IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

    Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia  di  protezione  dei  dati  personali»  e, in particolare gli
articoli,  20,  21 e 181, comma 1, lettera a), che fissano i principi
applicabili  al  trattamento  dei  dati  sensibili e giudiziari ed il
termine  per  l'identificazione  - con atto di natura regolamentare -
dei tipi di dati trattati e delle operazioni effettuate;
    Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'articolo 11
della  legge  15 marzo  1997,  n. 59 e successive modificazioni, e in
particolare gli articoli 27, 28 e 29;
    Visto  il  decreto  legislativo  22 gennaio  2004, n. 34, recante
modifiche  ed  integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  concernenti  le  funzioni  e  la  struttura  organizzativa  del
Ministero  delle  attivita' produttive, a norma dell'articolo 1 della
legge 6 luglio 2002, n. 137;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001,
n.  175,  e  successive  modificazioni,  recante  il  regolamento  di
organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
    Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006, n. 181, convertito con
modificazioni  dalla  legge  17  luglio  2006,  n.  233, con cui, fra
l'altro,  e'  stato soppresso il Ministero delle attivita' produttive
ed istituito il Ministero dello sviluppo economico;
    Visto  l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
    Visto  il  provvedimento  del  Garante per la protezione dei dati
personali  del  30 giugno  2005,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2005;
    Vista   l'autorizzazione   n.  7/2005  al  trattamento  dei  dati
giudiziari  da  parte  di  privati,  di  enti pubblici economici e di
soggetti   pubblici,   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;
    Ravvisata  la  necessita' di provvedere ad identificare i tipi di
dati sensibili e giudiziari trattati nell'ambito dell'Amministrazione
dello   sviluppo   economico,  le  finalita'  di  interesse  pubblico
perseguite  dal  trattamento  e le operazioni eseguite con gli stessi
dati;
    Ritenuto  di  dover  individuare  le  operazioni ordinarie che il
Ministero  dello sviluppo economico deve necessariamente svolgere per
perseguire  le  finalita' di rilevante interesse pubblico individuate
per  legge  (operazioni  di  raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
    Considerato  ancora  che possono dispiegare effetti significativi
per  l'interessato  anche  le  operazioni  svolte mediante siti web o
volte a definire in forma automatizzata profili degli interessati, le
interconnessioni  e  i  raffronti  tra  le  banche di dati gestite da
diversi   titolari,   oppure   con  altre  informazioni  sensibili  e
giudiziarie  detenute  dal medesimo titolare del trattamento, nonche'
la comunicazione dei dati a terzi e la diffusione;
    Ritenuto  necessario individuare, con riferimento alle operazioni
che  possono spiegare effetti significativi per l'interessato, quelle
effettuate  dal  Ministero dello sviluppo economico ed in particolare
le operazioni di comunicazioni a terzi;
    Ritenuto  di  aver verificato, per i trattamenti di cui sopra, il
rispetto  dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del
«Codice in materia di protezione dei dati personali», con particolare
riguardo alla pertinenza, non eccedenza ed indispensabilita' dei dati
sensibili   e   giudiziari   rispetto   alle   finalita'  perseguite,
all'indispensabilita'  delle predette operazioni per il perseguimento
delle  finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico  individuate per
legge, nonche' dell'esistenza di fonti normative idonee a legittimare
l'effettuazione delle medesime operazioni;
    Considerato  che  le  disposizioni  di  legge, citate nella parte
descrittiva  delle  fonti normative degli allegati, si intendono come
recanti le successive modifiche e integrazioni;
    Acquisito  il  parere in data 30 novembre 2006 del Garante per la
protezione  dei  dati  personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1,
lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
    Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 gennaio 2007;
    Vista   la  comunicazione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri,  a  norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n.
400 del 1988, (nota n. 1697, in data 2 marzo 2007);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1. Il presente regolamento, in attuazione del decreto legislativo
30 giugno  2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei
dati  personali»,  e  successive  modificazioni, identifica i tipi di
dati  sensibili  e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del
Ministero  dello  sviluppo  economico nello svolgimento delle proprie
funzioni istituzionali.
 
          Avvertenza:      Le  note qui pubblicate sono state redatte
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3  del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 20, 21 e 181,
          comma 1,  lettera a),  del  decreto  legislativo  30 giugno
          2003,   n.  196,  concernente  il  «Codice  in  materia  di
          protezione  dei  dati personali», pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario:
              «Art.  20  (Principi applicabili al trattamento di dati
          sensibili). - 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte
          di  soggetti  pubblici e' consentito solo se autorizzato da
          espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
          i  tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni
          eseguibili  e  le finalita' di rilevante interesse pubblico
          perseguite.
