IL MINISTRO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196 «Codice in
materia  di  protezione  dei  dati  personali»  e, in particolare gli
articoli,  20,  21 e 181, comma 1, lettera a), che fissano i principi
applicabili  al  trattamento  dei  dati  sensibili e giudiziari ed il
termine  per  l'identificazione  - con atto di natura regolamentare -
dei tipi di dati trattati e delle operazioni effettuate;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la
riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto  l'articolo 17,  commi 3  e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
175,   e   successive   modificazioni,   recante  il  regolamento  di
organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, recante
disposizioni  urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e dei Ministeri. Delega al
Governo  per  il  coordinamento  delle  disposizioni  in  materia  di
funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dei Ministeri;
  Visto  il  provvedimento  del  Garante  per  la protezione dei dati
personali  del  30  giugno  2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2005);
  Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari
da  parte  di  privati,  di  enti  pubblici  economici  e di soggetti
pubblici,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - serie generale - n. 2, del 3 gennaio 2006;
  Ravvisata  la  necessita'  di  provvedere ad identificare i tipi di
dati sensibili e giudiziari trattati nell'ambito dell'Amministrazione
del  commercio  internazionale,  le  finalita'  di interesse pubblico
perseguite  dal  trattamento  e le operazioni eseguite con gli stessi
dati;
  Ritenuto  di  dover  individuare le operazioni ordinarie che questa
Amministrazione  deve  necessariamente  svolgere  per  perseguire  le
finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico  individuate  per legge
(operazioni     di     raccolta,    registrazione,    organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
  Considerato ancora che possono dispiegare effetti significativi per
l'interessato  anche le operazioni svolte mediante siti web o volte a
definire   in  forma  automatizzata  profili  degli  interessati,  le
interconnessioni  e  i  raffronti  tra  le  banche di dati gestite da
diversi   titolari,   oppure   con  altre  informazioni  sensibili  e
giudiziarie  detenute  dal medesimo titolare del trattamento, nonche'
la comunicazione dei dati a terzi e la diffusione;
  Ritenuto  necessario  individuare,  con riferimento alle operazioni
che  possono spiegare effetti significativi per l'interessato, quelle
effettuate  da questa Amministrazione ed in particolare le operazioni
di comunicazioni a terzi;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali   ai  sensi  dell'articolo 154,  comma 1,  lettera g),  del
decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reso in data 13 febbraio
2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 marzo 2007;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata,  a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n.
400 del 1988, con nota del 9 marzo 2007;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                               Oggetto
    1. Il  presente regolamento, in attuazione degli articoli 20 e 21
del  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in
materia  di  protezione dei dati personali», individua i tipi di dati
sensibili  e  giudiziari  e  le  operazioni  eseguibili  da parte del
Ministero   del  commercio  internazionale  nello  svolgimento  delle
proprie funzioni istituzionali.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicate e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali,   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note al preambolo:
              -  Si  riporta il testo degli articoli 20, 21 e 181 del
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
              «Art.  20  (Principi applicabili al trattamento di dati
          sensibili). - 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte
          di  soggetti  pubblici e' consentito solo se autorizzato da
          espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
          i  tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni
          eseguibili  e  le finalita' di rilevante interesse pubblico
          perseguite.
              2.  Nei casi in cui una disposizione di legge specifica
          la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
          di   dati   sensibili   e   di  operazioni  eseguibili,  il
          trattamento  e'  consentito  solo in riferimento ai tipi di
          dati  e  di  operazioni identificati e resi pubblici a cura
          dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
          alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
          rispetto  dei  principi  di  cui  all'art.  22, con atto di
          natura  regolamentare  adottato  in  conformita'  al parere
          espresso  dal  Garante  ai  sensi  dell'art.  154, comma 1,
          lettera g), anche su schemi tipo.
              3.  Se  il trattamento non e' previsto espressamente da
          una  disposizione  di  legge  i  soggetti  pubblici possono
          richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
          quelle  demandate  ai  medesimi  soggetti  dalla legge, che
          perseguono  finalita' di rilevante interesse pubblico e per
          le   quali   e'   conseguentemente  autorizzato,  ai  sensi
          dell'art.  26,  comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
          Il  trattamento  e' consentito solo se il soggetto pubblico
          provvede  altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi
          di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
              4.  L'identificazione  dei tipi di dati e di operazioni
          di   cui   ai   commi 2  e  3  e'  aggiornata  e  integrata
          periodicamente.».
