IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  direttiva  2004/17/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  31  marzo 2004, che coordina le procedure di appalto
degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto e servizi postali;
  Vista   la  direttiva  2004/18/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,   del   31  marzo  2004,  che  coordina  le  procedure  di
aggiudicazione  degli  appalti  pubblici di lavori, di forniture e di
servizi;
  Visto  il  regolamento  (CE)  1874/2004  della  Commissione, del 28
ottobre  2004,  che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di
  applicazione  in  materia  di  procedure  di  aggiudicazione  degli
  appalti;
Visti gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62,
recante delega al Governo per l'attuazione delle citate direttive;
  Visto  il  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n. 163, recante
"Codice   dei   contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture";
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri
adottata nella riunione del 23 giugno 2006;
  Acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del
27 luglio 2006;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 28 settembre
2006;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 25 gennaio 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
delle infrastrutture, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della    giustizia,    dell'interno,    dello   sviluppo   economico,
dell'economia  e  delle  finanze  e  dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                        Termini di efficacia

  1. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nei  commi  1-bis  1-ter,  le  parole: "1° febbraio 2007", ovunque
   ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "1° agosto 2007";
b) nel comma 1-bis, la lettera b) e' soppressa.
  2.  All'articolo  257,  comma-2-bis,  le parole: "1° febbraio 2007"
sono sostituite dalle seguenti: 1° agosto 2007".
  3.  Fermo  quanto previsto dall'articolo 1-octies del decreto-legge
12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio  2006,  n. 228, le disposizioni di cui all'articolo 256, comma
1,  del  decreto  legislativo  12  aprile 2006, n. 163, riferite alle
fattispecie  di cui all'articolo 253, commi 1-bis e 1-ter, del citato
decreto  legislativo n. 163 del 2006, continuano ad applicarsi per il
periodo transitorio compreso fino alla data del 31 luglio 2007.
 
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi 2  e  3  del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  Le  direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento
          europeo  e  del Consiglio del 31 marzo 2004 sono pubblicate
          in G.U.C.E. n. L 134 del 30 aprile 2004.
              -  Il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del
          28 ottobre  2004, e' pubblicato in G.U.C.E. n. L 326 del 29
          ottobre 2004.
              -  Il  testo  degli  articoli  1, 2 e 25 della legge 18
          aprile  2005,  n.  62  (Disposizioni  per  l'adempimento di
          obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita'  europee.  Legge  comunitaria  2004  - Pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, S.O.), e'
          il seguente:
              "Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
          organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
          trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
          parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
          parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
          termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          novanta giorni.
              4.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  della  direttiva  2003/10/CE,  della  direttiva
          2003/20/CE,  della  direttiva  2003/35/CE,  della direttiva
          2003/42/CE,  della  direttiva  2003/59/CE,  della direttiva
          2003/85/CE,  della  direttiva  2003/87/CE,  della direttiva
          2003/99/CE,   della   direttiva   2003/122/Euratom,   della
          direttiva  2004/8/CE,  della  direttiva  2004/12/CE,  della
          direttiva  2004/17/CE,  della  direttiva  2004/18/CE, della
          direttiva  2004/22/CE,  della  direttiva  2004/25/CE, della
          direttiva  2004/35/CE,  della  direttiva  2004/38/CE, della
          direttiva  2004/39/CE,  della  direttiva 2004/67/CE e della
          direttiva   2004/101/CE   sono  corredati  della  relazione
          tecnica  di  cui  all'art.  11-ter,  comma 2,  della  legge
          5 agosto  1978,  n.  468, e successive modificazioni. Su di
          essi   e'  richiesto  anche  il  parere  delle  Commissioni
          parlamentari   competenti  per  i  profili  finanziari.  Il
          Governo,   ove  non  intenda  conformarsi  alle  condizioni
          formulate  con  riferimento  all'esigenza  di  garantire il
          rispetto  dell'art.  81,  quarto comma, della Costituzione,
          ritrasmette  alle  Camere  i testi, corredati dei necessari
          elementi   integrativi   di   informazione,  per  i  pareri
          definitivi  delle  Commissioni  competenti  per  i  profili
          finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.
              5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2,  3 e 4, disposizioni integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis.
              5-bis.  Entro  tre anni dalla data di entrata in vigore
          dei  decreti  legislativi  di  cui al comma 1, adottati per
          l'attuazione   delle   direttive  2004/39/CE,  relativa  ai
          mercati   degli   strumenti   finanziari,   e   2004/25/CE,
          concernente  le  offerte pubbliche di acquisto, il Governo,
          nel  rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi  di cui
          all'art.  2  e  con  la  procedura  prevista  dal  presente
          articolo,   puo'   emanare   disposizioni   integrative   e
          correttive   al   fine  di  tenere  conto  delle  eventuali
          disposizioni   di  attuazione  adottate  dalla  Commissione
          europea  secondo  la  procedura  di  cui,  rispettivamente,
          all'art.  64,  paragrafo 2,  della  direttiva 2004/39/CE, e
          all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE.
              6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
          Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
          province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
          propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
          termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
          comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
          adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e,  nelle  materie  di competenza concorrente, dei principi
          fondamentali  stabiliti  dalla  legislazione dello Stato. A
          tale   fine   i   decreti  legislativi  recano  l'esplicita
          indicazione  della  natura  sostitutiva  e  cedevole  delle
          disposizioni in essi contenute.
              7.  Il  Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
          in  cui  una  o  piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
          ancora   esercitata  trascorsi  quattro  mesi  dal  termine
          previsto  dalla  direttiva per la sua attuazione, trasmette
          alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica una
          relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
          competenza   istituzionale  prevalente  per  la  materia  a
          giustificazione  del  ritardo. Il Ministro per le politiche
          comunitarie  ogni  quattro  mesi informa altresi' la Camera
          dei  deputati  e  il Senato della Repubblica sullo stato di
          attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
          province autonome.
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive comprese negli allegati A e B,
          ritrasmette   con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
          modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato
          della  Repubblica  per il parere definitivo che deve essere
          espresso entro venti giorni.".
              "Art.  2  (Principi  e criteri direttivi generali della
          delega  legislativa).  -  1. Salvi gli specifici principi e
          criteri  direttivi  stabiliti  dalle disposizioni di cui al
          capo  II  ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
          da  attuare,  i  decreti legislativi di cui all'art. 1 sono
          informati   ai   seguenti   principi  e  criteri  direttivi
          generali:
                a) le    amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono  all'attuazione  dei  decreti legislativi con le
          ordinarie strutture amministrative;
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline  vigenti per i singoli settori interessati dalla
          normativa   da   attuare,  sono  introdotte  le  occorrenti
          modificazioni   alle  discipline  stesse,  fatte  salve  le
          materie  oggetto  di  delegificazione ovvero i procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa;
                c) salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti,
          ove    necessario   per   assicurare   l'osservanza   delle
          disposizioni   contenute   nei  decreti  legislativi,  sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle  disposizioni  dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
          nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda fino a 103.291
          euro  e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano  o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
          protetti.  In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
          alternativa  all'arresto  per le infrazioni che espongano a
          pericolo   o   danneggino  l'interesse  protetto;  la  pena
          dell'arresto   congiunta   a  quella  dell'ammenda  per  le
          infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma non
          inferiore  a  103  euro  e  non superiore a 103.291 euro e'
          prevista  per  le  infrazioni  che  ledano  o  espongano  a
          pericolo   interessi  diversi  da  quelli  sopra  indicati.
          Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi  previsti,  le
          sanzioni   sopra   indicate  sono  determinate  nella  loro
          entita',  tenendo  conto della diversa potenzialita' lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto,  di  specifiche qualita' personali del colpevole,
          comprese   quelle   che  impongono  particolari  doveri  di
          prevenzione,  controllo  o vigilanza, nonche' del vantaggio
          patrimoniale  che  l'infrazione  puo' recare al colpevole o
          alla  persona  o all'ente nel cui interesse egli agisce. In
          ogni   caso  sono  previste  sanzioni  identiche  a  quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi vigenti per le
          violazioni  omogenee  e  di pari offensivita' rispetto alle
          infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che    non    riguardano    l'attivita'   ordinaria   delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei  decreti  legislativi  recanti  le norme occorrenti per
          dare  attuazione  alle direttive nei soli limiti occorrenti
          per   l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione  delle
          direttive  stesse;  alla  relativa  copertura, nonche' alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione   delle   direttive,   in  quanto  non  sia
          possibile  fare  fronte  con  i  fondi  gia' assegnati alle
          competenti  amministrazioni, si provvede a carico del fondo
          di  rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
          n.  183,  per  un  ammontare complessivo non superiore a 50
          milioni di euro;
                e) all'attuazione   di   direttive   che   modificano
          precedenti  direttive  gia' attuate con legge o con decreto
          legislativo  si  procede,  se la modificazione non comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti   modificazioni  alla  legge  o  al  decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata;
                f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che,
          nelle  materie  oggetto  delle  direttive  da  attuare,  la
          disciplina  sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
          direttive  medesime,  tenuto  anche  conto  delle eventuali
          modificazioni   comunque   intervenute   fino   al  momento
          dell'esercizio della delega;
                g) quando    si    verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze  fra  amministrazioni  diverse  o comunque siano
          coinvolte  le competenze di piu' amministrazioni statali, i
          decreti   legislativi   individuano,   attraverso  le  piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',   differenziazione   e   adeguatezza  e  le
          competenze  delle  regioni e degli altri enti territoriali,
          le  procedure  per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
          decisionali,  la  trasparenza,  la celerita', l'efficacia e
          l'economicita'   nell'azione  amministrativa  e  la  chiara
          individuazione dei soggetti responsabili;
                h) i decreti legislativi assicurano che sia garantita
          una effettiva parita' di trattamento dei cittadini italiani
          rispetto  a  quelli  degli  altri  Stati membri dell'Unione
          europea,  facendo  in modo di assicurare il massimo livello
          di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei
          vari  Stati  membri  ed  evitando l'insorgere di situazioni
          discriminatorie  a danno dei cittadini italiani nel momento
          in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare
          riferimento  ai  requisiti  richiesti  per  l'esercizio  di
          attivita'  commerciali e professionali, una disciplina piu'
          restrittiva  di  quella  applicata ai cittadini degli altri
          Stati membri.".
              "Art.  25  (Delega  al  Governo  per l'attuazione della
          direttiva  2004/17/CE  del  31 marzo  2004  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  che  coordina  le procedure di
          appalto  degli  enti erogatori di acqua e di energia, degli
          enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali,
          e   della   direttiva  2004/18/CE  del  31 marzo  2004  del
          Parlamento   europeo   e   del   Consiglio,   relativa   al
          coordinamento   delle  procedure  di  aggiudicazione  degli
          appalti  pubblici  di lavori, di forniture e di servizi). -
          1.  Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di
          cui  all'art.  1,  uno  o  piu' decreti legislativi volti a
          definire  un  quadro  normativo  finalizzato al recepimento
          della direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  che  coordina  le procedure di
          appalto  degli  enti erogatori di acqua e di energia, degli
          enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali,
          e   della   direttiva  2004/18/CE  del  31 marzo  2004  del
          Parlamento   europeo   e   del   Consiglio,   relativa   al
          coordinamento   delle  procedure  di  aggiudicazione  degli
          appalti  pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) compilazione  di  un unico testo normativo recante
          le  disposizioni  legislative  in  materia  di procedure di
          appalto  disciplinate dalle due direttive coordinando anche
          le  altre  disposizioni in vigore nel rispetto dei principi
          del trattato istitutivo dell'Unione europea;
                b) semplificazione delle procedure di affidamento che
          non  costituiscono  diretta  applicazione  delle  normative
          comunitarie,  finalizzata  a  favorire  il contenimento dei
          tempi e la massima flessibilita' degli strumenti giuridici;
                c) conferimento  all'Autorita'  per  la vigilanza sui
          lavori pubblici, in attuazione della normativa comunitaria,
          dei compiti di vigilanza nei settori oggetto della presente
          disciplina;  l'Autorita',  caratterizzata  da  indipendenza
          funzionale  e  autonomia  organizzativa,  si data, nei modi
          previsti  dal  proprio  ordinamento,  di  forme e metodi di
          organizzazione  e  di analisi dell'impatto della normazione
          per  l'emanazione  di atti di competenza e, in particolare,
          di   atti  amministrativi  generali,  di  programmazione  o
          pianificazione. I compiti di cui alla presente lettera sono
          svolti    nell'ambito    delle   competenze   istituzionali
          dell'Autorita',  che  vi  provvede con le strutture umane e
          strumentali   disponibili  sulla  base  delle  disposizioni
          normative  vigenti  e  senza  nuovi o maggiori oneri per il
          bilancio dello Stato;
                d) adeguare la normativa alla sentenza della Corte di
          giustizia  delle Comunita' europee del 7 ottobre 2004 nella
          causa C-247/02.
              2.  I  decreti  legislativi  previsti  dal comma 1 sono
          emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          che  si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine
          i  decreti  legislativi  sono  emanati anche in mancanza di
          detto parere.
              3.  Entro  due anni dalla data di entrata in vigore dei
          decreti  legislativi  previsti  dal  comma 1 possono essere
          emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto
          delle procedure di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4.
              4. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di
          cui al comma 1, al settore postale si applica la disciplina
          di  cui  al  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 158, e
          successive modificazioni". Il decreto legislativo 12 aprile
          2006,  n.  163,  recante  "Codice  dei  contratti  pubblici
          relativi  a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
          direttive 2004/17/CE e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          2 maggio 2006, n. 100, S.O.
              -  Il  testo  dell'art.  8  del  decreto legislativo 28
          agosto  1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
          -  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n.
          202), e' il seguente:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni,  comunita' e enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".
          Note all'art. 1:
              -  Si  riportano  gli  articoli  253  e  257 del citato
          decreto  legislativo  n.  163 del 2006, come modificati dal
          presente decreto:
              "Art.  253  (Norme  transitorie).  -  1.  Fermo  quanto
          stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni di cui al
          presente  codice si applicano alle procedure e ai contratti
          i  cui  bandi  o  avvisi  con  cui si indice una gara siano
          pubblicati  successivamente  alla data della sua entrata in
          vigore,  nonche',  in caso di contratti senza pubblicazione
          di  bandi  o  avvisi, alle procedure e ai contratti in cui,
          alla  data  di  entrata  in vigore del presente codice, non
          siano  ancora  stati  inviati  gli  inviti  a presentare le
          offerte.
              "1-bis.  Per  i  contratti relativi a lavori, servizi e
          forniture,  nei  settori  ordinari  e speciali, le seguenti
          disposizioni  si  applicano  alle  procedure  i cui bandi o
          avvisi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007:
                a) art.  33,  commi 1  e  2, nonche' comma 3, secondo
          periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;
                b) (soppressa);
                c) art. 58;
                d) art. 59, limitatamente ai settori ordinari.".
              "1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi
          importo,   nei  settori  ordinari,  le  disposizioni  degli
          articoli 3,  comma 7,  53  commi, 2  e 3, e 56 si applicano
          alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente
          al   1° agosto   2007.  Le  disposizioni  dell'art.  57  si
          applicano alle procedure per le quali l'invito a presentare
          l'offerta sia inviato successivamente al 1° agosto 2007".
              dal comma 2 al comma 14 (Omissis).
              15.   In   relazione   all'art.   90,   ai  fini  della
          partecipazione  alla gara per gli affidamenti ivi previsti,
          le  societa'  costituite  dopo la data di entrata in vigore
          della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di tre
          anni   dalla  loro  costituzione,  possono  documentare  il
          possesso     dei     requisiti    economico-finanziari    e
          tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
          riferimento  ai  requisiti dei soci delle societa', qualora
          costituite nella forma di societa' di persone o di societa'
          cooperativa,  e  dei direttori tecnici o dei professionisti
          dipendenti    della   societa'   con   rapporto   a   tempo
          indeterminato  e  con qualifica di dirigente o con funzioni
          di   collaborazione   coordinata  e  continuativa,  qualora
          costituite nella forma di societa' di capitali.
              dal comma 16 al comma 20 (Omissis).
              21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA
          dal  1° marzo  2000  alla  data  di  entrata  in vigore del
          codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti  sentita  l'autorita', emanato ai sensi dell'art.
          17,  comma  3,  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, sono
          stabiliti  i  criteri,  le  modalita' e le procedure per la
          verifica  dei  certificati  dei  lavori  pubblici  e  delle
          fatture  utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni
          SOA.  La verifica e' conclusa entro un anno dall'entrata in
          vigore del predetto decreto.
              dal comma 22 al comma 26 (Omissis).
