IL MINISTRO DELLA DIFESA

  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia  di  protezione  dei  dati  personali" e, in particolare, gli
articoli  20,  commi  2 e 3, 21, comma 2, e 181, comma 1, lettera a),
che  fissano i principi applicabili al trattamento dei dati sensibili
e  giudiziari ed il termine per l'identificazione, con atto di natura
regolamentare,   dei   tipi  di  dati  trattati  e  delle  operazioni
effettuate;
  Visto  il  provvedimento generale del Garante per la protezione dei
dati   personali  del  30  giugno  2005  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana - serie generale - n. 170 del 23
luglio 2005);
  Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari
da  parte  di  privati,  di  enti  pubblici  economici  e di soggetti
pubblici  (pubblicata  nel  supplemento  ordinario n. 1 alla Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 2 del 3
gennaio 2006);
  Considerata  la  necessita'  di provvedere ad individuare i tipi di
dati  sensibili  e  giudiziari  trattati  dall'Amministrazione  della
difesa  e  le  finalita'  di interesse pubblico perseguite, esclusi i
trattamenti  effettuati  ai sensi dell'articolo 53 del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003;
  Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi
per  l'interessato  le  operazioni svolte, in particolare, pressoche'
interamente  mediante  i  siti  web  o  volte  a  definire  in  forma
completamente automatizzata profili o personalita' degli interessati,
le  interconnessioni  e  i  raffronti  tra  banche di dati gestite da
diversi   titolari,   oppure   con  altre  informazioni  sensibili  e
giudiziarie  detenute  dal medesimo titolare del trattamento, nonche'
la comunicazione dei dati a terzi;
  Ritenuto  necessario indicare analiticamente nelle schede allegate,
con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti
maggiormente  significativi  per  l'interessato, quelle effettuate da
questa   Amministrazione   ed   in   particolare   le  operazioni  di
comunicazione  a  terzi, nonche' di trasferimento di dati personali e
sensibili all'estero ai sensi dell'articolo 43 del "Codice in materia
di protezione dei dati personali";
  Ritenuto  altresi'  di  indicare sinteticamente anche le operazioni
ordinarie  che  questa  Amministrazione deve necessariamente svolgere
per   perseguire   le   finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico
individuate   per   legge  (operazioni  di  raccolta,  registrazione,
organizzazione,     conservazione,    consultazione,    elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione
e distruzione);
  Ritenuto  di  aver  verificato,  per i trattamenti di cui sopra, il
rispetto  dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del
"Codice in materia di protezione dei dati personali", con particolare
riguardo alla pertinenza, non eccedenza ed indispensabilita' dei dati
sensibili   e   giudiziari   rispetto   alle   finalita'  perseguite,
all'indispensabilita'  delle predette operazioni per il perseguimento
delle  finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico  individuate per
legge, nonche' dell'esistenza di fonti normative idonee a legittimare
l'effettuazione delle medesime operazioni;
  Visto  il  decreto  10  ottobre  2002  del  Ministro  della  difesa
(pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana - serie generale - n. 296 del 18 dicembre 2002),
adottato  in  attuazione  del  decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
135,  recante "Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996,
n.  675,  sul  trattamento  dei  dati  sensibili da parte di soggetti
pubblici";
  Acquisito  in  data  9  marzo  2006  il  parere  del Garante per la
protezione  dei  dati  personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1,
lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 27 marzo 2006;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
(nota n. 8/17017, in data 11 aprile 2006);

                             A d o t t a
                      il presente regolamento:

                               Art. 1.
                       Oggetto del regolamento

  1.  Il  presente regolamento, in attuazione del decreto legislativo
30  giugno  2003,  n.  196,  identifica  i  tipi  di dati sensibili e
giudiziari  e  le operazioni eseguibili da parte dell'Amministrazione
della difesa nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          ai  quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore
          e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - Si riporta il testo degli articoli 20, 21, 22, 43, 53
          e   181,   comma 1,  lettera a),  del  decreto  legislativo
          30 giugno 2003, n. 196:
              «Art.  20  (Principi applicabili al trattamento di dati
          sensibili). - 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte
          di  soggetti  pubblici e' consentito solo se autorizzato da
          espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
          i  tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni
          eseguibili  e  le finalita' di rilevante interesse pubblico
          perseguite.
              2.  Nei casi in cui una disposizione di legge specifica
          la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
          di   dati   sensibili   e   di  operazioni  eseguibili,  il
          trattamento  e'  consentito  solo in riferimento ai tipi di
          dati  e  di  operazioni identificati e resi pubblici a cura
          dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
          alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
          rispetto  dei  principi  di  cui  all'art.  22, con atto di
          natura  regolamentare  adottato  in  conformita'  al parere
          espresso  dal  Garante  ai  sensi  dell'art.  154, comma 1,
          lettera g), anche su schemi tipo.
