IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, recante le disposizioni relative alla riforma strutturale delle Forze armate, e in particolare il comma 3-bis dell'articolo 2, il quale prevede che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sia istituita la Scuola militare aeronautica; Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, riguardante l'ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, e successive modificazioni, riguardante l'ordinamento delle scuole militari; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, relativo al regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, che approva il regolamento di disciplina militare; Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della citata legge n. 25 del 1997; Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega del Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2006; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Istituzione della Scuola militare aeronautica 1. E' istituita la Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al sono fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente «Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d), ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3: «3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concetto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita', e della ricerca entro il 31 dicembre 2005, e' istituita la Scuola militare aeronautica, inserita ordinativamente nel riorganizzato Istituto di scienze militari aeronautiche di cui alla tabella B allegata al presente decreto. Con lo stesso decreto del Ministro della difesa sono disciplinati il funzionamento scolastico, nonche' i titoli di merito per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia aeronautica.». - Il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, riguardante «Ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 giugno 1923, n. 129. - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, riguardante «Ordinamento delle scuole militari», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1956, n. 214. - Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, relativo al regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1988, n. 175. - La legge 11 luglio 1978, n. 382, recante «Norme di principio sulla disciplina militare», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1978, n. 203. - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, recante «Regolamento di disciplina militare», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1986, n. 214. - La legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente «Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della Difesa, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1997, n. 45. - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari», e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2000, n. 114. - La legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n. 77. - Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53», e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257. - Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro quanto la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "Regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».