              27. In relazione alla disciplina recata dalla parte II,
          titolo  III,  capo  IV  (lavori  relativi  a infrastrutture
          strategiche e insediamenti produttivi):
                a) non  trovano  applicazione i seguenti articoli del
          regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica n. 554 del 1999:
                  a.1)   art.   9  -  Pubblicita'  degli  atti  della
          conferenza di servizi;
                  a.2) titolo III, capo II - La progettazione;
                  a.3)  titolo  IV, capo IV - Affidamento dei servizi
          di  importo  inferiore  al  controvalore in euro di 200.000
          DSP;  e  capo V - Affidamento dei servizi di importo pari o
          superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP;
                b) per le concessioni gia' affidate, ovvero rinnovate
          e  prorogate  ai sensi della legislazione vigente alla data
          del  10 settembre  2002,  i  concessionari  sono  tenuti ad
          appaltare  a  terzi una percentuale minima del quaranta per
          cento dei lavori;
                c) le   disposizioni   dell'art.   174   (concessione
          relativa  a  infrastrutture strategiche) si applicano anche
          alle  concessioni  relative  a infrastrutture gia' affidate
          alla data del 10 settembre 2002;
                d) nel  caso in cui, alla data del 10 settembre 2002,
          sia  gia'  stato  redatto il progetto definitivo, sia stata
          gia' affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque
          ritenuto  dal soggetto aggiudicatore piu' opportuno ai fini
          della   celere  realizzazione  dell'opera,  puo  procedersi
          all'attestazione   di   compatibilita'  ambientale  e  alla
          localizzazione   dell'opera   sulla   base   del   progetto
          definitivo.  Nel  caso  in  cui, alla data del 10 settembre
          2002,  sia  stato  gia' redatto il progetto esecutivo o sia
          stata  gia'  affidata  la  realizzazione  dello stesso, per
          l'affidamento    a    contraente   generale   il   soggetto
          aggiudicatore  puo'  porre  a  base  di  gara  il  progetto
          esecutivo.  In  tale  caso  il  contraente  generale assume
          l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara
          e  di  farlo  proprio,  fermo  restando quanto disposto dal
          comma 5 dell'art. 176;
                e) nel  caso in cui, alla data del 10 settembre 2002,
          il progetto delle infrastrutture sia gia' oggetto, in tutto
          o  in  parte,  di procedura autorizzativa, approvativa o di
          valutazione  di  impatto  ambientale  sulla base di vigenti
          norme statali o regionali, i soggetti aggiudicatori possono
          richiedere  l'interruzione della medesima procedura optando
          per  l'avvio  unitario  delle  procedure disciplinate dalla
          parte   II,   titolo III,  capo  IV,  ovvero  proseguire  e
          concludere  la  procedura  in corso. Ai fini del compimento
          delle  procedure di cui alla parte II, titolo III, capo IV,
          possono   essere   utilizzate   quali  atti  istruttori  le
          risultanze  delle  procedure anche di conferenza di servizi
          gia'  compiute  ovvero  in  corso.  Si osservano, in quanto
          applicabili, i commi 6 e 7 dell'art. 185;
                f) in   sede   di   prima  applicazione  del  decreto
          legislativo  n.  190  del  2002  i  soggetti  aggiudicatori
          adottano,  in alternativa alla concessione, l'affidamento a
          contraente  generale  per  la realizzazione dei progetti di
          importo  superiore a duecentocinquanta milioni di euro, che
          presentino,    inoltre,   uno   dei   seguenti   requisiti:
          interconnessione con altri sistemi di collegamento europei;
          complessita'  dell'intervento  tale  da richiedere un'unica
          logica   realizzativa   e   gestionale,   nonche'   estrema
          complessita'  tecnico-organizzativa.  L'individuazione  dei
          predetti   progetti   e'   effettuata  dal  Ministro  delle
          infrastrutture    e    dei    trasporti.   Ferma   restando
          l'applicazione  delle semplificazioni procedurali di cui al
          presente    capo,   i   progetti   che   non   abbiano   le
          caratteristiche  sopra indicate sono realizzati con appalto
          di  progettazione  esecutiva  ed  esecuzione, in uno o piu'
          lotti  ovvero  con appalto di sola esecuzione ove sia stato
          predisposto  il  progetto esecutivo. E' comunque consentito
          l'affidamento in concessione;
                g) per  la realizzazione delle infrastrutture di loro
          competenza,   i  soggetti  aggiudicatori,  ivi  compresi  i
          commissari  straordinari di Governo, anche in liquidazione,