              2.  Nei casi in cui una disposizione di legge specifica
          la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
          di   dati   sensibili   e   di  operazioni  eseguibili,  il
          trattamento  e'  consentito  solo in riferimento ai tipi di
          dati  e  di  operazioni identificati e resi pubblici a cura
          dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
          alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
          rispetto  dei  principi  di  cui  all'art.  22, con atto di
          natura  regolamentare  adottato  in  conformita'  al parere
          espresso  dal  Garante  ai  sensi  dell'art.  154, comma 1,
          lettera g), anche su schemi tipo.
              3.  Se  il trattamento non e' previsto espressamente da
          una  disposizione  di  legge  i  soggetti  pubblici possono
          richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
          quelle  demandate  ai  medesimi  soggetti  dalla legge, che
          perseguono  finalita' di rilevante interesse pubblico e per
          le   quali   e'   conseguentemente  autorizzato,  ai  sensi
          dell'art.  26,  comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
          Il  trattamento  e' consentito solo se il soggetto pubblico
          provvede  altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi
          di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
              4.  L'identificazione  dei tipi di dati e di operazioni
          di   cui   ai   commi 2  e  3  e'  aggiornata  e  integrata
          periodicamente.».
              «Art.  21  (Principi applicabili al trattamento di dati
          giudiziari).  -  1. Il  trattamento  di  dati giudiziari da
          parte   di   soggetti   pubblici   e'  consentito  solo  se
          autorizzato   da   espressa   disposizione   di   legge   o
          provvedimento  del Garante che specifichino le finalita' di
          rilevante  interesse  pubblico  del  trattamento, i tipi di
          dati trattati e di operazioni eseguibili.
              2.  Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si
          applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».
              «Art.  181 (Altre disposizioni transitorie). - 1. Per i
          trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio
          2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
                a) l'identificazione con atto di natura regolamentare
          dei   tipi   di   dati  e  di  operazioni  ai  sensi  degli
          articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e' effettuata, ove
          mancante, entro il 28 febbraio 2007;
              (Omissis).».
              - Il   decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  300
          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  30  agosto  1999,  n. 203, supplemento
          ordinario.
              - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 15 marzo
          1997,  n.  59  (Delega  al  Governo  per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione  amministrativa)  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario.
              «Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il  31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
          a:
                a) razionalizzare  l'ordinamento della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche'  di  amministrazioni  centrali anche ad ordinamento
          autonomo;
                b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
          settori   diversi   dalla   assistenza   e  previdenza,  le
          istituzioni  di  diritto  privato e le societa' per azioni,
          controllate  direttamente o indirettamente dallo Stato, che
          operano,  anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale;
                c) riordinare   e   potenziare  i  meccanismi  e  gli
          strumenti  di  monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
          rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
          amministrazioni pubbliche;
                d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
          a   promuovere   e   sostenere  il  settore  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  nonche' gli organismi operanti
          nel settore stesso.
              2.  I  decreti  legislativi  sono emanati previo parere
          della  commissione  di  cui  all'art.  5,  da rendere entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione degli stessi.
          Decorso  tale  termine i decreti legislativi possono essere
          comunque emanati.
              3.  Disposizioni  correttive  e  integrative ai decreti
          legislativi  possono  essere  emanate,  nel  rispetto degli
          stessi  principi  e  criteri  direttivi  e  con le medesime
          procedure,  entro  un anno dalla data della loro entrata in
          vigore.
              4.  Anche  al  fine  di  conformare le disposizioni del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   alle  disposizioni  della  presente  legge
          recanti   principi   e  criteri  direttivi  per  i  decreti
          legislativi   da  emanarsi  ai  sensi  del  presente  capo,
          ulteriori  disposizioni integrative e correttive al decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni,  possono  essere emanate entro il 31 ottobre
          1998.  A  tal  fine  il  Governo,  in  sede di adozione dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli 97  e  98 della Costituzione, ai criteri direttivi
          di  cui  all'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
          partire  dal  principio  della  separazione  tra  compiti e
          responsabilita'   di   direzione   politica   e  compiti  e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche',  ad  integrazione,  sostituzione  o modifica degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) completare  l'integrazione  della  disciplina  del
          lavoro   pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e  la
          conseguente    estensione    al   lavoro   pubblico   delle
          disposizioni  del  codice civile e delle leggi sui rapporti
          di  lavoro  privato  nell'impresa;  estendere  il regime di
          diritto  privato  del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
          generali  ed  equiparati  delle  amministrazioni pubbliche,
          mantenendo  ferme  le  altre  esclusioni di cui all'art. 2,
          commi 4  e  5,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29, e successive modificazioni;
                b) prevedere  per i dirigenti, compresi quelli di cui
          alla   lettera a),   l'istituzione   di   un   ruolo  unico
          interministeriale  presso  la  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  articolato  in  modo  da garantire la necessaria
          specificita' tecnica;
                c) semplificare  e  rendere piu' spedite le procedure