              3.  Se  il trattamento non e' previsto espressamente da
          una  disposizione  di  legge  i  soggetti  pubblici possono
          richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
          quelle  demandate  ai  medesimi  soggetti  dalla legge, che
          perseguono  finalita' di rilevante interesse pubblico e per
          le   quali   e'   conseguentemente  autorizzato,  ai  sensi
          dell'art.  26,  comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
          Il  trattamento  e' consentito solo se il soggetto pubblico
          provvede  altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi
          di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
              4.  L'identificazione  dei tipi di dati e di operazioni
          di   cui   ai   commi 2  e  3  e'  aggiornata  e  integrata
          periodicamente.».
              «Art.  21  (Principi applicabili al trattamento di dati
          giudiziari).  -  1.  Il  trattamento  di dati giudiziari da
          parte   di   soggetti   pubblici   e'  consentito  solo  se
          autorizzato   da   espressa   disposizione   di   legge   o
          provvedimento  del Garante che specifichino le finalita' di
          rilevante  interesse  pubblico  del  trattamento, i tipi di
          dati trattati e di operazioni eseguibili.
              2.  Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si
          applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».
              «Art.  22  (Principi applicabili al trattamento di dati
          sensibili   e   giudiziari).   -  1.  I  soggetti  pubblici
          conformano  il  trattamento dei dati sensibili e giudiziari
          secondo modalita' volte a prevenire violazioni dei diritti,
          delle    liberta'    fondamentali    e    della    dignita'
          dell'interessato.
              2.  Nel  fornire  l'informativa  di  cui  all'art. 13 i
          soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
          che  prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e'
          effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
              3.  I  soggetti  pubblici  possono trattare solo i dati
          sensibili   e   giudiziari   indispensabili   per  svolgere
          attivita'  istituzionali  che non possono essere adempiute,
          caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
          dati personali di natura diversa.
              4.  I  dati  sensibili  e  giudiziari sono raccolti, di
          regola, presso l'interessato.
              5.    In    applicazione    dell'art.    11,   comma 1,
          lettere c), d)   ed e),   i  soggetti  pubblici  verificano
          periodicamente   l'esattezza  e  l'aggiornamento  dei  dati
          sensibili   e   giudiziari,  nonche'  la  loro  pertinenza,
          completezza,  non  eccedenza  e  indispensabilita' rispetto
          alle  finalita'  perseguite  nei  singoli  casi,  anche con
          riferimento  ai  dati che l'interessato fornisce di propria
          iniziativa.  Al  fine  di assicurare che i dati sensibili e
          giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai
          compiti  loro  attribuiti,  i  soggetti  pubblici  valutano
          specificamente  il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I
          dati  che,  anche  a  seguito  delle  verifiche,  risultano
          eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono
          essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione,
          a  norma  di  legge,  dell'atto  o  del  documento  che  li
          contiene.  Specifica attenzione e' prestata per la verifica
          dell'indispensabilita'  dei  dati  sensibili  e  giudiziari
          riferiti  a  soggetti  diversi da quelli cui si riferiscono
          direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
              6.  I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
          registri  o  banche dati, tenuti con l'ausilio di strumenti
          elettronici,  sono  trattati  con  tecniche  di cifratura o
          mediante  l'utilizzazione  di  codici  identificativi  o di
          altre  soluzioni che, considerato il numero e la natura dei
          dati  trattati,  li rendono temporaneamente inintelligibili
          anche  a  chi  e'  autorizzato ad accedervi e permettono di
          identificare gli interessati solo in caso di necessita'.
              7.  I  dati  idonei  a rivelare lo stato di salute e la
          vita  sessuale  sono conservati separatamente da altri dati
          personali trattati per finalita' che non richiedono il loro
          utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di
          cui  al  comma 6  anche  quando  sono  tenuti  in  elenchi,
          registri  o  banche  di  dati  senza l'ausilio di strumenti
          elettronici.
              8.  I  dati  idonei  a  rivelare lo stato di salute non
          possono essere diffusi.
              9.    Rispetto   ai   dati   sensibili   e   giudiziari
          indispensabili  ai  sensi  del comma 3, i soggetti pubblici
          sono  autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di
          trattamento   indispensabili  per  il  perseguimento  delle
          finalita'  per le quali il trattamento e' consentito, anche
          quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
          vigilanza, di controllo o ispettivi.
              10.  I  dati  sensibili e giudiziari non possono essere
          trattati  nell'ambito  di  test  psico-attitudinali volti a
          definire  il profilo o la personalita' dell'interessato. Le
          operazioni  di  raffronto  tra dati sensibili e giudiziari,
          nonche'  i  trattamenti  di  dati sensibili e giudiziari ai
          sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione
          scritta dei motivi.
              11.  In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui
          al  comma  10,  se effettuati utilizzando banche di dati di
          diversi  titolari, nonche' la diffusione dei dati sensibili
          e  giudiziari,  sono  ammessi  solo se previsti da espressa
          disposizione di legge.
              12.  Le disposizioni di cui al presente articolo recano
          principi   applicabili,   in   conformita'   ai  rispettivi
          ordinamenti,  ai  trattamenti disciplinati dalla Presidenza
          della  Repubblica,  dalla  Camera  dei deputati, dal Senato
          della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».
              «Art.  43  (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi). -
          1.  Il  trasferimento anche temporaneo fuori del territorio
          dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali
          oggetto  di  trattamento,  se  diretto  verso  un Paese non
          appartenente all'Unione europea e' consentito quando:
                a) l'interessato  ha  manifestato il proprio consenso
          espresso  o,  se  si  tratta  di  dati  sensibili, in forma
          scritta;
                b) e'   necessario   per   l'esecuzione  di  obblighi
          derivanti  da un contratto del quale e' parte l'interessato
          o  per  adempiere, prima della conclusione del contratto, a
          specifiche   richieste   dell'interessato,  ovvero  per  la
          conclusione  o per l'esecuzione di un contratto stipulato a
          favore dell'interessato;
                c) e'  necessario per la salvaguardia di un interesse
          pubblico  rilevante individuato con legge o con regolamento
          o,   se   il   trasferimento   riguarda  dati  sensibili  o
          giudiziari,   specificato  o  individuato  ai  sensi  degli
          articoli 20 e 21;
                d) e'  necessario  per  la  salvaguardia della vita o
          dell'incolumita'   fisica  di  un  terzo.  Se  la  medesima
          finalita'  riguarda  l'interessato  e quest'ultimo non puo'
          prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per
          incapacita'  di  agire  o per incapacita' di intendere o di
          volere,   il   consenso  e'  manifestato  da  chi  esercita
          legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da
          un  familiare,  da  un  convivente  o, in loro assenza, dal
          responsabile    della    struttura    presso   cui   dimora
          l'interessato.  Si  applica la disposizione di cui all'art.
          82, comma 2;
                e) e'  necessario  ai  fini  dello  svolgimento delle
          investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
          n.  397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto
          in  sede  giudiziaria,  sempre  che i dati siano trasferiti
          esclusivamente   per   tali  finalita'  e  per  il  periodo
          strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto
          della  vigente  normativa in materia di segreto aziendale e
          industriale;
                f) e'  effettuato in accoglimento di una richiesta di
          accesso   ai   documenti   amministrativi,  ovvero  di  una
          richiesta   di   informazioni  estraibili  da  un  pubblico
          registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque,
          con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
                g) e' necessario, in conformita' ai rispettivi codici
          di  deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi
          scientifici   o  statistici,  ovvero  per  esclusivi  scopi
          storici  presso  archivi  privati  dichiarati  di  notevole
          interesse  storico  ai  sensi  dell'art.  6,  comma 2,  del
          decreto   legislativo   29 ottobre   1999,   n.   490,   di
          approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
          ambientali  o, secondo quanto previsto dai medesimi codici,
          presso altri archivi privati;
                h) il  trattamento  concerne dati riguardanti persone
          giuridiche, enti o associazioni.».
              «Art.   53   (Ambito   applicativo   e   titolari   dei
          trattamenti).   -  1.  Al  trattamento  di  dati  personali
          effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di
          pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati
          a  confluirvi  in  base  alla  legge,  ovvero  da organi di
          pubblica  sicurezza o altri soggetti pubblici per finalita'
          di   tutela   dell'ordine   e   della  sicurezza  pubblica,
          prevenzione,   accertamento   o   repressione   dei  reati,
          effettuati  in  base  ad espressa disposizione di legge che
          preveda  specificamente il trattamento, non si applicano le
          seguenti disposizioni del codice:
                a) articoli  9,  10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38,
          commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
                b) articoli da 145 a 151.
              2.   Con   decreto   del   Ministro  dell'interno  sono
          individuati,   nell'allegato   C)  al  presente  codice,  i
          trattamenti  non  occasionali  di cui al comma 1 effettuati
          con strumenti elettronici, e i relativi titolari.».
              «Art.  181 (Altre disposizioni transitorie). - 1. Per i
          trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio
          2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
                a) l'identificazione con atto di natura regolamentare
          dei   tipi   di   dati  e  di  operazioni  ai  sensi  degli
          articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e' effettuata, ove
          mancante, entro il 15 maggio 2006;».
              - Si  riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.».