IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
  Visto  l'articolo 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45,
recante   «Attuazione   della   direttiva   98/18/CE   relativa  alle
disposizioni  e  alle  norme  di  sicurezza per le navi da passeggeri
adibite a viaggi nazionali»;
  Visti  gli  articoli 5-1  e 5-2 del Capitolo III dell'allegato I al
precitato  decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 45, come modificato
con  decreto  legislativo  23 dicembre  2002,  n.  291  e con decreto
ministeriale  12 marzo  2004,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
111   del   13 maggio  2004  in  attuazione,  rispettivamente,  delle
direttive  2002/25/CE della Commissione del 5 marzo 2002 e 2003/75/CE
della Commissione del 29 luglio 2003;
  Considerato  che  nelle  zone  di  mare  in  cui  operano  le  navi
destinatarie  del  presente  provvedimento  esiste adeguata copertura
S.A.R.;
  Ritenuto che l'obbligo di sistemare il battello di emergenza veloce
e  l'area  di  prelievo di persone da parte di elicotteri, sulle navi
esistenti  di  classe  «B»,  «C»  e  «D»,  in  servizio  di linea sia
ingiustificata  e non necessaria in determinate relazioni di traffico
e  che  la  concessione  delle  relative  esenzioni  non comporti una
riduzione del livello di sicurezza delle unita' che ne beneficiano;
  Viste  le  note  n.  5283 del 24 aprile 2001 e n. 8796 del 9 luglio
2001  della  Rappresentanza  permanente  d'Italia  c/o l'U.E., con le
quali  si e' provveduto alla notifica del procedimento di deroga alla
Commissione europea, fornendo anche i chiarimenti richiesti;
  Preso  atto  della  mancata  opposizione da parte della Commissione
europea alla concessione delle esenzioni nel termine prescritto;
  Udito  il  parere  interlocutorio  del  Consiglio di Stato espresso
dalla  Sezione  consultiva  per gli atti normativi nelle adunanze del
30 settembre 2002 e del 25 agosto 2003;
  Acquisito  il  parere  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri
espresso con nota n. 11252/DAGL 19.3.13/2004/4 del 27 maggio 2005;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato  e  le  Regioni  e le Province autonome di Trento e Bolzano
espresso nella seduta del 16 giugno 2005;
  Udito  il  parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del
27 febbraio 2006;
  Vista  la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri,  con nota n. 5015 del 21 marzo 2006, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.  I  termini  utilizzati  nel  presente decreto devono intendersi
secondo   le   definizioni  riportate,  nell'articolo 1  del  decreto
legislativo  4 febbraio  2000,  n. 45 e nel capitolo III del relativo
allegato I, salvo i seguenti termini secondo i quali si intende per:
    a) «servizio  di linea»: una serie di collegamenti, effettuati in
modo  da  assicurare  il traffico fra gli stessi due o piu' porti, in
base  ad  un  orario  pubblicato  o con collegamenti tanto regolari o
frequenti da costituire una serie sistematica evidente;
    b) «terra  ferma»:  il  territorio  peninsulare italiano e le due
isole maggiori, Sicilia e Sardegna.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   Il   testo  dell'art.  5  del  decreto  legislativo
          4 febbraio 2000, n. 45 (Attuazione della direttiva 98/18/CE
          relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le
          navi  da  passeggeri adibite a viaggi nazionali) pubblicato
          nel  supplemento  ordinario  n.  38 alla Gazzetta Ufficiale
          7 marzo 2000, n. 55, e' il seguente:
              «Art.  5  (Equivalenze  ed esenzioni). - 1. Con decreto
          del  Ministro dei trasporti e della navigazione, notificato
          alla  Commissione  europea,  possono essere adottate misure
          che   consentono   l'equivalenza   alle   regole  contenute
          nell'allegato  I,  purche'  tali  equivalenze  siano almeno
          efficaci  quanto  le suddette regole, nonche', a condizione
          che  non ne risulti una riduzione del livello di sicurezza,
          misure  atte  a esonerare le navi dall'osservanza di taluni
          requisiti  specifici  indicati nel presente decreto, quando
          siano  adibite,  nelle acque territoriali, inclusi i tratti
          di  mare  arcipelagici  riparati  dagli  effetti  del  mare
          aperto,  a  viaggi nazionali sottoposti a talune condizioni
          operative,  quali  la probabilita' di un'onda significativa
          inferiore,    l'osservanza   di   limiti   stagionali,   la
          circostanza  che  la navigazione sia effettuata solo in ore
          diurne   o   in   condizioni  climatiche  o  meteorologiche
          favorevoli,  la  durata  limitata  dei  viaggi,  ovvero  la
          vicinanza di servizi di pronto intervento».