          di   contrattazione  collettiva;  riordinare  e  potenziare
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  cui e' conferita la rappresentanza
          negoziale  delle  amministrazioni interessate ai fini della
          sottoscrizione  dei  contratti  collettivi nazionali, anche
          consentendo  forme  di associazione tra amministrazioni, ai
          fini  dell'esercizio  del  potere  di indirizzo e direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
                d)   prevedere   che   i  decreti  legislativi  e  la
          contrattazione  possano  distinguere la disciplina relativa
          ai  dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del   ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.   502  e  successive
          modificazioni,   e   stabiliscano   altresi'  una  distinta
          disciplina  per  gli altri dipendenti pubblici che svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione  ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e di
          ricerca;
                e) garantire  a  tutte  le  amministrazioni pubbliche
          autonomi  livelli  di contrattazione collettiva integrativa
          nel   rispetto   dei   vincoli   di  bilancio  di  ciascuna
          amministrazione;   prevedere  che  per  ciascun  ambito  di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore;
                f) prevedere     che,    prima    della    definitiva
          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
          dei    costi   contrattuali   sia   dall'ARAN   sottoposta,
          limitatamente  alla certificazione delle compatibilita' con
          gli  strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di cui
          all'art.  1-bis  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  e
          successive  modificazioni,  alla  Corte dei conti, che puo'
          richiedere  elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad un
          nucleo    di   tre   esperti,   designati,   per   ciascuna
          certificazione    contrattuale,   con   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro;  prevedere che la Corte dei conti si
          pronunci  entro  il  termine di quindici giorni, decorso il
          quale  la  certificazione  si intende effettuata; prevedere
          che   la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo  siano
          trasmessi   al   comitato   di   settore  e,  nel  caso  di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici   giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,  il
          presidente  del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
          di  sottoscrivere  il contratto collettivo il quale produce
          effetti  dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
          ogni  caso,  tutte  le  procedure necessarie per consentire
          all'ARAN   la   sottoscrizione  definitiva  debbano  essere
          completate  entro  il termine di quaranta giorni dalla data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
                g) devolvere,  entro  il  30 giugno  1998, al giudice
          ordinario,   tenuto   conto   di   quanto   previsto  dalla
          lettera a),  tutte  le controversie relative ai rapporti di
          lavoro  dei  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni,
          ancorche'    concernenti    in    via    incidentale   atti
          amministrativi  presupposti, ai fini della disapplicazione,
          prevedendo:  misure  organizzative  e  processuali anche di
          carattere  generale  atte a prevenire disfunzioni dovute al
          sovraccarico  del  contenzioso; procedure stragiudiziali di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione  della  giurisdizione del giudice amministrativo
          alle  controversie  aventi  ad oggetto diritti patrimoniali
          conseguenziali,    ivi    comprese   quelle   relative   al
          risarcimento  del danno, in materia edilizia, urbanistica e
          di   servizi   pubblici,   prevedendo  altresi'  un  regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
                h) prevedere  procedure  facoltative di consultazione
          delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei contratti
          collettivi  dei relativi comparti prima dell'adozione degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro;
                i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica  amministrazione e le modalita' di raccordo con la
          disciplina   contrattuale   delle   sanzioni  disciplinari,
          nonche'  l'adozione  di  codici  di  comportamento da parte
          delle   singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere  la
          costituzione  da  parte  delle  singole  amministrazioni di
          organismi  di  controllo e consulenza sull'applicazione dei
          codici  e  le  modalita' di raccordo degli organismi stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica.
              4-bis.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 4 sono
          emanati   previo   parere  delle  commissioni  parlamentari
          permanenti  competenti  per materia, che si esprimono entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati.
              5.  Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
          28 dicembre  1995,  n.  549,  e' riaperto fino al 31 luglio
          1997.
              6.   Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          legislativi  di  cui  al  comma 4,  sono  abrogate tutte le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti   modificazioni  alle  disposizioni  dell'art.  2,
          comma 1,   della   legge  23 ottobre  1992,  n.  421:  alla
          lettera e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati»
          sono  soppresse;  alla lettera i) le parole: «prevedere che
          nei  limiti  di  cui  alla lettera h) la contrattazione sia
          nazionale  e  decentrata»  sono  sostituite dalle seguenti:
          «prevedere  che  la struttura della contrattazione, le aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti  in  coerenza  con quelli del settore privato»; la
          lettera q)  e'  abrogata;  alla  lettera t) dopo le parole:
          «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
          seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».
              7.  Sono  abrogati  gli  articoli 38  e  39 del decreto
          legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29.  Sono fatti salvi i
          procedimenti   concorsuali  per  i  quali  sia  stato  gia'
          pubblicato il bando di concorso.».
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 27, 28 e 29 del
          decreto   legislativo   30 luglio  1999,  n.  300  (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge  15  marzo  1997,  n.  59), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.
              «Art.  27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive.
