IL MINISTRO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
  Visti  gli  articoli 2  e  4  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  24 ottobre 2000, n. 391, inerente
«Regolamento recante norme di integrazione e modifica del regolamento
di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
adottato con decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 18 aprile
1994,  n.  302,  concernente l'individuazione degli Uffici di livello
dirigenziale generale del Ministero del commercio con l'estero;
  Visto  il  decreto  ministeriale  23 febbraio  1999,  e  successive
modifiche,  che  individua  le  unita'  dirigenziali  di  livello non
generale  del  Ministero  del  commercio  con  l'estero e le relative
competenze;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'articolo 11
della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni,   nella   legge   17 luglio   2006,  n.  233,  recante
disposizioni  urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e dei Ministeri. Delega al
Governo  per  il  coordinamento  delle  disposizioni  in  materia  di
funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e  dei  Ministeri, con il quale, tra gli altri, e' stato istituito il
Ministero del commercio internazionale;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
175, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerata  la necessita' di procedere alla modifica della tabella
allegata al citato decreto ministeriale n. 391 del 2000;
  Udito   il   parere  del  Consiglio  di  Stato  n.  3852,  espresso
nell'Adunanza  della  sezione  consultiva  per gli atti normativi del
9 ottobre 2006;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'articolo 17,  comma 3 della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota del 16 ottobre 2006, prot. 52353;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1.   La  tabella  allegata  al  regolamento  adottato  con  decreto
24 ottobre  2000,  n. 391, del Ministro del commercio internazionale,
relativa  ai  procedimenti di competenza della Direzione generale per
la politica commerciale e per la gestione degli scambi, limitatamente
ai   procedimenti   di   rilascio   di   autorizzazioni   di  licenze
all'importazione  e  all'esportazione  di  specie della flora e della
fauna   selvatiche   soggette,   secondo   quanto   prescritto  dalla
Convenzione  di  Washington - CITES, al controllo del loro commercio,
e' sostituita dalla tabella allegata al presente regolamento.
  2.  Il  presente  regolamento,  oltre che pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  e' reso pubblico mediante il
Bollettino ufficiale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 16 novembre 2006
                                                  Il Ministro: Bonino

Visto, il Guardasigilli: Mastella
  Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2006
  Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro     n. 4, foglio n. 387
 
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si  trascrive  il  testo  degli  articoli 2 e 4 della
          legge  7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
          integrazioni.
              «Art.  2  (Conclusione  del  procedimento). - 1. Ove il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad  una istanza,
          ovvero   debba   essere  iniziato  d'ufficio,  la  pubblica
          amministrazione   ha  il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso.
              2.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  adottati  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          su  proposta  del  Ministro  competente, di concerto con il
          Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini
          entro   i   quali   i   procedimenti  di  competenza  delle
          amministrazioni  statali  devono concludersi, ove non siano
          direttamente   previsti   per   legge.  Gli  enti  pubblici
          nazionali  stabiliscono,  secondo  i  propri ordinamenti, i
          termini  entro i quali devono concludersi i procedimenti di
          propria  competenza.  I termini sono modulati tenendo conto
          della     loro    sostenibilita',    sotto    il    profilo
          dell'organizzazione  amministrativa,  e  della natura degli
          interessi  pubblici  tutelati  e  decorrono  dall'inizio di
          ufficio  del  procedimento o dal ricevimento della domanda,
          se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
              3.  Qualora  non  si  provveda ai sensi del comma 2, il
          termine e' di novanta giorni.
              4.  Nei  casi  in cui leggi o regolamenti prevedono per
          l'adozione    di   un   provvedimento   l'acquisizione   di
          valutazioni  tecniche  di organi o enti appositi, i termini
          di  cui  ai  commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione
          delle  valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque
          non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2
          e  3  possono  essere altresi' sospesi, per una sola volta,
          per   l'acquisizione   di   informazioni  o  certificazioni
          relative  a  fatti,  stati  o  qualita'  non  attestati  in
          documenti  gia'  in  possesso dell'amministrazione stessa o
          non   direttamente   acquisibili   presso  altre  pubbliche
          amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14,
          comma 2.
              5.  Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini
          di  cui  ai  commi 2  o  3,  il ricorso avverso il silenzio
          dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 21-bis della legge
          6 dicembre  1971, n. 1034, puo' essere proposto anche senza
          necessita'  di  diffida  all'amministrazione  inadempiente,
          fintanto  che  perdura l'inadempimento e comunque non oltre
          un  anno  dalla  scadenza  dei  termini  di cui ai predetti
          commi 2 o 3. Il giudice amministrativo puo' conoscere della
          fondatezza dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilita'
          dell'istanza  di  avvio del procedimento ove ne ricorrano i
          presupposti.».
              «Art.   4   (Unita'   organizzativa   responsabile  del
          procedimento). - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
          per  legge  o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
          sono  tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
          relativo  ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
          responsabile  della istruttoria e di ogni altro adempimento
          procedimentale,  nonche'  dell'adozione  del  provvedimento
          finale.
              2.  Le  disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti.».
              - Il  decreto  ministeriale  24 ottobre  2000,  n. 391,
          inerente  «Regolamento  recante  norme  di  integrazione  e
          modifica del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4
          della  legge  7  agosto  1990, n. 241, adottato con decreto
          ministeriale  11 aprile  1994, n. 454», e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2000, n. 302.
              - Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
          18 aprile  1994, n. 302, concernente l'individuazione degli
          uffici  di  livello dirigenziale generale del Ministero del
          commercio  con  l'estero e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 23 maggio 1994, n. 118.
              - Il   decreto   ministeriale   23 febbraio   1999,   e
          successive  modifiche, che individua le unita' dirigenziali
          di  livello  non  generale  del Ministero del commercio con
          l'estero e le relative competenze e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 19 marzo 1999, n. 65.
              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          recante  riforma  dell'organizzazione  del Governo, a norma
          dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
          modificazioni  ed  integrazioni  e'  stato  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 30 agosto
          1999, n. 203.
              - La  legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione, con
          modificazioni,  del  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181,
          recante  disposizioni  urgenti in materia di riordino delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle
          disposizioni  in materia di funzioni e organizzazione della
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con
          il  quale,  tra  gli altri, e' stato istituito il Ministero
          del  commercio  internazionale,  e'  stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n. 164.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 26 marzo
          2001,  n. 175, concernente il regolamento di organizzazione
          del   Ministero   delle   attivita'   produttive  e'  stato
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 18 maggio 2001, n. 114.
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          norme  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
          amministrazioni   pubbliche   e'   stato   pubblicato   nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  9 maggio
          2001, n. 106.
              - Si  riporta  l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) -.
              2. Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
          Note alla tabella:
              - Il  regolamento  (CE) n. 338/1997 del 9 dicembre 1996
          e' stato pubblicato nella GUCE L 61 del 3 marzo 1997.
              - Il regolamento (CE) n. 1332/2005 del 9 agosto 2005 e'
          stato pubblicato nella GUCE L 215 del 19 agosto 2005.
              - Il regolamento (CE) n. 605/2006 del 19 aprile 2006 e'
          stato pubblicato nella GUCE L 107 del 20 aprile 2006.
              - Regolamento  (CE)  n. 865/2006 del 4 maggio 2006, che
          sostituisce  il  regolamento  (CE)  n.  1808/2001, e' stato
          pubblicato nella GUCE L 166 del 19 giugno 2006.
              - La   legge  n.  150  del  7 febbraio  1992  e'  stata
          pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana del 22 febbraio 1992, n. 44.