IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  l'articolo 17,  commi  3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto  l'articolo 2,  comma 203,  della  legge 23 dicembre 1996, n.
662,  e  successive modificazioni, recante disposizioni in materia di
programmazione  negoziata e, in particolare, le lettere d) ed f), che
definiscono  rispettivamente  gli  strumenti del patto territoriale e
del contratto d'area;
  Visto  il regolamento di cui al decreto 31 luglio 2000, n. 320, del
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
concernente  «Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative
ai contratti d'area e ai patti territoriali»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 aprile  2001  con  il  quale  la  competenza  in  materia e' stata
attribuita al Ministero delle attivita' produttive;
  Vista   la   delibera   del   Comitato   interministeriale  per  la
programmazione  economica  (CIPE)  n.  26 del 25 luglio 2003, recante
«Regionalizzazione  dei  patti  territoriali e coordinamento Governo,
regioni e province autonome per i contratti di programma»;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  794/2004  della  Commissione  del
21 aprile  2004,  recante «Disposizioni di esecuzione del regolamento
(CE)  n.  659/1999  del  Consiglio  recante modalita' di applicazione
dell'articolo 93 del Trattato CE»;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  modificare  alcune  disposizioni  del
citato regolamento n. 320/2000;
  Sentiti  i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche
agricole e forestali;
  Acquisito  il  parere  favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano nella seduta del 26 gennaio 2006;
  Udito  il  parere del Consiglio di Stato n. 750/2006 espresso dalla
Sezione   consultiva   per   gli  atti  normativi  nell'adunanza  del
27 febbraio 2006;
  Vista  la nota 06111-17.21.6/l del 26 aprile 2006, con la quale, ai
sensi  dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge n. 400/1988, lo
schema  di  regolamento  e'  stato  comunicato  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
Modalita'  e  termini  per  le  erogazioni in favore delle iniziative
     imprenditoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca

  1.  All'articolo 10  del  decreto  31 luglio  2000, n. 320, dopo il
comma 3 e' inserito il seguente:
  «3-bis.  Per  le  iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui
patti territoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca, di cui
all'articolo 10,  comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173  e  della conseguente delibera del Comitato interministeriale per
la  programmazione  economica  (CIPE)  dell'11 novembre 1998, n. 127,
l'apporto  dei  mezzi propri necessario ai fini dell'erogazione delle
quote  annuali  di  agevolazione  deve essere non inferiore al 20 per
cento».
 
          Avvertenza:

            Le    note    qui    pubblicate    sono   state   redatte
          dall'amminsitrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di cui al comnia 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 2, comma 203, della
          legge 23 dicembre 2006, n. 662, e successive modificazioni,
          recante disposizioni in materia di programmazione negoziata
          e  in particolare le lettere d) ed f). Il testo della legge
          di  conversione  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
          dicembre 1996, n. 303, S.O.:
              «203.  Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
          di  soggetti  pubblici  e  privati  ed  implicano decisioni
          istituzionali   e   risorse   finanziarie  a  carico  delle
          amministrazioni   statali,   regionali   e  delle  province
          autonome  nonche' degli enti locali possono essere regolati
          sulla base di accordi cosi' definiti:
                a) - c) (omissis);
                d) "Patto   territoriale",   come  tale  intendendosi
          l'accordo,  promosso  da  enti  locali, parti sociali, o da
          altri  soggetti  pubblici  o privati con i contenuti di cui
          alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
          interventi   caratterizzato   da   specifici  obiettivi  di
          promozione dello sviluppo locale;
                e) (omissis);
                f)  "Contratto  di  area",  come tale intendendosi lo
          strumento  operativo, concordato tra amministrazioni, anche
          locali,  rappresentanze  dei  lavoratori  e  dei  datori di
          lavoro,  nonche'  eventuali altri soggetti interessati, per
          la  realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
          sviluppo  e  la  creazione  di  una  nuova  occupazione  in
          territori  circoscritti,  nell'ambito  delle  aree di crisi
          indicate  dal  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
          proposta  del Ministero del bilancio e della programmazione
          economica  e sentito il parere delle competenti commissioni
          parlamentari,  che  si  pronunciano  entro  quindici giorni
          dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
          nuclei  di industrializzazione situati nei territori di cui
          all'obiettivo  1  del  regolamento  CEE n. 2052/88, nonche'
          delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
          della   legge   14 maggio  1981,  n.  219,  che  presentino
          requisiti  di  piu'  rapida  attivazione di investimenti di
          disponibilita'  di  aree  attrezzate e di risorse private o
          derivanti  da  interventi  normativi. Anche nell'ambito dei
          contratti  d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
          trattamenti  retributivi  previsti  dall'art.  6,  comma 9,
          lettera c),  del  decreto-legge  9 ottobre  1989,  n.  338,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
          n. 389.».