              2.  Il  Ministero,  ferme  restando  le  competenze del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ha  lo scopo di
          formulare  e  attuare politiche e strategie per lo sviluppo
          del  sistema  produttivo,  ivi  inclusi  gli  interventi in
          favore  delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di
          sussidiarieta'  e  di  leale  collaborazione  con  gli enti
          territoriali  interessati  e  in coerenza con gli obiettivi
          generali di politica industriale e, in particolare, di:
                a) promuovere  le  politiche  per  la  competitivita'
          internazionale,  in  coerenza  con  le  linee  generali  di
          politica   estera  e  lo  sviluppo  economico  del  sistema
          produttivo   nazionale   e   di   realizzarle  o  favorirne
          l'attuazione  a  livello  settoriale  e territoriale, anche
          mediante  la  partecipazione, fatte salve le competenze del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze e per il tramite
          dei  rappresentanti  italiani  presso  tali organizzazioni,
          alle attivita' delle competenti istituzioni internazionali;
                b) sostenere   e  integrare  l'attivita'  degli  enti
          territoriali per assicurare l'unita' economica del Paese;
                c) promuovere la concorrenza;
                d) coordinare  le  istituzioni  pubbliche  e  private
          interessate allo sviluppo della competitivita';
                e) monitorare  l'impatto  delle  misure  di  politica
          economica,   industriale,   infrastrutturale,   sociale   e
          ambientale sulla competitivita' del sistema produttivo.
              2-bis.   Per   realizzare  gli  obiettivi  indicati  al
          comma 2,    il   Ministero,   secondo   il   principio   di
          sussidiarieta'  e  di  leale  collaborazione  con  gli enti
          territoriali interessati:
                a) definisce,   anche   in   concorso  con  le  altre
          amministrazioni    interessate,   le   strategie   per   il
          miglioramento   della   competitivita',   anche  a  livello
          internazionale,   del  Paese  e  per  la  promozione  della
          trasparenza  e dell'efficacia della concorrenza nei settori
          produttivi,    collaborando    all'attuazione    di    tali
          orientamenti;
                b) promuove,  in coordinamento con il Dipartimento di
          cui  all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n.  303,  gli  interessi  del sistema produttivo del
          Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di
          settore   e  facendo  salve  le  competenze  del  Ministero
          dell'economia  e delle finanze e del Ministero degli affari
          esteri  e per il tramite dei rappresentanti italiani presso
          tali organismi;
                c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e
          per  favorire  l'assunzione,  da  parte  delle  imprese, di
          responsabilita'  relative  alle  modalita' produttive, alla
          qualita'  e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle
          relazioni con il consumatore;
                d) studia  la  struttura  e l'andamento dell'economia
          industriale e aziendale;
                e) definisce  le  strategie  e  gli  interventi della
          politica  commerciale  e  promozionale  con l'estero, ferme
          restando  le  competenze del Ministero degli affari esteri,
          del  Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro
          per gli italiani nel Mondo.
              2-ter.  Il  Ministero elabora ogni triennio, sentite le
          amministrazioni  interessate  ed  aggiornandolo con cadenza
          annuale,  un  piano  degli  obiettivi, delle azioni e delle
          risorse   necessarie  per  il  loro  raggiungimento,  delle
          modalita'  di  attuazione, delle procedure di verifica e di
          monitoraggio.
              2-quater.  Restano  in  ogni caso ferme le attribuzioni
          degli  altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni  del  Ministero  dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato, del Ministero del commercio
          con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso
          la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, fatte salve le
          risorse e il personale che siano attribuiti con il presente
          decreto   legislativo   ad   altri   Ministeri,  agenzie  o
          autorita',   perche'  concernenti  funzioni  specificamente
          assegnate  ad  essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e
          per  gli  effetti  degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1,
          lettere a)  e b),  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59, le
          funzioni  conferite dalla vigente legislazione alle regioni
          ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.
              4.   Spettano  inoltre  al  Ministero  delle  attivita'
          produttive  le  risorse  e  il  personale del Ministero del
          tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, del
          Ministero  della  sanita', del Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale,  concernenti  le funzioni assegnate al
          Ministero  delle  attivita' produttive dal presente decreto
          legislativo.
              5.  Restano  ferme le competenze spettanti al Ministero
          della difesa.».