              -  Il  testo  degli articoli 5-1 e 5-2 del Capitolo III
          dell'allegato  1  del  citato decreto legislativo n. 45 del
          2000, modificato, dal decreto legislativo 23 dicembre 2002,
          n. 291 (Sostituzione dell'allegato I al decreto legislativo
          4 febbraio  2000,  n.  45,  in  attuazione  della direttiva
          2002/25/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza
          per  le  navi  da passeggeri - supplemento ordinario n. 242
          alla  Gazzetta  Ufficiale  31 dicembre  2005, n. 305) e dal
          decreto   ministeriale   12 marzo  2004  (Attuazione  della
          direttiva  2003/75/CE della Commissione del 29 luglio 2003,
          che  modifica  l'allegato  I  della  direttiva 98/18/CE del
          Consiglio,  relativa alle disposizioni e norme di sicurezza
          per  le  navi  da  passeggeri,  gia'  attuata  con  decreto
          legislativo 4 febbraio 2000, n. 45» (Gazzetta Ufficiale del
          13 maggio 2004, n. 111) e' il seguente:
              «Art.  5-1  (Requisiti  relativi  alle  navi  ro-ro  da
          passeggeri)  (R  26). Navi ro-ro da passeggeri delle classi
          B, C e D costruite prima del 1° gennaio 2003.
              1.  Le  navi ro-ro da passeggeri costruite prima del 1°
          gennaio  2003  devono  conformarsi  alle  disposizioni  dei
          paragrafi 6.2, 6.3, 6.4, 7, 8 e 9 entro la data della prima
          visita  di  controllo  periodica  successiva  al 1° gennaio
          2006.
              Anteriormente  a  tale  data, alle navi ro-ro costruite
          prima  del 1° gennaio 2003 si applicano i paragrafi 2, 3, 4
          e 5.
              In  deroga  alle  disposizioni che precedono, quando su
          tali  navi  gli  apparecchi  o i dispositivi di salvataggio
          vengono  sostituiti o quando tali navi vengono sottoposte a
          riparazioni,   adattamenti   o   modifiche   rilevanti  che
          comportano   sostituzioni  o  aggiunte  ai  loro  esistenti
          dispositivi   o   apparecchiature  di  salvataggio,  questi
          dispositivi   o  apparecchiature  devono  conformarsi  alle
          pertinenti disposizioni dei paragrafi 6, 7, 8 e 9.
                          2. Zattere di salvataggio.
              1.  Le  zattere  di  salvataggio  delle  navi  ro-ro da
          passeggeri devono essere servite da dispositivi MES (Marine
          Evacuation  System)  conformi alla regola SOLAS III/48.5 in
          vigore il 17 marzo 1998, oppure da dispositivi per la messa
          a  mare  conformi  alla  regola SOLAS III/48.6 in vigore il
          17 marzo  1998,  ugualmente  distribuiti  su ciascun fianco
          della nave.
              Deve  essere assicurata la comunicazione tra la zona di
          imbarco e la piattaforma.
              2.  Ciascuna  zattera  a  bordo  delle  navi  ro-ro  da
          passeggeri   deve   essere   provvista  di  dispositivo  di
          galleggiamento  libero conforme alla regola SOLAS III/23 in
          vigore il 17 marzo 1998.
