IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 1, comma 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002"; Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, concernente: "Attuazione della Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite"; Visto in particolare, l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56; Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante: "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio" convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, recante: "Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio di capitali di provenienza illecita ad attivita' non finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52"; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali"; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Comitato Antiriciclaggio espresso nella seduta del 28 luglio 2004; Udito il parere delle competenti autorita' di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate; Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella riunione del 12 maggio 2005; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005; Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. DAGL-27419-10.2.2.1/2/2005 del 23 dicembre 2005; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Nel presente regolamento si intendono per: a) "direttiva": la direttiva del Consiglio delle comunita' europee n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001; b) "legge antiriciclaggio": il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, in legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni e integrazioni; c) "decreto": il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56; d) "codice in materia di protezione dei dati personali": il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; e) "UIC": l'Ufficio italiano dei cambi; f) "libero professionista": il soggetto iscritto ai relativi collegi, ordini, albi ed elenchi come individuato all'articolo 2, comma 1, lettere s) e t) del decreto legislativo n. 56 del 20 febbraio 2004, anche quando svolge l'attivita' professionale in forma societaria o associativa; g) "prestazione professionale": la prestazione fornita dal libero professionista che si sostanzia nella diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilita' in nome o per conto del cliente ovvero nell'assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della trasmissione, movimentazione, verifica o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilita' e della costituzione, gestione o amministrazione di societa', enti, trust o strutture analoghe; h) "cliente": il soggetto al quale il libero professionista presta assistenza professionale, in seguito al conferimento di un incarico; i) "operazione frazionata": un'operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore a 12.500 euro posta in essere attraverso piu' operazioni, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, singolarmente di valore non superiore a 12.500 euro; l) "dati identificativi": il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale; m) "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o disposizione che permetta di trasferire o movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilita' finanziarie.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - Il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002), e' il seguente: "1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.". - Il testo del comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 (Attuazione della direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite), e' il seguente: "2. Il Ministro dell'economia e delle fmanze, sentiti l'UIC, le competenti autorita' di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate, avendo riguardo alle peculiarita' operative dei soggetti obbligati, all'esigenza di contenere gli oneri gravanti sui medesimi e alla tenuta dell'archivio nell'ambito dei gruppi, stabilisce con regolamento, da adottarsi entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il contenuto e le modalita' di esecuzione degli obblighi di cui al presente articolo e le modalita' di identificazione in caso di instaurazione di rapporti o di effettuazione di operazioni a distanza.". - Il testo del comma 4 dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 56/2004, e' il seguente: "4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'UIC e le competenti amministrazioni interessate, al fine di assicurare omogeneita' di comportamenti, stabilisce con regolamento, da adottarsi entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le norme per l'individuazione delle operazioni di cui all'art. 3 della legge antiriciclaggio da parte dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, lettere p), s), s-bis) e t).". - Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 (Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1991, n. 106, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1991, n. 157). - Il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 (Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita' ed attivita' finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'art. 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 1999, n. 253. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario. - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". Note all'art. 1: - La direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite - Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio e' pubblicata nel n. L 166 del 28 giugno 1991. - La direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite e' pubblicata nel n. L 344 del 28 dicembre 2001. - Per il decreto-legge n. 143 del 1991 e per i decreti legislativi n. 56 del 2004 e n. 196 del 2003 si vedano le note alle premesse. - Il testo del comma 1 dell'art. 2 del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 e' il seguente: "1. Gli obblighi indicati dall'art. 3 si applicano: a) alle banche; b) a Poste Italiane S.p.a.; c) agli istituti di moneta elettronica; d) alle societa' di intermediazione mobiliare (SIM); e) alle societa' di gestione del risparmio (SGR); f) alle societa' di investimento a capitale variabile (SICAV); g) alle imprese di assicurazione; h) agli agenti di cambio; i) alle societa' fiduciarie; l) alle societa' che svolgono il servizio di riscossione dei tributi; m) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario; n) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del testo unico bancario; o) ai soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario; p) alle societa' di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del testo unico dell'intermediazione finanziaria; q) ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le attivita' ivi indicate; r) alle succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero nonche' le succursali italiane delle societa' di gestione del risparmio armonizzate; s) ai soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro; s-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attivita' in materia di amministrazione, contabilita' e tributi; t) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attivita' economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di societa'; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di societa', enti, trust o strutture analoghe.".