IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed
in  particolare  gli  articoli  11, comma 1, lettera c), 12, comma 1,
lettere n), o) e q), 13, comma 2, e 17, comma 1;
  Visti  gli  articoli  4,  14  e 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni;
  Vista  la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il
riordino  della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n.
108;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in
particolare gli articoli 7 e 21, comma 2;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n.
241, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro della difesa;
  Visto  il  decreto  legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive
modificazioni,  recante  individuazione  delle unita' previsionali di
base del bilancio dello Stato;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 286, recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
di   valutazione   dei   costi,   dei   rendimenti  e  dei  risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;
  Visto   il  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e
successive  modificazioni, recante attuazione della delega in materia
di occupazione e mercato del lavoro;
  Considerato  che  l'articolo  7,  comma  2,  lettera c), del citato
decreto  legislativo  n. 300 del 1999 stabilisce che l'organizzazione
degli  uffici  preposti al controllo interno avviene anche attraverso
la provvista di adeguati mezzi finanziari e di personale;
  Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni,
sulle  attribuzioni  del  Ministro della difesa, ristrutturazione dei
vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999,
n.  556,  e  successive  modificazioni,  recante  il  regolamento  di
attuazione della legge 18 febbraio 1997, n. 25;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 settembre 2005;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2005;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 febbraio 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con il Ministro per la
funzione pubblica;
                              E m a n a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Nel presente regolamento si intendono per:
    a)  uffici  di  diretta  collaborazione:  gli  uffici  di diretta
collaborazione  con  il Ministro della difesa e con i Sottosegretari,
previsti  dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  e  dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
    b) Ministro: il Ministro della difesa;
    c) Ministero: il Ministero della difesa;
    d) decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
    e)  Sottosegretari  di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il
Ministero della difesa;
    f)   ruolo   dei  dirigenti:  il  ruolo  dei  dirigenti  previsto
dall'articolo  23  del  decreto  legislativo  n.  165  del 2001 e dal
decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.
 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Il  testo  dell'art.  17,  comma 4-bis,  della  legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri),  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
          12 dicembre 1988, e' il seguente:
              «4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
              Il  testo  degli  articoli 11, comma 1, lettera c), 12,
          comma  1,  lettera n),  o)  e q), 13, comma 2 e 17, comma 1
          della  legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
          conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la   semplificazione   amministrativa)   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997, e' il seguente:
              «Art.  11.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro il
          31 gennaio 1999 uno o piu' decreti legislativi diretti a:
                a)-b) (omissis);
                c) riordinare   e   potenziare  i  meccanismi  e  gli
          strumenti  di  monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
          rendimenti  e  ei  risultati  dell'attivita'  svolta  dalle
          amministrazioni pubbliche;».
              «Art.  12. 1. Nell'attuazione  della delega di cui alla
          lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra',
          oltreche'  ai  principi  generali  desumibili  dalla  legge
          23 agosto  1988,  n.  400, dalla legge 7 agosto 1990, e dal
          decreto  Iegislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  ai  seguenti  principi  e
          criteri direttivi:
                a)-m) (omissis);
                n) rivedere,   senza  aggravi  di  spesa  e,  per  il
          personale  disciplinato  dai contratti collettivi nazionali
          di  lavoro,  fino ad una specifica disciplina contrattuale,
          il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici
          di  diretta  collaborazione  dei  Ministri,  prevedendo,  a
          fronte   delle   responsabilita'   e   degli   obblighi  di
          reperibilita'  e  disponibilita'  ad  orari  disagevoli, un
          unico   emolumento,   sostitutivo   delle   ore  di  lavoro
          straordinario   autorizzabili   in  via  aggiuntiva  e  dei
          compensi di incentivazione o similari;
                o) diversificare  le  funzioni  di staff e di line, e
          fornire   criteri  generali  e  principi  uniformi  per  la
          disciplina  degli  uffici posti alle dirette dipendenze del
          Ministro,  in funzione di supporto e di raccordo tra organo
          di  direzione politica e amministrazione e della necessita'
          di  impedire,  agli uffici di diretta collaborazione con il
          Ministro,   lo   svolgimento  di  attivita'  amministrative
          rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
                p) (omissis);
                q) istituire  servizi  centrali  per  la  cura  delle
          funzioni  di  controllo interno, che dispongano di adeguati
          servizi  di  supporto  ed  operino  in collegamento con gli
          uffici   di  statistica  istituiti  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi
          sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che
          non  provvedano  alla  istituzione dei servizi di controllo
          interno  entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
          decreto legislativo;»
              «2. Gli  schemi  di  regolamento  di cui al comma 4-bis
          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
          dal  comma 1  del  presente  articolo,  sono trasmessi alla
          Camera  dei  deputati ed al Senato della Repubblica perche'
          su  di  essi  sia  espresso  il  parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  entro trenta giorni
          dalla  data  della  loro  trasmissione.  Decorso il termine
          senza  che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta
          comunque i regolamenti.»