              3.  Ciascuna  zattera  a  bordo  delle  navi  ro-ro  da
          passeggeri  deve  essere  del  tipo  provvisto  di rampa di
          imbarco conforme alle disposizioni di cui alla regola SOLAS
          III/39.4.1  o  alla  regola  SOLAS  III/40.4.1 in vigore il
          17 marzo 1998, a seconda del caso.
              4.  Ciascuna  zattera  a  bordo  delle  navi  ro-ro  da
          passeggeri  deve  essere  autoraddrizzante  o  con  tenda e
          reversibile,  stabile  in  condizioni  di  mare grosso e in
          grado    di    operare    in    condizioni   di   sicurezza
          indipendentemente   del   lato   sul   quale  galleggia.  E
          consentito   l'uso  di  zattere  di  salvataggio  aperte  e
          reversibili  ove  l'amministrazione dello Stato di bandiera
          ritenga  tale  uso giustificato del fatto che il viaggio si
          svolge   in   acque   riparate   e  condizioni  meteomarine
          favorevoli nel tratto di mare e nel periodo in cui opera la
          nave, e purche' tali zattere siano pienamente conformi alle
          disposizioni  dell'allegato  10  dei  codice  per le unita'
          veloci.
              In alternativa, ogni nave puo' essere dotata di zattere
          autoraddrizzanti o con tenda e reversibili in aggiunta alla
          sia  normale  dotazione  di  zattere di salvataggio, la cui
          capacita'  totale  sia almeno pari al 50% delle persone che
          non   possono   essere   sistemate  nelle  imbarcazioni  di
          salvataggio.   Tale  capacita'  supplementare  deve  essere
          determinata  in  base  alla differenza fra il numero totale
          delle  persone  a bordo e il numero delle persone sistemate
          nelle  imbarcazioni  di  salvataggio.  Le  suddette zattere
          devono  essere  approvate, dall'amministrazione dello Stato
          di  bandiera  tenuto  conto  delle raccomandazioni adottate
          dall'IMO (con circ. MSC 809).
                       3. Battelli di emergenza veloci.
              1.  Almeno  un battello di emergenza a bordo delle navi
          ro-ro  da  passeggeri  deve essere un battello di emergenza
          veloce,   approvato  dall'amministrazione  dello  Stato  di
          bandiera   tenuto   conto  delle  raccomandazioni  adottate
          dall'IMO con circ. MSC 809.
              2.  Ciascun  battello  di  emergenza veloce deve essere
          provvisto  di  un adeguato dispositivo per la messa a mare,
          approvato  dall'amministrazione  dello  Stato  di bandiera.
          Nell'approvare   tali  dispositivi,  detta  amministrazione
          terra'  conto  del fatto che i battelli di emergenza veloci
          devono  poter  essere  messi  a  mare e recuperati anche in
          condizioni  meteomarine  molto  sfavorevoli,  nonche' delle
          raccomandazioni adottate dall'IMO.
              3.   Almeno   due  equipaggi  di  ciascun  battello  di
          emergenza   veloce   devono   essere  addestrati  e  devono
          partecipare  a  esercitazioni  periodiche,  secondo  quanto
          prescritto   dalla   sezione   A-V1/2,   tabella   A-VI/2-2
          «Specification  of  the  minimum  standard of competence in
          fast  rescue  boats»  del Seafarers Training, Certification
          and  Watchkeeping  (STCW)  Code (Norme per l'addestramento,
          l'abilitazione   e   il   servizio   di  guardia)  e  dalle
          raccomandazioni  adottate  dall'IMO  con  risoluzione A.771
          (18),   e  successivi  emendamenti.  L'addestramento  e  le
          esercitazioni  devono  comprendere le diverse operazioni di
          salvataggio,  maneggio  e  manovra  di tali imbarcazioni in
          varie  condizioni meteomarine, nonche' di raddrizzamento in
          seguito a capovolgimento delle stesse.
