IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva n. 2003/41/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla
supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;
Visto l'articolo 18 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, che ha
introdotto l'articolo 29-bis nella legge 18 aprile 2005, n. 62,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni, recante disciplina delle forme pensionistiche
complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante
disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 febbraio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro
e della previdenza sociale, degli affari esteri, della giustizia e
per gli affari regionali e le autonomie locali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Investimenti delle risorse dei fondi pensione
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la COVIP, sono individuati:
a) le attivita' nelle quali i fondi pensione possono investire le
proprie disponibilita', avendo presente il perseguimento
dell'interesse degli iscritti, eventualmente fissando limiti massimi
di investimento qualora siano giustificati da un punto di vista
prudenziale;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori
mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse
tenendo conto delle specificita' dei fondi pensione e dei principi di
cui alla direttiva 2004/39/CE, alla normativa comunitaria di
esecuzione e a quella nazionale di recepimento.
5-ter. I fondi pensione definiscono gli obiettivi e i criteri della
propria politica di investimento, anche in riferimento ai singoli
comparti eventualmente previsti, e provvedono periodicamente, almeno
con cadenza triennale, alla verifica della rispondenza degli stessi
agli interessi degli iscritti.
5-quater. Secondo modalita' definite dalla COVIP, i fondi pensione
danno informativa agli iscritti delle scelte di investimento e
predispongono apposito documento sugli obiettivi e sui criteri della
propria politica di investimento, illustrando anche i metodi di
misurazione e le tecniche di gestione del rischio di investimento
utilizzate e la ripartizione strategica delle attivita' in relazione
alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute. Il
documento e' riesaminato almeno ogni tre anni ed e' messo a
disposizione degli aderenti e dei beneficiari del fondo pensione o
dei loro rappresentanti che lo richiedano.».
2. Al comma 13 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) il patrimonio del fondo pensione deve essere investito in
misura predominante su mercati regolamentati. Gli investimenti in
attivita' che non sono ammesse allo scambio in un mercato
regolamentato devono in ogni caso essere mantenute a livelli
prudenziali.».
3. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, le parole: «comma 11» sono sostituite dalle seguenti:
«comma 5-bis».
4. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, le parole: «comma 11, lettera c)» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 5-bis, lettera c).».
5. Al comma 13 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, dopo le parole: «assumere o concedere prestiti,» sono
inserite le seguenti: «prestare garanzie in favore di terzi,».
6. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, le parole: «I soggetti con i quali e' consentita la
stipulazione delle convenzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 1»
sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1, lettere e) e o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo 1, comma 1, lettera u), del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2003/41/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
23 settembre 2003, n. L 235.
- La legge 25 gennaio 2006, n. 29, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, supplemento
ordinario.
- L'art. 29-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96,
supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 29-bis (Attuazione della direttiva 2003/41/CE del
3 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti
pensionistici aziendali o professionali). - 1. Il Governo,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e' delegato ad adottare,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, un decreto legislativo recante le
norme per il recepimento della direttiva 2003/41/CE del
3 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti
pensionistici aziendali o professionali.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal
comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto
legislativo di cui al comma 1, puo' emanare disposizioni
integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.
