IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'articolo  1,  comma 1, della legge 3 febbraio 2003, n. 14,
recante:   «Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   Legge
comunitaria 2002»;
  Visto  il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, concernente:
«Attuazione  della  Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio  del 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell'uso del
sistema  finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita'
illecite»;
  Visto  in  particolare  l'articolo  3,  comma 2, del citato decreto
legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
  Visto   il   decreto-legge   3   maggio   1991,   n.  143,  recante
«Provvedimenti  urgenti  per limitare l'uso del contante e dei titoli
al  portatore  nelle  transazioni  e  prevenire  l'utilizzazione  del
sistema   finanziario   a  scopo  di  riciclaggio»,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  5  luglio  1991,  n.  197, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere del Comitato antiriciclaggio espresso nella seduta
del 13 luglio 2004;
  Udito  il parere delle competenti autorita' di vigilanza di settore
e le amministrazioni interessate;
  Udito  il  parere  del Garante per la protezione dei dati personali
espresso nella riunione del 12 maggio 2005;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;
  Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a  norma  dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400,   effettuata   con   nota   n.   DAGL-27419-10.2.2.l/2/2005  del
23 dicembre 2005;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Nel presente regolamento si intendono per:
    a) «direttiva»,   la  direttiva  del  Consiglio  delle  Comunita'
europee  n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  dell'Unione  europea  n.
2001/97/CE del 4 dicembre 2001;
    b) «legge  antiriciclaggio»,  il  decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143,  convertito  in  legge,  con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, e successive modificazioni;
    c) «decreto»,  il  decreto  legislativo  20 febbraio 2004, n. 56,
recante:   «Attuazione  della  direttiva  2001/97/CE  in  materia  di
prevenzione  dell'uso  del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
dei proventi da attivita' illecite»;
    d) «codice  in  materia  di  protezione  dei  dati personali»: il
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
    e) «UIC», l'Ufficio italiano dei cambi;
    f) «intermediari»,   i  soggetti  indicati  nell'articolo  2  del
presente reolamento;
    g) «intermediari   abilitati»,  i  soggetti  abilitati  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto;
    h) «gruppo»,  il  gruppo  bancario  di  cui  all'articolo 60  del
decreto  legislativo  1° settembre  1993,  n.  385 (Testo unico de1le
leggi  in  materia bancaria e creditizia) e disposizioni applicative,
il  gruppo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio
1998,   n.   58   (Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria)  e disposizioni applicative e il gruppo
individuato ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239;
    i) «personale  incaricato»,  il personale dipendente, i promotori
finanziari  iscritti  nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto
legislativo   24 febbraio  1998,  n.  58,  gli  agenti  in  attivita'
finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 del decreto
legislativo  25 settembre  1999,  n.  374  e  gli agenti assicurativi
iscritti,   fino  all'istituzione  del  registro  degli  intermediari
assicurativi  e  riassicurativi  previsto  dall'art.  109 del decreto
legislativo    7 settembre   2005,   n.   209,   nell'albo   previsto
dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 48;
    l) «cliente»,  il  soggetto  che  compie  operazioni  o  instaura
rapporti con gli intermediari;
    m) «dati  identificativi»,  il  nome  e il cognome, il luogo e la
data  di  nascita,  l'indirizzo,  il codice fiscale e gli estremi del
documento  di  identificazione  o,  nel  caso  di soggetti diversi da
persona  fisica,  la  denominazione,  la  sede  legale  ed  il codice
fiscale;
    n) «mezzi  di pagamento», il denaro contante, gli assegni bancari
e  postali,  gli  assegni  circolari  e  gli  altri  assegni  a  essi
assimilabili   o  equiparabili,  i  vaglia  postali,  gli  ordini  di
accreditamento  o  di pagamento, le carte di credito e le altre carte
di  pagamento,  ogni  altro  strumento o disposizione che permetta di
trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi,
valori o disponibilita' finanziarie;
    o) «operazione   frazionata»,  un'operazione  unitaria  sotto  il
profilo  economico  di valore superiore a 12.500 euro posta in essere
attraverso  piu'  operazioni,  effettuate  in momenti diversi e in un
circoscritto  periodo di tempo, singolarmente di valore non superiore
a 12.500 euro;
    p) «archivio unico informatico», un archivio, formato e gestito a
mezzo  di sistemi inforrnatici, nel quale gli intermediari conservano
in  modo  accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento
degli   obblighi  di  identificazione  e  registrazione,  secondo  le
modalita' previste nel presente regolamento.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - Il  testo dell'art. 1, comma 1 della legge 3 febbraio
          2003,  n.  14:  (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
          derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
          europee. Legge comunitaria 2002), e' il seguente:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
          B.».