              «Art.  28  (Aree  funzionali).  - 1. Nel rispetto delle
          finalita'  e delle azioni di cui all'art. 27, il Ministero,
          ferme  restando  le competenze del Presidente del Consiglio
          dei   Ministri,   svolge   per  quanto  di  competenza,  in
          particolare  le  funzioni  e i compiti di spettanza statale
          nelle seguenti aree funzionali:
                a) competitivita':  politiche  per  lo sviluppo della
          competitivita'  del sistema produttivo nazionale; politiche
          di  promozione degli investimenti delle imprese al fine del
          superamento   degli   squilibri  di  sviluppo  economico  e
          tecnologico,  ivi  compresi gli interventi a sostegno delle
          attivita'  produttive  e gli strumenti della programmazione
          negoziata,   denominati  contratti  di  programma,  inclusi
          quelli    ricompresi    nell'ambito    dei   contratti   di
          localizzazione,  patti  territoriali,  contratti  d'area  e
          contratti  di  distretto,  nonche'  la  partecipazione, per
          quanto    di    competenza   ed   al   pari   delle   altre
          amministrazioni,  agli  accordi  di programma quadro, ed il
          raccordo   con  gli  interventi  degli  enti  territoriali,
          rispondenti alle stesse finalita'; politiche per le piccole
          e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il
          sostegno  alle  imprese  ad alto tasso di crescita, tenendo
          conto   anche  delle  competenze  regionali;  politiche  di
          supporto  alla  competitivita'  delle  grandi  imprese  nei
          settori  strategici;  collaborazione pubblico-privato nella
          realizzazione  di  iniziative  di  interesse nazionale, nei
          settori   di   competenza;   politiche   per   i  distretti
          industriali;  sviluppo  di  reti nazionali e internazionali
          per  l'innovazione  di  processo  e di prodotto nei settori
          produttivi;  attivita' di regolazione delle crisi aziendali
          e  delle procedure conservative delle imprese; attivita' di
          coordinamento  con  le  societa' e gli istituti operanti in
          materia   di   promozione   industriale   e   di  vigilanza
          sull'Istituto   per  la  promozione  industriale;  politica
          industriale  relativa alla partecipazione italiana al Patto
          atlantico  e all'Unione europea; collaborazione industriale
          internazionale  nei  settori  aerospaziali  e della difesa,
          congiuntamente    agli    altri    Ministeri   interessati;
          monitoraggio  sullo  stato  dei  settori  merceologici, ivi
          compreso,    per   quanto   di   competenza,   il   settore
          agro-industriale,  ed  elaborazione  di  politiche  per  lo
          sviluppo     degli     stessi;    iniziative    finalizzate
          all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite
          dalla  crisi di particolari settori industriali; promozione
          delle  iniziative  nazionali e internazionali in materia di
          turismo;  politiche  per  l'integrazione degli strumenti di
          agevolazione alle imprese nel sistema produttivo nazionale;
          vigilanza  ordinaria  e  straordinaria  sulle  cooperative;
          politiche   per   la   promozione   e   lo  sviluppo  della
          cooperazione e mutualita';
                b) internazionalizzazione:   indirizzi   di  politica
          commerciale  con  l'estero,  in  concorso  con il Ministero
          degli  affari  esteri e del Ministero dell'economia e delle
          finanze;  elaborazione di proposte, negoziazione e gestione
          degli   accordi   bilaterali  e  multilaterali  in  materia
          commerciale;   tutela   degli  interessi  della  produzione
          italiana  all'estero;  valorizzazione e promozione del made
          in   Italy,   anche   potenziando   le  relative  attivita'
          informative   e   di  comunicazione,  in  concorso  con  le
          amministrazioni  interessate;  disciplina  del regime degli
          scambi   e  gestione  delle  attivita'  di  autorizzazione;
          collaborazione all'attivita' di cooperazione internazionale
          e di aiuto allo sviluppo, di competenza del Ministero degli
          affari   esteri  e  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,  e  concorso  al  relativo  coordinamento  con  le
          politiche  commerciali  e promozionali; coordinamento delle
          attivita'   della   commissione   CIPE   per   la  politica
          commerciale    con   l'estero,   disciplina   del   credito
          all'esportazione    e    dell'assicurazione   del   credito
          all'esportazione  e  partecipazione  nelle  competenti sedi
          internazionali  e  comunitarie ferme restando le competenze
          del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
          degli  affari  esteri;  attivita'  di semplificazione degli
          scambi,   congiuntamente  con  il  Ministero  degli  affari
          esteri,    e    partecipazione    nelle   competenti   sedi
          internazionali;  coordinamento,  per  quanto di competenza,
          dell'attivita'  svolta  dagli  enti  pubblici  nazionali di
          supporto  all'internazionalizzazione del sistema produttivo
          ed  esercizio  dei  poteri  di  indirizzo  e  vigilanza  di
          competenza   del   Ministero  delle  attivita'  produttive;
          sviluppo    dell'internazionalizzazione    attraverso    il
          coordinamento  e  la  gestione degli strumenti commerciali,
          promozionali  e finanziari a sostegno di imprese, settori e
          distretti   produttivi,   con  la  partecipazione  di  enti
          territoriali,  sistema  camerale,  sistema  universitario e
          parchi  tecnico-scientifici,  ferme  restando le competenze
          dei    Ministeri   interessati;   politiche   e   strategie
          promozionali e rapporti con istituzioni pubbliche e private
          che    svolgono    attivita'   di   internazionalizzazione;
          promozione  integrata  all'estero del sistema economico, in
          collaborazione  con  il Ministero degli affari esteri e con
          gli   altri   Dicasteri   ed   enti  interessati;  rapporti
          internazionali  in  materia  fieristica,  ivi  comprese  le
          esposizioni universali e coordinamento della promozione del
          sistema  fieristico di rilievo internazionale, d'intesa con
          il    Ministero   degli   affari   esteri;   coordinamento,
          avvalendosi   anche   degli   sportelli   regionali,  delle
          attivita'  promozionali nazionali, raccordandole con quelle
          regionali  e  locali, nonche' coordinamento, congiuntamente