              4.  Ove  la  disposizione  o  le dimensioni di una nave
          ro-ro  da  passeggeri  esistente  siano tali da impedire la
          sistemazione  del  battello  di emergenza veloce prescritto
          dal  punto  3.1,  detto battello potra' essere sistemato al
          posto  di una esistente imbarcazione di salvataggio che sia
          stata   accettata   come   battello  di  emergenza  o  come
          imbarcazione  di  emergenza,  purche'  siano soddisfatte le
          seguenti condizioni:
                1) il battello veloce sia provvisto di un dispositivo
          per  la  messa  a mare conforme alle disposizioni del punto
          3.2;
                2)   la   riduzione  di  capacita'  risultante  dalla
          sostituzione  del mezzo di salvataggio sia compensata dalla
          sistemazione di zattere di salvataggio aventi una capacita'
          almeno    eguale   al   numero   di   persone   trasportate
          dall'imbarcazione sostituita;
                3)   tali   zattere  di  salvataggio  possano  essere
          utilizzate  con i dispositivi esistenti per la messa a mare
          e con i dispositivi MES per l'evacuazione della nave.
                             4. Mezzi di soccorso.
              1.  Le navi ro-ro da passeggeri devono essere provviste
          di   dispositivi   efficaci   per  il  pronto  recupero  di
          superstiti  in mare e per il loro trasbordo dai battelli di
          emergenza e dai mezzi collettivi di salvataggio sulla nave.
              2.  I dispositivi per il trasbordo dei superstiti sulla
          nave  possono essere parte di un dispositivo MES o di altro
          dispositivo di salvataggio.
              Tali dispositivi devono essere approvati dallo Stato di
          bandiera   tenendo  conto  delle  raccomandazioni  adottate
          dall'IMO con circ. MSC 810.
              3.  Se  lo scivolo di un dispositivo MES e' destinato a
          fungere  da mezzo  di  trasbordo  dei  superstiti sul ponte
          della  nave,  il  predetto  scivolo  deve  essere dotato di
          corrimano o di scalette che facilitino la risalita.
                          5. Cinture di salvataggio.
              1.  In  deroga  alle  disposizioni  delle  regole SOLAS
          III/7.2 e III/22.2, le cinture di salvataggio devono essere
          sistemate in numero sufficiente in prossimita' dei punti di
          riunione  in  modo  da  evitare  che  i  passeggeri debbano
          tornare  nelle  rispettive  cabine per prendere le suddette
          cinture.
              2.  Sulle navi ro-ro da passeggeri, ciascuna cintura di
          salvataggio  deve essere provvista di una luce, conforme ai
          requisiti della regola SOLAS III/32.2 in vigore al 17 marzo
          1998.
                Navi ro-ro da passeggeri delle classi B, C e D
                       costruite dopo il 10 gennaio 2003
                          6. Zattere di salvataggio.
              1.  Le  zattere  di  salvataggio  delle  navi  ro-ro da
          passeggeri devono essere servite da dispositivi MES (Marine
          Evacuation System) conformi alla sezione 6.2 del codice LSA
          oppure  da  dispositivi  per  la  messa  a mare conformi al
          paragrafo  6.1.5  del  codice LSA ugualmente distribuiti su
          ciascun fianco della nave.
              Deve  essere assicurata la comunicazione tra la zona di
          imbarco e la piattaforma.
              2.  Ciascuna  zattera  a  bordo  delle  navi  ro-ro  da
          passeggeri   deve   essere   provvista  di  dispositivo  di
          galleggiamento libero conforme alla regola SOLAS III/13.4.
              3.  Ciascuna  zattera  a  bordo  delle  navi  ro-ro  da
          passeggeri  deve  essere  del  tipo  provvisto  di rampa di
          imbarco    conforme    alle    disposizioni   di   cui   ai
          paragrafi 4.2.4.1  o  4.3.4.1 del codice LSA, a seconda del
          caso.
