IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto l'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, che prevede la soppressione dell'Accademia di sanita' militare interforze e l'attribuzione delle relative funzioni alle accademie militari di Forza armata con modalita' attuative da determinarsi con regolamenti adottati dal Ministro della difesa; Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, concernente l'istituzione dell'Accademia di sanita' militare interforze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, recante le norme di attuazione della citata legge n. 273 del 1968; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate; Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente l'ordinamento dell'Accademia aeronautica; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2006; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Le funzioni dell'Accademia di sanita' militare interforze relative alla formazione degli allievi che aspirano alla nomina ad ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario dell'Aeronautica sono attribuite all'Accademia aeronautica a decorrere dall'anno accademico 2007-2008 e sono svolte secondo le disposizioni che ne disciplinano l'attivita'.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante «Riforma strutturale delle Forze armate a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 3 del 5 gennaio 1998, e' il seguente: «1. Per le finalita' dell'art. 1, comma 1, del presente decreto: a)-h) (omissis); i) e' soppressa l'Accademia di sanita' militare interforze. Le relative funzioni, di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 273, ed al decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, sono attribuite alle accademie militari di Forza armata con modalita' attuative da determinarsi con uno o piu' regolamenti del Ministro della difesa, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. I giovani ammessi alle accademie militari di Forza armata, con indirizzo sanitario e veterinario, frequentano il corso di studi previsto per il conseguimento della laurea presso una universita' di Stato da indicarsi con decreto del Ministro della difesa, previa apposita convenzione.». - La legge 14 marzo 1968, n. 273, recante «Istituzione dell'Accademia di sanita' militare interforze», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 3 aprile 1968. - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, recante «Norme di attuazione della legge 14 marzo 1968, n. 273, sull'istituzione dell'Accademia di sanita' militare interforze», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 del 2 aprile 1970. - Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, concernente «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14/L del 22 gennaio 1998. - Il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente l'ordinamento dell'Accademia aeronautica e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 dell'11 giugno 1941. - Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento» sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale».