IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure volte a rafforzare le misure di contrasto alla detenzione illegale di contenuti e dati relativi ad intercettazioni effettuate illecitamente, nonche' ad informazioni illegalmente raccolte; Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di apprestare piu' incisive misure atte ad evitare l'indebita diffusione e comunicazione di dati od elementi concernenti conversazioni telefoniche o telematiche illecitamente intercettate o acquisite, nonche' di informazioni illegalmente raccolte e, nel contempo, di garantire adeguate forme di indennizzo alle vittime di fatti illeciti in materia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2006; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 1. L'articolo 240 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 240. (Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali). - 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti ne' in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato. 2. L'autorita' giudiziaria dispone l'immediata distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo si provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi e' vietato eseguire copia in qualunque forma. Il loro contenuto non costituisce in alcun modo notizia di reato, ne' puo' essere utilizzato a fini processuali o investigativi. 3. Delle operazioni di distruzione e' redatto apposito verbale, nel quale si da' atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione e dell'acquisizione, delle sue modalita' e dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto delle stesse.".