              4.  Ciascuna  zattera  a  bordo  delle  navi  ro-ro  da
          passeggeri  deve  essere  autoraddrizzante  o  con  tenda e
          reversibile,  stabile  in  condizioni  di  mare grosso e in
          grado    di    operare    in    condizioni   di   sicurezza
          indipendentemente   del   lato   sul  quale  galleggia.  E'
          consentito   l'uso  di  zattere  di  salvataggio  aperte  e
          reversibili  ove  l'amministrazione dello Stato di bandiera
          ritenga  tale  uso giustificato del fatto che il viaggio si
          svolge   in   acque   riparate   e  condizioni  meteomarine
          favorevoli nel tratto di mare e nel periodo in cui opera la
          nave, e purche' tali zattere siano pienamente conformi alle
          disposizioni  dell'allegato  10  del  codice  per le unita'
          veloci.
              In alternativa, ogni nave puo' essere dotata di zattere
          autoraddrizzanti o con tenda e reversibili in aggiunta alla
          sua  normale  dotazione  di zattere di salvataggio, per una
          capacita'  totale  pari almeno al 50% delle persone che non
          possono essere sistemate nelle imbarcazioni di salvataggio.
          Tale  capacita'  supplementare  deve  essere determinata in
          base  alla  differenza fra il numero totale delle persone a
          bordo   e   il   numero   delle   persone  sistemate  nelle
          imbarcazioni  di  salvataggio.  Le  suddette zattere devono
          essere   approvate   dall'amministrazione  dello  Stato  di
          bandiera   tenuto   conto  delle  raccomandazioni  adottate
          dall'IMO con circ. MSC 809.
                       7. Battelli di emergenza veloci.
              1.  Almeno  un battello di emergenza a bordo delle navi
          ro-ro  da  passeggeri  deve essere un battello di emergenza
          veloce,   approvato  dall'amministrazione  dello  Stato  di
          bandiera   tenuto   conto  delle  raccomandazioni  adottate
          dall'IMO con circ. MSC 809.
              2.  Ciascun  battello  di  emergenza veloce deve essere
          provvisto  di  un adeguato dispositivo per la messa a mare,
          approvato  dall'amministrazione  dello  Stato  di bandiera.
          Nell'approvare   tali  dispositivi,  detta  amministrazione
          terra'  conto  del fatto che i battelli di emergenza veloci
          devono  poter  essere  messi  a  mare e recuperati anche in
          condizioni  meteomarine  molto  sfavorevoli,  nonche' delle
          raccomandazioni adottate dall'IMO.
              3.   Almeno   due  equipaggi  di  ciascun  battello  di
          emergenza   veloce   devono   essere  addestrati  e  devono
          partecipare  a  esercitazioni  periodiche,  secondo  quanto
          prescritto   dalla   sezione   A-VI   2,  tabella  A-VI/2-2
          «Specification  of  the  minimum  standard of competence in
          fast  rescue  boats»  del Seafarers Training, Certification
          and  Watchkeeping  (STCW)  Code (Norme per l'addestramento,
          l'abilitazione   e   il   servizio   di  guardia)  e  dalle
          raccomandazioni  adottate  dall'IMO  con  risoluzione A.771
          (18)   e   successivi  emendamenti.  L'addestramento  e  le
          esercitazioni  devono  comprendere le diverse operazioni di
          salvataggio,  maneggio  e  manovra  di tali imbarcazioni in
          varie  condizioni meteomarine, nonche' di raddrizzamento in
          seguito a capovolgimento delle stesse.
              4.  Ove  la  disposizione  o  le dimensioni di una nave
          ro-ro  da  passeggeri  esistente  siano tali da impedire la
          sistemazione  del  battello  di emergenza veloce prescritto
          dal  punto  3.1.  detto battello potra' essere sistemato al
          posto  di una esistente imbarcazione di salvataggio che sia
          stata   accettata   come   battello  di  emergenza  o  come
          imbarcazione  di  emergenza,  purche'  siano soddisfatte le
          seguenti condizioni:
                1) il battello veloce sia provvisto di un dispositivo
          per  la  messa  a mare conforme alle disposizioni del punto
          3.2;
                2)   la   riduzione  di  capacita'  risultante  dalla
          sostituzione  del mezzo di salvataggio sia compensata dalla
          sistemazione di zattere di salvataggio aventi una capacita'
          almeno    eguale   al   numero   di   persone   trasportate
          dall'imbarcazione sostituita;
                3)   tali   zattere  di  salvataggio  possano  essere
          utilizzate  con i dispositivi esistenti per la messa a mare
          e i dispositivi MES per l'evacuazione della nave.
