IL MINISTRO DELL'INTERNO

    Visti  gli articoli 20, commi 2 e 3, 21, comma 2, e 181, comma 1,
lettera a)  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia  di  protezione dei dati personali» e successive modifiche ed
integrazioni;
    Visto  l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
    Considerata  la necessita' di provvedere ad individuare i tipi di
dati    sensibili    e   giudiziari   trattati   dall'Amministrazione
dell'interno  e  le finalita' di interesse pubblico perseguite, fatti
salvi  i  trattamenti effettuati ai sensi dell'articolo 53 del Codice
in materia di protezione dei dati personali;
    Ritenuta  la necessita' di provvedere ad individuare, altresi', i
tipi di dati sensibili e giudiziari trattati dal «Fondo di assistenza
per  il  personale  della  pubblica  sicurezza»,  istituito con legge
12 novembre  1964, n. 1279 e dall"'«Opera nazionale di assistenza per
il  personale  del  Corpo nazionale dei Vigili del fuoco"», di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 630, posti
sotto la vigilanza del Ministero dell'interno;
    Acquisite  le  indicazioni dei titolari degli Uffici centrali del
Ministero dell'interno e delle Prefetture - - Uffici territoriali del
Governo;
    Considerato    che    possono   spiegare   effetti   maggiormente
significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare,
pressoche'  interamente  mediante  i  siti  web o volte a definire in
forma   completamente  automatizzata  profili  o  personalita'  degli
interessati,  le  interconnessioni  e  i raffronti tra banche di dati
gestite  da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili
e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonche'
la comunicazione dei dati a terzi;
    Ritenuto   necessario   indicare   analiticamente   nelle  schede
allegate,  con  riferimento  alle  predette  operazioni,  quelle  che
possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato
ed  in  particolare  le  operazioni  di  comunicazione  a  terzi,  di
interconnessione, raffronti e diffusione;
    Ritenuto,   altresi',   di   indicare   sinteticamente  anche  le
operazioni  ordinarie che questa Amministrazione deve necessariamente
svolgere  per perseguire le finalita' di rilevante interesse pubblico
individuate   per   legge  (operazioni  di  raccolta,  registrazione,
organizzazione,     conversazione,    consultazione,    elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione
e distruzione);
  Verificato,  per  quanto  concerne  i  trattamenti di cui sopra, il
rispetto  dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del
Codice  in  materia di protezione dei dati personali, con particolare
riferimento  alla  pertinenza, non eccedenza ed indispensabilita' dei
dati  sensibili  e  giudiziari  utilizzati  rispetto  alle  finalita'
perseguite,  all'indispensabilita'  delle  predette operazioni per il
perseguimento   delle   finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico
individuate  per  legge,  nonche'  all'esistenza  di  fonti normative
idonee a legittimare l'effettuazione delle medesime operazioni;
    Considerato  che  le  disposizioni  di  legge, citate nella parte
descrittiva delle fonti normative delle allegate schede, si intendono
come recanti le successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il provvedimento generale del Garante della protezione dei
dati   personali   del  30 giugno  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005;
    Vista   l'autorizzazione   n.  7/2005  al  trattamento  dei  dati
giudiziari  da  parte  di  privati,  di  enti pubblici economici e di
soggetti  pubblici,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale - n. 2, del 3 gennaio 2006;
    Acquisito  in  data  28 aprile  2006 il parere del Garante per la
protezione  dei  dati  personali  ai  sensi  dell'art.  154, comma 1,
lettera g) del decreto legislativo n. 196/2003;
    Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 giugno 2006, n.