          nominati in virtu' di disposizioni diverse da quelle di cui
          alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono stipulare, con
          riferimento   alle  concessioni  in  corso  alla  data  del
          10 settembre  2002 e nel rispetto degli elementi essenziali
          dei  relativi  atti convenzionali, atti di loro adeguamento
          alle  previsioni  della  legge  21 dicembre  2001, n. 443 e
          della parte II, titolo III, capo IV;
                h) per  i  procedimenti  relativi  agli  insediamenti
          produttivi    e   alle   infrastrutture   strategiche   per
          l'approvvigionamento  energetico  di  cui  all'art. 179, in
          corso  alla data del 10 settembre 2002, e' data facolta' al
          richiedente  di  optare  per l'applicazione della normativa
          stabilita  nella  parte  II,  titolo  III,  capo  IV, ferma
          restando l'efficacia degli atti compiuti relativamente agli
          stessi procedimenti;
                i) le  disposizioni  di  cui  agli articoli 164, 167,
          168,  169, 171, 172, si applicano a decorrere dalla data di
          entrata  in  vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005,
          n.  189.  Le  norme  di  cui all'allegato tecnico contenuto
          nell'allegato  XXI  al  presente  codice,  si  applicano ai
          progetti  delle  infrastrutture, la cui redazione sia stata
          bandita o, in caso di procedura negoziata, affidata ovvero,
          per   i   progetti   redatti   direttamente,   oggetto   di
          deliberazione   dell'organo  competente  dopo  la  data  di
          entrata  in  vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005,
          n.  189. Per i progetti in corso e per quelli banditi prima
          della  data  di entrata in vigore del citato decreto n. 189
          del  2005,  i  soggetti  aggiudicatori  hanno  facolta'  di
          adeguare  il  progetto  alle  norme  tecniche allegate, con
          eventuale variazione del relativo corrispettivo;
                l) la  disposizione  di  cui  all'art.  165, comma 3,
          relativa  al limite del 5 per cento, si applica ai progetti
          la  cui  istruttoria  e' avviata dopo la data di entrata in
          vigore   del  decreto  legislativo  n.  189  del  2005.  Le
          disposizioni  di  cui  ai  commi 13  e  14 dell'art. 176 si
          applicano alle procedure di gara e ai rapporti contrattuali
          in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del decreto
          legislativo  n. 189 del 2005; le disposizioni dei commi 15,
          16  e  17  del  medesimo  art.  176, si applicano ai lavori
          banditi  dopo  la  data  di  entrata  in vigore del decreto
          legislativo  n.  189  del 2005, ma e' facolta' del soggetto
          aggiudicatore  prevedere la applicazione delle disposizioni
          medesime  ai  lavori  gia'  banditi ovvero, per quelli gia'
          aggiudicati,   convenire  con  il  contraente  generale  la
          applicazione delle stesse ai relativi contratti;
                m) in   relazione   all'art.   180,   comma 1,   fino
          all'entrata  in vigore del regolamento di cui all'art. 5, i
          soggetti  aggiudicatori  indicano  negli  atti  di  gara le
          disposizioni   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   21 dicembre   1999,   n.   554,   che  trovano
          applicazione  in  materia  di  esecuzione,  contabilita'  e
          collaudo;
                n) in  relazione  all'art.  188,  fino all'entrata in
          vigore  del  regolamento,  continua ad applicarsi l'art. 17
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 25 gennaio
          2000,  n.  34,  e  ai fini dell'art. 188, comma 2, si tiene
          conto  della  qualificazione rilasciata da non oltre cinque
          anni  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica
          n. 34 del 2000;
                o) in  relazione  all'art.  189, comma 1, lettera b),
          fino  all'entrata  in  vigore  del  regolamento  si applica
          l'art.   18   del   citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 34 del 2000;
                p) ai   fini   dell'applicazione   dei  commi 5  e  6
          dell'art.  194,  sono fatti salvi, relativamente alle opere
          stesse,  gli atti e i provvedimenti gia' formati o assunti,
          e  i  procedimenti  in corso alla data di entrata in vigore
          del  decreto  legge  14 marzo  2005,  n.  35 che i soggetti
          aggiudicatori,  previo  parere  dei commissari straordinari
          ove  nominati,  ritengano  eventualmente piu' opportuno, ai
          fini  della  celere  realizzazione  dell'opera proseguire e
          concludere  in  luogo dell'avviare un nuovo procedimento ai
          sensi della parte II, titolo III, capo IV.
              dal comma 28 al comma 35 (Omissis)".