              - Il  regolamento  di cui al decreto 31 luglio 2000, n.
          320,   del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione   economica,   concernente  «Disciplina  per
          l'erogazione   delle  agevolazioni  relative  ai  contratti
          d'area   e  ai  patti  territoriali»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 2000, n. 260, S.O.
              - La  delibera  del  Comitato  interministeriale per la
          programmazione  economica  (CIPE) n. 26 del 25 luglio 2003,
          recante   «Regionalizzazione   dei   patti  territoriali  e
          coordinamento  Governo,  regioni  e province autonome per i
          contratti  di  programma»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 16 settembre 2003, n. 215.
          Nota all'art. 1:
              -  Il testo dell'art. 10 del decreto 31 luglio 2000, n.
          320,  concernente  la  «Disciplina  per  l'erogazione delle
          agevolazioni  relative  ai  contratti  d'area  e  ai  patti
          territoriali»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          7 novembre 2000, n. 260, S.O., come modificato dal presente
          regolamento, e' il seguente:
              Art.  10  (Modalita' e termini per le erogazioni). - 1.
          L'istituto  convenzionato  ai  sensi  dell'art.  8 provvede
          all'erogazione,  in  favore dei soggetti beneficiari, delle
          agevolazioni  destinate alla realizzazione delle iniziative
          imprenditoriali   e   degli   interventi   infrastrutturali
          contenuti  nei  contratti  d'area  e nei patti territoriali
          sottoscritti  o  approvati,  nei  limiti  delle  somme  ivi
          previste per ciascuna iniziativa o intervento.
              «2.  Al  fine  di  consentire  le  erogazioni di cui al
          comma 1,  il responsabile unico e il soggetto responsabile,
          a  seguito  dell'avvenuta sottoscrizione o approvazione dei
          contratti    e    dei   patti,   trasmettono   all'istituto
          convenzionato  l'elenco delle iniziative e degli interventi
          ammessi  alle  agevolazioni con l'indicazione delle risorse
          pubbliche  occorrenti  per  ciascuno di essi a valere sulle
          specifiche   somme  destinate  dal  CIPE,  unitamente  alla
          documentazione  finale relativa alle rispettive istruttorie
          e all'elenco dei soggetti beneficiari dei finanziamenti con
          l'indicazione dei conti correnti bancari o di tesoreria sui
          quali  vanno  effettuati  i pagamenti secondo gli schemi di
          cui agli allegati n. 5 e n. 6 al presente regolamento.
              3.   Per   le   iniziative   imprenditoriali  l'importo
          dell'agevolazione     prevista    e'    reso    disponibile
          dall'istituto   convenzionato  in  quote  annuali  di  pari
          importo  correlate ai tempi previsti di realizzazione degli
          investimenti.    Ciascuna   quota   e'   comunque   erogata
          subordinatamente    all'effettiva    realizzazione    della
          corrispondente    parte    degli    investimenti    nonche'
          all'immissione  di mezzi propri non inferiore al 30%, fatta
          eccezione  per  la  prima  quota, che puo' essere erogata a
          titolo di anticipazione.
              3-bis.  Per  le  iniziative imprenditoriali agevolate a
          valere  sui patti territoriali nei settori dell'agricoltura
          e  della  pesca,  di  cui all'art. 10, comma 1, del decreto
          legislativo  30 aprile  1998,  n.  173  e della conseguente
          delibera    del    Comitato    interministeriale   per   la
          programmazione  economica  (CIPE) dell'11 novembre 1998, n.
          127,   l'apporto   dei  mezzi  propri  necessario  ai  fini
          dell'erogazione  delle  quote  annuali di agevolazione deve
          essere non inferiore al 20 per cento.
              4.  L'istituto convenzionato da' corso a ciascuna delle
          erogazioni   di  cui  al  precedente  comma sulla  base  di
          richiesta   formulata   dal   soggetto  beneficiario  delle
          agevolazioni, secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 al
          presente regolamento.