5367/06;
    Visto  il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
rilasciato con nota n. 5306 del 14 giugno 2006;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                       Oggetto del regolamento
    Il  presente  regolamento,  in attuazione del decreto legislativo
30 giugno  2003,  n.  196,  identifica  i  tipi  di  dati sensibili e
giudiziari  e  le operazioni eseguibili da parte dell'Amministrazione
dell'interno  nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali,
nonche'  dal  «Fondo  di  assistenza  per il personale della pubblica
sicurezza»,   istituito   con  legge  12 novembre  1964,  n.  1279  e
dall"'«Opera  nazionale  di  assistenza  per  il  personale del Corpo
nazionale  dei  Vigili  del  fuoco"» di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1959, n. 630.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si  riporta  il testo degli articoli 20, commi 2 e 3,
          21,  comma 2,  22,  53,  154,  comma 1, lettera. g), e 181,
          comma 1,  lettera a),  del  decreto  legislativo  30 giugno
          2003,  n.  196  (Codice  in  materia di protezione dei dati
          personali):
              «2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica
          la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
          di   dati   sensibili   e   di  operazioni  eseguibili,  il
          trattamento  e'  consentito  solo in riferimento ai tipi di
          dati  e  di  operazioni identificati e resi pubblici a cura
          dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
          alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
          rispetto  dei  principi  di  cui  all'art.  22, con atto di
          natura  regolamentare  adottato  in  conformita'  al parere
          espresso  dal  Garante  ai  sensi  dell'art.  154, comma 1,
          lettera g), anche su schemi tipo».
              3.  Se  il trattamento non e' previsto espressamente da
          una  disposizione  di  legge  i  soggetti  pubblici possono
          richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
          quelle  demandate  ai  medesimi  soggetti  dalla legge, che
          perseguono  finalita' di rilevante interesse pubblico e per
          le   quali   e'   conseguentemente  autorizzato,  ai  sensi
          dell'art.  26,  comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
          Il  trattamento  e' consentito solo se il soggetto pubblico
          provvede  altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi
          di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.».
              «2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si
          applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».
              «Art.  22  (Principi applicabili al trattamento di dati
          sensibili   e   giudiziari).   -  1.  I  soggetti  pubblici
          conformano  il  trattamento dei dati sensibili e giudiziari
          secondo modalita' volte a prevenire violazioni dei diritti,
          delle    liberta'    fondamentali    e    della    dignita'
          dell'interessato.
              2.  Nel  fornire  l'informativa  di  cui  all'art. 13 i
          soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
          che  prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e'
          effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
              3.  I  soggetti  pubblici  possono trattare solo i dati
          sensibili   e   giudiziari   indispensabili   per  svolgere
          attivita'  istituzionali  che non possono essere adempiute,
          caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
          dati personali di natura diversa.
              4.  I  dati  sensibili  e  giudiziari sono raccolti, di
          regola, presso l'interessato.
              5.    In    applicazione    dell'art.    11,   comma 1,
          lettere c), d)   ed e),   i  soggetti  pubblici  verificano
          periodicamente   l'esattezza  e  l'aggiornamento  dei  dati
          sensibili   e   giudiziari,  nonche'  la  loro  pertinenza,
          completezza,  non  eccedenza  e  indispensabilita' rispetto
          alle  finalita'  perseguite  nei  singoli  casi,  anche con
          riferimento  ai  dati che l'interessato fornisce di propria
          iniziativa.  Al  fine  di assicurare che i dati sensibili e
          giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai
          compiti  loro  attribuiti,  i  soggetti  pubblici  valutano
          specificamente  il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I
          dati  che,  anche  a  seguito  delle  verifiche,  risultano
          eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono
          essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione,
          a  norma  di  legge,  dell'atto  o  del  documento  che  li
          contiene.  Specifica attenzione e' prestata per la verifica
          dell'indispensabilita'  dei  dati  sensibili  e  giudiziari
          riferiti  a  soggetti  diversi da quelli cui si riferiscono
          direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
              6.  I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
          registri   o  banche  di  dati,  tenuti  con  l'ausilio  di
          strumenti   elettronici,  sono  trattati  con  tecniche  di
          cifratura    o    mediante    l'utilizzazione   di   codici
          identificativi  o  di  altre  soluzioni che, considerato il
          numero   e   la   natura  dei  dati  trattati,  li  rendono
          temporaneamente  inintelligibili anche a chi e' autorizzato
          ad  accedervi  e permettono di identificare gli interessati
          solo in caso di necessita'.
              7.  I  dati  idonei  a rivelare lo stato di salute e la
          vita  sessuale  sono conservati separatamente da altri dati
          personali trattati per finalita' che non richiedono il loro
          utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di
          cui  al  comma 6  anche  quando  sono  tenuti  in  elenchi,
          registri  o  banche  di  dati  senza l'ausilio di strumenti
          elettronici.
