IL MINISTRO DELLA DIFESA
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n.
1076,   concernente   il   regolamento  per  l'amministrazione  e  la
contabilita'   degli   organismi   dell'Esercito,   della   Marina  e
dell'Aeronautica;
  Vista  la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la disciplina
della  soppressione  delle  gestioni fuori bilancio nell'ambito delle
Amministrazioni  dello  Stato, e in particolare l'articolo 5, recante
norme,  in  materia  di  protezione  sociale,  il  quale  al  comma 4
stabilisce  che  per  l'esercizio  delle  attivita'  connesse con gli
interventi  di  protezione  sociale  le  Amministrazioni  interessate
provvedono  mediante  affidamento  in concessione alle organizzazioni
costituite  tra  il personale dipendente, oppure ad enti e terzi, con
procedure  negoziali semplificate, secondo le modalita' da stabilirsi
con  regolamento  approvato dai Ministri interessati, di concerto con
il Ministro del tesoro;
  Visto  il  decreto-legge  8  agosto  1996, n. 437, convertito dalla
legge  24  ottobre 1996, n. 556, il quale all'articolo 9, nell'ambito
della  disciplina  delle gestioni fuori bilancio, prevede l'esercizio
diretto  a  cura  dell'amministrazione  di  attivita'  di  protezione
sociale;
  Visto  il  decreto  legislativo 16 luglio 1997, n. 264 e successive
modificazioni, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del
Ministero della difesa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.
384,  recante  il  regolamento di semplificazione dei procedimenti di
spesa  in  economia,  e il decreto del Ministro della difesa 16 marzo
2006,  concernente  le modalita' e le procedure per l'acquisizione in
economia di beni e servizi da parte di organismi dell'Amministrazione
della Difesa;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della difesa, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
31  dicembre  1998,  n.  522,  adottato  in attuazione del richiamato
articolo   5,  comma  4,  della  legge  n.  559  del  1993,  recante:
"Regolamento  per la gestione e la rendicontazione delle attivita' di
protezione  sociale  a  favore  del personale militare e civile delle
Forze armate";
  Visto  il  decreto ministeriale 13 giugno 2003, n. 187, di modifica
del citato decreto ministeriale n. 522 del 1998;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 giugno 2006;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
con nota prot. n. 8/31444 in data 22 luglio 2006;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modifiche al decreto 31 dicembre 1998, n. 522 del Ministro della
difesa, adottato di  concerto con il Ministro del tesoro del bilancio
                  e della programmazione economica
  1.  Al comma 2, dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 522 del
1998, i numeri 8 e 9 sono soppressi.
  2.  All'articolo  7  del decreto ministeriale n. 522 del 1998, sono
apportate le seguenti modifiche:
    a)  alla rubrica, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 8 della
legge  11  luglio 1978, n. 382", sono aggiunte le seguenti: ", oppure
ad enti o a terzi.";
    b)  il  comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'esercizio delle
attivita'  connesse  con  gli  interventi  di  protezione  sociale e'
affidato in concessione ad organizzazioni costituite tra il personale
dipendente  ai  sensi  dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n.
382,  oppure  ad  enti  o  a  terzi,  previo  esperimento di indagini
comparative  secondo  le  procedure di spesa in economia previste dal
decreto  del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 e dal
decreto ministeriale 16 marzo 2006.";
    c)  al  comma 4, lettera c), sono soppresse le parole: "ad enti o
terzi";
    d) al comma 4, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: "h) in
caso   di   cessione   dei  servizi  affidati  previa  autorizzazione
rilasciata  ai sensi della lettera c), ove la persona fisica titolare
o il rappresentante della persona giuridica che esercita le attivita'
sia  oggetto  di provvedimenti giudiziari, anche di natura cautelare,
ritenuti  dall'amministrazione incompatibili con la indiretta cura di
un  servizio  di  pubblico  interesse,  l'affidatario  si  impegna  a
recedere dalla cessione, tenendo salva l'amministrazione da qualsiasi
forma di rivalsa da parte di terzi";
    e)  al  comma  4,  dopo  la  lettera l), e' aggiunta la seguente:
"l-bis)  in  caso  di  affidamento  in  concessione  di  attivita' di
protezione  sociale  relative  a  piu'  organismi,  il concessionario
rimane  responsabile  per  la totalita' delle attivita' stesse, anche
nell'ipotesi  di  cessione  a terzi di attivita' di singoli organismi
che risultino economicamente meno convenienti.".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si  riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.».
              Il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 5 giugno
          1976,  n.  1076  recante l'approvazione del regolamento per
          l'amministrazione   e   la   contabilita'  degli  organismi
          dell'Esercito,  della Marina e dell'Aeronautica, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  2 settembre  1977,  n.  239, e'
          abrogato  e  sostituito  a  partire dal 1° gennaio 2007 dal
          decreto  del  Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006,
          n.  167,  recante  «Regolamento  per l'amministrazione e la
          contabilita'   degli   organismi   della  Difesa,  a  norma
          dell'art.  7,  comma 1,  della  legge  14 novembre 2000, n.
          331»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2006,
          n. 107.
              - Si  riporta il testo dell'art. 5, comma 4 della legge
          23 dicembre 1993, n. 559:
              «4.  Per  l'esercizio  delle attivita' connesse con gli
          interventi  di  protezione  sociale  di  cui al comma 3, le
          amministrazioni interessate provvedono mediante affidamento
          in   concessione  alle  organizzazioni  costituite  tra  il
          personale  dipendente,  ai  sensi  dell'art.  8 della legge
          11 luglio  1978,  n.  382,  oppure  ad  enti  e  terzi, con
          procedure  negoziali semplificate, secondo le modalita' che
          saranno  stabilite  con  regolamento approvato dai Ministri
          interessati,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, da
          emanare  entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore
          della presente legge.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 9 del decreto-legge
          8 agosto  1996,  n.  437, convertito dalla legge 24 ottobre
          1996, n. 556:
              «Art. 9 (Gestioni fuori bilancio). - 1. Le disposizioni
          di  cui  all'art.  5, legge 23 dicembre 1993, n. 559, hanno
          efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997; sino a tale data
          sono  fatti salvi gli effetti prodotti dalle gestioni fuori
          bilancio  inerenti  alle attivita' di protezione sociale di
          cui  all'art.  24,  primo  comma,  n.  3,  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616, e
          all'art.   15,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          17 gennaio    1990,    n.   44,   svolgentisi   presso   le
          amministrazioni  di cui al citato art. 5 della legge n. 559
          del 1993 .
              2. Per la compiuta attuazione delle disposizioni di cui
          all'art.  5,  commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n.
          559,  con  decreto  dei  Ministri competenti, da emanare di
          concerto  con il Ministro del tesoro, previa individuazione
          degli  enti e delle strutture che, per esigenze operative o
          per  assicurare  la  continuita'  degli interventi, possono
          costituire  nel  proprio  ambito  gestioni  per l'esercizio
          diretto   di   attivita'   di   protezione   sociale,  sono
          disciplinati  le modalita' esecutive delle stesse attivita'
          e   relativa   regolamentazione   amministrativa-contabile,
          l'ammissione   del   personale  e  connesse  contribuzioni,
          nonche' il versamento dei contributi ai capitoli di entrata
          del   bilancio   dello   Stato  per  la  riassegnazione  ai
          pertinenti   capitoli   di   spesa   delle  amministrazioni
          interessate».
              Il   decreto   legislativo   16 luglio  1997,  n.  264,
          concernente  la  «riorganizzazione  dell'area  centrale del
          Ministero  della  difesa,  a  norma  dell'art.  1, comma 1,
          lettera b),  della  legge  28 dicembre  1995,  n.  549», e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1997, n. 185.
              Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 20 agosto
          2001, n. 384 concernente il «regolamento di semplificazione
          dei procedimenti di spese in economia», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
              Il  decreto  ministeriale  16 marzo  2006,  concernente
          «modalita'  e  procedure  per l'acquisizione in economia di
          beni  e  servizi da parte di organismi dell'Amministrazione
          della  difesa»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          25 maggio 2006, n. 120.
              Il   decreto  ministeriale  31 dicembre  1998,  n.  522
          concernente   il  «regolamento  recante  modalita'  per  la
          gestione e la rendicontazione delle attivita' di protezione
          sociale  a  favore  del  personale  militare e civile delle
          Forze   armate»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          10 maggio 1999, n. 107.
              Il  decreto ministeriale 13 giugno 2003, n. 187 recante
          il   «regolamento  concernente  la  modifica  dell'art.  2,
          comma 2, del decreto ministeriale 31 dicembre 1998, n. 522,
          recante  la disciplina delle modalita' per la gestione e la
          rendicontazione  delle  attivita'  di  protezione sociale a
          favore del personale militare e civile delle Forze armate»,
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2003, n.
          170.
          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta il testo degli articoli 5 e 7 del decreto
          ministeriale  31 dicembre 1998, n. 522, come modificati dal
          presente decreto:
              «Art.  5 (Organi di vigilanza e di controllo). - 1. Gli
          alti  comandi  periferici esercitano, attraverso gli uffici
          preposti,  azione  di  vigilanza, coordinamento e controllo
          sul  funzionamento  degli  organismi  di protezione sociale
          istituiti    nell'ambito    della   propria   giurisdizione
          territoriale  e  sulle  relative  attivita'  assicurando la
          corretta  attuazione  degli  indirizzi  generali  stabiliti
          dall'autorita' centrale.
              2. I   suddetti  alti  comandi  periferici  autorizzano
          l'esercizio   delle   attivita'  secondo  le  modalita'  di
          gestione di cui ai successivi articoli 7 e 10.
              3. Il  comandante  dell'ente/distaccamento,  presso cui
          l'organismo  di  protezione sociale e' costituito, esercita
          diretta   vigilanza  sul  funzionamento  e  sulla  gestione
          dell'organismo stesso, mediante disposizioni di indirizzo e
          coordinamento    delle    relative   attivita'   volte   al
          raggiungimento delle finalita' proprie dell'organismo.».
              «Art.  7  (Affidamento in concessione ad organizzazioni
          costituite  fra il personale dipendente, ai sensi dell'art.
          8  della  legge  11 luglio 1978, n. 382, oppure ad enti o a
          terzi).  -  1. L'esercizio delle attivita' connesse con gli
          interventi di protezione sociale e' affidato in concessione
          ad organizzazioni costituite tra il personale dipendente ai
          sensi  dell'art.  8  della  legge  11 luglio  1978, n. 382,
          oppure  ad  enti  o a terzi, previo esperimento di indagini
          comparative  secondo  le  procedure  di  spesa  in economia
          previste   dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          20 agosto  2001, n. 384 e dal decreto ministeriale 16 marzo
          2006.
              2.  Il  comandante  dell'ente/distaccamento  presso cui
          l'organismo  e'  costituito,  accertata  la sussistenza dei
          presupposti  di  legge,  l'opportunita'  e  la  convenienza
          economica, sentito l'organismo di rappresentanza militare o
          le    organizzazioni   sindacali   corrispondenti,   previa
          autorizzazione  dell'alto comando periferico da cui dipende
          ai   sensi  dell'art.  5  del  presente  decreto,  delibera
          l'affidamento in concessione.
              3.   Il   provvedimento  di  affidamento  stabilisce  i
          contenuti  del  rapporto in termini di durata, le modalita'
          di  dettaglio  per  l'espletamento del servizio, e regola i
          profili  organizzativi  e  patrimoniali,  in relazione alla
          configurazione  ed  alle  esigenze  dei singoli organismi e
          degli enti nel cui ambito sono costituiti.
