IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni concernenti lo statuto
degli   impiegati  civili  dello  Stato  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista   la   legge   31 marzo   2000,  n.  78,  ed  in  particolare
l'articolo 3;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,   concernente   norme   generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
  Visto   l'articolo 57,   comma 1,  lettera a)  del  citato  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile 2001, n. 155, integrato e
corretto   dal   decreto   legislativo   28 dicembre  2001,  n.  472,
concernente  il  riordino  delle  carriere  del personale direttivo e
dirigente   del   Corpo   forestale   dello   Stato,  in  particolare
l'articolo 4, comma 2, che prevede l'emanazione di un regolamento del
Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali, di concerto con il
Ministro  dell'interno  per  la  disciplina  del  corso di formazione
iniziale per la conferma nel ruolo direttivo dei funzionari del Corpo
forestale dello Stato;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di  concerto  con  il Ministro per la funzione pubblica del 24 giugno
2004,  con  il  quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto
legislativo   3 aprile   2001,  n.  155,  sono  stati  individuati  e
quantificati   i   profili  professionali  del  ruolo  direttivo  dei
funzionari del Corpo forestale dello Stato;
  Vista  la  legge  6 febbraio  2004,  n.  36,  concernente  il nuovo
ordinamento   del   Corpo   forestale   dello   Stato   e  successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n.
256,  concernente  il  regolamento  di riorganizzazione dell'Istituto
superiore di polizia;
  Sentito  il parere delle organizzazioni sindacali del personale del
Corpo forestale dello Stato maggiormente rappresentative;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 agosto 2006;
  Ritenuto  di provvedere in conformita' alle considerazioni espresse
dal Consiglio di Stato con il predetto parere;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con nota n. 2411/ris del 7 novembre 2006;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                       Ambito del regolamento
  1. Il  presente  regolamento disciplina le modalita' di svolgimento
del  corso di formazione iniziale per la conferma nel ruolo direttivo
dei  funzionari  del  Corpo forestale dello Stato, i criteri generali
del  tirocinio  operativo, i criteri per la formazione dei giudizi di
idoneita',  le  modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i
criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.
 
          Avvertenza:     Il testo delle note qui pubblicato e' stato
          redatto  dall'amministrazione  competente  per  materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - Il  testo  dell'art.  3 della legge 31 marzo 2000, n.
          78, e' il seguente:
              «Art.   3  (Delega  al  Governo  concernente  il  Corpo
          forestale  dello  Stato).  -  1.  Il Governo e' delegato ad
          emanare,  entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
          riordino dei ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello
          Stato, al fine di conseguire, tenuto conto delle rispettive
          specificita',   omogeneita'   di   disciplina  con  i  pari
          qualifica  dei  ruoli  dei commissari e dei dirigenti della
          Polizia  di  Stato,  secondo  i seguenti principi e criteri
          direttivi    prevedendo    le    occorrenti    disposizioni
          transitorie:
                a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del
          Corpo   forestale  dello  Stato  con  determinazione  della
          relativa   consistenza   organica,  in  sostituzione  delle
          dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale,
          nonche'  delle  modalita' di progressione di carriera e del
          corso di formazione;
                b) revisione  delle  disposizioni  per l'accesso alle
          qualifiche  dirigenziali  per l'attribuzione delle relative
          funzioni,  prevedendo  l'accesso  alla  qualifica  di primo
          dirigente  limitatamente al personale del ruolo di cui alla
          lettera a),  e  prevedendo  altresi'  la  ripartizione  dei
          dirigenti anche nelle sedi periferiche;
                c) soppressione,  riduzione organica o istituzione di
          altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle
          relative consistenze organiche, delle modalita' di accesso,
          di formazione e di progressione.
              2.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,  il  personale  del  ruolo  dei funzionari del Corpo
          forestale dello Stato riveste le qualifiche di ufficiale di
          polizia  giudiziaria  e  di sostituto ufficiale di pubblica
          sicurezza.
              3.  Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1
          sono  trasmessi  alle organizzazioni sindacali maggiormente
          rappresentative  a  livello  nazionale  del Corpo forestale
          dello  Stato,  che esprimono il parere nei successivi venti
          giorni;  gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri
          pervenuti  entro  il  termine ed agli altri pareri previsti
          dalla  legge,  sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
          Senato  della  Repubblica  per  il parere delle commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia,  esteso  anche alle
          conseguenze  di  carattere  finanziario,  che  si esprimono
          entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
              4.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del presente
          articolo,  pari  a  lire  700 milioni annue, si provvede ai
          sensi dell'art. 8.».
              - Il   testo  dell'art.  57,  comma 1,  lettera a)  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
              «1.  Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire
          pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  per l'accesso al
          lavoro ed il trattamento sul lavoro:
                a) riservano     alle     donne,    salva    motivata
          impossibilita',  almeno  un  terzo  dei posti di componente
          delle  commissioni di concorso, fermo restando il principio
          di cui all'art. 35, comma 3, lettera e);».
              - Il   testo   dell'art.   4,   comma 2,   del  decreto
          legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e' il seguente:
              «2.  Le  modalita'  di svolgimento del corso, i criteri
          generali   del   tirocinio  operativo,  i  criteri  per  la
          formazione  del  giudizio  di idoneita' per l'ammissione al
          secondo  ciclo,  le  modalita'  di  svolgimento  dell'esame
          finale,   nonche'   i   criteri  per  la  formazione  della
          graduatoria  di fine corso sono determinati con regolamento
          del   Ministro  competente  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'interno,  ai  sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.».
              - Il   testo   dell'art.   1,   comma 4,   del  decreto
          legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e' il seguente:
              «4.   Ogni  qualifica  del  ruolo  di  cui  al  comma 1
          comprende   piu'   profili   professionali   fondati  sulla
          tipologia  della prestazione lavorativa, considerata per il
          suo  contenuto,  in  relazione  ai  requisiti culturali, al
          grado   di  responsabilita'  ed  autonomia  rispettivamente
          indicati agli articoli 2 e 3, nonche' alle diversificazioni
          nell'ambito   del  corso  di  formazione  iniziale  di  cui
          all'art.  4. Alla loro identificazione e quantificazione si
          provvede,  entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  con  decreto  del Ministro
          competente  di  concerto  con  il  Ministro per la funzione
          pubblica.».