3. L'attuazione della direttiva 2003/41/CE e' informata
ai principi in essa contenuti in merito all'ambito di
applicazione della disciplina, alle condizioni per
l'esercizio dell'attivita' e ai compiti di vigilanza,
nonche' ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) disciplinare, anche mediante l'attribuzione dei
relativi poteri e competenze regolamentari e organizzative
alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di cui
all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, i seguenti aspetti:
1) l'integrazione delle attribuzioni di vigilanza,
in particolare quelle che prevedono l'adozione delle misure
dirette a conseguire la corretta gestione delle forme
pensionistiche complementari e ad evitare o sanare
eventuali irregolarita' che possano ledere gli interessi
degli aderenti e dei beneficiari, incluso il potere di
inibire o limitare l'attivita';
2) l'irrogazione di sanzioni amministrative di
carattere pecuniario, da parte della Commissione di
vigilanza sui fondi pensione, nel rispetto dei principi
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, nonche' dei seguenti criteri direttivi:
nell'ambito del limite minimo di 500 euro e massimo di
25.000 euro, le suindicate sanzioni sono determinate nella
loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita'
lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione
presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del
colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri
di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del
vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al
colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli
agisce; deve essere sancita la responsabilita' degli enti
ai quali appartengono i responsabili delle violazioni, per
il pagamento delle sanzioni, e regolato il diritto di
regresso verso i predetti responsabili;
3) la costituzione e la connessa certificazione di
riserve tecniche e di attivita' supplementari rispetto alle
riserve tecniche da parte dei fondi pensione che
direttamente coprono rischi biometrici o garantiscono un
rendimento degli investimenti o un determinato livello di
prestazioni;
4) la separazione giuridica tra il soggetto
promotore e le forme pensionistiche complementari con
riguardo alle forme interne a enti diversi dalle imprese
bancarie e assicurative;
5) l'esclusione dell'applicazione della direttiva
2003/41/CE alle forme pensionistiche complementari che
contano congiuntamente meno di cento aderenti in totale,
fatta salva l'applicazione dell'art. 19 della direttiva e
delle misure di vigilanza che la Commissione di vigilanza
sui fondi pensione ritenga necessarie e opportune
nell'esercizio dei suoi poteri. In ogni caso deve
prevedersi il diritto di applicare le disposizioni della
direttiva su base volontaria, ferme le esclusioni poste
dall'art. 2, paragrafo 2, della stessa direttiva;
b) disciplinare, anche mediante l'attribuzione dei
relativi poteri e competenze regolamentari alla Commissione
di vigilanza sui fondi pensione, l'esercizio dell'attivita'
transfrontaliera, da parte delle forme pensionistiche
complementari aventi sede nel territorio italiano ovvero da
parte delle forme pensionistiche complementari ivi
operanti, in particolare individuando i poteri di
autorizzazione, comunicazione, vigilanza, anche con
riguardo alla vigente normativa in materia di diritto del
lavoro e della sicurezza sociale, nonche' in materia di
informazione agli aderenti;
c) disciplinare le forme di collaborazione e lo
scambio di informazioni tra la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione, le altre autorita' di vigilanza, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministero dell'economia e delle finanze, sia nella fase di
costituzione che nella fase di esercizio delle forme
pensionistiche complementari, regolando, in particolare, il
divieto di opposizione reciproca del segreto d'ufficio fra
le suddette istituzioni;
d) disciplinare le forme di collaborazione e lo
scambio di informazioni fra le istituzioni nazionali, le
istituzioni comunitarie e quelle degli altri Paesi membri,
al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.
4. Il Governo, al fine di garantire un corretto ed
integrale recepimento della direttiva 2003/41/CE, provvede
al coordinamento delle disposizioni di attuazione della
delega di cui al comma 1 con le norme previste
dall'ordinamento interno, in particolare con le
disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, recante i principi fondamentali in materia di forme
pensionistiche complementari, eventualmente adattando le
norme vigenti in vista del perseguimento delle finalita'
della direttiva medesima.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6. Si applica la procedura di cui all'art. 1,
comma 3.».
- Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97,
supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera v),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante: «Delega al
Governo per la razionalizzazione e la revisione delle
discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di
previdenza e di finanza territoriale.»:
«Art. 3 (Previdenza). - 1. Il Governo della Repubblica
e' delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, salvo quanto
previsto al comma 2 del presente articolo, uno o piu'
decreti legislativi per il riordino del sistema
previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici,
salvaguardando i diritti quesiti, con lo scopo di
stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa
previdenziale e prodotto interno lordo e di garantire, in
base alle disposizioni di cui all'art. 38 della
Costituzione e ferma restando la pluralita' degli organismi
assicurativi, trattamenti pensionistici obbligatori
omogenei, nonche' di favorire la costituzione, su base
volontaria, collettiva o individuale, di forme di
previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici
complementari, con l'osservanza dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) u) (omissis);
v) previsione di piu' elevati livelli di copertura
previdenziali, disciplinando la costituzione, la gestione e
la vigilanza di forme di previdenza, anche articolate
secondo criteri di flessibilita' e diversificazione per
categorie di beneficiari, per la erogazione di trattamenti
pensionistici complementari del sistema obbligatorio
pubblico per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi
ed i liberi professionisti, su base volontaria, collettiva
o individuale, con garanzia di autonomia e separazione
contabile e patrimoniale, mediante gestioni dirette o
convenzionate affidate, in regime di concorrenza, agli
organismi gestori delle forme obbligatorie di previdenza e
assistenza ivi compresi quelli cui si applica l'art. 1
della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche' alle imprese
assicurative abilitate alla gestione del ramo VI, di cui
alla tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742,
alle societa' di intermediazione mobiliare (SIM) e ad
operatori pubblici e privati, con l'osservanza di sistemi
di capitalizzazione, con la partecipazione negli organi di
amministrazione e di controllo interno di rappresentanti
dei soggetti che concorrono al finanziamento delle
gestioni, prevedendosi la possibilita' di concessione di
agevolazioni fiscali in coerenza con gli obiettivi
stabiliti dall'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n.