              "Art. 257. (Entrata in vigore). - 1. Il presente codice
          entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
              2.  Hanno  efficacia  a decorrere da un anno successivo
          all'entrata in vigore del presente codice:
                a) le   disposizioni   in   tema   di   obblighi   di
          comunicazione     nei     confronti     dell'Autorita'    e
          dell'Osservatorio, che riguardano servizi e forniture;
                b) l'art.  240 in relazione all'accordo bonario per i
          servizi e le forniture.
              2-bis.  Le  disposizioni  di  cui  all'art. 8, comma 6,
          hanno efficacia a decorrere dal 1° agosto 2007.
              3.  L'art.  123  si applica a far data dalla formazione
          dell'elenco  annuale  per  l'anno  2007;  per  gli  elenchi
          relativi  all'anno  2006  e  le  relative gare, continua ad
          applicarsi  l'art. 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
          e successive modificazioni".
              -  Il  testo  dell'art.  1-octies  del decreto-legge 12
          maggio 2006, n. 173 (Proroga di termini per l'emanazione di
          atti  di  natura  regolamentare  e legislativa - pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  13 maggio  2006, n. 110), e' il
          seguente:
              "Art.   1-octies.   Modifiche  al  decreto  legislativo
          12 aprile  2006,  n.  163.  -  1.  Al  codice del contratti
          pubblici  relativi  a lavori, servizi e forniture di cui al
          decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate
          le seguenti modificazioni:
                a) all'art. 177, comma 4, la lettera f) e' abrogata;
                b) all'art.   253,   il  comma 1  e'  sostituito  dal
          seguente:
                "1.  Fermo  quanto stabilito ai commi 1-bis e 1 -ter,
          le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle
          procedure  e  ai  contratti i cui bandi o avvisi con cui si
          indice  una gara siano pubblicati successivamente alla data
          della  sua entrata in vigore, nonche', in caso di contratti
          senza  pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai
          contratti  in  cui,  alla  data  di  entrata  in vigore del
          presente codice non siano ancora stati inviati gli inviti a
          presentare le offerte";
                c) all'art.  253,  dopo  il  comma 1  sono inseriti i
          seguenti:
                "1-bis.  Per i contratti relativi a lavori, servizi e
          forniture  nei  settori  ordinari  e  speciali, le seguenti
          disposizioni  si  applicano  alle  procedure  i cui bandi o
          avvisi  siano  pubblicati  successivamente  al  1° febbraio
          2007:
                  a) art.  33,  commi 1 e 2, nonche' comma 3, secondo
          periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;
                  b) art. 49, comma 10;
                  c) art. 58;
                  d) art. 59, limitatamente ai settori ordinari.
                1-ter.   Per   gli  appalti  di  lavori  pubblici  di
          qualsiasi  importo,  nei  settori ordinari, le disposizioni
          degli  articoli 3,  comma 7,  53,  commi 2  e  3  e  56  si
          applicano  alle  procedure  i  cui  bandi  siano pubblicati
          successivamente   al  1°  febbraio  2007.  Le  disposizioni
          dell'art.  57  si  applicano  alle  procedure  per le quali
          l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente
          al 1° febbraio 2007";
                d) all'art.  257,  dopo  il  comma 2  e'  inserito il
          seguente:
                "2-bis.  Le  disposizioni di cui all'art. 8, comma 6,
          hanno efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2007".
              2.  Le  procedure  di  cui  al comma 1, lettera c), del
          presente   articolo  i  cui  bandi  o  avvisi  siano  stati
          pubblicati  tra  il  1° luglio 2006 e la data di entrata in
          vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto,
          nonche',  in caso di contratti senza pubblicazione di bandi
          o avvisi, quelle i cui inviti a presentare le offerte siano
          stati  inviati  nello  stesso termine, restano disciplinate
          dalle  disposizioni  alle  stesse  applicabili alla data di
          pubblicazione  dei  relativi bandi o avvisi ovvero a quella
          di  invio  degli inviti. A tal fine, le disposizioni di cui
          all'art.  256, comma 1, del citato codice di cui al decreto
          legislativo   12 aprile   2006,   n.   163,  riferite  alle
          fattispecie  di  cui  al  comma 1, lettera c), del presente
          articolo,   continuano   ad   applicarsi   per  il  periodo
          transitorio compreso tra la data di entrata in vigore della
          legge  di  conversione del presente decreto e il 31 gennaio
          2007".".
