IL MINISTRO DELLA DIFESA
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive
modificazioni,   recante   le   disposizioni  relative  alla  riforma
strutturale  delle  Forze  armate,  e  in  particolare il comma 3-bis
dell'articolo  2, il quale prevede che con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca sia istituita la Scuola militare aeronautica;
  Visto  il  regio  decreto  6  maggio  1923,  n.  1054, e successive
modificazioni,  riguardante l'ordinamento dell'istruzione media e dei
convitti nazionali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n.
950,  e  successive  modificazioni,  riguardante  l'ordinamento delle
scuole militari;
  Visto  il  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni,  recante il testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249,  relativo  al regolamento recante lo statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria;
  Vista  la  legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio
sulla disciplina militare;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n.
545, che approva il regolamento di disciplina militare;
  Vista  la  legge  18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni
del  Ministro  della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e dell'amministrazione della difesa;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999,
n.  556,  recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della
citata legge n. 25 del 1997;
  Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega del Governo per
la definizione delle norme generali sull'istruzione;
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme
generali  e  livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2006;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
            Istituzione della Scuola militare aeronautica
  1. E' istituita la Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al sono
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si  riporta  il testo del comma 3-bis dell'art. 2 del
          decreto  legislativo  28 novembre 1997, n. 464, concernente
          «Riforma  strutturale delle Forze armate, a norma dell'art.
          1,  comma 1, lettere a), d), ed h), della legge 28 dicembre
          1995, n. 549», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          5 gennaio 1998, n. 3:
              «3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, adottato
          di    concetto    con    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita',  e  della  ricerca  entro  il 31 dicembre
          2005, e' istituita la Scuola militare aeronautica, inserita
          ordinativamente   nel  riorganizzato  Istituto  di  scienze
          militari  aeronautiche  di  cui  alla tabella B allegata al
          presente  decreto. Con lo stesso decreto del Ministro della
          difesa   sono  disciplinati  il  funzionamento  scolastico,
          nonche'  i  titoli  di  merito  per  l'ammissione  ai corsi
          normali dell'Accademia aeronautica.».
              - Il  regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, riguardante
          «Ordinamento   dell'istruzione   media   e   dei   convitti
          nazionali»,  e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
          giugno 1923, n. 129.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno
          1956,   n.   950,  riguardante  «Ordinamento  delle  scuole
          militari»,  e'  stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
          27 agosto 1956, n. 214.
              - Il   decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n.  297,
          recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
          vigenti  in  materia di istruzione, relative alle scuole di
          ogni  ordine  e  grado, e' stato pubblicato nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
          1998,  n.  249,  relativo al regolamento recante lo statuto
          delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria,
          e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 29 luglio
          1988, n. 175.
              -  La  legge  11 luglio 1978, n. 382, recante «Norme di
          principio  sulla  disciplina militare», e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1978, n. 203.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio
          1986, n. 545, recante «Regolamento di disciplina militare»,
          e'  stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre
          1986, n. 214.
              - La   legge   18 febbraio  1997,  n.  25,  concernente
          «Attribuzioni  del  Ministro della difesa, ristrutturazione
          dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della
          Difesa,   e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          24 febbraio 1997, n. 45.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
          1999,  n. 556, recante «Regolamento di attuazione dell'art.
          10  della  legge  18 febbraio  1997,  n. 25, concernente le
          attribuzioni dei vertici militari», e' stato pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 18 maggio
          2000, n. 114.
              - La  legge  28 marzo  2003,  n. 53, recante «Delega al
          Governo   per   la   definizione   delle   norme   generali
          sull'istruzione  e dei livelli essenziali delle prestazioni
          in  materia  di  istruzione e formazione professionale», e'
          stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n.
          77.
              - Il  decreto  legislativo  17 ottobre  2005,  n.  226,
          recante   «Norme   generali   e  livelli  essenziali  delle
          prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo
          di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge
          28 marzo  2003, n. 53», e' stato pubblicato nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257.
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi 3 e 4 dell'art. 17
          della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, recante «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri»,  pubblicata nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  12 settembre 1988, n.
          214:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al   Ministro  quanto  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme contrarie quelle dei regolamenti emanati dal
          Governo.  Essi  debbono essere comunicati al Presidente del
          Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "Regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.».