408;».
- Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2005, n.
289, supplemento ordinario.
- La legge 28 dicembre 2005, n. 262, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2005, n. 301,
supplemento ordinario.
Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 6, del citato decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 6 (Regime delle prestazioni e modelli
gestionali). - 1. I fondi pensione di cui all'art. 3,
comma 1, lettere da a) a h), gestiscono le risorse
mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con
soggetti che svolgono la medesima attivita', con sede
statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea,
che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei
rami vita, ovvero con imprese svolgenti la medesima
attivita', con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione
europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
c) convenzioni con societa' di gestione del
risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e successive modificazioni, ovvero con imprese
svolgenti la medesima attivita', con sede in uno dei Paesi
aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo
riconoscimento;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di
societa' immobiliari nelle quali il fondo pensione puo'
detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al
comma 13, lettera a), nonche' di quote di fondi comuni di
investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla
lettera e);
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi
comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le
disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma
comunque non superiori al 20 per cento del proprio
patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.
2. Gli enti gestori di forme pensionistiche
obbligatorie, sentita l'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione
convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta
dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione
delle prestazioni e delle attivita' connesse e strumentali
anche attraverso la costituzione di societa' di capitali di
cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del
capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato
secondo criteri di separatezza contabile dalle attivita'
istituzionali del medesimo ente.
3. Alle prestazioni di cui all'art. 11 erogate sotto
forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante
convenzioni con una o piu' imprese assicurative di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali
adeguati, in conformita' con le disposizioni di cui
all'art. 7-bis. I fondi pensione sono autorizzati dalla
COVIP all'erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo
all'adeguatezza dei mezzi patrimoniali costituiti e alla
dimensione del fondo per numero di iscritti.
4. (Abrogato).
5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione
definita e per le eventuali prestazioni per invalidita' e
premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite
convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione
ditali convenzioni non si applica l'art. 7.
5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati:
a) le attivita' nelle quali i fondi pensione possono
investire le proprie disponibilita', avendo presente il
perseguimento dell'interesse degli iscritti, eventualmente
fissando limiti massimi di investimento qualora siano
giustificati da un punto di vista prudenziale;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di
valori mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di
interesse tenendo conto delle specificita' dei fondi
pensione e dei principi di cui alla direttiva 2004/39/CE,
alla normativa comunitaria di esecuzione e a quella
nazionale di recepimento.
5-ter. I fondi pensione definiscono gli obiettivi e i
criteri della propria politica di investimento, anche in
riferimento ai singoli comparti eventualmente previsti, e
provvedono periodicamente, almeno con cadenza triennale,
alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi
degli iscritti;
5-quater. Secondo modalita' definite dalla COVIP, i
fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte
di investimento e predispongono apposito documento sugli
obiettivi e sui criteri della propria politica di
investimento, illustrando anche i metodi di misurazione e
le tecniche di gestione del rischio di investimento
utilizzate e la ripartizione strategica delle attivita' in
relazione alla natura e alla durata delle prestazioni
pensionistiche dovute. Il documento e' riesaminato almeno
ogni tre anni ed e' messo a disposizione degli aderenti e
dei beneficiari del fondo pensione o dei loro
rappresentanti che lo richiedano.
