IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  costituzionale  31 gennaio  1963,  n.  1,  che ha
approvato lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
  Sentita  la Commissione paritetica, prevista dall'articolo 65 dello
Statuto speciale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 gennaio 2007;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto
con  i Ministri per i beni e le attivita' culturali e dell'economia e
delle finanze;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                          Principi generali
  1.  La  regione,  nell'ambito  della  potesta'  legislativa ad essa
attribuita  dalla  Costituzione  e  dallo  Statuto  di  autonomia, ha
facolta'  di  adottare,  nel  rispetto delle disposizioni legislative
statali,  norme  di integrazione ed attuazione delle leggi statali in
materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici e, in osservanza
dei  principi  fondamentali  recati  dalla  normativa  statale, norme
concorrenti  in  materia  di  valorizzazione  dei  beni  culturali  e
paesaggistici.
  2.  In conformita' alle disposizioni legislative di cui al comma 1,
la   regione  esercita  le  funzioni  amministrative  in  materia  di
valorizzazione dei beni culturali di propria pertinenza e coopera con
lo  Stato  al fine di assicurare il coordinamento, l'armonizzazione e
l'integrazione    delle   funzioni   amministrative   di   tutela   e
valorizzazione  dei  beni  paesaggistici  e  dei  beni  culturali  di
pertinenza statale presenti nel territorio regionale.
  3. Ferme restando le funzioni amministrative ad essa gia' spettanti
ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 25 novembre
1975,  n.  902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione
dello  Statuto  speciale  della  regione Friuli-Venezia Giulia) e del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15 gennaio  1987, n. 469
(Norme integrative di attuazione dello Statuto speciale della regione
Friuli-Venezia  Giulia)  e  fatto  salvo quanto previsto dal presente
decreto,  sono comunque attribuiti alla regione le funzioni, i poteri
e  le  facolta'  attribuiti  alle  regioni  ordinarie  con il decreto
legislativo  22 gennaio  2004,  n.  42,  o  con  altri  provvedimenti
legislativi.
 
                                  Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.   10,  comma 3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                              Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
              - Il   testo   dell'art.   65  dello  statuto  speciale
          approvato  con  la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.
          1,   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale  n.  29  del
          1° febbraio 1963, e' il seguente:
              «Art.  65.  -  Con  decreti  legislativi,  sentita  una
          commissione  paritetica  di  sei  membri,  nominati tre dal
          Governo  della  Repubblica  e  tre dal consiglio regionale,
          saranno  stabilite  le  norme  di  attuazione  del presente
          statuto     e     quelle    relative    al    trasferimento
          all'amministrazione  regionale degli uffici statali che nel
          Friuli-Venezia  Giulia adempiono a funzioni attribuite alla
          regione.».
          Note all'art. 1:
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          25 novembre  1975,  n.  902  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale n. 57 del 3 marzo 1976.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
          1987,  n. 469 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268
          del 16 novembre 1987.
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei  beni  culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
          della  legge  6 luglio  2002,  n. 137), e' pubblicato nella
          Gazzetta   Ufficiale   n.  45,  supplemento  ordinario  del
          24 febbraio 2004).