              4.   Il  provvedimento  dovra'  altresi'  contenere  le
          seguenti condizioni di carattere generale:
                a) la  concessione  e' conferita a rischio e pericolo
          del  concessionario,  che  ha  l'obbligo  di tenere indenne
          l'amministrazione   da   qualsiasi   azione   o   molestia,
          proveniente   da   chiunque  e  per  qualunque  motivo,  in
          dipendenza dell'esercizio della concessione stessa;
                b) l'amministrazione  condiziona  l'uso  dei  locali,
          impianti  e  mezzi  conferiti,  riservandosi la facolta' di
          sospenderlo  al  sopravvenire  di  esigenze  funzionali  ed
          organizzative  che  non  consentano l'ordinario svolgimento
          delle attivita' affidate;
                c) l'esecuzione  delle  attivita'  in affidamento non
          puo'  essere  ceduta  neppure  parzialmente  se  non previa
          autorizzazione dell'autorita' concedente;
                d) la  concessione  decade,  in tutto o in parte, nei
          casi  di  soppressione  dell'ente  presso cui e' costituito
          l'organismo, di variazione della destinazione degli apporti
          o di sopravvenute esigenze di natura militare o funzionale;
                e) la concessione e' revocata per gravi irregolarita'
          o  ripetuti  inadempimenti  del  concessionario,  accertati
          insindacabilmente  dall'amministrazione  nell'esercizio dei
          poteri  di direzione, vigilanza e controllo sulle attivita'
          affidate,   dalla   stessa  autorita'  che  ha  determinato
          l'affidamento;
                f) in    relazione   alle   attivita'   affidate   il
          concessionario   e'   tenuto   a   costituire   in   favore
          dell'amministrazione  adeguati depositi cauzionali relativi
          all'esercizio  delle attivita' in affidamento ed a garanzia
          dei materiali di proprieta' dell'amministrazione;
                g) il     personale     preposto    alle    attivita'
          dell'organismo   di   protezione  sociale  deve  essere  di
          gradimento dell'amministrazione;
                h) in  caso  di  cessione dei servizi affidati previa
          autorizzazione rilasciata ai sensi della lettera c), ove la
          persona  fisica  titolare o il rappresentante della persona
          giuridica   che   esercita  le  attivita'  sia  oggetto  di
          provvedimenti   giudiziari,   anche  di  natura  cautelare,
          ritenuti    dall'amministrazione   incompatibili   con   la
          indiretta  cura  di  un  servizio  di  pubblico  interesse,
          l'affidatario si impegna a recedere dalla cessione, tenendo
          salva  l'amministrazione  da  qualsiasi forma di rivalsa da
          parte di terzi;
                i) il  concessionario  e' obbligato a stipulare a sue
          spese  con  compagnia  di  notoria  solidita'  una  polizza
          assicurativa   di   adeguato  massimale  a  garanzia  della
          responsabilita'  civile  presso terzi per danni o infortuni
          che  dovessero occorrere a cose o persone comunque presenti
          nell'organismo;
                l) il  concessionario  e'  tenuto  a regolarizzare in
          proprio   tutti   gli   adempimenti  fiscali  connessi  con
          l'esercizio delle attivita' oggetto di concessione, nonche'
          quelli assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti
          dalle  norme  vigenti in favore del personale eventualmente
          assunto, tenendo salva l'amministrazione da qualsiasi forma
          di rivalsa da parte di terzi;
                l-bis)  in  caso  di  affidamento  in  concessione di
          attivita'  di protezione sociale relative a piu' organismi,
          il  concessionario  rimane  responsabile  per  la totalita'
          delle  attivita'  stesse,  anche nell'ipotesi di cessione a
          terzi  di  attivita'  di  singoli  organismi  che risultino
          economicamente meno convenienti.
              5.       Il      capo      servizio      amministrativo
          dell'ente/distaccamento  stipula  l'atto negoziale relativo
          alla concessione.».