6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1,
3 e 5, e all'art. 7, i competenti organismi di
amministrazione dei fondi, individuati ai sensi dell'art.
5, comma 1, richiedono offerte contrattuali, per ogni
tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della
pubblicita' notizia su almeno due quotidiani fra quelli a
maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti
abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari
e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente,
da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte
ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da
consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni
contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di
servizio offerte.
7. Con deliberazione delle rispettive autorita' di
vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i
poteri di controllo su di essi, sono determinati i
requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia
di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al
comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste
nel presente articolo.
8. Il processo di selezione dei gestori deve essere
condotto secondo le istruzioni adottate dalla COVIP e
comunque in modo da garantire la trasparenza del
procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalita'
gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e
i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono
essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche
congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:
a) contenere le linee di indirizzo dell'attivita' dei
soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di
individuazione e di ripartizione del rischio di cui al
comma 11 e le modalita' con le quali possono essere
modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le
linee di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono
prevedere linee di investimento che consentano di garantire
rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR;
b) prevedere i termini e le modalita' attraverso cui
i fondi pensione esercitano la facolta' di recesso,
contemplando anche la possibilita' per il fondo pensione di
rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la
restituzione delle attivita' finanziarie nelle quali
risultano investite le risorse del fondo all'atto della
comunicazione al gestore della volonta' di recesso dalla
convenzione;
c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo
pensione della titolarita' dei diritti di voto inerenti ai
valori mobiliari nei quali risultano investite le
disponibilita' del fondo medesimo.
9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle
disponibilita' conferiti in gestione, restando peraltro in
facolta' degli stessi di concludere, in tema di
titolarita', diversi accordi con i gestori a cio' abilitati
nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di
restituzione del capitale. I valori e le disponibilita'
affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalita'
ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in
ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere
contabilizzati a valori correnti e non possono essere
distratti dal fine al quale sono stati destinati, ne'
formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori
dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei
creditori stessi, ne' possono essere coinvolti nelle
procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo
pensione e' legittimato a proporre la domanda di
rivendicazione di cui all'art. 103 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i
valori conferiti in gestione, anche se non individualmente
determinati o individuati ed anche se depositati presso
terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei
valori oggetto della domanda e' ammessa ogni prova
documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore
o dai terzi depositari.
10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere
dell'autorita' di vigilanza sui soggetti convenzionati,
sono fissati criteri e modalita' omogenee per la
comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti
nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la
piena comparabilita' delle diverse convenzioni.
11. Abrogato.
12. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle
autorita' di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei
dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le
proprie risorse.
13. I fondi non possono comunque assumere o concedere
prestiti, prestare garanzie in favore di terzi, ne'
investire le disponibilita' di competenza:
a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da
una stessa societa', per un valore nominale superiore al
cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte
le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla societa'
medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non
quotata, ne' comunque, azioni o quote con diritto di voto
per un ammontare tale da determinare in via diretta
un'influenza dominante sulla societa' emittente;
b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla
contribuzione o da questi controllati direttamente o
indirettamente, per interposta persona o tramite societa'
fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo
ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, in misura complessiva superiore al venti per
cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo
pensione di categoria, in misura complessiva superiore al
trenta per cento;
c) fermi restando i limiti generali indicati alla
lettera b), i fondi pensione aventi come destinatari i
lavoratori di una determinata impresa non possono investire
le proprie disponibilita' in strumenti finanziari emessi
dalla predetta impresa, o, allorche' l'impresa appartenga a
un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo,
in misura complessivamente superiore, rispettivamente, al
cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del
fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento all'art.
23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
c-bis) il patrimonio del fondo pensione deve essere
investito in misura predominante su mercati regolamentati.
Gli investimenti in attivita' che non sono ammesse allo
scambio in mi mercato regolamentato devono in ogni caso
essere mantenute a livelli prudenziali.
14. Le forme pensionistiche complementari sono tenute
ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle
comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale
misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite
nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarita' dei
valori in portafoglio si siano presi in considerazione
aspetti sociali, etici ed ambientali.».