              Art.  17.  1. Nell'attuazione  della delega di cui alla
          lettera c) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra',
          oltreche'  ai  principi  generali  desumibili  dalla  legge
          7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive modificazioni, dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio
          l994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) prevedere  che  ciascuna amministrazione organizzi
          un  sistema informativo-statistico di supporto al controllo
          interno  di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche,
          al  massimo  annuali,  dei  costi,  delle  attivita'  e dei
          prodotti;
                b) prevedere  e istituire sistemi per la valutazione,
          sulla   base   di   parametri   oggettivi,   dei  risultati
          dell'attivita'   amministrativa   e  dei  servizi  pubblici
          favorendo  ulteriormente  l'adozione di carte dei servizi e
          assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e
          di  altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e
          per  la  sua partecipazione, anche in forme associate, alla
          definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei
          risultati;
                c) prevedere  che  ciascuna  amministrazione provveda
          periodicamente  e comunque annualmente alla elaborazione di
          specifici    indicatori   di   efficacia,   efficienza   ed
          economicita'  ed  alla  valutazione  comparativa dei costi,
          rendimenti e risultati;
                d) collegare  l'esito  dell'attivita'  di valutazione
          dei  costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione
          annuale delle risorse;
                e) costituire  presso la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  una  banca  dati  sull'attivita'  di valutazione,
          collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi
          di  cui  alla  lettera a)  ed  il  sistema  informatico del
          Ministero  del  tesoro  - Ragioneria generale dello Stato e
          accessibile  al  pubblico,  con  modalita'  da definire con
          regolamento  da  emanare  ai  sensi  dell'art. 17, comma 2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                f) previsione,  per  i  casi  di mancato rispetto del
          termine  del  procedimento, di mancata o ritardata adozione
          del  provvedimento,  di ritardato o incompleto assolvimento
          degli  obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica
          amministrazione,   di  forme  di  indennizzo  automatico  e
          forfettario   a   favore   dei   soggetti   richiedenti  il
          provvedimento;  contestuale  individuazione delle modalita'
          di  pagamento  e  degli uffici che assolvono all'obbligo di
          corrispondere    l'indennizzo,   assicurando   la   massima
          pubblicita' e conoscenza da parte del pubblico delle misure
          adottate   e  la  massima  celerita'  nella  corresponsione
          dell'indennizzo stesso.».
              -  Il  testo  degli  articoli  4,  14  e 19 del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni   pubbliche)   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 maggio 2001, n. 106, S.O., e' il seguente:
              «Art.  4.  (Indirizzo politico-amministrativo) - 1. Gli
          organi  di  governo  esercitano  le  funzioni  di indirizzo
          politico-amministrativo,   definendo  gli  obiettivi  ed  i
          programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
          nello   svolgimento  di  tali  funzioni,  e  verificano  la
          rispondenza  dei  risultati dell'attivita' amministrativa e
          della  gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano,
          in particolare:
                a) le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo;
                b) la  definizione  di  obiettivi,  priorita', piani,
          programmi  e direttive generali per l'azione amministrativa
          e per la gestione;
                c) la  individuazione  delle risorse umane, materiali
          ed   economico-finanziarie   da   destinare   alle  diverse
          finalita'  e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
          dirigenziale generale;
                d) la  definizione dei criteri generali in materia di
          ausili  finanziari  a terzi e di determinazione di tariffe,
          canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
                e) le  nomine,  designazioni ed atti analoghi ad essi
          attribuiti da specifiche disposizioni;
                f) le    richieste    di    pareri   alle   autorita'
          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
                g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
              2.   Ai   dirigenti  spetta  l'adozione  degli  atti  e
          provvedimenti  amministrativi,  compresi tutti gli atti che
          impegnano  l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche' la
          gestione  finanziaria,  tecnica  e  amministrativa mediante
          autonomi  poteri  di  spesa di organizzazione delle risorse
          umane,  strumentali  e di controllo. Essi sono responsabili
          in   via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,  della
          gestione e dei relativi risultati.
