vigente degli articoli 19 e 20 del
          decreto legislativo n. 112/1999:
              «Art.  19  (Discarico  per inesigibilita). - 1. Ai fini
          del   discarico   delle   quote   iscritte   a   ruolo,  il
          concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente
          creditore,   una   comunicazione  di  inesigibilita'.  Tale
          comunicazione  viene  redatta  e trasmessa con le modalita'
          stabilite con decreto del Ministero delle finanze.
              2.  Costituiscono  causa  di  perdita  del  diritto  al
          discarico:
                a) la    mancata    notificazione    imputabile    al
          concessionario,   della   cartella   di   pagamento,  entro
          l'undicesimo   mese  successivo  alla  consegna  del  ruolo
          ovvero,  per  i  ruoli  straordinari,  entro  il sesto mese
          successivo  nonche',  nel caso previsto dall'art. 32, comma
          2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
          46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata
          nel ruolo;
                b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche
          in  via  telematica, con cadenza annuale, dello stato delle
          procedure  relative  alle singole quote comprese nei ruoli;
          la  prima comunicazione e' effettuata entro il diciottesimo
          mese  successivo  a  quello  di  consegna  del  ruolo. Tale
          comunicazione  e' effettuata con le modalita' stabilite con
          decreto del Ministero delle finanze;
                c) la  mancata  presentazione,  entro  il  terzo anno
          successivo  alla consegna del ruolo, della comunicazione di
          inesigibilita'  prevista dal comma 1. Tale comunicazione e'
          soggetta  a successiva integrazione se, alla data della sua
          presentazione,  le procedure esecutive sono ancora in corso
          per causa non imputabile al concessionario;
                d) il  mancato  svolgimento  dell'azione esecutiva su
          tutti  i beni del contribuente la cui esistenza, al momento
          del  pignoramento,  risultava  dal  sistema informativo del
          Ministero  delle  finanze,  a meno che i beni pignorati non
          fossero  di  valore  pari  al doppio del credito iscritto a
          ruolo,  nonche'  sui  nuovi  beni la cui esistenza e' stata
          comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;
                d-bis)   il   mancato   svolgimento  delle  attivita'
          conseguenti   alle   segnalazioni  di  azioni  esecutive  e
          cautelari effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4;
                e) la  mancata  riscossione  delle  somme  iscritte a
          ruolo,  se imputabile al concessionario; sono imputabili al
          concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto
          al   discarico   i   vizi   e   le  irregolarita'  compiute
          nell'attivita'  di  notifica  della cartella di pagamento e
          nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi
          concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarita'
          non hanno influito sull'esito della procedura.
              3.    Decorsi   tre   anni   dalla   comunicazione   di
          inesigibilita',   totale   o   parziale,  della  quota,  il
          concessionario      e'     automaticamente     discaricato,
          contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali
          i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.
              4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in
          ogni  momento,  il  potere  dell'ufficio  di  comunicare al
          concessionario  l'esistenza  di nuovi beni da sottoporre ad
          esecuzione  e  di  segnalare  azioni cautelari ed esecutive
          nonche'  conservative  ed  ogni altra azione prevista dalle
          norme  ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al
          fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo.
              5.  La  documentazione cartacea relativa alle procedure
          esecutive poste in essere dal concessionario e' conservata,
          fino  al  discarico  delle  relative  quote,  dallo  stesso
          concessionario.
              6.  Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio puo'
          richiedere   al   concessionario   la   trasmissione  della
          documentazione  relativa  alle  quote  per le quali intende
          esercitare  il  controllo  di merito, ovvero procedere alla
          verifica    della    stessa    documentazione   presso   il
          concessionario;  se entro trenta giorni dalla richiesta, il
          concessionario   non   consegna,   ovvero   non   mette   a
          disposizione,  tale  documentazione  perde  il  diritto  al
          discarico della quota».
              «Art.  20  (Procedura di discarico per inesigibilita' e
          reiscrizione  nei  ruoli).  -  1. Il competente ufficio del
          Ministero  delle  finanze per le entrate di sua competenza,
          ovvero  l'ufficio indicato dall'ente creditore per le altre
          entrate,  se,  a  seguito dell'attivita' di controllo sulla
          comunicazione  di  inesigibilita',  ritiene  che  non siano
          state  rispettate  le  disposizioni  dell'art. 19, comma 2,
          lettere  a),  d),  d-bis)  ed e), notifica apposito atto al
          concessionario,  che  nei  successivi  trenta  giorni  puo'
          produrre osservazioni. Decorso tale termine il discarico e'
          ammesso  o  rifiutato  con  un  provvedimento  a  carattere
          definitivo.
              1-bis.  Il  controllo di cui al comma 1 e' effettuato a
          campione,  sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente
          creditore.
              2.   Se   il   concessionario   non  ha  rispettato  le
          disposizioni  dell'art.  19,  comma  2, lettere b) e c), si
          procede  ai sensi del comma 1 immediatamente dopo che si e'
          verificata la causa di perdita del diritto al discarico.
              3.  In caso di diniego del discarico, il concessionario
          e'  tenuto a versare all'ente creditore, entro dieci giorni
          dalla   notifica  del  relativo  provvedimento,  la  somma,
          maggiorata  degli  interessi  legali decorrenti dal termine
          ultimo  previsto per la notifica della cartella, pari ad un
          quarto  dell'importo  iscritto  a  ruolo, ed alla totalita'
          delle  spese  di  cui  all'art.  17, comma 6, se rimborsate
          dall'ente creditore.
              4.  Nel  termine  di novanta giorni dalla notificazione
          del  provvedimento di cui al comma 3 il concessionario puo'
          definire   la   controversia  con  il  pagamento  di  meta'
          dell'importo  dovuto  ai sensi del medesimo comma 3 ovvero,
          se  non  procede alla definizione agevolata, puo' ricorrere
          nello stesso termine alla Corte dei conti.
              5.  Per  le  entrate  tributarie dello Stato l'ufficio,
          qualora  venga  a conoscenza di nuovi elementi reddituali o
          patrimoniali   riferibili   allo   stesso   soggetto,  puo'
          reiscrivere  a ruolo le somme gia' discaricate, purche' non
          sia  decorso  il  termine  di  prescrizione  decennale. Con
          decreto  ministeriale,  sentita  la commissione consultiva,
          sono  stabiliti  i criteri per procedere alla reiscrizione,
          sulla  base di valutazioni di economicita' e delle esigenze
          operative.
              6.  Per  le  altre entrate, ciascun ente creditore, nel
          rispetto dei propri ambiti di competenza interna, determina
          i  criteri  sulla base dei quali i propri uffici provvedono
          alla reiscrizione delle quote discaricate.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
          Note all'art. 1:
              -  Per  i  riferimenti  della legge n. 311/2004 si veda
          nelle note alle premesse.
              -  Per  i  riferimenti del decreto del Presidente della
          Repubblica n. 43 del 1988 si veda nelle note alle premesse.
              -  Per  i riferimenti del decreto legislativo 13 aprile
          1999, n. 112, si veda nelle note alle premesse.
              -  Il  testo vigente degli articoli 72 e 73 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n.  43  del  1988 e' il
          seguente:
              «Art.  72  (Versamento  delle  somme  riscosse mediante
          ruoli).  - 1. Per le entrate iscritte a ruolo con l'obbligo
          del  non  riscosso  come  riscosso,  il concessionario deve
          versare  alla  competente  sezione di tesoreria provinciale
          dello  Stato  ed  alle  tesorerie  degli enti creditori, al
          netto del compenso di riscossione di sua competenza:
                a) entro diciassette giorni dalla rispettiva scadenza
          i sei decimi dell'importo di ciascuna rata;
                b) entro  il  quattordicesimo  giorno  del terzo mese
          successivo  alla scadenza i restanti decimi dell'importo di
          ciascuna rata.
              2.  Per le entrate iscritte a ruolo senza l'obbligo del
          non  riscosso  come  riscosso  i  versamenti  devono essere
          effettuati  entro il giorno ventisette di ciascun mese, per
          l'importo  delle  rate  effettivamente riscosse dall'uno al
          quindici  dello  stesso  mese  ed entro il giorno dodici di
          ciascun   mese  per  l'importo  delle  rate  effettivamente
          riscosse dal sedici all'ultimo giorno del mese precedente.
              3.   Le   cedole   del  debito  pubblico,  versate  dai
          contribuenti  a  pagamento  delle  imposte  erariali, vanno
          versate alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
              4.  I  buoni  di  discarico  allegati  agli  elenchi di
          sgravio,  di  cui  all'art.  33  del presente decreto, sono
          accettati come denaro contante. Se l'ammontare dei buoni e'
          superiore all'importo da versare, la differenza e' imputata
          in   riduzione   dei  successivi  versamenti  previsti  dal
          presente articolo.
              5.   Ai   fini  dei  versamenti  di  cui  al  comma  1,
          dall'importo  dei versamenti va detratto, oltre al compenso
          di    riscossione,   l'ammontare   delle   somme   che   il
          concessionario  e'  autorizzato  a  trattenere, ai sensi di
          quanto  previsto  dagli  articoli 62,  64,  65  e  86. Tale
          detrazione potra' essere effettuata:
                a) per intero nel primo versamento utile, nel caso in
          cui la concessione sia avvenuta dopo che i carichi relativi
          all'importo  da  dedurre  sono stati interamente versati ai
          sensi del comma 1, lettere a) e b);
                b) nei  limiti  rispettivamente  del  60 e del 40 per
          cento,  se al momento della concessione tali versamenti non
          sono  stati  ancora  eseguiti,  da valere alle scadenze dei
          versamenti di cui al comma 1, lettere a) e b).
              6.  Con  il  decreto  previsto nel comma 2 dell'art. 63
          vengono  emanate  disposizioni  relative  alla  resa  delle
          contabilita'  amministrative  alle  ragionerie  provinciali
          dello Stato».
              «Art.   73   (Versamento   delle   somme  riscosse  per
          versamenti diretti). - 1. Entro il quinto giorno successivo
          allo  scadere  di  ogni  decade del mese, il concessionario
          versa,  distintamente  per imposta, alla competente sezione
          di  tesoreria  provinciale  dello Stato ed alle casse degli
          enti  destinatari,  l'ammontare  delle somme affluite nella
          decade  stessa  per versamenti diretti al netto delle somme
          oggetto   di   dilazione   e   di  sgravio  a  norma  degli
          articoli 62,  comma  2, e 86, comma 5. Nello stesso termine
          versa,  tramite  postagiro,  le  somme  per  le  quali  sia
          pervenuta  la  comunicazione  dell'accreditamento  da parte
          dell'ufficio dei conti correnti postali.
              2.  I  concessionari  indicati  all'art.  31,  comma 1,
          lettere  a)  e  b),  devono  versare  presso  le competenti
          sezioni di tesoreria provinciale dello Stato esclusivamente
          in  contanti  o  con  le  modalita'  di  cui al terzo comma
          dell'art.  230  del  regolamento  per l'amministrazione del
          patrimonio  e  per  la  contabilita'  generale dello Stato,
          approvato con regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 827, e
          successive  modificazioni,  le  somme  riscosse a titolo di
          imposte erariali escluse quelle affluite sul conto corrente
          postale  vincolato  a  favore dello Stato che devono essere
          versate solo tramite postagiro.
              3. Quando l'ultimo giorno della seconda decade del mese
          cade  in  giorno  non  lavorativo,  i  concessionari devono
          contabilizzare  le  ritenute  alla  fonte riscosse il primo
          giorno  lavorativo  della  terza  decade come se introitate
          nella decade precedente; la stessa disposizione vale per le
          ritenute  per  le  quali  in  tale  giorno  e' pervenuta la
          comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei
          conti correnti postali.
              4.  Entro  i  cinque  giorni  successivi  alle scadenze
          previste  dal  comma  1,  il  concessionario trasmette alla
          competente  ragioneria provinciale dello Stato una distinta
          in   triplice   esemplare,   riepilogativa  dei  versamenti
          effettuati  separatamente  per  ciascuna  imposta,  due dei
          quali vengono restituiti con visto di ricevuta.
              5.  Nella distinta riepilogativa dei versamenti diretti
          deve  essere  indicato  l'importo  complessivo  delle somme
          riscosse, l'importo della commissione e della ripartizione,
          ove  occorra,  fra  gli  enti  destinatari degli importi di
          rispettiva spettanza e delle relative quote di commissioni.
              6.  Nella  distinta  devono essere annotati gli estremi
          delle quietanze di tesoreria e delle quietanze emesse dalle
          casse   degli   enti   destinatari.  Se  il  versamento  e'
          effettuato   a  mezzo  di  conto  corrente  postale,  nella
          distinta  debbono  essere  annotati  gli  estremi  di  tale
          versamento.
              7.  Gli interessi maturati sul conto corrente vincolato
          di  cui  all'art.  7,  comma  4, devono essere versati alla
          prima  scadenza successiva alla comunicazione dell'avvenuto
          accreditamento».
              -  Si riporta il testo vigente dell'art. 22 del decreto
          legislativo n. 112/1999:
              «Art.   22   (Termini   di   riversamento  delle  somme
          riscosse).   -   1.   Il  concessionario  riversa  all'ente
          creditore   le   somme  riscosse  entro  il  decimo  giorno
          successivo   alla   riscossione.   Per  le  somme  riscosse
          attraverso  le  agenzie  postali  e le banche il termine di
          riversamento  decorre,  dal  giorno individuato con decreto
          del  Ministero  delle finanze, di concerto con il Ministero
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
          Per  gli enti diversi dallo Stato e da quelli previdenziali
          il  termine  di  riversamento decorre dal giorno successivo
          allo scadere di ogni decade di ciascun mese.
              2.  Per le somme versate con mezzi diversi dal contante
          la decorrenza dei termini di riversamento di cui al comma 1
          e'  determinata con decreto del Ministero delle finanze, di
          concerto  con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica.
              3.  Il  comma  2 dell'art. 5 del decreto-legge 8 agosto
          1996,  n.  437,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          24 ottobre 1996, n. 556, e' abrogato».