La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

                    Autorizzazione alla ratifica

  1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato a ratificare
l'Accordo  tra  il  Governo  della Repubblica italiana e il Consiglio
Federale   della   Confederazione  svizzera  sulla  effettuazione  di
attivita'  congiunte  di  addestramento  e  formazione militare delle
rispettive Forze armate, fatto a Berna il 24 maggio 2004.