              3.  Le  attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
          possono  essere  derogate soltanto espressamente e ad opera
          di specifiche disposizioni legislative.
              4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
          non  siano  direttamente  o  indirettamente  espressione di
          rappresentanza  politica,  adeguano i propri ordinamenti al
          principio  della  distinzione tra indirizzo e controllo, da
          un lato, e attuazione e gestione dall'altro».
              «Art.  14  (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
          Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A
          tal  fine  periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
          giorni  dalla  pubblicazione della legge di bilancio, anche
          sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
                a) definisce  obiettivi, priorita', piani e programmi
          da  attuare  ed emana le conseguenti direttive generali per
          l'attivita' amministrativa e per la gestione;
                b) effettua,  ai  fini  dell'adempimento  dei compiti
          definiti  ai  sensi  della  lettera a),  l'assegnazione  ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
          comma 1,  lettera c),  del  presente  decreto, ivi comprese
          quelle  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
          1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad
          esclusione  delle  risorse  necessarie per il funzionamento
          degli  uffici  di  cui al comma 2; provvede alle variazioni
          delle  assegnazioni  con le modalita' previste dal medesimo
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
          conto  dei  procedimenti  e  subprocedimenti  attribuiti ed
          adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
              2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
          Ministro  si  avvale  di  uffici di diretta collaborazione,
          aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato  ai  sensi  dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
          23 agosto  1988,  n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
          limiti   stabiliti  dallo  stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
          comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo
          determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;
          esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e  continuativa.  Per  i  dipendenti pubblici si applica la
          disposizione  di  cui  all'art.  17,  comma 14, della legge
          15 maggio  1997,  n.  127.  Con  lo  stesso  regolamento si
          provvede  al  riordino  delle  segretarie  particolari  dei
          Sottosegretari    di    Stato.    Con    decreto   adottato
          dall'autorita'  di  governo  competente, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  e'  determinato,  in  attuazione  dell'art. 12,
          comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
          aggravi  di  spesa  e,  per  il  personale disciplinato dai
          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio,  da  corrispondere  mensilmente, a fronte delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli  uffici  dei  Ministri  e dei Sottosegretari di Stato.
          Tale  trattamento,  consiste  in  un  unico  emolumento, e'
          sostitutivo  dei  compensi per il lavoro straordinario, per
          la   produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'  della
          prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
          del  regolamento  di cui al presente comma sono abrogate le
          norme  del  regio  decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ed ogni altra
          norma  riguardante  la  costituzione  e  la  disciplina dei
          gabinetti  dei  Ministri e delle segretarie particolari dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
              3.  Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
          o  avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
          di  competenza  dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
          il  Ministro  puo'  fissare  un termine perentorio entro il
          quale   il   dirigente   deve   adottare   gli   atti  o  i
          provvedimenti.  Qualora  l'inerzia  permanga,  o in caso di
          grave  inosservanza  delle  direttive generali da parte del
          dirigente   competente,  che  determinano  pregiudizio  per
          l'interesse  pubblico,  il  Ministro puo' nominare, salvi i
          casi  di  urgenza  previa  contestazione, un commissario ad
          acta,  dando  comunicazione al Presidente del Consiglio dei
          Ministri  del  relativo  provvedimento.  Resta salvo quanto
          previsto  dall'art.  2,  comma  3,  lettera p)  della legge
          23 agosto   1988,  n.  400.  Resta  altresi'  salvo  quanto
          previsto  dall'art.  6  del  testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica  sicurezza,  approvato con regio decreto 18 giugno
          1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
          dall'art.  10  del  relativo  regolamento emanato con regio
          decreto  6 maggio  1940,  n.  635. Resta salvo il potere di
          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.».
