IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzio...ne;
  Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'articolo
3,  il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica
sono  emanate norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione del
codice della strada;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  ed in
particolare gli articoli 70, 115, 116 e 119;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, ed in particolare l'articolo 226 e successive modificazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 gennaio 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 gennaio 2007;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dei  trasporti,  di concerto con il
Ministro della salute;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.   All'articolo  226,  comma  4,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni, le parole: "e non aver superato i 65 anni di eta" sono
sostituite  dalle seguenti: ", non aver superato i 75 anni di eta' e,
raggiunto  il  sessantacinquesimo  anno di eta', avere effettuato una
visita medica presso uno dei medici di cui all'articolo 119, comma 2,
del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285, che accerti il
possesso  dei  requisiti  psicofisici  richiesti per il rilascio e la
conferma di validita' della patente di guida della categoria B".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 13 febbraio 2007

                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bianchi, Ministro dei trasporti
                              Turco, Ministro della salute
Visto,  il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il
19   marzo   2007   Ufficio   di   controllo   atti  Ministeri  delle
infrastrutture  ed  assetto  del territorio, registro n. 2, foglio n.
294
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della  Repubblica  il  potere  di  promulgare  le  leggi ed
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
              -  L'art. 3 della legge 13 giugno 1991, n. 190, recante
          "Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti
          la  disciplina  della  circolazione  stradale",  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  28 giugno  1991,  n. 150, cosi'
          recita:
              "Art.  3  (Norme  di  esecuzione e di attuazione). - 1.
          Entro  il  termine  di  cui all'art. 1 il Governo, ai sensi
          dell'art.  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          adotta  norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione
          delle disposizioni del codice della strada, con contestuale
          abrogazione  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e delle
          altre  norme  regolamentari  incompatibili,  e adeguando le
          disposizioni   regolamentari  concernenti  la  segnalazione
          stradale alle norme contenute nelle direttive comunitarie e
          agli accordi internazionali in materia, fissando altresi' i
          criteri  dell'uniforme pianificazione cui debbono attenersi
          gli   enti   cui  spetta  l'apposizione  della  segnaletica
          stradale  e  tenendo comunque conto di quanto gia' disposto
          in  attuazione  dell'art.  19-bis del testo unico approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,
          n.  393, introdotto dall'art. 18 della legge 18 marzo 1988,
          n. 111.
              2. Entro lo stesso termine di cui all'art. 1 i Ministri
          competenti  per  materia,  ai  sensi dell'art. 17, comma 3,
          della  legge  23 agosto 1988, n. 400, adottano, con proprio
          decreto,    norme    regolamentari   per   l'esecuzione   e
          l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che
          investano  la  loro  esclusiva  competenza,  nonche'  norme
          regolamentari  per la riorganizzazione di uffici od organi,
          compresi  quelli delle aziende od amministrazioni autonome,
          dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse
          competenze  ad  essi affidate. Potra' all'occorrenza essere
          prevista  l'istituzione di organismi consultivi e di studio
          necessari per l'attuazione del codice della strada.
              3.  I  regolamenti  di  cui  ai  commi 1  e  2 dovranno
          ispirarsi  ai  criteri  della  efficienza  e  produttivita'
          dell'amministrazione  e della semplificazione e snellimento
          delle  procedure,  riducendo  al massimo, anche in funzione
          della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti,
          l'intervento  di piu' uffici nel procedimento ed eliminando
          in ogni caso duplicazioni di competenze e di controllo.".
              -   Gli   articoli 70,  115,  116  e  119  del  decreto
          legislativo  30 aprile  1992, n. 285, recante "Nuovo Codice
          della  Strada",  pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 74
          alla  Gazzetta  Ufficiale  18 maggio  1992,  n.  114, cosi'
          recitano:
              "Art.  70  (Servizio  di  piazza con veicoli a trazione
          animale  o  con  slitte).  - 1. I comuni sono autorizzati a
          rilasciare  licenze per il servizio di piazza con veicoli a
          trazione   animale.   Tale  servizio  si  svolge  nell'area
          comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le zone
          in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici
          e  culturali.  I  veicoli  a  trazione  animale destinati a
          servizi  di piazza, oltre alla targa indicata nell'art. 67,
          devono  essere  muniti  di  altra  targa  con l'indicazione
          "servizio  di  piazza". I comuni possono destinare speciali
          aree,  delimitate  e  segnalate, per lo stazionamento delle
          vetture a trazione animale per i servizi di piazza.