- Il testo vigente dell'art. 7 del citato decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 7 (Banca depositaria). - 1. Le risorse dei fondi,
affidate in gestione, sono depositate presso una banca
distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui
all'art. 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite
dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano
contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai
criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui all'art. 6, comma 5-bis.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni di cui al citato art. 38 del decreto
legislativo n. 58 del 1998. Gli amministratori e i sindaci
della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla
COVIP sulle irregolarita' riscontrate nella gestione dei
fondi pensione.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, e
3, quale banca depositaria puo' anche essere nominata una
banca stabilita in un altro Stato membro, debitamente
autorizzata a norma della direttiva 93/22/CEE o della
direttiva 2000/12/CE, ovvero operante come depositaria ai
fini della direttiva 85/611/CEE.
3-ter. La Banca d'Italia puo' vietare la libera
disponibilita' degli attivi, depositati presso una banca
avente sede legale in Italia, di un fondo pensione avente
sede in uno Stato membro. La Banca d'Italia provvede su
richiesta della COVIP, anche previa conforme iniziativa
dell'Autorita' competente dello Stato membro di origine del
fondo pensione quando trattasi di forme pensionistiche
comunitarie di cui all'art. 15-ter».
- La direttiva 93/22/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
11 giugno 1993, n. L 141.
- La direttiva 2000/12/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
26 maggio 2000, n. L 126.
- La direttiva 85/611/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
31 dicembre 1985, n. L 375.
- Il testo vigente dell'art. 13, del citato decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 13 (Forme pensionistiche individuali). - 1. Ferma
restando l'applicazione delle norme del presente decreto
legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e
trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali
sono attuate mediante:
a) adesione ai fondi pensione di cui all'art. 12;
b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati
con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare
nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di
stabilimento o di prestazioni di servizi.
2. L'adesione avviene, su base individuale, anche da
parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 2.
3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1,
lettera b), sono corredati da un regolamento, redatto in
base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa
preventivamente approvato nei termini temporali di cui
all'art. 4, comma 3, recante disposizioni circa le
modalita' di partecipazione, il trasferimento delle
posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la
comparabilita' dei costi e dei risultati di gestione e la
trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali
nonche' le modalita' di comunicazione, agli iscritti e alla
COVIP, delle attivita' della forma pensionistica e della
posizione individuale. Il suddetto regolamento e' parte
integrante dei contratti medesimi. Le condizioni generali
dei contratti devono essere comunicate dalle imprese
assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le
risorse delle forme pensionistiche individuali
costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli
effetti di cui all'art. 4, comma 2. La gestione delle
risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1,
lettera b), avviene secondo le regole d'investimento di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e nel
rispetto dei principi di cui all'art. 6, comma 5-bis,
lettera c).
4. L'ammontare dei contributi, definito anche in misura
fissa all'atto dell'adesione, puo' essere successivamente
variato. I lavoratori possono destinare a tali forme anche
le quote dell'accantonamento annuale al TFR e le
contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano
diritto.
5. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o
d'impresa si considera eta' pensionabile quella vigente nel
regime obbligatorio di base.».
- Il testo vigente dell'art. 12 del citato decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 12 (Fondi pensione aperti). - 1. «I soggetti di
cui all'art. 1, comma 1, lettere e) e o), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'art. 1, comma 2,
lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e all'art. 1, comma 1, lettera u), del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, possono istituire e
gestire direttamente forme pensionistiche complementari
mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei
criteri di cui all'art. 4, comma 2. Detti fondi sono aperti
alle adesioni dei destinatari del presente decreto
legislativo, i quali vi possono destinare anche la
contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano
diritto, nonche' le quote del TFR.
2. Ai sensi dell'art. 3, l'adesione ai fondi pensione
aperti puo' avvenire, oltre che su base individuale, anche
su base collettiva.
3. Ferma restando l'applicazione delle norme del
presente decreto legislativo in tema di finanziamento,
prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla
costituzione e all'esercizio e' rilasciata, ai sensi
dell'art. 4, comma 3, dalla COVIP, sentite le rispettive
autorita' di vigilanza sui soggetti promotori.
4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti in
base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa
preventivamente approvati, stabiliscono le modalita' di
partecipazione secondo le norme di cui al presente
decreto.».