              8.  I  dati  idonei  a  rivelare lo stato di salute non
          possono essere diffusi.
              9.    Rispetto   ai   dati   sensibili   e   giudiziari
          indispensabili  ai  sensi  del comma 3, i soggetti pubblici
          sono  autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di
          trattamento   indispensabili  per  il  perseguimento  delle
          finalita'  per le quali il trattamento e' consentito, anche
          quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
          vigilanza, di controllo o ispettivi.
              10.  I  dati  sensibili e giudiziari non possono essere
          trattati  nell'ambito  di  test  psico-attitudinali volti a
          definire  il profilo o la personalita' dell'interessato. Le
          operazioni  di  raffronto  tra dati sensibili e giudiziari,
          nonche'  i  trattamenti  di  dati sensibili e giudiziari ai
          sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione
          scritta dei motivi.
              11.  In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui
          al  comma 10,  se  effettuati utilizzando banche di dati di
          diversi  titolari, nonche' la diffusione dei dati sensibili
          e  giudiziari,  sono  ammessi  solo se previsti da espressa
          disposizione di legge.
              12.  Le  disposizioni  di  cui  al presente art. recano
          principi   applicabili,   in   conformita'   ai  rispettivi
          ordinamenti,  ai  trattamenti disciplinati dalla Presidenza
          della  Repubblica,  dalla  Camera  dei deputati, dal Senato
          della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».
              «Art.   53   (Ambito   applicativo   e   titolari   dei
          trattamenti).   -  1.  Al  trattamento  di  dati  personali
          effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di
          pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati
          a  confluirvi  in  base  alla  legge,  ovvero  da organi di
          pubblica  sicurezza o altri soggetti pubblici per finalita'
          di   tutela   dell'ordine   e   della  sicurezza  pubblica,
          prevenzione,   accertamento   o   repressione   dei  reati,
          effettuati  in  base  ad espressa disposizione di legge che
          preveda  specificamente il trattamento, non si applicano le
          seguenti disposizioni del codice:
                a) articoli 9,  10,  12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38,
          commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
                b) articoli da 145 a 151.
              2.   Con   decreto   del   Ministro  dell'interno  sono
          individuati,   nell'allegato   C)  al  presente  codice,  i
          trattamenti  non  occasionali  di cui al comma 1 effettuati
          con strumenti elettronici, e i relativi titolari.».
              «Art.  154  (Compiti).  - 1. Oltre a quanto previsto da
          specifiche  disposizioni,  il  Garante,  anche  avvalendosi
          dell'Ufficio  e  in  conformita'  al presente codice, ha il
          compito di:
                a) - f) (omissis);
                g) esprimere pareri nei casi previsti;».
              Art.  181  (Altre disposizioni transitorie). - 1. Per i
          trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio
          2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
                a) l'identificazione con atto di natura regolamentare
          dei   tipi   di   dati  e  di  operazioni  ai  sensi  degli
          articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e' effettuata, ove
          mancante, entro il 31 dicembre 2006.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
                «3. Con  decreto ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale».
              - La   legge   12 novembre   1964,   n.   1279,   reca:
          «Istituzione  del  Fondo  di assistenza per il personale di
          pubblica sicurezza».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
          1959,  n.  630, reca: «Opera Nazionale di Assistenza per il
          personale   dei   Servizi  antincendi  e  della  Protezione
          civile».
              - Il   provvedimento   generale   del  Garante  per  la
          protezione   dei   dati   personali,   del  30 giugno  2005
          (pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 170 del
          23 luglio  2005),  reca:  «Trattamento  dei  dati sensibili
          nella pubblica amministrazione».
          Note all'art. 1:
              - Per  l'argomento  del  decreto  legislativo 30 giugno
          2003, n. 196, vedi nelle note alle premesse.
              - Per  l'argomento  della  legge  12 novembre  1964, n.
          1279, vedi nelle note alle premesse.
              - Per   l'argomento  del  Presidente  della  Repubblica
          30 giugno 1959, n. 630, vedi nelle note alle premesse.