              2. Il regolamento di esecuzione determina:
                a) i  tipi di vettura a trazione animale con le quali
          puo' essere esercitato il servizio di piazza;
                b) le  condizioni  ed  i  requisiti  per  ottenere la
          licenza  per  i  servizi  di  piazza con vetture a trazione
          animale;
                c) le  modalita'  per  la  revisione, che deve essere
          eseguita di regola ogni cinque anni;
                d) le  modalita' per il rilascio delle licenze di cui
          al comma 1.
              3.  Nelle  localita'  e  nei periodi di tempo in cui e'
          consentito  l'uso  delle  slitte  possono  essere destinate
          slitte  al  servizio  di  piazza.  Si  applicano, in quanto
          compatibili,  le  norme  sul  servizio di piazza a trazione
          animale.
              4. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte
          a  servizio  pubblico  o  di piazza senza avere ottenuto la
          relativa  licenza  e' soggetto alla sanzione amministrativa
          del  pagamento di una somma da euro 74,00 a euro 296,00. Se
          la  licenza  e' stata ottenuta, ma non ne sono osservate le
          condizioni,  la  sanzione  e' del pagamento di una somma da
          euro  36,00 a euro 148,00. In tal caso consegue la sanzione
          amministrativa accessoria del ritiro della licenza.
              5.  Dalla  violazione  prevista  dal  primo periodo del
          comma 4  consegue la sanzione accessoria della confisca del
          veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
          titolo VI.".
              "Art.  115  (Requisiti  per  la  guida dei veicoli e la
          conduzione  di  animali).  - 1. Chi guida veicoli o conduce
          animali  deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici
          e aver compiuto:
                a) anni  quattordici  per  guidare veicoli a trazione
          animale  o  condurre  animali  da tiro, da soma o da sella,
          ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
                b) anni  quattordici  per guidare ciclomotori purche'
          non trasporti altre persone oltre al conducente;
                c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata
          fino  a  125 cc  che non trasportino altre persone oltre al
          conducente;  macchine  agricole  o  loro  complessi che non
          superino  i  limiti  di  sagoma  e  di peso stabiliti per i
          motoveicoli  e che non superino la velocita' di 40 km/h, la
          cui  guida  sia  consentita  con  patente  di  categoria A,
          sempreche'   non   trasportino   altre   persone  oltre  al
          conducente;
                d) anni diciotto per guidare:
                  1)    ciclomotori;   motoveicoli;   autovetture   e
          autoveicoli  per  il trasporto promiscuo di persone e cose;
          autoveicoli  per  uso  speciale,  con  o  senza  rimorchio;
          macchine   agricole   diverse   da   quelle  indicate  alla
          lettera c),  ovvero  che trasportino altre persone oltre al
          conducente; macchine operatrici;
                  2)  autocarri, autoveicoli per trasporti specifici,
          autotreni,  autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la
          cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t;
                  3)  i  veicoli  di  cui  al  punto  2) la cui massa
          complessiva  a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi
          o  dei  semirimorchi,  superi  7,5  t, purche' munito di un
          certificato  di  abilitazione  professionale rilasciato dal
          competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.;
                e) anni  ventuno  per  guidare:  i  veicoli di cui al
          punto  3)  della  lettera d),  quando il conducente non sia
          munito   del  certificato  di  abilitazione  professionale;
          motocarrozzette  ed  autovetture in servizio di piazza o di
          noleggio  con  conducente;  autobus,  autocarri, autotreni,
          autosnodati,  adibiti  al  trasporto  di persone, nonche' i
          mezzi adibiti ai servizi di emergenza.
              2. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato:
                a) anni   sessantacinque  per  guidare  autotreni  ed
          autoarticolati  la cui massa complessiva a pieno carico sia
          superiore a 20 t;
                b) anni  sessanta  per  guidare  autobus,  autocarri,
          autotreni,    autoarticolati,   autosnodati,   adibiti   al
          trasporto di persone. Tale limite puo' essere elevato, anno
          per  anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente
          consegua  uno  specifico  attestato  sui requisiti fisici e
          psichici  a seguito di visita medica specialistica annuale,
          secondo le modalita' stabilite nel regolamento.
              3.  Chiunque  guida  veicoli o conduce animali e non si
          trovi  nelle  condizioni richieste dal presente articolo e'
          soggetto,  salvo quanto disposto nei successivi commi, alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
          74,00  a  euro  296,00.  Qualora  trattasi di motoveicoli e
          autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), e' soggetto alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
          duecentomila a lire ottocentomila.
              4.  Il minore degli anni diciotto, munito di patente di
          categoria  A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore
          a  125  cc  o che trasporta altre persone su motoveicoli di
          cilindrata non superiore a 125 cc e' soggetto alla sanzione
          amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 36,00 a
          euro 148,00. La stessa sanzione si applica al conducente di
          ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver compiuto
          gli anni diciotto.
              5.  Chiunque,  avendo  la  materiale  disponibilita' di
          veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a
          persone  che  non si trovino nelle condizioni richieste dal
          presente  articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa
          del  pagamento  di una somma da euro 36,00 a euro 148,00 se
          si  tratta  di  veicolo  o alla sanzione amministrativa del
          pagamento  di  una  somma  da euro 22,00 a euro 88,00 se si
          tratta di animali.
              6.  Le  violazioni  alle  disposizioni  che  precedono,
          quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione
          accessoria  del fermo amministrativo del veicolo per giorni
          trenta,  secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
          titolo VI.".
              "Art.   116   (Patente,   certificato  di  abilitazione
          professionale  per  la guida di motoveicoli e autoveicoli e
          certificato  di  idoneita' alla guida di ciclomotori). - 1.
          Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver
          conseguito  la  patente  di guida rilasciata dal competente
          ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
              1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di eta' che
          abbia  compiuto  14  anni deve conseguire il certificato di
          idoneita' alla guida, rilasciato dal competente ufficio del
          Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri,  a  seguito  di
          specifico  corso  con  prova finale, organizzato secondo le
          modalita' di cui al comma 11-bis.
              1-ter.  A  decorrere  dal  1° ottobre 2005 l'obbligo di
          conseguire  il  certificato  di  idoneita'  alla  guida  di
          ciclomotori  e'  esteso  a  coloro che compiano la maggiore
          eta' a partire dalla medesima data e che non siano titolari
          di  patente  di  guida;  coloro che, titolari di patente di
          guida,  hanno  avuto la patente sospesa per l'infrazione di
          cui all'art. 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida
          del  ciclomotore;  coloro  che al 30 settembre 2005 abbiano
          compiuto  la  maggiore  eta'  conseguono  il certificato di
          idoneita'  alla  guida di ciclomotori, previa presentazione
          di  domanda  al  competente  ufficio del Dipartimento per i
          trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che
          attesti  il  possesso  dei  requisiti  fisici  e psichici e
          dall'attestazione  di  frequenza  ad un corso di formazione
          presso  un'autoscuola,  tenuto  secondo le disposizioni del
          decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis.
              1-quater.  I  requisiti fisici e psichici richiesti per
          la  guida  dei  ciclomotori  sono  quelli prescritti per la
          patente  di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino
          alla  data  del  1° gennaio  2008  la certificazione potra'
          essere  limitata  all'esistenza di condizioni psico-fisiche
          di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita
          dal medico di medicina generale.
              1-quinquies.  Non  possono conseguire il certificato di
          idoneita'  alla  guida  di  ciclomotori  i  conducenti gia'
          muniti  di  patente  di guida; i titolari di certificato di
          idoneita'   alla   guida   di  ciclomotori  sono  tenuti  a
          restituirlo  ad  uno dei competenti uffici del Dipartimento
          per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una
          patente.
              2.  Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente
          di  guida occorre presentare apposita domanda al competente
          ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
          ed  essere  in  possesso  dei  requisiti  fisici e psichici
          prescritti.   Il   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,   con   decreti   dirigenziali,   stabilisce  il
          procedimento   per   il   rilascio,  l'aggiornamento  e  il
          duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle
          patenti di guida, dei certificati di idoneita' alla guida e
          dei   certificati   di   abilitazione   professionale,  con
          l'obiettivo  della  massima semplificazione amministrativa,
          anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'art. 119,
          dei  comuni,  delle  autoscuole  di  cui all'art. 123 e dei
          soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
              3.   La   patente   di   guida,   conforme  al  modello
          comunitario,  si  distingue  nelle  seguenti  categorie  ed
          abilita  alla  guida dei veicoli indicati per le rispettive
          categorie:
                A - motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
                B  - motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di
          massa  complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di
          posti  a  sedere,  escluso  quello  del  conducente, non e'
          superiore  a  otto, anche se trainanti un rimorchio leggero
          ovvero  un  rimorchio  che  non ecceda la massa a vuoto del
          veicolo  trainante  e  non  comporti  una massa complessiva
          totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;
                C  - autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico
          superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero,
          esclusi  quelli  per  la  cui guida e' richiesta la patente
          della categoria D;
                D   -  autobus  ed  altri  autoveicoli  destinati  al
          trasporto  di  persone  il  cui  numero  di posti a sedere,
          escluso  quello  del conducente, e' superiore a otto, anche
          se trainanti un rimorchio leggero;
                E  -  autoveicoli  per  la  cui guida e' richiesta la
          patente  delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali
          il  conducente  sia abilitato, quando trainano un rimorchio
          che  non  rientra  in  quelli  indicati  per ciascuna delle
          precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto
          di   persone  e  autosnodati,  purche'  il  conducente  sia
          abilitato   alla  guida  di  autoveicoli  per  i  quali  e'
          richiesta    la    patente    della    categoria D;   altri
          autoarticolati,  purche'  il  conducente sia abilitato alla
          guida degli autoveicoli per i quali e' richiesta la patente
          della categoria C.
              4.  I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva
          a pieno carico fino a 0,75 t.
              5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da
          piu'  minorazioni,  possono  ottenere  la  patente speciale
          delle  categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli
          trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono
          essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e
          caratteristiche,  nonche'  con  determinate prescrizioni in
          relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119,
          comma 4.  Le  limitazioni  devono  essere  riportate  sulla
          patente  e  devono  precisare quale protesi sia prescritta,
          ove  ricorra,  e/o  quale tipo di adattamento sia richiesto
          sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in servizio
          di  piazza  o  di  noleggio con conducente per trasporto di
          persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonche' i
          veicoli  adibiti  al  trasporto  di merci pericolose. Fanno
          eccezione  le  autovetture,  i tricicli ed i quadricicli in
          servizio  di  piazza  o  di  noleggio con conducente per il
          trasporto  di  persone, qualora ricorrano le condizioni per
          il  rilascio  del certificato di abilitazione professionale
          ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B,
          C e D speciale, di cui al comma 8-bis.
              6.  Possono  essere abilitati alla guida di autoveicoli
          per  i  quali e' richiesta la patente delle categorie C e D
          solo coloro che gia' lo siano per autoveicoli e motoveicoli
          per la cui guida e' richiesta la patente della categoria B,
          rispettivamente da sei e da dodici mesi.
              7.  La  validita'  della patente puo' essere estesa dal
          competente  ufficio  provinciale  della  Direzione generale
          della  M.C.T.C., previo accertamento dei requisiti fisici e
          psichici  ed  esame  integrativo,  a  categorie  di veicoli
          diversi.
              8.  I  titolari  di  patente di categoria A, B e C, per
          guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di
          noleggio  con  conducente  e taxi, i titolari di patente di
          categoria  C  e  di  patente  di categoria E, correlata con
          patente di categoria C, di eta' inferiore agli anni ventuno
          per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di
          cui   all'art.  115,  comma 1,  lettera d),  numero  3),  i
          titolari  di  patente  della  categoria  D  e di patente di
          categoria  E,  correlata  con  patente  di categoria D, per
          guidare   autobus,  autotreni  ed  autosnodati  adibiti  al
          trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con
          conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un
          certificato  di  abilitazione  professionale rilasciato dal
          competente  ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
          sulla  base  dei requisiti, delle modalita' e dei programmi
          di esami stabiliti nel regolamento.
              8-bis.  Il  certificato  di  cui al comma 8 puo' essere
          rilasciato  a  mutilati  o  a  minorati fisici che siano in
          possesso  di patente di categoria B, C e D speciale e siano
          stati  riconosciuti  idonei  alla  conduzione  di taxi e di
          autovetture    adibite    a    noleggio,    con   specifica
          certificazione  rilasciata  dalla commissione medica locale
          in  base  alle  indicazioni fornite dal comitato tecnico, a
          norma dell'art. 119, comma 10.
              9.  Nei  casi previsti dagli accordi internazionali cui
          l'Italia  abbia  aderito, per la guida di veicoli adibiti a
          determinati  trasporti professionali, i titolari di patente
          di  guida valida per la prescritta categoria devono inoltre
          conseguire   il   relativo   certificato  di  abilitazione,
          idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato
          dal  competente  ufficio  della  Direzione  generale  della
          M.C.T.C.  Tali certificati non possono essere rilasciati ai
          mutilati e ai minorati fisici.
              10.  Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al
          riguardo  nella normativa internazionale, saranno stabiliti
          i  tipi  dei  certificati  professionali  di cui al comma 9
          nonche' i requisiti, le modalita' e i programmi d'esame per
          il  loro  conseguimento.  Nello  stesso regolamento saranno
          indicati  il  modello  e  le relative caratteristiche della
          patente  di  guida,  anche  ai  fini  di  evitare rischi di
          falsificazione.
              11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno
          ad   un   altro  comune  o  il  cambiamento  di  abitazione
          nell'ambito  dello  stesso  comune,  viene  effettuata  dal
          competente  ufficio centrale della Direzione generale della
          M.C.T.C.  che trasmette per posta, alla nuova residenza del
          titolare  della patente di guida, un tagliando di convalida
          da  apporre  sulla medesima patente di guida. A tal fine, i
          comuni   devono   trasmettere  al  suddetto  ufficio  della
          Direzione  generale della M.C.T.C., per via telematica o su
          supporto  magnetico  secondo  i tracciati record prescritti
          dalla    Direzione   generale   della   M.C.T.C.,   notizia
          dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un
          mese   decorrente   dalla   data   di  registrazione  della
          variazione   anagrafica.  Gli  ufficiali  di  anagrafe  che
          ricevono  la  comunicazione  del trasferimento di residenza
          senza  che  sia  stata  ad essi dimostrata, previa consegna
          delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti
          degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986,
          n.   870,   per   la  certificazione  della  variazione  di
          residenza,   ovvero   senza   che   sia   stato   ad   essi
          contestualmente  dichiarato  che il soggetto trasferito non
          e'  titolare  di  patente  di  guida,  sono responsabili in
          solido dell'omesso pagamento.
              11-bis.  Gli aspiranti al conseguimento del certificato
          di  cui  al  comma 1-bis possono frequentare appositi corsi
          organizzati  dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del
          certificato  e' subordinato ad un esame finale svolto da un
          funzionario  esaminatore  del  Dipartimento per i trasporti
          terrestri.  I giovani che frequentano istituzioni statali e
          non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai
          corsi  organizzati  gratuitamente all'interno della scuola,
          nell'ambito     dell'autonomia    scolastica.    Ai    fini
          dell'organizzazione  dei  corsi, le istituzioni scolastiche
          possono  stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte
          dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per
          i   trasporti  terrestri,  apposite  convenzioni  a  titolo
          gratuito    con    comuni,   autoscuole,   istituzioni   ed
          associazioni  pubbliche  e  private  impegnate in attivita'
          collegate  alla  circolazione stradale. I corsi sono tenuti
          prevalentemente  da  personale insegnante delle autoscuole.
          La  prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico
          e' espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento
          per  i  trasporti  terrestri  e dall'operatore responsabile
          della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi
          di  organizzazione  dei  corsi tenuti presso le istituzioni
          scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
          e  della  ricerca  sono assegnati i proventi delle sanzioni
          amministrative  pecuniarie  nella misura prevista dall'art.
          208,  comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture
          e  dei  trasporti,  sentito  il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della ricerca, stabilisce, con proprio
          decreto,  da  adottarsi  entro novanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  del presente decreto, le direttive, le
          modalita'  i  programmi  dei  corsi e delle relative prove,
          sulla base della normativa comunitaria.
              12.  Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un
          veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non
          abbia  conseguito  la  patente  di guida, il certificato di
          idoneita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di
          abilitazione professionale, se prescritto, e' soggetto alla
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma da
          euro 370,00 a euro 1.485,00.
              13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver
          conseguito  la  patente  di guida e' punito con la sanzione
          amministrativa  del pagamento di una somma da euro 2.238,00
          a   euro   9.357,00;  la  stessa  sanzione  si  applica  ai
          conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non
          rinnovata  per mancanza dei requisiti previsti dal presente
          codice.
              13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che,
          non  muniti  di  patente,  guidano  ciclomotori  senza aver
          conseguito   il   certificato   di   idoneita'  di  cui  al
          comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del
          pagamento di una somma da euro 541,80 a euro 2.168,25.
              15.  Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli
          essendo   munito   della   patente  di  guida  ma  non  del
          certificato  di abilitazione professionale o della carta di
          qualificazione  del  conducente,  quando  prescritti,  o di
          apposita    dichiarazione   sostitutiva,   rilasciata   dal
          competente   ufficio   del  Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri,  ove  non  sia  stato  possibile provvedere, nei
          dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del
          certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione,
          e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una somma da euro 148,00 a euro 594,00.
              17.   Le   violazioni  delle  disposizioni  di  cui  ai
          commi 13-bis  e  15  importano  la  sanzione accessoria del
          fermo  amministrativo  del  veicolo  per  giorni  sessanta,
          secondo le norme del capo I, sezione Il, del titolo VI.
              18.  Alle  violazioni  di  cui  al comma 13 consegue la
          sanzione  accessoria  del  fermo amministrativo del veicolo
          per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle
          violazioni,   la   sanzione   accessoria   della   confisca
          amministrativa   del   veicolo.  Quando  non  e'  possibile
          disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo,
          si  applica  la sanzione accessoria della sospensione della
          patente  di guida eventualmente posseduta per un periodo da
          tre  a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I,
          sezione II, del titolo VI.".
              "Art.   119   (Requisiti   fisici  e  psichici  per  il
          conseguimento  della  patente  di  guida).  -  1.  Non puo'
          ottenere   la   patente  di  guida  o  l'autorizzazione  ad
          esercitarsi  alla  guida  di cui all'art. 122, comma 2, chi
          sia  affetto  da  malattia  fisica  o  psichica, deficienza
          organica  o  minorazione  psichica,  anatomica o funzionale
          tale  da  impedire  di  condurre  con  sicurezza  veicoli a
          motore.
              2.  L'accertamento  dei  requisiti  fisici  e psichici,
          tranne  per  i  casi  stabiliti  nel comma 4, e' effettuato
          dall'ufficio della unita' sanitaria locale territorialmente
          competente,   cui   sono  attribuite  funzioni  in  materia
          medico-legale.   L'accertamento   suindicato   puo'  essere
          effettuato  altresi'  da un medico responsabile dei servizi
          di  base  del  distretto  sanitario  ovvero  da  un  medico
          appartenente  al  ruolo  dei  medici  del  Ministero  della
          sanita',  o  da  un  ispettore  medico delle Ferrovie dello
          Stato  o  da  un  medico  militare  in  servizio permanente
          effettivo  o  da  un  medico  del  ruolo  professionale dei
          sanitari  della  Polizia  di Stato o da un medico del ruolo
          sanitario  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un
          ispettore   medico   del   Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale. In tutti i casi tale accertamento deve
          essere effettuato nei gabinetti medici.
              2-bis.  L'accertamento  dei requisiti psichici e fisici
          nei  confronti  dei  soggetti  affetti  da  diabete  per il
          conseguimento,  la revisione o la conferma delle patenti di
          categoria  A,  B,  BE  e  sottocategorie, e' effettuato dai
          medici  specialisti nell'area della diabetologia e malattie
          del  ricambio dell'unita' sanitaria locale che indicheranno
          l'eventuale   scadenza   entro   la   quale  effettuare  il
          successivo  controllo medico cui e' subordinata la conferma
          o la revisione della patente di guida.
              3.  L'accertamento  di cui al comma 2 deve risultare da
          certificazione  di  data  non  anteriore  a  tre mesi dalla
          presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida.
              4.  L'accertamento  dei  requisiti fisici e psichici e'
          effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni
          provincia  presso  le unita' sanitarie locali del capoluogo
          di provincia, nei riguardi:
                a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il
          giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai
          soli  accertamenti clinici si dovra' procedere ad una prova
          pratica  di  guida  su  veicolo  adattato in relazione alle
          particolari esigenze;
                b) di  coloro  che  abbiano superato i sessantacinque
          anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
          complessiva,  a  pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni
          ed  autoarticolati,  adibiti  al  trasporto di cose, la cui
          massa  complessiva,  a pieno carico, non sia superiore a 20
          t, macchine operatrici;
                c) di  coloro  per  i  quali  e'  fatta richiesta dal
          prefetto   o   dall'ufficio   provinciale  della  Direzione
          generale della M.C.T.C.;
                d) di  coloro  nei  confronti dei quali l'esito degli
          accertamenti  clinici,  strumentali e di laboratorio faccia
          sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita'
          e la sicurezza della guida;
                d-bis)   dei  soggetti  affetti  da  diabete  per  il
          conseguimento,  la revisione o la conferma delle patenti C,
          D,  CE,  DE  e  sottocategorie.  In tal caso la commissione
          medica  e'  integrata da un medico specialista diabetologo,
          sia  ai  fini  degli  accertamenti  relativi alla specifica
          patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.
              5.  Avverso  il  giudizio  delle  commissioni di cui al
          comma 4  e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro
          delle   infrastrutture   e  dei  trasporti.  Questi  decide
          avvalendosi  di accertamenti demandati agli organi sanitari
          periferici della Societa' rete ferroviaria italiana Spa.
              6.  I  provvedimenti  di  sospensione  e  revoca  della
          patente  di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per
          i  trasporti  terrestri  a  norma dell'art. 129, comma 2, e
          dell'art.  130,  comma  1, nei casi in cui sia accertato il
          difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti
          fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.
              7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti
          di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si
          avvale  della  collaborazione  di  medici  appartenenti  ai
          servizi territoriali della riabilitazione.
              8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
                a) i  requisiti  fisici  e  psichici per conseguire e
          confermare le patenti di guida;
                b) le   modalita'   di  rilascio  ed  i  modelli  dei
          certificati medici;
                c) la  composizione  e  le modalita' di funzionamento
          delle  commissioni  mediche  di cui al comma 4, delle quali
          dovra'   far   parte  un  medico  appartenente  ai  servizi
          territoriali    della   riabilitazione,   qualora   vengano
          sottoposti  a  visita  aspiranti  conducenti  di  cui  alla
          lettera a)  del  citato  comma 4. In questa ipotesi, dovra'
          farne parte un ingegnere del ruolo della Direzione generale
          della  M.C.T.C. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti
          conducenti   che   manifestano   comportamenti   o  sintomi
          associabili  a  patologie  alcolcorrelate,  le  commissioni
          mediche  sono  integrate  con  la presenza di un medico dei
          servizi  per lo svolgimento delle attivita' di prevenzione,
          cura,  riabilitazione  e reinserimento sociale dei soggetti
          con  problemi e patologie alcolcorrelati. Puo' intervenire,
          ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia;
                d) i  tipi  e  le  caratteristiche  dei  veicoli  che
          possono essere guidati con le patenti speciali di categorie
          A, B, C e D.
              9.  I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le
          commissioni  mediche di cui al comma 4, possono richiedere,
          qualora  lo  ritengano  opportuno,  che  l'accertamento dei
          requisiti  fisici  e  psichici  sia  integrato da specifica
          valutazione   psico-diagnostica   effettuata  da  psicologi
          abilitati   all'esercizio  della  professione  ed  iscritti
          all'albo professionale.
              10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto
          con  il  Ministro  della  sanita', e' istituito un apposito
          comitato   tecnico  che  ha  il  compito  di  fornire  alle
          commissioni   mediche  locali  informazioni  sul  progresso
          tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli
          a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.".
              -  L'art.  17,  comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   recante  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri",
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.".
              -   L'art.   226   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  16 dicembre  1992, n. 495, recante "Regolamento
          di esecuzione di attuazione del nuovo codice della strada",
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 28 dicembre 1992, n.
          303,   come  modificato  dal  presente  regolamento,  cosi'
          recita:
              "Art. 226 (Art. 70 - Cod. Str.) (Servizio di piazza con
          veicoli  a  trazione  animale).  -  1. I veicoli a trazione
          animale,  con i quali puo' essere esercitato il servizio di
          piazza, ai sensi dell'art. 70, del codice hanno le seguenti
          caratteristiche:
                a) gli  elementi  che costituiscono la struttura ed i
          relativi   collegamenti,   devono   essere  realizzati  con
          materiali idonei, privi di difetto e di sezione sufficiente
          per  resistere  alle  sollecitazioni impresse al veicolo in
          condizioni  di  circolazione a pieno carico. Tutte le parti
          dove  si  riscontrano  condizioni  di attrito devono essere
          opportunamente lubrificate;
                b)  le  ruote  del  veicolo devono essere non piu' di
          quattro;  le  due ruote anteriori devono essere posizionate
          sull'asse  del  timone collegato alla stanga o alle stanghe
          di attacco degli animali;
                c)  le  ruote  devono  essere  dotate di cerchioni in
          ferro  di  sufficiente  spessore  in  rapporto alla massa a
          pieno  carico  del mezzo e devono essere gommate, essendo a
          tal  fine sufficiente la bordatura in gomma, o in materiale
          similare, delle ruote medesime;
                d)  la  larghezza massima non deve superare, ai mozzi
          delle  ruote  posteriori,  1,80  m  e, ai mozzi delle ruote
          anteriori,   1,60  m.  La  lunghezza  massima,  escluse  le
          stanghe, non deve superare 3,50 m. Le stanghe devono essere
          proporzionate  alla lunghezza del veicolo e sufficienti per
          un corretto attacco degli animali posti al tiro.
              I suddetti veicoli sono, inoltre, dotati:
                e)  di  un doppio dispositivo di frenatura di cui uno
          di stazionamento e l'altro di servizio; quest'ultimo agisce
          su tutte le ruote;
                f)  di  non  piu'  di  cinque  posti oltre quello del
          conducente, che deve essere collocato in posizione adeguata
          per  la  guida degli animali e per consentire la piu' ampia
          visibilita'  della  strada.  La  postazione  di guida deve,
          comunque,  essere  anteriore  a  quella dei passeggeri, che
          possono  essere  collocati anche in doppia fila. Nella zona
          posteriore  del  veicolo  puo'  essere  ricavato  un  vano,
          appositamente attrezzato, per il trasporto dei bagagli, che
          non  devono superare complessivamente la massa di 50 kg. Il
          traino  del  veicolo  deve  avvenire  con  non  piu' di due
          animali da tiro.
              2.  Per  poter  effettuare  il  servizio  di piazza, il
          veicolo,  se  rispondente  e  conforme a quanto previsto al
          comma 1,  e'  approvato  da  parte  del  competente ufficio
          comunale,    che   lo   iscrive   in   apposito   registro.
          Dell'avvenuta approvazione si da' atto mediante rilascio di
          una  targa  su  cui  sono riportate le parole: "servizio di
          piazza",  come  previsto dall'art. 70, comma 1, del codice,
          nonche'  il  numero  e  la  data di iscrizione nel suddetto
          registro.  La  targa  e' apposta nella parte posteriore del
          veicolo in modo visibile.
              3.  Per  ottenere  la licenza per il servizio di piazza
          con veicoli a trazione animale, di cui all'art. 70, commi 1
          e  2,  del codice, l'interessato deve presentare domanda al
          sindaco  e  corredarla  dei  suoi  dati  anagrafici;  se il
          veicolo  puo' essere condotto da diversi conducenti, devono
          essere  indicati  nella domanda anche i dati anagrafici dei
          medesimi.
              4.  Per  ottenere  la  licenza occorre che sussistano i
          seguenti requisiti:
                a)  idoneita'  fisica  del  titolare  e  degli  altri
          eventuali  conducenti,  da  comprovarsi  attraverso  visita
          medica  da  parte  dell'ufficiale sanitario del comune, che
          rilascia  apposito  certificato;  per condurre i veicoli di
          piazza  si  deve essere maggiorenni, non aver superato i 75
          anni  di  eta'  e,  raggiunto il sessantacinquesimo anno di
          eta',  avere  effettuato  una  visita medica presso uno dei
          medici   di   cui   all'art.   119,  comma 2,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che accerti il possesso
          dei  requisiti  psicofisici  richiesti per il rilascio e la
          conferma   di   validita'  della  patente  di  guida  della
          categoria B;
                b)   possesso   almeno  del  certificato  di  licenza
          elementare da parte del titolare e degli altri conducenti;
                c)  idoneita' dell'animale o degli animali che devono
          trainare  il  veicolo,  da  comprovarsi mediante visita del
          veterinario comunale che rilascia apposito certificato;
                d)  rispondenza  del  veicolo alle caratteristiche di
          cui   al   comma 1,   risultanti  dall'approvazione  e  sua
          idoneita'  alla  circolazione  sulla  strada  ai fini della
          sicurezza  del  traffico  e delle persone trasportate; tale
          idoneita'  deve essere dimostrata attraverso un percorso di
          prova  su  strada sotto la vigilanza del competente ufficio
          comunale che ne rilascia certificazione.
              5.  Ove non sussistano le condizioni di cui al comma 4,
          l'ufficio comunale competente puo' concedere al richiedente
          un   termine   non   inferiore  a  trenta  giorni,  per  la
          regolarizzazione.
              6.  Le  certificazioni  di cui al comma 4 devono essere
          allegate  alla  domanda  al  sindaco.  Questi, accertata la
          sussistenza dei requisiti, rilascia la licenza intestata al
          richiedente,  contenente  anche l'autorizzazione alla guida
          per    gli    altri    eventuali   conducenti,   sotto   la
          responsabilita' del titolare. La licenza deve essere tenuta
          sul   veicolo  durante  il  servizio  e  mostrata  ad  ogni
          richiesta degli organi di polizia.
              7.  La  revisione  dei  veicoli  a trazione animale per
          servizio   di   piazza  deve  avvenire  ogni  cinque  anni.
          All'uopo,  nel  termine, il titolare della licenza presenta
          richiesta al competente ufficio comunale che fissa il luogo
          e  il  tempo  della  revisione. Questa avviene mediante una
          verifica  della  rispondenza  del veicolo a quanto previsto
          nel   comma 1.  Dell'avvenuta  revisione  viene  rilasciato
          apposito  certificato  che  deve  essere tenuto sul veicolo
          durante  il  servizio.  Puo' essere concesso un termine non
          inferiore  a  trenta  giorni  per  la  regolarizzazione dei
          requisiti  mancanti.  Se  invece  il veicolo si dimostra in
          condizioni  assolutamente  inidonee  al  servizio,  di tale
          circostanza   viene  data  comunicazione  al  sindaco,  che
          procede  al  ritiro della licenza. Analogamente si provvede
          se  il  veicolo  non  viene  presentato  alla revisione nel
          termine fissato.
              8.   Il  sindaco  puo'  disporre  in  ogni  momento  la
          revisione quando si accerti o si presuma che il veicolo non
          risponda   piu'  alle  condizioni  richieste,  fissando  il
          relativo   termine.   A  tale  revisione  si  applicano  le
          disposizioni del comma 7.".
          Nota all'art. 1:
              -  Per  l'art.  226  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica n. 495/1992 si veda nelle note alle premesse.