              La  legge 12 luglio 2006, n. 228 (Conversione in legge,
          con  modificazioni,  del  decreto-legge  12 maggio 2006, n.
          173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di
          natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di
          deleghe   legislative   e  in  materia  di  istruzione)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2006, n. 160.
              - Il testo del comma 1 dell'art. 256 del citato decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente:
              "Art.  256.  (Disposizioni  abrogate). - 1. A decorrere
          dall'entrata  in vigore del presente codice, sono o restano
          abrogati:
                gli  articoli 326, 329, 340, 341, 345, della legge 20
          marzo 1865, n. 2248, allegato F;
                l'art.  14  della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e
          l'art.  24  del  regolamento  approvato  con  regio decreto
          20 giugno  1929,  n.  1058,  e  successive  modificazioni e
          integrazioni;
                la legge 8 agosto 1977, n. 584;
                l'art.  5,  commi 4  e  5,  e  l'art.  32 della legge
          3 gennaio 1978, n. 1;
                gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n.
          741;
                l'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
                la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l'art. 4;
                gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n.
          428;
                gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20
          della legge 19 marzo 1990, n. 55;
                il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          10 gennaio 1991, n. 55;
                il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
                l'art. 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
                il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
                l'art. 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
                l'art.   3,   comma 1-ter,  del  decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n. 502;
                l'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
                la  legge  11 febbraio  1994,  n. 109; e' fatto salvo
          l'art.  8  della  legge  18 ottobre  1942,  n.  1460,  come
          modificato dalla citata legge n. 109 del 1994;
                l'art. 11, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
                il  decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
          1994, n. 573;
                il  decreto-legge  3 aprile  1995, n. 101, convertito
          con la legge 2 giugno 1995, n. 216;
                il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
                il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
                l'art.  5,  comma 1-ter,  del  decreto-legge 28 marzo
          1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140;
                il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          5 agosto 1997, n. 517;
                l'art. 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
                il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
                la legge 18 novembre 1998, n. 415;
                il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio
          1999, n. 22;
                il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525;
                gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3,
          55,  57,  59,  75,  76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87,
          comma 2,   88,  comma 1,  89,  comma 3,  91,  comma 4,  92,
          commi 1,  2  e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 118, 119,
          120,  121,  122, 142, comma 1, 143, comma 3, 144, commi 1 e
          2,   149,   150,  151  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
                il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
                l'art.  6,  comma 1,  della  legge 21 luglio 2000, n.
          205;
                la legge 7 novembre 2000, n. 327;
                l'art. 24, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
                il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne l'art. 10,
          commi 1, 2, 4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata;
                gli  articoli 2  e 7 del decreto del Presidente della
          Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
                l'art.  7,  comma  1,  della legge 1° agosto 2002, n.
          166;
                il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
                il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30;
                l'art.  5,  commi da  1  a  13,  e  commi 16-sexies e
          16-septies,   del   decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35,
          convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
                gli   articoli 2-ter,   2-quater,   2-quinquies   del
          decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge
          25 giugno 2005, n. 109;
                l'art. 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62;
                l'art.  1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005,
          n. 90, convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152;
                l'art.   14-vicies-ter,   comma 1,   lettera c)   del
          decreto-legge  30 giugno  2005,  n.  115,  convertito nella
          legge  17 agosto 2005, n. 168, limitatamente alle parole "i
          criteri  per  l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa e";
                il   decreto  legislativo  17 agosto  2005,  n.  189,
          recante  modifiche e integrazioni al decreto legislativo n.
          190 del 2002;
                il  decreto  ministeriale  25 ottobre  2005,  recante
          "Finanza  di progetto - disciplina delle procedure in corso
          i  cui  avvisi  indicativi, pubblicati prima della data del
          31 gennaio  2005, non contengano l'indicazione espressa del
          diritto di prelazione a favore del promotore";
                l'art.  1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre
          2005, n. 266".