              «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
          il   conferimento   di   ciascun   incarico   di   funzione
          dirigenziale  si  tiene  conto,  in relazione alla natura e
          alle  caratteristiche  degli  obiettivi  prefissati,  delle
          attitudini  e  delle  capacita'  professionali  del singolo
          dirigente,  valutate  anche in considerazione dei risultati
          conseguiti  con  riferimento  agli  obiettivi fissati nella
          direttiva  annuale  e  negli  altri  atti  di indirizzo del
          Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
          incarichi  diversi  non  si  applica l'art. 2103 del codice
          civile.
              2.  Tutti  gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono   conferiti   secondo  le  disposizioni  del  presente
          articolo.    Con    il    provvedimento   di   conferimento
          dell'incarico,   ovvero   con  separato  provvedimento  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          competente  per  gli  incarichi  di  cui  al  comma 3, sono
          individuati  l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi da
          conseguire,  con  riferimento alle priorita', ai piani e ai
          programmi  definiti  dall'organo di vertice nei propri atti
          di  indirizzo  e  alle eventuali modifiche degli stessi che
          intervengano  nel  corso  del  rapporto,  nonche' la durata
          dell'incarico,  che  deve  essere  correlata agli obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni  ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi
          sono   rinnovabili.   Al   provvedimento   di  conferimento
          dell'incarico  accede  un  contratto individuale con cui e'
          definito   il  corrispondente  trattamento  economico,  nel
          rispetto  dei  principi  definiti  dall'art.  24. E' sempre
          ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
              3.  Gli  incarichi di Segretario generale di Ministeri,
          gli  incarichi di direzione di strutture articolate al loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente, a dirigenti
          della  prima  fascia  dei  ruoli  di cui all'art. 23 o, con
          contratto  a tempo determinato, a persone in possesso delle
          specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
              4.  Gli  incarichi  di funzione dirigenziale di livello
          generale  sono  conferiti  con  decreto  del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23  o,  in  misura  non superiore al 70 per cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai   medesimi   ruoli   ovvero,   con   contratto  a  tempo
          determinato,   a   persone  in  possesso  delle  specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6.
              4-bis.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di
          funzione  dirigenziale  di  livello  generale, conferiti ai
          sensi  dei  comma 4  del  presente  articolo, tengono conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
              5.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale  sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
          livello  dirigenziale  generale,  ai dirigenti assegnati al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
              5-bis.  Gli  incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
          essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
          limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
          dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23  e del 5 per cento della dotazione organica di
          quelli  appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
          non  appartenenti  ai  ruoli  di  cui  al medesimo art. 23,
          purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
          comma   2,   ovvero   di   organi   costituzionali,  previo
          collocamento  fuori  ruolo, comando o analogo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti.
              5-ter.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di
          direzione  degli  uffici di livello dirigenziale, conferiti
          ai  sensi  del comma 5 del presente articolo, tengono conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
              6.  Gli  incarichi  di  cui  ai  commi da 1 a 5 possono
          essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
          limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
          dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
          quelli   appartenenti   alla   seconda   fascia,   a  tempo
          determinato  ai  soggetti  indicati  dal presente comma. La
          durata   di  tali  incarichi,  comunque,  non  puo'  essere
          inferiore  a  tre  anni  ne'  eccedere il termine di cinque
          anni.   Tali   incarichi   sono   conferiti  a  persone  di
          particolare  e comprovata qualificazione professionale, che
          abbiano  svolto  attivita'  in organismi ed enti pubblici o
          privati  ovvero  aziende pubbliche o private con esperienza
          acquisita   per   almeno   un   quinquennio   in   funzioni
          dirigenziali,  o  che  abbiano  conseguito  una particolare
          specializzazione  professionale,  culturale  e  scientifica
          desumibile     dalla     formazione     universitaria     e
          postuniversitaria,   da  pubblicazioni  scientifiche  o  da
          concrete   esperienze  di  lavoro  maturate,  anche  presso
          amministrazioni    statali,   ivi   comprese   quelle   che
          conferiscono   gli   incarichi,   in  posizioni  funzionali
          previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai
          settori  della  ricerca, della docenza universitaria, delle
          magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
          Stato.  Il  trattamento  economico puo' essere integrato da
          una  indennita'  commisurata  alla specifica qualificazione
          professionale,   tenendo   conto  della  temporaneita'  del
          rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle
          specifiche  competenze  professionali.  Per  il  periodo di
          durata   dell'incarico,   i   dipendenti   delle  pubbliche
          amministrazioni   sono   collocati   in  aspettativa  senza
          assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
              7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
          di  cui  ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
          responsabilita'   dirigenziale   per   inosservanza   delle
          direttive    generali    e   per   i   risultati   negativi
          dell'attivita'    amministrativa    e    della    gestione,
          disciplinate  dall'art.  21, ovvero nel caso di risoluzione
          consensuale  del  contratto individuale di cui all'art. 24,
          comma 2.
