IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002»; Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, concernente: «Attuazione della Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite»; Visto in particolare l'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56; Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Comitato antiriciclaggio espresso nella seduta del 13 luglio 2004; Udito il parere delle competenti autorita' di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate; Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella riunione del 12 maggio 2005; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005; Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. DAGL-27419-10.2.2.l/2/2005 del 23 dicembre 2005; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni 1. Nel presente regolamento si intendono per: a) «direttiva», la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001; b) «legge antiriciclaggio», il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni; c) «decreto», il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante: «Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite»; d) «codice in materia di protezione dei dati personali»: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; e) «UIC», l'Ufficio italiano dei cambi; f) «intermediari», i soggetti indicati nell'articolo 2 del presente reolamento; g) «intermediari abilitati», i soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 4 del decreto; h) «gruppo», il gruppo bancario di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico de1le leggi in materia bancaria e creditizia) e disposizioni applicative, il gruppo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e disposizioni applicative e il gruppo individuato ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239; i) «personale incaricato», il personale dipendente, i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 e gli agenti assicurativi iscritti, fino all'istituzione del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi previsto dall'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nell'albo previsto dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 48; l) «cliente», il soggetto che compie operazioni o instaura rapporti con gli intermediari; m) «dati identificativi», il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale; n) «mezzi di pagamento», il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilita' finanziarie; o) «operazione frazionata», un'operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore a 12.500 euro posta in essere attraverso piu' operazioni, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, singolarmente di valore non superiore a 12.500 euro; p) «archivio unico informatico», un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi inforrnatici, nel quale gli intermediari conservano in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo le modalita' previste nel presente regolamento.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - Il testo dell'art. 1, comma 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14: (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002), e' il seguente: «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.». - Il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56: (Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite), e' il seguente: «2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'UIC, le competenti autorita' di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate, avendo riguardo alle peculiarita' operative dei soggetti obbligati, all'esigenza di contenere gli oneri gravanti sui medesimi e alla tenuta dell'archivio nell'ambito dei gruppi, stabilisce con regolamento, da adottarsi entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il contenuto e le modalita' di esecuzione degli obblighi di cui al presente articolo e le modalita' di identificazione in caso di instaurazione di rapporti o di effettuazione di operazioni a distanza.». - Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143: (Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1991, n. 106, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1991, n. 157). - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: (Codice in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri); e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». Note all'art. 1: - La direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 91/308/CEE, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite - Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio e' pubblicata nel n. L 166 del 28 giugno 1991. - La direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite e' pubblicata nel n. L 344 del 28 dicembre 2001. - Per il decreto-legge n. 143 del 1991 e per i decreti legislativi n. 56 del 2004 e n. 196 del 2003 si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e' il seguente: «Art. 4 (Abilitazione). - 1. I soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera l), e le relative succursali italiane sono abilitati, nei limiti delle proprie attivita' istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento previste dall'art. 1 della legge antiriciclaggio. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'UIC, determina con decreto le condizioni in presenza delle quali gli enti indicati nell'art. 2, comma 1, lettere m), n) e o) e le relative succursali italiane, possono essere abilitati dallo stesso Ministero dell'economia e delle fmanze ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui al comma 1.». -Il testo dell'art. 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: (Testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia), e' il seguente: «Art. 60 (Composizione). - 1. Il gruppo bancario e' composto alternativamente: a) dalla banca italiana capogruppo e dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate; b) dalla societa' finanziaria capogruppo e dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'ambito del gruppo abbia rilevanza la componente bancaria, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR.». - Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazionefinanziaria) ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), e' il seguente: «Art. 11 (Composizione del gruppo). - 1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB: a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f); b) puo' emanare disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza sul gruppo tra quelli esercenti servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio nonche' attivita' connesse e strumentali o altre attivita' finanziarie, come individuate ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera b) del testo unico bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del testo unico bancario: 1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da una societa' di gestione del risparmio; 2) controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o una societa' di gestione del risparmio; 3) sono controllati, direttamente o indirettamente, dagli stessi soggetti che controllano la SIM o la societa' di gestione del risparmio; 4) sono partecipati almeno per il 20 per cento da uno dei soggetti indicati nei numeri 1), 2) e 3), dalla SIM o dalla societa' di gestione del risparmio.». - Il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239: (Attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2001, n. 144. - Il testo dell'art. 31 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' il seguente; «Art. 31 (Promotori finanziari). - 1. Per l'offerta fuori sede, i soggetti abilitati si avvalgono di promotori finanziari. 2. E' promotore fmanziario la persona fisica che, in qualita' di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta fuori sede. L'attivita' di promotore finanziario e' svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto. 3. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico e' responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale. 4. E' istituito presso la CONSOB l'albo unico nazionale dei promotori finanziari. Per la tenuta dell'albo, la CONSOB puo' avvalersi della collaborazione di un organismo individuato dalle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilita' e di professionalita' per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalita' per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative indette dalla CONSOB. 6. La CONSOB disciplina, con regolamento: a) l'istituzione e il funzionamento su base territoriale di commissioni per l'albo dei promotori finanziari. Le commissioni si avvalgono per il proprio funzionamento delle strutture delle Camere di commercio, industria e artigianato. Le commissioni deliberano le iscrizioni negli elenchi territoriali dei soggetti iscritti all'albo previsto dal comma 4, curano i relativi aggiornamenti, esercitano compiti di natura disciplinare e assolvono le altre funzioni a esse affidate; b) le modalita' di formazione dell'albo previsto dal comma 4 e le relative forme di pubblicita'; c) i compiti dell'organismo indicato nel comma 4 e gli obblighi cui lo stesso e' soggetto; d) le attivita' incompatibili con l'esercizio dell'attivita' di promotore finanziario; e) le modalita' per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritti all'albo previsto dall'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; f) le regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela; g) le modalita' di tenuta della documentazione concernente l'attivita' svolta; h) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni previste dall'art. 196, comma 1. 7. La CONSOB puo' chiedere ai promotori finanziari o ai soggetti che si avvalgono di promotori finanziari la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Essa puo' inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.». - Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 (Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attivita' finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'art. 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), e' il seguente: «Art. 3 (Agenzia in attivita' finanziaria). - 1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attivita' finanziaria, indicata nell'art. 1, comma 1, lettera n), e' riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attivita' indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilita' con lo svolgimento di altre attivita' professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero. 3. L'UIC procede all'iscrizione nell'elenco quando ricorrono le condizioni seguenti: a) per le persone fisiche: 1) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'art. 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 2) domicilio nel territorio della Repubblica; 3) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente a tutti gli effetti di legge; 4) possesso dei requisiti di onorabilita' stabiliti nel regolamento emanato ai sensi dell'art. 109 del testo unico bancario; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: 1) previsione nell'oggetto sociale dello svolgimento dell'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria; 2) i partecipanti al capitale e i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti nei regolamenti emanati rispettivamente ai sensi degli articoli 108 e 109 del testo unico bancario; 3) la sede legale e la sede amministrativa siano situate nel territorio della Repubblica; 4) siano rispettati i requisiti patrimoniali e di forma giuridica stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con regolamento adottato su proposta dell'UIC. 4. Nei casi di perdita dei requisiti di onorabilita' in capo ai soggetti indicati nella lettera b), numero 2), del comma 3, si applicano gli articoli 108, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico bancario. 5. I soggetti indicati nella lettera b) del comma 3 svolgono la propria attivita' esclusivamente per il tramite di persone fisiche iscritte nell'elenco. 6. L'UIC esercita il controllo sui soggetti iscritti nell'elenco per verificare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto. A tal fine, puo' richiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di dati e documenti fissando i relativi termini. Esso puo', altresi', chiedere la collaborazione del nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 7. L'UIC disciplina la procedura e i termini per l'iscrizione nell'elenco, nonche' le forme di pubblicita' dell'elenco stesso. 8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'UIC, dispone la cancellazione dall'elenco per gravi violazioni di norme di legge, delle norme del presente decreto legislativo o delle disposizioni emanate ai sensi di esso. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'UIC, disciplina la procedura per la sospensione cautelare dall'elenco.». - Il testo dell'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: (Codice delle assicurazioni private), e' il seguente: «Art. 109 (Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi). - 1. L'ISVAP disciplina, con regolamento, la formazione e l'aggiornamento del registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica. 2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte: a) gli agenti di assicurazione, in qualita' di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o piu' imprese di assicurazione o di riassicurazione; b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresi' denominati broker, in qualita' di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione; c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all'attivita' svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilita' di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima; d) le banche autorizzate ai sensi dell'art. 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico bancario, le societa' di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'art. 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, la societa' Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144; e) i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l'attivita' di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera. Non e' consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in piu' sezioni del registro. 3. Nel registro sono altresi' indicati gli intermediari persone fisiche, di cui al comma 2, lettere a) e b), abilitati ma temporaneamente non operanti, per i quali l'adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa di cui all'art. 110, comma 3, e' sospeso sino all'avvio dell'attivita', che forma oggetto di tempestiva comunicazione all'ISVAP a pena di radiazione dal registro. 4. L'intermediario di cui al comma 2, lettere a), b) e d), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione provvede, per conto dei medesimi, all'iscrizione nella sezione del registro di cui alla lettera e) del medesimo comma. L'intermediario di cui al comma 2, lettera a), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione e' tenuto a dare all'impresa preponente contestuale notizia della richiesta di iscrizione dei soggetti che operano per suo conto fermo restando quanto previsto nel contratto di agenzia. L'impresa di assicurazione, che si avvale di produttori diretti, provvede ad effettuare la comunicazione all'ISVAP al fine dell'iscrizione nella sezione del registro di cui al comma 2, lettera c). 5. L'ISVAP rilascia, a richiesta dell'impresa o dell'intermediario interessato, un'attestazione di avvenuta iscrizione nel registro, fermi restando gli adempimenti necessari alle procedure di verifica e di revisione delle iscrizioni effettuate. 6. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese e degli intermediari, nonche' le forme di pubblicita' piu' idonee ad assicurare l'accesso pubblico al registro.». - La legge 7 febbraio 1979, n. 48, abrogata dall'art. 354 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,, recava: «Istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione».