IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
  Visto  l'articolo  93,  comma 11, del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni, il quale prevede che i
veicoli  destinati  esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia
stradale  sono immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento
per  i  trasporti terrestri su richiesta del corpo, ufficio o comando
che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale;
  Visto  l'articolo  246,  comma  2, del decreto del Presidente della
Repubblica  16  dicembre  1992,  n. 495, il quale demanda al Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  la  facolta'  di fissare le
caratteristiche   delle   targhe   di  immatricolazione  dei  veicoli
destinati esclusivamente all'impiego in servizio di polizia stradale,
anche  in  deroga  ai  criteri  fissati nel comma 1, lettere a) e c),
dell'Appendice XII al titolo III;
  Considerata  l'opportunita'  di  prevedere  una  speciale  targa di
immatricolazione  per  i  veicoli  in  dotazione dei corpi di polizia
provinciale  e  municipale  che, ai sensi dell'articolo 12 del citato
decreto  legislativo  n.  285  del  1992, svolgono servizi di polizia
stradale;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentita  l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) e l'Unione
delle Province Italiane (UPI);
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato n. 1336 espresso dalla
Sezione  consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 marzo
2006;
  Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota n. 5595 del 29 marzo 2006;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Agli  autoveicoli,  ai motoveicoli e ai ciclomotori in dotazione
dei corpi di polizia provinciale e municipale, adibiti esclusivamente
ai  servizi  di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 93, comma 11
del  decreto  legislativo  30  aprile  1992, n. 285, e' assegnata una
speciale  targa di immatricolazione conforme, nelle caratteristiche e
nelle  dimensioni,  alle  figure I, II, III e IV allegate al presente
regolamento.
  2. La targa anteriore e posteriore degli autoveicoli (figg. I e II)
riporta, nell'ordine:
    a) a  sinistra,  una zona rettangolare a fondo blu sulla quale e'
impressa  in  giallo,  nella  parte  superiore,  la  corona di stelle
simbolo della Unione europea e, nella parte inferiore, e' impressa in
bianco la lettera «I»;
    b) al  centro,  la  «Y»  e  un  carattere  alfabetico, il marchio
ufficiale  della  Repubblica  italiana,  tre caratteri numerici e due
caratteri  alfabetici,  sormontati  dalla  dicitura  «POLIZIA LOCALE»
impressa in blu;
    c) a  destra,  una  zona  rettangolare  a  fondo blu destinata ad
ospitare un supporto autoadesivo recante lo stemma della regione.
  3. La targa dei motoveicoli (fig. III) riporta, nell'ordine:
    a) in  alto  a  sinistra, una zona rettangolare a fondo blu sulla
quale  e'  impressa  in  giallo,  nella parte superiore, la corona di
stelle  simbolo  della  Unione  europea  e, nella parte inferiore, e'
impressa in bianco la lettera «I»;
    b) in  alto  al  centro,  la  «Y»,  un  carattere alfabetico e il
marchio ufficiale della Repubblica italiana;
    c) in  alto a destra, una zona rettangolare a fondo blu destinata
ad ospitare un supporto autoadesivo recante lo stemma della regione;
    d) in  basso, cinque caratteri numerici sormontati dalla dicitura
«POLIZIA LOCALE» impressa in blu.
  4. La targa dei ciclomotori (fig. IV) riporta, nell'ordine:
    a) in  alto,  la dicitura «PL», impressa in blu, la lettera «Y» e
una sequenza di due caratteri alfanumerici;
    b) in  basso,  il  marchio  ufficiale  della  Repubblica italiana
seguito da una sequenza di tre caratteri alfanumerici.
  5. Le  targhe  di cui ai commi 2, 3 e 4 recano il fondo bianco e il
colore   dei  caratteri  e'  nero  e  presentano  le  caratteristiche
costruttive,  fotometriche,  cromatiche  e  di  leggibilita'  di  cui
all'Appendice  XIII  al  titolo  III del decreto del Presidente della
Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,  e  successive modifiche ed
integrazioni. Le dimensioni delle targhe e la tipologia dei caratteri
che  le compongono sono indicate nelle figure I, II, III e IV e nelle
tabelle I, II, III, IV allegate al presente regolamento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Roma, 27 aprile 2006
                                                 Il Ministro: Lunardi
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2006
Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 321
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   Il   testo   dell'art.  93,  comma 11  del  decreto
          legislativo  30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice
          della   strada»,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale
          18 maggio  1992,  n.  114,  supplemento  ordinario,  e'  il
          seguente:
              «11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei
          servizi  di  Polizia  stradale  indicati nell'art. 11 vanno
          immatricolati  dall'ufficio competente del Dipartimento per
          i  trasporti  terrestri  su  richiesta del corpo, ufficio o
          comando  che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia
          stradale.   A  siffatto  corpo,  ufficio  o  comando  viene
          rilasciata,  dall'ufficio competente del Dipartimento per i
          trasporti  terrestri  che  ha  immatricolato il veicolo, la
          carta  di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati
          di   cui  al  comma 4,  l'indicazione  che  il  veicolo  e'
          destinato  esclusivamente  a  servizio di polizia stradale.
          Nel  regolamento  sono stabilite le caratteristiche di tali
          veicoli.».
              -  Il  testo  dell'art.  246,  comma 2  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  16 dicembre  1992,  n.  495,
          recante:  «Regolamento  di  esecuzione  e di attuazione del
          nuovo  codice  della  strada»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario,
          e' il seguente:
              «2. Il  Ministro dei trasporti e della navigazione puo'
          stabilire che ai veicoli di cui al comma 1 venga rilasciata
          una  speciale targa di immatricolazione, anche in deroga ai
          criteri    fissati    nel    comma 1,    lettere a)   e c),
          dell'appendice    XII   al   presente   titolo,   al   fine
          dell'indicazione   che   detti   veicoli   sono   destinati
          esclusivamente al servizio di polizia stradale.».
              -  Il testo del comma 1, lettere a) e c) dell'appendice
          XII   del   sopraccitato   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica, e' il seguente:
              «1. I criteri per la formazione dei dati sono:
                a) targa  anteriore  e  posteriore  degli autoveicoli
          (figg. III.4/a, III.4/b, III.4/c): riporta, nell'ordine una
          zona  rettangolare  a  sinistra  dove,  su  fondo  blu,  e'
          impressa  in  giallo  nella  parte  superiore  la corona di
          stelle simbolo della Unione europea e nella parte inferiore
          e'   impressa   in  bianco  la  lettera  I,  due  caratteri
          alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana,
          tre  caratteri numerici e due caratteri alfabetici una zona
          rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i
          talloncini di cui al comma 3 dell'art. 260;
                b) (omissis);
                c) targa  dei  motoveicoli  (fig.  III  4/e): riporta
          nell'ordine,  una  zona  rettangolare  a  sinistra dove, su
          fondo  blu,  e' impressa in giallo nella parte superiore la
          corona di stelle simbolo della Unione europea e nella parte
          inferiore e' impressa in bianco la lettera I; due caratteri
          alfabetici,  il  marchio  della  Repubblica  italiana,  tre
          caratteri  numerici  e  due  caratteri alfabetici; una zona
          rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i
          talloncini di cui al comma 3 dell'art. 260.».
              -   Il  testo  dell'art.  12  del  decreto  legislativo
          30 aprile  1992,  n.  285,  recante:  «Nuovo  codice  della
          strada»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18 maggio
          1992, n. 114, supplemento ordinario, e' il seguente:
              «Art.   12 (Espletamento   dei   servizi   di   polizia
          stradale).  -  1.  L'espletamento  dei  servizi  di polizia
          stradale previsti dal presente codice spetta:
                a) in   via   principale   alla  specialita'  Polizia
          stradale della Polizia di Stato;
                b) alla Polizia di Stato;
                c) all'Arma dei carabinieri;
                d) al Corpo della guardia di finanza;
                d-bis) ai  Corpi e ai servizi di polizia provinciale,
          nell'ambito del territorio di competenza;
                e) ai  Corpi  e  ai  servizi  di  polizia municipale,
          nell'ambito del territorio di competenza;
                f)  ai  funzionari del Ministero dell'interno addetti
          al servizio di Polizia stradale;
                f-bis)  al  Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo
          forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
              2.  L'espletamento  dei  servizi  di  cui  all'art. 11,
          comma 1,   lettere a)   e b),  spetta  anche  ai  rimanenti
          ufficiali   e   agenti   di  polizia  giudiziaria  indicati
          nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
              3.  La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
          materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
          sull'uso  delle strade possono, inoltre, essere effettuati,
          previo  superamento  di  un esame di qualificazione secondo
          quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
                a) dal  personale  dell'Ispettorato  generale  per la
          circolazione  e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
          centrale  e periferica del Ministero delle infrastrutture e
          dei  trasporti  del  Dipartimento per i trasporti terrestri
          appartenente   al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
                b) dal  personale  degli uffici competenti in materia
          di  viabilita'  delle regioni, delle province e dei comuni,
          limitatamente  alle  violazioni  commesse  sulle  strade di
          proprieta' degli enti da cui dipendono;
                c) dai  dipendenti  dello Stato, delle province e dei
          comuni  aventi  la  qualifica  o le funzioni di cantoniere,
          limitatamente  alle  violazioni commesse sulle strade o sui
          tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
                d) dal  personale  delle Ferrovie dello Stato e delle
          ferrovie  e  tranvie in concessione, che espletano mansioni
          ispettive  o  di  vigilanza,  nell'esercizio  delle proprie
          funzioni   e   limitatamente   alle   violazioni   commesse
          nell'ambito  dei passaggi a livello dell'amministrazione di
          appartenenza;
                e) dal  personale  delle  circoscrizioni aeroportuali
          dipendenti   dal   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti   nell'ambito  delle  aree  di  cui  all'art.  6,
          comma 7;
                f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
          dipendenti    dal   Ministero   della   marina   mercantile
          nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
              3-bis.  I  servizi  di  scorta  per  la sicurezza della
          circolazione,  nonche'  i  conseguenti  servizi  diretti  a
          regolare   il   traffico,  di  cui  all'art.  11,  comma 1,
          lettere c)  e d),  possono  inoltre  essere  effettuati  da
          personale  abilitato  a svolgere scorte tecniche ai veicoli
          eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
          limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
          prescrizioni  imposte  dagli  enti proprietari delle strade
          nei  provvedimenti  di autorizzazione o di quelle richieste
          dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.
              4.  La  scorta  e  l'attuazione  dei servizi diretti ad
          assicurare   la   marcia  delle  colonne  militari  spetta,
          inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
          delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
          attestato rilasciato dall'autorita' militare competente.
              5.  I  soggetti indicati nel presente articolo, eccetto
          quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,
          per  espletare  i propri compiti di polizia stradale devono
          fare  uso  di  apposito  segnale  distintivo,  conforme  al
          modello stabilito nel regolamento.».
              -  Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto
          1988,   n.  488,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente:
              «3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
          Note all'art. 1:
              -  Per  il  testo  dell'art.  93,  comma 11 del decreto
          legislativo  30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice
          della strada», vedi note alle premesse.
              -  L'appendice XIII da 1 a 5 del decreto del Presidente
          della Repubblica n. 495 del 1992, recano, rispettivamente:
              «1. Prescrizioni applicabili alle targhe.».
              «2.   Prescrizioni   applicabili  ai  componenti  delle
          targhe.».
              «3. Procedure di accettazione».
              «4.  Prescrizioni  e metodologie di prova relative alle
          pellicole retroriflettenti ed alle vernici trasparenti».
              «5. Prove tecnologiche».