              - Il   testo   dell'art.   3,   comma  2,  del  decreto
          legislativo  20 febbraio  2004,  n.  56:  (Attuazione della
          direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del
          sistema  finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da
          attivita' illecite), e' il seguente:
              «2.  Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
          l'UIC, le competenti autorita' di vigilanza di settore e le
          amministrazioni    interessate,    avendo   riguardo   alle
          peculiarita' operative dei soggetti obbligati, all'esigenza
          di  contenere gli oneri gravanti sui medesimi e alla tenuta
          dell'archivio   nell'ambito   dei  gruppi,  stabilisce  con
          regolamento,  da  adottarsi  entro  duecentoquaranta giorni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto
          legislativo,  il  contenuto  e  le  modalita' di esecuzione
          degli  obblighi  di cui al presente articolo e le modalita'
          di  identificazione  in caso di instaurazione di rapporti o
          di effettuazione di operazioni a distanza.».
              -  Il    decreto-legge    3 maggio    1991,   n.   143:
          (Provvedimenti  urgenti  per  limitare l'uso del contante e
          dei  titoli  al  portatore  nelle  transazioni  e prevenire
          l'utilizzazione   del   sistema   finanziario  a  scopo  di
          riciclaggio)   e'   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          8 maggio   1991,   n.  106,  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,  dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (Gazzetta
          Ufficiale 6 luglio 1991, n. 157).
              -  Il  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196:
          (Codice  in  materia  di  protezione dei dati personali) e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
          supplemento ordinario.
              -  Il   testo   dell'art.  17,  comma  3,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400:  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri); e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
          Note all'art. 1:
              -  La  direttiva  del Consiglio delle Comunita' europee
          n.   91/308/CEE,   del   10 giugno   1991,   relativa  alla
          prevenzione  dell'uso  del  sistema  finanziario a scopo di
          riciclaggio   dei   proventi   di   attivita'   illecite  -
          Dichiarazione  dei  rappresentanti  dei governi degli Stati
          membri  riuniti  in  sede di Consiglio e' pubblicata nel n.
          L 166 del 28 giugno 1991.
              -  La direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del  4 dicembre  2001,  recante  modifica della
          direttiva    91/308/CEE   del   Consiglio   relativa   alla
          prevenzione  dell'uso  del  sistema  finanziario a scopo di
          riciclaggio   dei   proventi   di   attivita'  illecite  e'
          pubblicata nel n. L 344 del 28 dicembre 2001.
              -  Per il decreto-legge n. 143 del 1991 e per i decreti
          legislativi  n.  56 del 2004 e n. 196 del 2003 si vedano le
          note alle premesse.
              - Il  testo  dell'art. 4 del citato decreto legislativo
          20 febbraio 2004, n. 56, e' il seguente:
              «Art.  4  (Abilitazione).  -  1.  I  soggetti  indicati
          nell'art.  2,  comma 1, dalla lettera a) alla lettera l), e
          le  relative succursali italiane sono abilitati, nei limiti
          delle  proprie  attivita'  istituzionali,  ad effettuare le
          operazioni  di  trasferimento  previste  dall'art.  1 della
          legge antiriciclaggio.
              2.  Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito
          l'UIC,  determina  con  decreto  le  condizioni in presenza
          delle quali gli enti indicati nell'art. 2, comma 1, lettere
          m),  n)  e  o)  e  le relative succursali italiane, possono
          essere  abilitati  dallo  stesso  Ministero dell'economia e
          delle  fmanze  ad effettuare le operazioni di trasferimento
          di cui al comma 1.».
              -Il   testo   dell'art.   60  del  decreto  legislativo
          1° settembre  1993, n. 385: (Testo unico delle disposizioni
          in materia bancaria e creditizia), e' il seguente:
              «Art.  60  (Composizione).  -  1. Il gruppo bancario e'
          composto alternativamente:
                a) dalla  banca  italiana capogruppo e dalle societa'
          bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;
                b) dalla  societa'  finanziaria  capogruppo  e  dalle
          societa'  bancarie,  finanziarie  e  strumentali  da questa
          controllate,  quando nell'ambito del gruppo abbia rilevanza
          la  componente  bancaria,  secondo  quanto  stabilito dalla
          Banca  d'Italia,  in  conformita'  delle  deliberazioni del
          CICR.».
              - Il   testo   dell'art.  11  del  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58: (Testo unico delle disposizioni in
          materia   di  intermediazionefinanziaria)  ai  sensi  degli
          articoli 8  e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), e' il
          seguente:
              «Art.  11  (Composizione  del  gruppo).  -  1. La Banca
          d'Italia, sentita la CONSOB:
                a) determina  la  nozione di gruppo rilevante ai fini
          della  verifica  dei  requisiti previsti dagli articoli 19,
          comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f);
                b) puo'  emanare  disposizioni  volte  a  individuare
          l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza sul gruppo
          tra  quelli esercenti servizi di investimento o di gestione
          collettiva  del  risparmio  nonche'  attivita'  connesse  e
          strumentali o altre attivita' finanziarie, come individuate
          ai  sensi dell'art. 59, comma 1, lettera b) del testo unico
          bancario.  Tali  soggetti  sono individuati tra quelli che,
          non  sottoposti  a vigilanza consolidata ai sensi del testo
          unico bancario:
                  1) sono controllati, direttamente o indirettamente,
          da una SIM o da una societa' di gestione del risparmio;
                  2)  controllano, direttamente o indirettamente, una
          SIM o una societa' di gestione del risparmio;
                  3) sono controllati, direttamente o indirettamente,
          dagli  stessi soggetti che controllano la SIM o la societa'
          di gestione del risparmio;
                  4)  sono  partecipati almeno per il 20 per cento da
          uno dei soggetti indicati nei numeri 1), 2) e 3), dalla SIM
          o dalla societa' di gestione del risparmio.».
              - Il   decreto  legislativo  17 aprile  2001,  n.  239:
          (Attuazione   della   direttiva   98/78/CE   relativa  alla
          vigilanza  supplementare  sulle  imprese  di  assicurazione
          appartenenti ad un gruppo assicurativo) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2001, n. 144.
              - Il  testo dell'art. 31 del citato decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, e' il seguente;
              «Art.  31  (Promotori  finanziari).  - 1. Per l'offerta
          fuori  sede, i soggetti abilitati si avvalgono di promotori
          finanziari.
              2.  E'  promotore  fmanziario la persona fisica che, in
          qualita'  di  dipendente,  agente  o  mandatario,  esercita
          professionalmente  l'offerta  fuori  sede.  L'attivita'  di
          promotore     finanziario    e'    svolta    esclusivamente
          nell'interesse di un solo soggetto.
              3.  Il  soggetto abilitato che conferisce l'incarico e'
          responsabile  in  solido  dei  danni  arrecati  a terzi dal
          promotore   finanziario,   anche   se   tali   danni  siano
          conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale.
              4. E' istituito presso la CONSOB l'albo unico nazionale
          dei  promotori  finanziari.  Per  la  tenuta  dell'albo, la
          CONSOB  puo' avvalersi della collaborazione di un organismo
          individuato  dalle associazioni professionali dei promotori
          finanziari e dei soggetti abilitati.
              5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, con
          regolamento   adottato   sentita  la  CONSOB,  determina  i
          requisiti   di   onorabilita'  e  di  professionalita'  per
          l'iscrizione  all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di
          professionalita'  per  l'iscrizione all'albo sono accertati
          sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto
          della   pregressa   esperienza  professionale,  validamente
          documentata,  ovvero sulla base di prove valutative indette
          dalla CONSOB.
              6. La CONSOB disciplina, con regolamento:
                a) l'istituzione   e   il   funzionamento   su   base
          territoriale   di  commissioni  per  l'albo  dei  promotori
          finanziari.  Le  commissioni  si  avvalgono  per il proprio
          funzionamento  delle  strutture  delle Camere di commercio,
          industria  e  artigianato.  Le  commissioni  deliberano  le
          iscrizioni negli elenchi territoriali dei soggetti iscritti
          all'albo   previsto   dal   comma   4,  curano  i  relativi
          aggiornamenti,  esercitano compiti di natura disciplinare e
          assolvono le altre funzioni a esse affidate;
                b) le  modalita' di formazione dell'albo previsto dal
          comma 4 e le relative forme di pubblicita';
                c) i  compiti  dell'organismo  indicato nel comma 4 e
          gli obblighi cui lo stesso e' soggetto;
                d) le   attivita'   incompatibili   con   l'esercizio
          dell'attivita' di promotore finanziario;
                e) le  modalita'  per  l'iscrizione all'albo previsto
          dal  comma 4  dei  soggetti  che,  alla  data di entrata in
          vigore   del   presente  decreto,  sono  iscritti  all'albo
          previsto  dall'art.  23,  comma  4, del decreto legislativo
          23 luglio 1996, n. 415;
                f) le  regole di presentazione e di comportamento che
          i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la
          clientela;
                g) le   modalita'   di  tenuta  della  documentazione
          concernente l'attivita' svolta;
                h) le  violazioni alle quali si applicano le sanzioni
          previste dall'art. 196, comma 1.
              7. La CONSOB puo' chiedere ai promotori finanziari o ai
          soggetti  che  si  avvalgono  di  promotori  finanziari  la
          comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e
          documenti  fissando  i  relativi termini. Essa puo' inoltre
          effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti
          e il compimento degli atti ritenuti necessari.».
              - Il   testo   dell'art.   3  del  decreto  legislativo
          25 settembre 1999, n. 374 (Estensione delle disposizioni in
          materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita
          ed  attivita'  finanziarie  particolarmente suscettibili di
          utilizzazione  a  fini di riciclaggio, a norma dell'art. 15
          della legge 6 febbraio 1996, n. 52), e' il seguente:
              «Art.  3  (Agenzia  in  attivita'  finanziaria).  -  1.
          L'esercizio   professionale   nei  confronti  del  pubblico
          dell'agenzia  in  attivita' finanziaria, indicata nell'art.
          1,  comma  1, lettera n), e' riservato ai soggetti iscritti
          in un elenco istituito presso l'UIC.
              2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, con regolamento, adottato sentito
          l'UIC,  specifica  il  contenuto dell'attivita' indicata al
          comma  1, stabilisce le condizioni di compatibilita' con lo
          svolgimento  di  altre  attivita' professionali, prevede in
          quali  circostanze  ricorra  l'esercizio  nei confronti del
          pubblico  e  ne disciplina l'esercizio nel territorio della
          Repubblica   da   parte  di  soggetti  aventi  sede  legale
          all'estero.
              3.  L'UIC  procede  all'iscrizione  nell'elenco  quando
          ricorrono le condizioni seguenti:
                a) per le persone fisiche:
                  1) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione
          europea  ovvero  di  Stato  diverso secondo le disposizioni
          dell'art. 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
                  2) domicilio nel territorio della Repubblica;
                  3)  diploma  di  scuola  media  superiore  o titolo
          equipollente a tutti gli effetti di legge;
                  4) possesso dei requisiti di onorabilita' stabiliti
          nel  regolamento  emanato  ai sensi dell'art. 109 del testo
          unico bancario;
                b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:
                  1)    previsione    nell'oggetto    sociale   dello
          svolgimento   dell'attivita'   di   agenzia   in  attivita'
          finanziaria;
                  2)  i  partecipanti  al  capitale  e i soggetti che
          svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
          abbiano   i   requisiti   di   onorabilita'  stabiliti  nei
          regolamenti   emanati   rispettivamente   ai   sensi  degli
          articoli 108 e 109 del testo unico bancario;
                  3)  la  sede  legale e la sede amministrativa siano
          situate nel territorio della Repubblica;
                  4)  siano  rispettati i requisiti patrimoniali e di
          forma  giuridica  stabiliti  dal  Ministro  del tesoro, del
          bilancio  e  della programmazione economica con regolamento
          adottato su proposta dell'UIC.
              4. Nei casi di perdita dei requisiti di onorabilita' in
          capo  ai soggetti indicati nella lettera b), numero 2), del
          comma  3,  si  applicano  gli articoli 108, comma 3, e 109,
          comma 2, del testo unico bancario.
              5.  I  soggetti  indicati  nella lettera b) del comma 3
          svolgono la propria attivita' esclusivamente per il tramite
          di persone fisiche iscritte nell'elenco.
              6.  L'UIC  esercita  il controllo sui soggetti iscritti
          nell'elenco  per verificare l'osservanza delle disposizioni
          del  presente  decreto.  A  tal  fine,  puo'  richiedere la
          comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di dati e
          documenti fissando i relativi termini. Esso puo', altresi',
          chiedere  la  collaborazione del nucleo speciale di polizia
          valutaria della Guardia di finanza.
              7.  L'UIC  disciplina  la  procedura  e  i  termini per
          l'iscrizione  nell'elenco,  nonche' le forme di pubblicita'
          dell'elenco stesso.
              8.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica, su proposta dell'UIC, dispone la
          cancellazione  dall'elenco per gravi violazioni di norme di
          legge, delle norme del presente decreto legislativo o delle
          disposizioni  emanate  ai  sensi  di  esso. Il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          sentito  l'UIC,  disciplina la procedura per la sospensione
          cautelare dall'elenco.».
              - Il   testo  dell'art.  109  del  decreto  legislativo
          7 settembre  2005,  n.  209:  (Codice  delle  assicurazioni
          private), e' il seguente:
              «Art.  109  (Registro degli intermediari assicurativi e
          riassicurativi).  - 1. L'ISVAP disciplina, con regolamento,
          la   formazione   e   l'aggiornamento  del  registro  unico
          elettronico   nel  quale  sono  iscritti  gli  intermediari
          assicurativi  e  riassicurativi  che hanno residenza o sede
          legale nel territorio della Repubblica.
              2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:
                a) gli   agenti  di  assicurazione,  in  qualita'  di
          intermediari che agiscono in nome o per conto di una o piu'
          imprese di assicurazione o di riassicurazione;
                b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione,
          altresi' denominati broker, in qualita' di intermediari che
          agiscono   su  incarico  del  cliente  e  senza  poteri  di
          rappresentanza   di   imprese   di   assicurazione   o   di
          riassicurazione;
                c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria
          rispetto   all'attivita'   svolta   a   titolo  principale,
          esercitano  l'intermediazione  assicurativa nei rami vita e
          nei  rami  infortuni  e malattia per conto e sotto la piena
          responsabilita'   di  un'impresa  di  assicurazione  e  che
          operano   senza   obblighi   di   orario   o  di  risultato
          esclusivamente per l'impresa medesima;
                d) le  banche  autorizzate  ai sensi dell'art. 14 del
          testo  unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti
          nell'elenco  speciale  di  cui all'art. 107 del testo unico
          bancario,   le   societa'   di   intermediazione  mobiliare
          autorizzate   ai   sensi   dell'art.  19  del  testo  unico
          dell'intermediazione   finanziaria,   la   societa'   Poste
          Italiane  - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai
          sensi   dell'art.   2  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
                e) i  soggetti  addetti  all'intermediazione, quali i
          dipendenti,  i  collaboratori,  i  produttori  e  gli altri
          incaricati  degli intermediari iscritti alle sezioni di cui
          alle lettere a), b) e d) per l'attivita' di intermediazione
          svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera.
              Non  e'  consentita  la  contemporanea iscrizione dello
          stesso intermediario in piu' sezioni del registro.
              3. Nel registro sono altresi' indicati gli intermediari
          persone  fisiche,  di  cui  al  comma  2,  lettere a) e b),
          abilitati  ma  temporaneamente  non  operanti,  per i quali
          l'adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa di cui
          all'art.   110,   comma   3,   e'  sospeso  sino  all'avvio
          dell'attivita',    che    forma   oggetto   di   tempestiva
          comunicazione all'ISVAP a pena di radiazione dal registro.
              4.  L'intermediario di cui al comma 2, lettere a), b) e
          d),  che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori
          o  altri  incaricati  addetti all'intermediazione provvede,
          per  conto  dei  medesimi, all'iscrizione nella sezione del
          registro  di  cui  alla  lettera  e)  del  medesimo  comma.
          L'intermediario  di  cui  al  comma  2,  lettera a), che si
          avvale  di  dipendenti,  collaboratori,  produttori o altri
          incaricati  addetti  all'intermediazione  e'  tenuto a dare
          all'impresa  preponente contestuale notizia della richiesta
          di  iscrizione dei soggetti che operano per suo conto fermo
          restando   quanto   previsto   nel  contratto  di  agenzia.
          L'impresa  di  assicurazione,  che  si avvale di produttori
          diretti,  provvede ad effettuare la comunicazione all'ISVAP
          al  fine  dell'iscrizione nella sezione del registro di cui
          al comma 2, lettera c).
              5.   L'ISVAP   rilascia,  a  richiesta  dell'impresa  o
          dell'intermediario interessato, un'attestazione di avvenuta
          iscrizione  nel  registro,  fermi  restando gli adempimenti
          necessari  alle  procedure di verifica e di revisione delle
          iscrizioni effettuate.
              6. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce gli obblighi di
          comunicazione  a carico delle imprese e degli intermediari,
          nonche'  le  forme di pubblicita' piu' idonee ad assicurare
          l'accesso pubblico al registro.».
              - La  legge  7 febbraio 1979, n. 48, abrogata dall'art.
          354  del  decreto  legislativo  7  settembre 2005, n. 209,,
          recava:  «Istituzione  e  funzionamento dell'albo nazionale
          degli agenti di assicurazione».