          al   Ministero   degli   affari   esteri  ed  al  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze, secondo le modalita' e gli
          strumenti previsti dalla normativa vigente, delle attivita'
          promozionali   in   ambito  internazionale;  sostegno  agli
          investimenti  produttivi delle imprese italiane all'estero,
          ferme  restando le competenze del Ministero dell'economia e
          delle   finanze   e  del  Ministero  degli  affari  esteri;
          promozione    degli    investimenti   esteri   in   Italia,
          congiuntamente  con  le  altre amministrazioni competenti e
          con  gli  enti  preposti;  promozione  della  formazione in
          materia     di     internazionalizzazione;    sviluppo    e
          valorizzazione  del  sistema  turistico  per  la promozione
          unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero;
                c) sviluppo  economico: definizione degli obiettivi e
          delle  linee di politica energetica e mineraria nazionale e
          provvedimenti ad essi inerenti; rapporti con organizzazioni
          internazionali    e   rapporti   comunitari   nel   settore
          dell'energia,  ferme  restando le competenze del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  e del Ministero degli affari
          esteri,   compresi   il   recepimento  e  l'attuazione  dei
          programmi  e  delle  direttive sul mercato unico europeo in
          materia  di  energia,  ferme  restando  le  competenze  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e delle regioni;
          attuazione  dei  processi  di  liberalizzazione dei mercati
          energetici  e  promozione  della  concorrenza  nei  mercati
          dell'energia  e  tutela dell'economicita' e della sicurezza
          del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali
          di  trasporto  dell'energia  elettrica e del gas naturale e
          definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche
          di   ricerca,   incentivazione  e  interventi  nei  settori
          dell'energia  e  delle  miniere;  ricerca e coltivazione di
          idrocarburi  e risorse geotermiche; normativa tecnica, area
          chimica,  sicurezza  mineraria,  escluse  le  competenze in
          materia  di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e
          di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente
          alla  salute  sui  luoghi  di lavoro, e servizi tecnici per
          l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
          le   societa'   e   gli   istituti   operanti  nei  settori
          dell'energia;  gestione  delle  scorte  energetiche nonche'
          predisposizione   ed  attuazione  dei  piani  di  emergenza
          energetica; organizzazione articolata delle attivita' per i
          brevetti,  i  modelli industriali e per marchi di impresa e
          relativi   rapporti   con   le   autorita'  internazionali,
          congiuntamente  con il Ministero degli affari esteri per la
          parte    di   competenza;   politiche   di   sviluppo   per
          l'innovazione tecnologica nei settori produttivi; politiche
          di   incentivazione  per  la  ricerca  applicata  e  l'alta
          tecnologia;  politiche  per la promozione e lo sviluppo del
          commercio  elettronico;  partecipazione  ai procedimenti di
          definizione  delle  migliori  tecnologie  disponibili per i
          settori    produttivi;    politiche   nel   settore   delle
          assicurazioni   e  rapporti  con  l'ISVAP,  per  quanto  di
          competenza;   promozione   della  concorrenza  nel  settore
          commerciale,  attivita'  di sperimentazione, monitoraggio e
          sviluppo  delle nuove forme di commercializzazione, al fine
          di  assicurare  il loro svolgimento unitario; coordinamento
          tecnico  per la valorizzazione e armonizzazione del sistema
          fieristico nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti
          commerciali   e   della   loro   evoluzione,  nel  rispetto
          dell'ordinamento  civile  e della tutela della concorrenza;
          sostegno   allo   sviluppo  della  responsabilita'  sociale
          dell'impresa,  con  particolare  riguardo  ai  rapporti con
          fornitori  e  consumatori  e  nel rispetto delle competenze
          delle  altre  amministrazioni;  sicurezza  e  qualita'  dei
          prodotti  e  degli  impianti  industriali ad esclusione dei
          profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza
          sugli  enti di normazione tecnica e di accreditamento degli
          organismi di certificazione di qualita' e dei laboratori di
          prova  per  quanto di competenza; partecipazione al sistema
          di  certificazione ambientale, in particolare in materia di
          ecolabel  e  ecoaudit; qualita' dei prodotti, ad esclusione
          di  quelli  agricoli  e  di  prima  trasformazione  di  cui
          all'allegato  I  del  Trattato  istitutivo  della Comunita'
          economica  europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura e
          qualita'  dei  servizi  destinati  al consumatore, ferme le
          competenze   delle   regioni   in   materia  di  commercio;
          metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per
          i  consumatori  e  connessi  rapporti con l'Unione europea,
          ferme  restando  le competenze del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  gli  organismi  internazionali  e  gli enti
          locali;     attivita'     di    supporto    e    segreteria
          tecnico-organizzativa    del    Consiglio   nazionale   dei
          consumatori  e degli utenti (CNCU); attivita' di tutela dei
          consumatori  nel  settore  turistico  a  livello nazionale;
          monitoraggio  dei  prezzi  liberi e controllati nelle varie
          fasi  di  scambio ed indagini sulle normative, sui processi
          di  formazione  dei prezzi e delle condizioni di offerta di
          beni  e servizi; controllo e vigilanza delle manifestazioni
          a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia
          e  finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
          -   in   materia   di  giochi,  nonche'  di  prevenzione  e
          repressione  dei  fenomeni  elusivi  del relativo monopolio
          statale;  vigilanza  sul sistema delle camere di commercio,
          industria,   artigianato   e  agricoltura,  secondo  quanto
          disposto  dal  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
          sulla  tenuta  del registro delle imprese; politiche per lo
          sviluppo  dei  servizi nei settori di competenza; vigilanza
          sulle  societa'  fiduciarie  e  di revisione nei settori di
          competenza.