                             8. Mezzi di soccorso.
              1.  Le navi ro-ro da passeggeri devono essere provviste
          di   dispositivi   efficaci   per  il  pronto  recupero  di
          superstiti  in mare e per il loro trasbordo dai battelli di
          emergenza e dai mezzi collettivi di salvataggio sulla nave.
              2.  I dispositivi per il trasbordo dei superstiti sulla
          nave  possono essere parte di un dispositivo MES o di altro
          dispositivo di salvataggio.
              Tali dispositivi devono essere approvati dallo Stato di
          bandiera   tenendo  conto  delle  raccomandazioni  adottate
          dall'IMO con circ. MSC 810.
              3.  Se  lo scivolo di un dispositivo MES e' destinato a
          fungere  da  mezzo  di  trasbordo  dei superstiti sul ponte
          della  nave,  il  predetto  scivolo  deve  essere dotato di
          corrimano o di scalette che facilitino la risalita.
                          9. Cinture di salvataggio.
              1.  In  deroga  alle  disposizioni  delle  regole SOLAS
          III/7.2 e III/22.2, le cinture di salvataggio devono essere
          sistemate in numero sufficiente in prossimita' dei punti di
          riunione  in  modo  da  evitare  che  i  passeggeri debbano
          tornare  nelle  rispettive  cabine per prendere le suddette
          cinture.
              2.  Sulle navi ro-ro da passeggeri, ciascuna cintura di
          salvataggio  deve essere provvista di una luce, conforme ai
          requisiti del paragrafo 2.2.3 del codice LSA.
          Art.   5-2   (Piazzole  di  atterraggio  e  di  carico  per
                              elicotteri) (R28).
              Navi nuove ed esistenti delle classi B, C e D:
              .1   Le  navi  ro-ro  da  passeggeri  esistenti  devono
          conformarsi   alle   disposizioni  del  paragrafo .2  della
          presente  regola  entro  la  data  della  prima  visita  di
          controllo  periodica  successiva  alla  data  del 1° luglio
          1998.
              .2  Le navi ro-ro da passeggeri devono essere dotate di
          una   piazzola   di   recupero   per  elicotteri  approvata
          dall'amministrazione  dello  Stato di bandiera tenuto conto
          delle  raccomandazioni  adottate  dall'IMO  con risoluzione
          A.229 (VII), e successivi emendamenti.
              .3  Le  navi  nuove  delle classi B, C e D di lunghezza
          pari  o  superiore  a  130  metri  devono  essere dotate di
          piazzola    di    atterraggio   per   elictteri   approvata
          dall'amministrazione  dello  Stato di bandiera tenuto conto
          delle raccomandazioni adottate dall'IMO.».
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214), e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
          Note all'art. 1.
              -  Il  testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo
          n. 45 del 2000, e' il seguente:
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
          decreto e dei suoi allegati, si intende per:
                a) «convenzioni internazionali»:
                  1. la    convenzione    internazionale    per    la
          salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel
          1974  e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313,
          e  con  la legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha approvato il
          successivo  protocollo  del  17 febbraio 1978, e successivi
          emendamenti  in  vigore  alla  data  del  17 marzo 1998, di
          seguito denominata «SOLAS 1974»;
                  2. la  convenzione  internazionale  sulle  linee di
          massimo  carico  del  1966,  resa  esecutiva  in Italia con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n.