              8.  Gli  incarichi  di  funzione dirigenziale di cui al
          comma 3  cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto sulla
          fiducia al Governo.
              9.  Degli  incarichi  di  cui  ai  commi 3  e 4 e' data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati,  allegando  una scheda relativa ai titoli ed alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti.
              10.   I   dirigenti   ai  quali  non  sia  affidata  la
          titolarita'  di  uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano   interesse,  funzioni  ispettive,  di  consulenza,
          studio  e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici previsti
          dall'ordinamento,  ivi  compresi quelli presso i collegi di
          revisione   degli   enti   pubblici  in  rappresentanza  di
          amministrazioni ministeriali.
              11.  Per  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
          il   Ministero   degli   affari   esteri   nonche'  per  le
          amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di
          difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
              12.  Per  il  personale  di cui all'art. 3, comma 1, il
          conferimento   degli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali
          continuera'   ad   essere  regolato  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti  di  settore.  Restano ferme le disposizioni di
          cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
              12-bis.      Le      disposizioni      del     presente
          articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o
          accordi collettivi.».
              - La  legge  15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per i
          riordino  della dirigenza statale e per favorire lo scambio
          di  esperienze  e l'interazione tra pubblico e privato), e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 172 del 24 luglio
          2002.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
          2004,   n.   108   (Regolamento   recante   disciplina  per
          l'istituzione,  l'organizzazione  ed  il  funzionamento del
          ruolo  dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato,
          anche ad ordinamento autonomo) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 100 del 29 aprile 2004.
              - Il  testo degli articoli 7 e 21, comma 2, del decreto
          legislativo     30 luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge  15 marzo  1997), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 203 del 30 agosto 1999, e' il seguente:
              «Art.   7(Uffici   di  diretta  collaborazione  con  il
          Ministro).  -  1.  La  costituzione  e  la disciplina degli
          uffici   di   diretta   collaborazione  del  Ministro,  per
          l'esercizio   delle   funzioni  ad  esso  attribuite  dagli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,    e    successive   modificazioni   ed   integrazioni,
          l'assegnazione  di  personale  a  tali uffici e il relativo
          trattamento   economico,   il   riordino  delle  segreterie
          particolari  dei  sottosegretari  di  Stato,  sono regolati
          dall'art.  14,  comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29.
              2.  I  regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
          del   decreto   legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  si
          attengono,  tra  l'altro,  ai  seguenti  principi e criteri
          direttivi:
                a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
          secondo  criteri  che  consentano  l'efficace  e funzionale
          svolgimento  dei compiti di definizione degli obiettivi, di
          elaborazione  delle  politiche  pubbliche  e di valutazione
          della  relativa  attuazione  e  delle connesse attivita' di
          comunicazione,  nel  rispetto  del principio di distinzione
          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
                b) assolvimento   dei   compiti   di   supporto   per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
          del  decreto  legislativo  7 agosto  1997, n. 279, anche in
          funzione  della  verifica  della  gestione effettuata dagli
          appositi  uffici,  nonche'  del  compito  di  promozione  e
          sviluppo dei sistemi informativi;
                c) organizzazione  degli uffici preposti al controllo
          interno  di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
          le  disposizioni  del  decreto  legislativo  di  riordino e
          potenziamento  dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
          valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei risultati
          dell'attivita'  svolta  dalle amministrazioni pubbliche, in
          modo  da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
          compiti  ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
          provvista  di  adeguati  mezzi  finanziari, organizzativi e
          personali;
                d) organizzazione  del  settore giuridico-legislativo
          in   modo   da   assicurare:  il  raccordo  permanente  con
          l'attivita'  normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione di
          testi  normativi  del Governo garantendo la valutazione dei
          costi   della   regolazione,  la  qualita'  del  linguaggio
          normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo
          snellimento  e  la semplificazione della normativa, la cura
          dei  rapporti  con  gli altri organi costituzionali, con le
          autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
                e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
          cui    al    comma 1    ad    esperti,    anche    estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.».
