IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  ed  in
particolare gli articoli 14 e 15;
  Visto  l'articolo 17,  comma 4-bis,  della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 ottobre  2003,  n. 317, recante
modifiche  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti
la struttura organizzativa del Ministero dell'interno;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398;
  Sentite le organizzazioni sindacali;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 giugno 2005;
  Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nell'adunanza della
sezione  consultiva  per  gli  atti  normativi  dell'11 luglio 2005 e
19 dicembre 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati  e  del  Senato  della  Repubblica, rispettivamente, in data
1° febbraio e 7 febbraio 2006;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 febbraio 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7
                       settembre 2001, n. 398
  1.  All'articolo 2,  comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, dopo la lettera d), e' aggiunta,
in fine, la seguente:
    «d-bis)    dipartimento    per   le   politiche   del   personale
dell'amministrazione   civile   e   per   le  risorse  strumentali  e
finanziarie.».
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              - Si   riportano  gli  articoli 14  e  15  del  decreto
          legislativo     30 luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59):
              «Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'interno
          sono  attribuite  le  funzioni  e  i compiti spettanti allo
          Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e
          del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni
          statali  esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e
          della  sicurezza  pubblica,  difesa  civile,  politiche  di
          protezione   civile   e   prevenzione   incendi,  salve  le
          specifiche   competenze   in  materia  del  Presidente  del
          Consiglio   dei   Ministri,   tutela  dei  diritti  civili,
          cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.
              2.  Il  Ministero svolge in particolare le funzioni e i
          compiti   di   spettanza   statale   nelle   seguenti  aree
          funzionali:
                a) garanzia  della regolare costituzione degli organi
          elettivi  degli  enti  locali  e  del  loro  funzionamento,
          finanza  locale,  servizi elettorali, vigilanza sullo stato
          civile  e  sull'anagrafe  e attivita' di collaborazione con
          gli enti locali;
                b) tutela  dell'ordine  e  della sicurezza pubblica e
          coordinamento delle forze di polizia;
                c) amministrazione generale e supporto dei compiti di
          rappresentanza generale di governo sul territorio;
                d) tutela  dei  diritti  civili,  ivi compresi quelli
          delle  confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione
          e asilo;
                d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture
          centrali    e    periferiche    dell'amministrazione,   con
          particolare   riguardo   alle   politiche   del   personale
          dell'amministrazione  civile  e  alla promozione e sviluppo
          delle  relative  attivita'  formative nonche' alla gestione
          delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero.
              3.  Il  Ministero  svolge attraverso il Corpo nazionale
          dei  vigili  del  fuoco  anche  gli  altri  compiti ad esso
          assegnati dalla normativa vigente.
              4.  Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile
          1981, n. 121.».
              «Art.  15  (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
          in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
          del presente decreto.
              Il  numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a
          cinque.
              2.   L'organizzazione   periferica   del  Ministero  e'
          costituita  dagli  Uffici  territoriali  del governo di cui
          all'art.  11,  anche con compiti di rappresentanza generale
          del   governo   sul  territorio,  dalle  Questure  e  dalle
          strutture  periferiche  del  Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco.».
              -   Si  riporta  l'art.  17,  comma 4-bis  della  legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
              -  Il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche».
              -  La  legge  15 marzo  1997,  n.  59, reca: «Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della Pubblica
          Amministrazione e per la semplificazione amministrativa».
              -  La  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  reca: «Misure
          urgenti  per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
          dei procedimenti di decisione e di controllo».
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          7 settembre   2001,  n.  398,  reca:  «Regolamento  recante
          l'organizzazione   degli   uffici   centrali   di   livello
          dirigenziale generale del Ministero dell'interno».
          Nota all'art. 1:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, come
          modificato dal presente decreto:
              «Art.  2  (Uffici  centrali).  -  1.  Il  Ministero  e'
          articolato,  a  livello centrale, oltre che negli uffici di
          diretta   collaborazione   del   Ministro,   nei   seguenti
          dipartimenti:
                a) Dipartimento    per    gli    affari   interni   e
          territoriali;
                b) Dipartimento della pubblica sicurezza;
                c) Dipartimento    per    le    liberta'   civili   e
          l'immigrazione;
                d) Dipartimento  dei  vigili  del fuoco, del soccorso
          pubblico e della difesa civile.
                d-bis)  Dipartimento  per  le politiche del personale
          dell'amministrazione  civile e per le risorse strumentali e
          finanziarie.».