IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'articolo  1,  comma  1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14,
recante:   "Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   Legge
comunitaria 2002";
  Visto  il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, concernente:
"Attuazione  della  Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio  del 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell'uso del
sistema  finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita'
illecite";
  Visto  in particolare, l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 8, comma
4, del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
  Visto   il   decreto-legge   3   maggio   1991,  n.  143,  recante:
"Provvedimenti  urgenti  per limitare l'uso del contante e dei titoli
al  portatore  nelle  transazioni  e  prevenire  l'utilizzazione  del
sistema   finanziario   a   scopo  di  riciclaggio"  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  5  luglio  1991,  n.  197, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 25 settembre 1999, n. 374, recante:
"Estensione  delle disposizioni in materia di riciclaggio di capitali
di  provenienza illecita ad attivita' non finanziarie particolarmente
suscettibili  di  utilizzazione  ai  fini  di  riciclaggio,  a  norma
dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52";
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003, n. 196, recante:
"Codice in materia di protezione dei dati personali";
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere del Comitato Antiriciclaggio espresso nella seduta
del 28 luglio 2004;
  Udito  il parere delle competenti autorita' di vigilanza di settore
e le amministrazioni interessate;
  Udito  il  parere  del Garante per la protezione dei dati personali
espresso nella riunione del 12 maggio 2005;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;
  Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a  norma  dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400,   effettuata  con  nota  n.  DAGL-27419-10.2.2.1/2/2005  del  23
dicembre 2005;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                             Definizioni

  1. Nel presente regolamento si intendono per:
    a)  "direttiva":  la  direttiva  del  Consiglio  delle  comunita'
europee  n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  dell'Unione  europea  n.
2001/97/CE del 4 dicembre 2001;
    b)  "legge  antiriciclaggio":  il decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, in legge 5 luglio 1991, n. 197, e
successive modificazioni e integrazioni;
    c) "decreto": il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
    d)  "codice  in  materia  di  protezione  dei dati personali": il
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
    e) "UIC": l'Ufficio italiano dei cambi;
    f)  "libero  professionista":  il  soggetto  iscritto ai relativi
collegi,  ordini,  albi  ed  elenchi come individuato all'articolo 2,
comma  1,  lettere  s)  e  t)  del  decreto  legislativo n. 56 del 20
febbraio 2004, anche quando svolge l'attivita' professionale in forma
societaria o associativa;
    g) "prestazione professionale": la prestazione fornita dal libero
professionista   che   si   sostanzia   nella  diretta  trasmissione,
movimentazione  o  gestione di mezzi di pagamento, beni o utilita' in
nome o per conto del cliente ovvero nell'assistenza al cliente per la
progettazione  o  realizzazione  della  trasmissione, movimentazione,
verifica  o  gestione  di mezzi di pagamento, beni o utilita' e della
costituzione,  gestione  o amministrazione di societa', enti, trust o
strutture analoghe;
    h)  "cliente":  il  soggetto  al  quale  il libero professionista
presta  assistenza  professionale,  in  seguito al conferimento di un
incarico;
    i)  "operazione  frazionata":  un'operazione  unitaria  sotto  il
profilo  economico  di valore superiore a 12.500 euro posta in essere
attraverso  piu'  operazioni,  effettuate  in momenti diversi e in un
circoscritto  periodo di tempo, singolarmente di valore non superiore
a 12.500 euro;
    l)  "dati  identificativi":  il  nome e il cognome, il luogo e la
data  di  nascita,  l'indirizzo,  il codice fiscale e gli estremi del
documento  di  identificazione  o,  nel  caso  di soggetti diversi da
persona  fisica,  la  denominazione,  la  sede  legale  ed  il codice
fiscale;
    m)  "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli assegni bancari
e  postali,  gli  assegni  circolari  e  gli  altri  assegni  a  essi
assimilabili   o  equiparabili,  i  vaglia  postali,  gli  ordini  di
accreditamento  o  di pagamento, le carte di credito e le altre carte
di  pagamento,  ogni  altro  strumento o disposizione che permetta di
trasferire  o  movimentare  o  acquisire,  anche  per via telematica,
fondi, valori o disponibilita' finanziarie.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - Il   testo  del  comma  1  dell'art.  1  della  legge
          3 febbraio  2003,  n. 14 (Disposizioni per l'adempimento di
          obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita' europee. Legge comunitaria 2002), e' il seguente:
              "1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro il
          termine  di  un  anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  i  decreti  legislativi  recanti le norme
          occorrenti  per  dare  attuazione  alle  direttive comprese
          negli elenchi di cui agli allegati A e B.".
              -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo  20 febbraio  2004,  n.  56  (Attuazione  della
          direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          del  4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell'uso del
          sistema  finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da
          attivita' illecite), e' il seguente:
              "2.  Il  Ministro dell'economia e delle fmanze, sentiti
          l'UIC, le competenti autorita' di vigilanza di settore e le
          amministrazioni    interessate,    avendo   riguardo   alle
          peculiarita' operative dei soggetti obbligati, all'esigenza
          di  contenere gli oneri gravanti sui medesimi e alla tenuta
          dell'archivio   nell'ambito   dei  gruppi,  stabilisce  con
          regolamento,  da  adottarsi  entro  duecentoquaranta giorni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto
          legislativo,  il  contenuto  e  le  modalita' di esecuzione
          degli  obblighi  di cui al presente articolo e le modalita'
          di  identificazione  in caso di instaurazione di rapporti o
          di effettuazione di operazioni a distanza.".
              -  Il  testo del comma 4 dell'art. 8 del citato decreto
          legislativo n. 56/2004, e' il seguente:
              "4.  Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
          l'UIC  e le competenti amministrazioni interessate, al fine
          di  assicurare omogeneita' di comportamenti, stabilisce con
          regolamento,  da  adottarsi  entro  duecentoquaranta giorni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto
          legislativo, le norme per l'individuazione delle operazioni
          di  cui all'art. 3 della legge antiriciclaggio da parte dei
          soggetti  indicati  nell'art.  2,  comma 1, lettere p), s),
          s-bis) e t).".
              -  Il    decreto-legge    3 maggio    1991,    n.   143
          (Provvedimenti  urgenti  per  limitare l'uso del contante e
          dei  titoli  al  portatore  nelle  transazioni  e prevenire
          l'utilizzazione   del   sistema   finanziario  a  scopo  di
          riciclaggio)   e'   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          8 maggio   1991,   n.  106,  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,  dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (Gazzetta
          Ufficiale 6 luglio 1991, n. 157).
              -  Il  decreto  legislativo  25 settembre  1999, n. 374
          (Estensione  delle  disposizioni  in materia di riciclaggio
          dei   capitali   di   provenienza  illecita'  ed  attivita'
          finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a
          fini  di  riciclaggio,  a  norma  dell'art.  15 della legge
          6 febbraio  1996,  n.  52)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 ottobre 1999, n. 253.
              -  Il   decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196
          (Codice  in  materia  di  protezione dei dati personali) e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
          supplemento ordinario.
              -  Il  testo  del  comma  3  dell'art.  17  della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri) e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
          Note all'art. 1:
              -  La  direttiva  del Consiglio delle Comunita' europee
          n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione
          dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
          proventi   di   attivita'   illecite  -  Dichiarazione  dei
          rappresentanti  dei  governi  degli Stati membri riuniti in
          sede  di Consiglio e' pubblicata nel n. L 166 del 28 giugno
          1991.
              -  La direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del  4 dicembre  2001,  recante  modifica della
          direttiva    91/308/CEE   del   Consiglio   relativa   alla
          prevenzione  dell'uso  del  sistema  finanziario a scopo di
          riciclaggio   dei   proventi   di   attivita'  illecite  e'
          pubblicata nel n. L 344 del 28 dicembre 2001.
              -  Per il decreto-legge n. 143 del 1991 e per i decreti
          legislativi  n.  56 del 2004 e n. 196 del 2003 si vedano le
          note alle premesse.
              -  Il  testo del comma 1 dell'art. 2 del citato decreto
          legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 e' il seguente:
              "1. Gli obblighi indicati dall'art. 3 si applicano:
                a) alle banche;
                b) a Poste Italiane S.p.a.;
                c) agli istituti di moneta elettronica;
                d) alle societa' di intermediazione mobiliare (SIM);
                e) alle societa' di gestione del risparmio (SGR);
                f) alle societa' di investimento a capitale variabile
          (SICAV);
                g) alle imprese di assicurazione;
                h) agli agenti di cambio;
                i) alle societa' fiduciarie;
                l) alle   societa'   che   svolgono  il  servizio  di
          riscossione dei tributi;
                m) agli  intermediari finanziari iscritti nell'elenco
          speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario;
                n) agli  intermediari finanziari iscritti nell'elenco
          generale previsto dall'art. 106 del testo unico bancario;
                o) ai   soggetti  operanti  nel  settore  finanziario
          iscritti  nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli
          articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario;
                p) alle  societa'  di  revisione  iscritte  nell'albo
          speciale   previsto   dall'art.   161   del   testo   unico
          dell'intermediazione finanziaria;
                q) ai  soggetti che esercitano, ai sensi dell'art. 1,
          comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374,
          le attivita' ivi indicate;
                r) alle  succursali  italiane  dei  soggetti indicati
          alle  lettere  precedenti  aventi  sede legale in uno Stato
          estero  nonche'  le  succursali  italiane delle societa' di
          gestione del risparmio armonizzate;
                s) ai  soggetti  iscritti  nell'albo dei ragionieri e
          dei   periti   commerciali,   nel   registro  dei  revisori
          contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo
          dei consulenti del lavoro;
                s-bis) a  ogni  altro  soggetto  che  rende i servizi
          forniti  da revisori contabili, periti, consulenti ed altri
          soggetti    che    svolgono   attivita'   in   materia   di
          amministrazione, contabilita' e tributi;
                t) ai  notai  e  agli  avvocati quando, in nome o per
          conto  di  propri clienti, compiono qualsiasi operazione di
          natura  finanziaria  o  immobiliare  e  quando  assistono i
          propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di
          operazioni riguardanti:
                  1)  il  trasferimento  a  qualsiasi  titolo di beni
          immobili o attivita' economiche;
                  2)  la  gestione  di denaro, strumenti finanziari o
          altri beni;
                  3)  l'apertura  o  la  gestione  di  conti bancari,
          libretti di deposito e conti di titoli;
                  4)  l'organizzazione  degli  apporti necessari alla
          costituzione,   alla   gestione  o  all'amministrazione  di
          societa';
                  5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione
          di societa', enti, trust o strutture analoghe.".