              5.   Le   richieste   di   erogazione   a   titolo   di
          anticipazione,   di   quota   annuale  o  di  ultimo  rateo
          dell'agevolazione,   quest'ultima  predisposta  secondo  lo
          schema  di  cui  all'allegato n. 7 al presente regolamento,
          devono    essere,    rispettivamente,    corredate    delle
          documentazioni   di   cui   all'allegato   n.   2  e  delle
          dichiarazioni  e  certificazioni  prodotte sulla base degli
          schemi  di  cui  agli  allegati  numeri  1,  3, 4, 7 e 8 al
          presente regolamento, e precisamente:
                a) nel  caso di erogazione a titolo di anticipazione,
          all'allegato  n.  1, 3 e 4; l'anticipazione opera anche per
          le  operazioni  realizzate  con  il sistema della locazione
          finanziaria, purche' risulti il relativo contratto;
                b) nel  caso di erogazione a titolo di quota annuale,
          all'allegato n. 1 e 3;
                c) nel  caso  di erogazione a titolo di ultimo rateo,
          all'allegato n. 7 e 8.
              6.  L'erogazione  dell'ultima rata dell'agevolazione e'
          subordinata alla:
                a) predisposizione da parte del soggetto beneficiario
          del  finanziamento  della  documentazione  finale di spesa,
          contenente  le  indicazioni  e  gli  elementi  di  cui agli
          allegati indicati al quinto comma, lettera c);
                b) positiva  verifica,  da  parte del soggetto che ha
          effettuato  l'istruttoria  del  patto  territoriale  o  del
          contratto  d'area  di  cui  l'iniziativa  fa  parte,  della
          documentazione di cui alla lettera a);
                c) comunicazione  all'istituto convenzionato da parte
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione  economica  dell'intervenuta verifica di cui
          alla lettera b).
              7.  Per  gli interventi infrastrutturali, l'importo del
          finanziamento  previsto  e'  reso disponibile dall'istituto
          convenzionato con le seguenti modalita'.
                a) a  titolo di anticipazione, per un importo pari al
          10% dell'importo;
                b) in piu' quote successive fino al 90% dell'importo,
          da  erogare  in relazione all'effettiva realizzazione della
          corrispondente parte degli investimenti;
                c) a saldo, per l'importo residuo.
              8.  L'istituto  convenzionato da corso a ciascuna delle
          erogazioni  di  cui  al  comma 7  sulla  base  di richiesta
          formulata  dal  soggetto beneficiario dell'agevolazione. Le
          richieste  di  erogazione ai sensi del comma 7, lettera b),
          sono  corredate  di  dichiarazioni,  rese  dal responsabile
          unico    del    procedimento   individuato   dal   soggetto
          beneficiario   dell'agevolazione   ai  sensi  dell'art.  7,
          commi 1  e  2,  della  legge  11 febbraio  1994,  n. 109, e
          successive  integrazioni  e  modificazioni,  ovvero, in sua
          assenza,   dal   capo  dell'ufficio  tecnico  del  soggetto
          beneficiario  dell'agevolazione,  che  attestino  che  sono
          state  effettuate  spese per lavori e forniture di beni per
          importi  non inferiori a quelli richiesti in riferimento ai
          fondi   agevolati,   nonche'  la  relativa  conformita'  al
          progetto  esecutivo.  L'erogazione  del  saldo e', inoltre,
          subordinata  alla  comunicazione  da parte del responsabile
          unico    o    del   soggetto   responsabile   dell'avvenuta
          approvazione  del  certificato  finale di collaudo, nonche'
          alla  comunicazione all'istituto convenzionato da parte del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica dell'intervenuta positiva verifica, effettuata da
          parte  del  soggetto  che  ha  effettuato l'istruttoria del
          patto   territoriale   o   del   contratto  d'area  di  cui
          l'intervento  fa  parte,  della  documentazione  finale  di
          spesa,    predisposta   dal   soggetto   beneficiario   del
          finanziamento.
              9.  Le  domande  e le documentazioni di cui al presente
          articolo  sono  trasmesse  all'istituto  convenzionato  dal
          responsabile  unico  ovvero  dal  soggetto  responsabile, i
          quali  ultimi  attestano  la  effettiva realizzazione della
          corrispondente parte degli investimenti.
              10. L'istituto convenzionato verifica la documentazione
          di  spesa  relativa  a  ciascuna  iniziativa  e  intervento
          predisposta  dal soggetto beneficiario delle agevolazioni e
          trasmessa  tramite  il  responsabile  unico  o  il soggetto
          responsabile,  ed  eroga  le  singole quote annuali di ogni
          iniziativa e intervento previsti nel contratto d'area o nel
          patto  territoriale entro venti giorni dalla data in cui e'
          resa disponibile la documentazione medesima.
              11. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano
          applicazione  anche  nel  caso  di protocolli aggiuntivi ai
          patti territoriali e ai contratti d'area approvati ai sensi
          dei  punti  2.7  e 3.8 della delibera del CIPE del 21 marzo
          1997.».