              2.  Il  Ministero  svolge  altresi'  compiti di studio,
          consistenti   in   particolare  nelle  seguenti  attivita':
          redazione   del  piano  triennale  di  cui  al  comma 2-ter
          dell'art.  27; ricerca e rilevazioni economiche riguardanti
          i  settori  produttivi  ed  elaborazione di iniziative, ivi
          compresa  la  definizione  di  forme  di incentivazione dei
          relativi  settori produttivi, finalizzate a incrementare la
          competitivita'    del    sistema    produttivo   nazionale;
          valutazione  delle  ricadute  industriali  conseguenti agli
          investimenti pubblici; coordinamento informatico-statistico
          dei  dati  relativi agli interventi di agevolazione assunti
          in  sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai
          fini  del  monitoraggio  e  della valutazione degli effetti
          sulla  competitivita'  del  sistema  produttivo  nazionale;
          rilevazione,  elaborazione,  analisi  e  diffusione di dati
          statistici  in  materia energetica e mineraria, finalizzati
          alla  programmazione  energetica  e  mineraria;  ricerca in
          materia   di   tutela   dei  consumatori  e  degli  utenti;
          monitoraggio  dell'attivita'  assicurativa  anche  ai  fini
          delle iniziative legislative in materia; ricerche, raccolta
          ed   elaborazione   di   dati   e   rilevazioni  economiche
          riguardanti  il sistema turistico; promozione di ricerche e
          raccolta  di  documentazione  statistica per la definizione
          delle   politiche  di  internazionalizzazione  del  sistema
          produttivo  italiano;  analisi  di problemi concernenti gli
          scambi  di  beni  e  servizi  e  delle connesse esigenze di
          politica    commerciale;    rilevazione    degli    aspetti
          socio-economici della cooperazione.
              3. Restano in ogni caso ferme le competenze degli altri
          Ministeri.».
              «Art.  29  (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
          in   non  piu'  di  undici  direzioni  generali,  alla  cui
          individuazione   e  organizzazione  si  provvede  ai  sensi
          dell'art.    4,   sentite   le   organizzazioni   sindacali
          maggiormente  rappresentative, e in modo che sia assicurato
          il  coordinamento  delle  aree funzionali previste all'art.
          28.
              2.  Il  Ministero  delle attivita' produttive si avvale
          degli  uffici  territoriali di Governo, nonche', sulla base
          di   apposite   convenzioni,  delle  Camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura.».
              - Il   decreto   legislativo  22 gennaio  2004,  n.  34
          (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n.  300,  concernenti  le  funzioni  e  la struttura
          organizzativa  del  Ministero delle attivita' produttive, a
          norma  dell'art.  1  della legge 6 luglio 2002, n. 137), e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 12 febbraio 2004, n.
          35.».
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 26 marzo
          2001,  n.  175 (Regolamento di organizzazione del Ministero
          delle  attivita'  produttive), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 18 maggio 2001, n. 114, supplemento ordinario.
              - Il  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, convertito
          in  legge,  con  modificazioni,  dall'art.  1,  della legge
          17 luglio  2006, n. 233 (Disposizioni urgenti in materia di
          riordino  delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri e dei Ministeri) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114.
              - Si  riporta  il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, supplemento ordinario.
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  22  del  decreto
          legislativo  30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice
          in  materia  di  protezione dei dati personali», pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   29   luglio  2003,  n.  174,
          supplemento ordinario.
              «Art.  22  (Principi applicabili al trattamento di dati
          sensibili   e   giudiziari).   -  1.  I  soggetti  pubblici
          conformano  il  trattamento dei dati sensibili e giudiziari
          secondo modalita' volte a prevenire violazioni dei diritti,
          delle    liberta'    fondamentali    e    della    dignita'
          dell'interessato.
              2.  Nel  fornire  l'informativa  di  cui  all'art. 13 i
          soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
          che  prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e'
          effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
              3.  I  soggetti  pubblici  possono trattare solo i dati
          sensibili   e   giudiziari   indispensabili   per  svolgere
          attivita'  istituzionali  che non possono essere adempiute,
          caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
          dati personali di natura diversa.
              4.  I  dati  sensibili  e  giudiziari sono raccolti, di
          regola, presso l'interessato.
              5.    In    applicazione    dell'art.    11,   comma 1,
          lettere c), d)   ed e),   i  soggetti  pubblici  verificano
          periodicamente   l'esattezza  e  l'aggiornamento  dei  dati
          sensibili   e   giudiziari,  nonche'  la  loro  pertinenza,
          completezza,  non  eccedenza  e  indispensabilita' rispetto
          alle  finalita'  perseguite  nei  singoli  casi,  anche con
          riferimento  ai  dati che l'interessato fornisce di propria
          iniziativa.  Al  fine  di assicurare che i dati sensibili e
          giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai
          compiti  loro  attribuiti,  i  soggetti  pubblici  valutano
          specificamente  il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I
          dati  che,  anche  a  seguito  delle  verifiche,  risultano
          eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono
          essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione,
          a  norma  di  legge,  dell'atto  o  del  documento  che  li
          contiene.  Specifica attenzione e' prestata per la verifica
          dell'indispensabilita'  dei  dati  sensibili  e  giudiziari
          riferiti  a  soggetti  diversi da quelli cui si riferiscono
          direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
              6.  I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
          registri   o  banche  di  dati,  tenuti  con  l'ausilio  di
          strumenti   elettronici,  sono  trattati  con  tecniche  di
          cifratura    o    mediante    l'utilizzazione   di   codici
          identificativi  o  di  altre  soluzioni che, considerato il
          numero   e   la   natura  dei  dati  trattati,  li  rendono
          temporaneamente  inintelligibili anche a chi e' autorizzato
          ad  accedervi  e permettono di identificare gli interessati
          solo in caso di necessita'.
              7.  I  dati  idonei  a rivelare lo stato di salute e la
          vita  sessuale  sono conservati separatamente da altri dati
          personali trattati per finalita' che non richiedono il loro
          utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di
          cui  al  comma 6  anche  quando  sono  tenuti  in  elenchi,
          registri  o  banche  di  dati  senza l'ausilio di strumenti
          elettronici.
              8.  I  dati  idonei  a  rivelare lo stato di salute non
          possono essere diffusi.
              9.    Rispetto   ai   dati   sensibili   e   giudiziari
          indispensabili  ai  sensi  del comma 3, i soggetti pubblici
          sono  autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di
          trattamento   indispensabili  per  il  perseguimento  delle
          finalita'  per le quali il trattamento e' consentito, anche
          quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
          vigilanza, di controllo o ispettivi.
              10.  I  dati  sensibili e giudiziari non possono essere
          trattati  nell'ambito  di  test  psico-attitudinali volti a
          definire  il profilo o la personalita' dell'interessato. Le
          operazioni  di  raffronto  tra dati sensibili e giudiziari,
          nonche'  i  trattamenti  di  dati sensibili e giudiziari ai
          sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione
          scritta dei motivi.
              11.  In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui
          al  comma 10,  se  effettuati utilizzando banche di dati di
          diversi  titolari, nonche' la diffusione dei dati sensibili
          e  giudiziari,  sono  ammessi  solo se previsti da espressa
          disposizione di legge.
              12.  Le disposizioni di cui al presente articolo recano
          principi   applicabili,   in   conformita'   ai  rispettivi
          ordinamenti,  ai  trattamenti disciplinati dalla Presidenza
          della  Repubblica,  dalla  Camera  dei deputati, dal Senato
          della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».
              - Si   riporta   il   testo   dell'art.  154,  comma 1,
          lettera g)  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
          concernente  il  «Codice  in materia di protezione dei dati
          personali»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
          2003, n. 174, supplemento ordinario.
              «Art.  154  (Compiti).  - 1. Oltre a quanto previsto da
          specifiche  disposizioni,  il  Garante,  anche  avvalendosi
          dell'Ufficio  e  in  conformita'  al presente codice, ha il
          compito di:
                a) - f) (Omissis).
                g) esprimere pareri nei casi previsti.
          Nota all'art. 1:
              - Per  il testo del decreto legislativo 30 giugno 2003,
          n. 196, si vedano le note alle premesse.