              «2.  Sono  fatte  salve le disposizioni contenute nella
          legge  18 febbraio  1997,  n. 25, e nel decreto legislativo
          16 luglio 1997, n. 264, nel decreto legislativo 28 novembre
          1997,  n.  459, e nel decreto legislativo 28 novembre 1997,
          n.  464,  nonche'  nell'art.  2  del decreto del Presidente
          della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
          2001, n. 241 (Regolamento di organizzazione degli uffici di
          diretta collaborazione del Ministro della difesa), abrogato
          dal   presente   decreto,   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2001.
              - Il   decreto   legislativo   7 agosto  1997,  n.  279
          (Individuazione  delle  unita'  previsionali  di  base  del
          bilancio  dello  Stato,  riordino  del sistema di tesoreria
          unica  e  ristrutturazione  del  rendiconto  generale dello
          Stato)  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del
          22 agosto 1997.
              - Il   decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  286
          (Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche)  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 193
          del 18 agosto 1999.
              - Il  decreto  legislativo 10  settembre  2003,  n. 276
          (Attuazione  delle  deleghe  in  materia  di  occupazione e
          mercato  del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
          30)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 235 del
          9 ottobre 2003.
              - La  legge  18 febbraio  1997, n. 25 (Attribuzioni del
          Ministro  della  difesa, ristrutturazione dei vertici delle
          Forze   armate   dell'Amministrazione   della   difesa)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 1997.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
          1999,  n. 556 (Regolamento di attuazione dell'art. 10 della
          legge  18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni
          dei   vertici   militari)   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2000.
          Note all'art. 1:
              -  Per  il  testo  dell'art.  14,  del  citato  decreto
          legislativo  n.  165  del  2001,  dell'art.  7  del decreto
          legislativo n. 300 del 1999 e per il decreto del Presidente
          della  Repubblica  n.  108  del 2004 si vedano le note alle
          premesse.
              -  Il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo
          n. 165 del 2001, e' il seguente:
              «Art.  23  (Ruolo  dei dirigenti). (Art. 23 del decreto
          legislativo  n.  29  del 1993, come sostituito dall'art. 15
          del  decreto  legislativo  n. 80 del 1998 e successivamente
          modificato  dall'art.  8 del decreto legislativo n. 387 del
          1998)  -  1.  In ogni amministrazione dello Stato, anche ad
          ordinamento  autonomo, e' istituito il ruolo dei dirigenti,
          che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui
          ambito  sono definite apposite sezioni in modo da garantire
          la   eventuale  specificita'  tecnica.  I  dirigenti  della
          seconda  fascia  sono  reclutati attraverso i meccanismi di
          accesso  di  cui  all'art.  28.  I  dirigenti della seconda
          fascia  transitano  nella  prima  qualora abbiano ricoperto
          incarichi  di  direzione  di uffici dirigenziali generali o
          equivalenti,  in  base  ai  particolari  ordinamenti di cui
          all'art.  19,  comma 11,  per  un periodo pari almeno a tre
          anni  senza  essere incorsi nelle misure previste dall'art.
          21 per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale.
              2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti
          dei  posti  disponibili,  in  base all'art. 30 del presente
          decreto.   I   contratti  o  accordi  collettivi  nazionali
          disciplinano,  secondo  il  criterio  della continuita' dei
          rapporti  e  privilegiando  la libera scelta del dirigente,
          gli  effetti  connessi ai trasferimenti e alla mobilita' in
          generale   in   ordine   al   mantenimento   del   rapporto
          assicurativo  con  l'ente  di previdenza, al trattamento di
          fine  rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianita'
          di  servizio  e  al  fondo  di previdenza complementare. La
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione   pubblica   cura   una   banca  dati  informatica
          contenente  i  dati relativi ai ruoli delle amministrazioni
          dello Stato.».