IL MINISTRO DELLA DIFESA

  Visto l'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 28
novembre  1997,  n.  464,  e successive modificazioni, che prevede la
soppressione   dell'Accademia   di   sanita'  militare  interforze  e
l'attribuzione  delle  relative  funzioni  alle accademie militari di
Forza  armata con modalita' attuative da determinarsi con regolamenti
adottati dal Ministro della difesa;
  Vista  la  legge  14  marzo 1968, n. 273, concernente l'istituzione
dell'Accademia di sanita' militare interforze;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n.
98,  recante  le  norme  di  attuazione della citata legge n. 273 del
1968;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni,  concernente il riordino del reclutamento, dello stato
giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate;
  Visto   il  regio  decreto  25  marzo  1941,  n.  472,  concernente
l'ordinamento dell'Accademia aeronautica;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 18 dicembre
  2006;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
prevista  dall'articolo  17,  comma  3, della citata legge n. 400 del
1988;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Le  funzioni  dell'Accademia  di  sanita'  militare  interforze
relative  alla  formazione  degli allievi che aspirano alla nomina ad
ufficiale   in  servizio  permanente  nel  ruolo  normale  del  Corpo
sanitario  dell'Aeronautica sono attribuite all'Accademia aeronautica
a  decorrere  dall'anno accademico 2007-2008 e sono svolte secondo le
disposizioni che ne disciplinano l'attivita'.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera i) del decreto
          legislativo  28  novembre  1997,  n.  464, recante «Riforma
          strutturale  delle  Forze armate a norma dell'art. 1, comma
          1,  lettere  a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n.
          549»,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana  - serie generale - n. 3 del 5 gennaio 1998, e' il
          seguente:
              «1. Per le finalita' dell'art. 1, comma 1, del presente
          decreto:
                a)-h) (omissis);
                i) e'   soppressa  l'Accademia  di  sanita'  militare
          interforze.   Le  relative  funzioni,  di  cui  alla  legge
          14 marzo  1968,  n. 273, ed al decreto del Presidente della
          Repubblica  7 gennaio  1970,  n.  98,  sono attribuite alle
          accademie  militari di Forza armata con modalita' attuative
          da  determinarsi  con  uno  o piu' regolamenti del Ministro
          della  difesa,  ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni. I
          giovani  ammessi  alle  accademie militari di Forza armata,
          con indirizzo sanitario e veterinario, frequentano il corso
          di  studi previsto per il conseguimento della laurea presso
          una  universita'  di  Stato  da  indicarsi  con decreto del
          Ministro della difesa, previa apposita convenzione.».
              - La  legge 14 marzo 1968, n. 273, recante «Istituzione
          dell'Accademia   di   sanita'   militare   interforze»,  e'
          pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana n. 87 del 3 aprile 1968.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio
          1970,  n.  98,  recante  «Norme  di  attuazione della legge
          14 marzo  1968,  n. 273, sull'istituzione dell'Accademia di
          sanita'  militare interforze», e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  83 del 2 aprile
          1970.
              - Il  decreto  legislativo  30 dicembre 1997, n. 490, e
          successive   modificazioni,   concernente   «Riordino   del
          reclutamento,  dello  stato  giuridico  e  dell'avanzamento
          degli  ufficiali»  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana n. 14/L del 22 gennaio 1998.
              - Il  regio  decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente
          l'ordinamento   dell'Accademia  aeronautica  e'  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 136
          dell'11 giugno 1941.
              - Il  testo  dei  commi  3 e 4 dell'art. 17 della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  ed  ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri) e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione  di «regolamento» sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti, e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale».