IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n. 197, recante
disposizioni  integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo 8
maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, emanato in attuazione
dell'articolo 22, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226;
  Visto  l'articolo  22, comma 3, della citata legge n. 226 del 2004,
che  delega  il  Governo  ad  adottare,  nel  rispetto dei principi e
criteri  direttivi previsti dal comma 1 e secondo le modalita' di cui
al  comma  2 del medesimo articolo 22, uno o piu' decreti legislativi
recanti   ulteriori   disposizioni  integrative  e  correttive  della
disciplina prevista dal decreto legislativo n. 197 del 2005, entro un
anno dalla data di entrata in vigore;
  Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella seduta del 28 luglio 2006;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
seduta del 6 ottobre 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i
Ministri dell'interno, dei trasporti, per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
       Inserimento dell'articolo 5-bis nel decreto legislativo
                        8 maggio 2001, n. 215

  1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,
e' inserito il seguente:
  "Art.  5-bis  (Costituzione  della commissione di avanzamento per i
volontari). - 1. Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado
superiore dei volontari di truppa in servizio permanente, puo' essere
istituita  una  Commissione presso ciascuna Forza armata, distinta da
quella  di  cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e
successive modificazioni.
  2.  La  Commissione  di cui al comma 1 e' istituita con decreto del
Ministro  della difesa, che ne determina la composizione e il termine
di durata, non superiore a tre anni. Prima della scadenza del termine
di  durata  la Commissione presenta alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri  e  ai  competenti  uffici  del  Ministero  della difesa una
relazione  sull'attivita'  svolta,  ai  fini  della valutazione della
perdurante  utilita'  della Commissione e della conseguente eventuale
adozione  da  parte  del Ministro della difesa del decreto di proroga
del   termine  di  durata  della  Commissione.  Ai  componenti  della
Commissione  non spettano emolumenti, compensi, indennita' o rimborsi
spese."
 
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              -   L'art.   87  della  Costituzione  conferiscie,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il   decreto  legislativo  19 agosto  2005,  n.  197,
          (Disposizioni   integrative   e   correttive   del  decreto
          legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disciplina della
          trasformazione  progressiva  dello  strumento  militare  in
          professionale,  a  norma dell'art. 22 della legge 23 agosto
          2004,  n.  226),  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          222 del 23 settembre 2005.
              - Il   decreto   legislativo   8 maggio  2001,  n.  215
          (Disposizioni    per    disciplinare    la   trasformazione
          progressiva  dello  strumento  militare in professionale, a
          norma  dell'art.  3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
          n.  331),  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001.
              -  Il testo dell'art. 22 della legge 23 agosto 2004, n.
          226  (Sospensione  anticipata  del servizio obbligatorio di
          leva   e  disciplina  dei  volontari  di  truppa  in  ferma
          prefissata,  nonche'  delega  al Governo per il conseguente
          coordinamento  con  la  normativa  di  settore), pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2004, e' il
          seguente:
              «Art.  22 (Conferimento di delega legislativa). - 1. Al
          fine  di  armonizzare  e  coordinare  le  disposizioni  del
          decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, e successive
          modificazioni,  con  quanto previsto dalla presente legge e
          nel  rispetto  del  principio di invarianza della spesa, il
          Governo  e'  delegato ad adottare, entro un anno dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  medesima  legge, uno o piu'
          decreti  legislativi,  recanti  disposizioni  correttive  e
          integrative  dello  stesso  decreto  legislativo n. 215 del
          2001,  e  successive  modificazioni,  informati ai seguenti
          principi e criteri direttivi:
                a) prevedere  l'adeguamento  delle  disposizioni  del
          decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, e successive
          modificazioni,  in  relazione al termine di sospensione del
          servizio di leva stabilito dall'art. 1 della presente legge
          e   alle   categorie   di  volontari  in  ferma  prefissata
          disciplinate dai capi II e III;
                b) prevedere  le  disposizioni  in  materia  di stato
          giuridico  relative  alle  categorie  di volontari in ferma
          prefissata istituite dalla presente legge, adeguando quelle
          relative  ai  volontari  in  ferma  prefissata quadriennale
          raffermati  con  le disposizioni previste per il paritetico
          personale  in  ferma volontaria di cui all'art. 2, comma 1,
          lettera b), della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
                c) prevedere     l'abrogazione     espressa     delle
          disposizioni   in   contrasto  con  le  disposizioni  della
          presente legge.
              2.  Sugli  schemi  dei  decreti  legislativi  di cui al
          comma 1,  corredati  di  relazione  tecnica e' richiesto il
          parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera
          dei   deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,  che  si
          esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
              3.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro un anno
          dalla  data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
          cui  al  comma 1,  uno  o  piu' decreti legislativi recanti
          disposizioni  integrative e correttive dei medesimi decreti
          legislativi,  nel rispetto dei principi e criteri direttivi
          indicati nel medesimo comma 1 e secondo le modalita' di cui
          al comma 2.».
              -   Il   testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 202 del
          30 agosto 1997, e' il seguente:
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unficata).  -  1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni  e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-
          regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro  delle fmanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3  .  La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNICEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
          Nota all'art. 1:
              -  Per il decreto legislativo n. 215 del 2001 si vedano
          le note alle premesse.