IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
volte a rafforzare le misure di contrasto alla detenzione illegale di
contenuti    e    dati   relativi   ad   intercettazioni   effettuate
illecitamente, nonche' ad informazioni illegalmente raccolte;
  Ritenuta   altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
apprestare piu' incisive misure atte ad evitare l'indebita diffusione
e   comunicazione  di  dati  od  elementi  concernenti  conversazioni
telefoniche  o  telematiche  illecitamente  intercettate o acquisite,
nonche'  di  informazioni  illegalmente  raccolte e, nel contempo, di
garantire adeguate forme di indennizzo alle vittime di fatti illeciti
in materia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 settembre 2006;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

1.  L'articolo  240  del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"Art.  240.  (Documenti  anonimi  ed atti relativi ad intercettazioni
illegali).  - 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non
possono  essere  acquisiti  ne'  in  alcun modo utilizzati, salvo che
costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato.
2.   L'autorita'  giudiziaria  dispone  l'immediata  distruzione  dei
documenti,  dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di
conversazioni  e  comunicazioni,  relativi  al  traffico telefonico e
telematico,  illegalmente  formati  o  acquisiti. Allo stesso modo si
provvede  per  i documenti formati attraverso la raccolta illegale di
informazioni.  Di  essi e' vietato eseguire copia in qualunque forma.
Il loro contenuto non costituisce in alcun modo notizia di reato, ne'
puo' essere utilizzato a fini processuali o investigativi.
3.  Delle  operazioni di distruzione e' redatto apposito verbale, nel
quale  si  da'  atto  dell'avvenuta  intercettazione  o  detenzione e
dell'acquisizione,  delle  sue  modalita' e dei soggetti interessati,
senza alcun riferimento al contenuto delle stesse.".