          777,  entrato  in  vigore  il  21 luglio 1968, e successivi
          emendamenti  del  1971 e del 1979, resi esecutivi in Italia
          con  decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984,
          n.  968,  e  successivi emendamenti in vigore alla data del
          17 marzo 1998, di seguito denominata «LL66»;
                b) «codice  sulla  stabilita'  a  nave  integra»:  il
          codice  sulla stabilita' a nave integra per tutti i tipi di
          nave oggetto degli strumenti della Organizzazione Marittima
          Internazionale  IMO  (Code  on Intact Stability), contenuto
          nella     risoluzione     A.749     (18)     dell'Assemblea
          dell'organizzazione  stessa  del 4 novembre 1993, nel testo
          modificato alla data del 17 marzo 1998;
                c) «codice  per  le  unita'  veloci (HSC)»: il codice
          internazionale   di   sicurezza   per   le   unita'  veloci
          (International  Code  for  Safety  of  High  Speed  Crafts)
          adottato  dal  comitato  della sicurezza marittima dell'IMO
          con  la  risoluzione  MSC  36  (63) del 20 maggio 1994, nel
          testo modificato alla data del 17 marzo 1998;
                d) «GMDSS»:   il   sistema  globale  di  sicurezza  e
          soccorso  in  mare  (Global  Maritime  Distress  and Safety
          System), definito nel capitolo IV della «SOLAS 1974»;
                e) «nave da passeggeri»: qualsiasi nave che trasporti
          piu' di dodici passeggeri;
                f) «unita'  veloce  da passeggeri»: una unita' veloce
          come  definita  alla  regola  1 del capitolo X della «SOLAS
          1974»,  che  trasporti  piu' di dodici passeggeri; non sono
          considerate   unita'   veloci  da  passeggeri  le  navi  da
          passeggeri  adibite  a  viaggi  nazionali  marittimi  delle
          classi B, C e D, quando:
                  1. il  loro  dislocamento  rispetto  alla  linea di
          galleggiamento  corrisponda  a  meno  di  cinquecento metri
          cubi;
                  2. la  loro  velocita'  massima,  come definita dal
          paragrafo 1.4.30  del  codice  per  le  unita'  veloci (HSC
          Code), sia inferiore ai venti nodi;
                g) «nave  nuova»:  una  nave la cui chiglia sia stata
          impostata,  o  che  si  trovi  a  un  equivalente stadio di
          costruzione,  alla  data del luglio 1998 o successivamente.
          Per  equivalente stadio di costruzione si intende lo stadio
          in cui:
                  1. ha  inizio la costruzione identificabile con una
          nave specifica;
                  2. ha avuto inizio, per quella determinata nave, la
          sistemazione  in  posto  di  almeno  cinquanta tonnellate o
          dell'uno   per  cento  della  massa  stimata  di  tutto  il
          materiale  strutturale,  assumendo  il minore di questi due
          valori;
                h) «nave  esistente»:  una  nave che non sia una nave
          nuova;
                i) «passeggero»: qualsiasi persona che non sia:
                  1. il  comandante,  ne'  un membro dell'equipaggio,
          ne'   altra  persona  impiegata  o  occupata  in  qualsiasi
          qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi;
                  2. un bambino di eta' inferiore a un anno;
                l) «lunghezza della nave»: se non altrimenti definita
          nell'allegato I, il 96% della lunghezza totale calcolata su
          un  galleggiamento  all'85%  della  piu' piccola altezza di
          costruzione  misurata  dal  limite superiore della chiglia,
          oppure  la  lunghezza  misurata  dalla  faccia prodiera del
          dritto  di  prora  all'asse  di  rotazione  del  timone  al
          predetto  galleggiamento,  se  tale  lunghezza e' maggiore.
          Nelle    navi    che,    secondo    progetto,    presentano
          un'inclinazione  della  chiglia, il galleggiamento al quale
          si   misura   tale   lunghezza  deve  essere  parallelo  al
          galleggiamento del piano di costruzione;
                m) «altezza  di  prora»:  l'altezza di prora definita
          dalla regola 39 della convenzione «LL66» in quanto distanza
          verticale    sulla    perpendicolare    avanti,    fra   il
          galleggiamento   corrispondente   al  bordo  libero  estivo
          assegnato  e  l'assetto  di progetto, e la faccia superiore
          del ponte esposto a murata;
                n) «nave  con  ponte completo»: una nave provvista di
          un  ponte  completo,  esposto  alle  intemperie  e al mare,
          dotato  di  mezzi  permanenti che permettano la chiusura di
          tutte  le  aperture  nella  parte esposta alle intemperie e
          sotto  il  quale tutte le aperture praticate nelle fiancate
          sono  dotate di mezzi di chiusura permanenti, stagni almeno
          alle  intemperie.  Il  ponte  completo puo' essere un ponte
          stagno  o  una struttura equivalente a un ponte non stagno,
          completamente   coperto   da   una  struttura  stagna  alle
          intemperie,   di   resistenza   sufficiente   a   mantenere
          l'impermeabilita'  alle  intemperie  e  munita  di mezzi di
          chiusura stagni alle intemperie;
                o) «viaggio  internazionale»: un viaggio per mare dal
          porto di uno Stato membro a un porto situato al di fuori di
          quello Stato o viceversa;
                p) «viaggio  nazionale»:  un  viaggio  effettuato  in
          tratti  di  mare  da  e  verso lo stesso porto di uno Stato
          membro,  o  da  un  porto  a  un  altro porto di tale Stato
          membro;
                q) «tratti di mare»: le aree marittime nelle quali le
          classi   di  navi  possono  operare  per  tutto  l'anno  o,
          eventualmente, per un periodo specifico;
                r) «area  portuale»: un'area che si estende fino alle
          strutture   portuali   permanenti   piu'   periferiche  che
          costituiscono  parte integrante del sistema portuale o fino
          ai  limiti  definiti  da  elementi  geografici naturali che
          proteggono un estuario o l'area protetta affine;
                s) «luogo   di   rifugio»:  qualsiasi  area  protetta
          naturalmente  o artificialmente che possa essere usata come
          rifugio  da una nave o da un'unita' veloce, che si trovi in
          condizioni di pericolo;
                t) «Amministrazione»  il  Ministero  dei  trasporti e
          della  navigazione  -  Comando  generale  del  Corpo  delle
          capitanerie di porto;
                u) «Autorita'  marittime»: Comandi periferici secondo
          funzioni  delegate  con  direttive del Comando generale del
          Corpo delle capitanerie di porto;
                v) «Stato  ospite»:  lo Stato membro dai cui porti, o
          verso  i  cui  porti una nave o una unita' veloce, battente
          bandiera  diversa da quella di detto Stato membro, effettua
          viaggi nazionali;
                z) «organismo riconosciuto»: l'organismo riconosciuto
          a  norma dell'art. 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998,
          n. 314;
                aa) «miglio»: lunghezza equivalente a 1.852 metri;
                bb) «onda significativa»: l'onda media corrispondente
          a  un  terzo dell'altezza delle onde piu' alte osservate in
          un determinato periodo.
                bb-bis)   nave  ro/ro  da  passeggeri:  una  nave  da
          passeggeri  che  trasporta  piu'  di  dodici  passeggeri  e
          disponga di locali da carico ro/ro o di locali di categoria
          speciale,  come  definiti  nella  regola  II-2/A/2  di  cui
          all'allegato I;
                bb-ter)  eta': eta' della nave, espressa in numero di
          anni  dalla  data della sua consegna; (bb quater) persona a
          mobilita'   ridotta:   chiunque   abbia   una   particolare
          difficolta'  nell'uso  dei trasporti pubblici, compresi gli
          anziani,  i  disabili, le persone con disturbi sensoriali e
          quanti  impiegano  sedie  a  rotelle,  le  gestanti  e  chi
          accompagna bambini piccoli;
                bb-quinquies)   altezza  significativa  d'onda  (hs):
          l'altezza  media  del  terzo  delle  onde  di  altezza piu'
          elevata fra quelle osservate in un dato periodo;
                bb-sexies)  ente  tecnico: l'organismo autorizzato ai
          sensi   dell'art.  1,  comma  1,  lettera  b)  del  decreto
          legislativo   3 agosto   1998,   n.   314,   e   successive
          modificazioni.».
              -  Il capitolo III dell'allegato I del citato d.lgs. n.
          45 del 2000 reca: «capitolo III - Mezzi di salvataggio.