              «Art.  21  (Principi applicabili al trattamento di dati
          giudiziari).  -  1.  Il  trattamento  di dati giudiziari da
          parte   di   soggetti   pubblici   e'  consentito  solo  se
          autorizzato   da   espressa   disposizione   di   legge   o
          provvedimento  del Garante che specifichino le finalita' di
          rilevante  interesse  pubblico  del  trattamento, i tipi di
          dati trattati e di operazioni eseguibili.
              2.  Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si
          applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».
              «Art.  181 (Altre disposizioni transitorie). - 1. Per i
          trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio
          2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
                a) l'identificazione con atto di natura regolamentare
          dei   tipi   di   dati  e  di  operazioni  ai  sensi  degli
          articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e' effettuata, ove
          mancante, entro il 28 febbraio 2007;
                b) la determinazione da rendere nota agli interessati
          ai   sensi   dell'art.   26,   commi 3,  lettera a),  e  4,
          lettera a),  e'  adottata, ove mancante, entro il 30 giugno
          2004;
                c) [le   notificazioni  previste  dall'art.  37  sono
          effettuate entro il 30 aprile 2004];
                d) le   comunicazioni   previste  dall'art.  39  sono
          effettuate entro il 30 giugno 2004;
                e) [le  modalita' semplificate per l'informativa e la
          manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere
          utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di
          libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione
          del  primo  ulteriore  contatto  con l'interessato, al piu'
          tardi entro il 30 settembre 2004];
                f) l'utilizzazione  dei  modelli  di cui all'art. 87,
          comma 2, e' obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005.
              2.  Le  disposizioni di cui all'art. 21-bis del decreto
          del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
          introdotto  dall'art.  9  del decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n.  281, restano in vigore fino alla data di entrata
          in vigore del presente codice.
              3.  L'individuazione  dei trattamenti e dei titolari di
          cui  agli  articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C),
          e'  effettuata  in  sede di prima applicazione del presente
          codice entro il 30 giugno 2004.
              4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al
          Garante   ai  sensi  dell'art.  43,  comma 1,  della  legge
          31 dicembre  1996,  n.  675,  utilizzato  per  le opportune
          verifiche,  continua ad essere successivamente archiviato o
          distrutto in base alla normativa vigente.
              5.  L'omissione  delle  generalita'  e degli altri dati
          identificativi  dell'interessato  ai  sensi  dell'art.  52,
          comma   4,   e'   effettuata  sulle  sentenze  o  decisioni
          pronunciate  o  adottate  prima  dell'entrata in vigore del
          presente  codice solo su diretta richiesta dell'interessato
          e  limitatamente  ai  documenti pubblicati mediante rete di
          comunicazione  elettronica o sui nuovi prodotti su supporto
          cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai
          sensi  dell'art.  51,  comma 1, sono adeguati alla medesima
          disposizione  entro  dodici  mesi  dalla data di entrata in
          vigore del presente codice.
              6.  Le  confessioni  religiose che, prima dell'adozione
          del   presente   codice,  abbiano  determinato  e  adottato
          nell'ambito  del  rispettivo ordinamento le garanzie di cui
          all'art.   26,   comma 3,  lettera a),  possono  proseguire
          l'attivita' di trattamento nel rispetto delle medesime.
              6-bis.  Fino  alla  data  in  cui divengono efficaci le
          misure  e  gli  accorgimenti  prescritti ai sensi dell'art.
          132,  comma 5, per la conservazione del traffico telefonico
          si  osserva  il  termine  di  cui  all'art. 4, comma 2, del
          decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.».
              Il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante
          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59», e' stato pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   30 agosto   1999,   n.  203,
          supplemento ordinario.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  della  legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, supplemento ordinario.
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e)
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
              Il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 marzo
          2001,  n.  175,  recante «Regolamento di organizzazione del
          Ministero  delle  attivita' produttive» e' stato pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   18 maggio   2001,   n.  114,
          supplemento ordinario.
              Il   decreto-legge   18 maggio  2006,  n.  181  recante
          «Disposizioni   urgenti   in   materia  di  riordino  delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei Ministeri» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          18 maggio   2006,  n.  114  ed  e'  stato  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
          Nota all'art. 1:
              -  Per  il  testo  degli  articoli  20 e 21 del decreto
          legislativo  30 giugno  2003,  n.  196 si vedano le note al
          preambolo.