IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante la disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  l'ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio  dei Ministri e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4
e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante norme
sul  riordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e
successive modificazioni e integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196, recante
approvazione del «Codice in materia di protezione dei dati personali»
(d'ora  innanzi  «Codice»)  e,  in  particolare,  gli  articoli 18  e
seguenti   che   dettano  i  principi  e  le  regole  applicabili  al
trattamento  di  dati  sensibili  e giudiziari effettuati da soggetti
pubblici;
  Visti gli articoli 20, 21 e 22 del Codice, che stabiliscono che nei
casi  in  cui  una  disposizione  di legge specifichi la finalita' di
rilevante  interesse  pubblico,  ma  non  i  tipi di dati sensibili e
giudiziari  trattabili  ed i tipi di operazioni su questi eseguibili,
il  trattamento e' consentito solo in riferimento a quei tipi di dati
e  di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che
ne  effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita'
perseguite nei singoli casi;
  Considerato  che,  ai  sensi dell'articolo 20, comma 2, del Codice,
detta  identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare
adottato  in  conformita'  al  parere  espresso dal Garante, ai sensi
dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del Codice;
  Visto,  altresi',  l'articolo 181,  comma 1, lettera a) del Codice,
cosi'  come  modificato,  da  ultimo, dal comma 1 dell'articolo 6 del
decreto-legge  28 dicembre  2006,  n.  300, con cui e' determinato il
termine   ultimo   per   l'identificazione   con   atto   di   natura
regolamentare;
  Visto   il   regio   decreto  30 ottobre  1933,  n.  1611,  recante
l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle
leggi  e  delle  norme  giuridiche  sulla  rappresentanza e difesa in
giudizio  dello  Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato
e, in particolare, gli articoli 15 e 18;
  Vista  la  nota  del  3 marzo 2006 con la quale l'Avvocato generale
dello  Stato  ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
lo  schema  di  regolamento  sul  trattamento  dei  dati  sensibili e
giudiziari  presso  l'Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature
distrettuali, ai fini dell'adozione del medesimo regolamento da parte
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Visti  gli  allegati  allo  schema  di regolamento, nell'ambito dei
quali  sono  individuate  le  operazioni che possono spiegare effetti
significativi  per  l'interessato,  effettuate  dall'Avvocatura dello
Stato  nei  termini prescritti dal Codice e sono, altresi', descritte
sinteticamente  le  operazioni ordinarie che l'Avvocatura dello Stato
deve   necessariamente   svolgere  per  perseguire  le  finalita'  di
rilevante  interesse  pubblico  individuate  per legge (operazioni di
raccolta,      registrazione,      organizzazione,     conservazione,
consultazione,  elaborazione,  modificazione,  selezione, estrazione,
utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
  Considerato  che,  per  quanto  concerne tutti i trattamenti di cui
sopra,  e' stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie
previste  dall'articolo 22  del  Codice,  con particolare riferimento
alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilita' dei dati sensibili
e  giudiziari  utilizzati  rispetto  alle  finalita'  da  perseguire;
all'indispensabilita'  delle predette operazioni per il perseguimento
delle  finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico  individuate per
legge,  nonche'  all'esistenza  di  fonti  normative idonee a rendere
lecite  le  medesime  operazioni  o,  ove  richiesta, all'indicazione
scritta dei motivi;
  Visto  il  provvedimento  generale del Garante della protezione dei
dati personali del 30 giugno 2005;
  Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari
da  parte  di  privati,  di  enti  pubblici  economici  e di soggetti
pubblici,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, espressosi
con  parere del 18 gennaio 2006, ai sensi dell'articolo 154, comma 1,
lettera g) del Codice;
  Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato, reso nella Adunanza del
13 giugno 2006, n. 5861/06;
  Vista  la nota dell'Avvocatura generale dello Stato in data 2 marzo
2007,  con la quale si trasmette, per l'ulteriore corso, lo schema di
atto regolamentare sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
  Rilevato  che  il  presente  atto  non  comporta impegno di spesa a
carico del bilancio dello Stato e pertanto non assume rilevanza sotto
il  profilo  contabile,  eccezion  fatta  delle  spese  eventualmente
sostenute per la sua diffusione;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                       Oggetto del Regolamento

  1. Il  presente  regolamento, in attuazione del decreto legislativo
30 giugno  2003,  n. 196, recante approvazione del «Codice in materia
di protezione dei dati personali», d'ora innanzi «Codice», identifica
i  tipi  di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da
parte  dell'Avvocatura  dello  Stato  e delle Avvocature distrettuali
nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
 
                             Avvertenza:

    Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'  stato  redatto
dall'amministrazione  competente  per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi,  sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana, approvato
con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura  delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
          Note alle premesse.

              - Si  riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400:
              «3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4. I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale».
              - Si riporta il testo degli articoli 18, 19, 20, 21, 22
          e   154,   comma 1,   lettera g)  del  decreto  legislativo
          30 giugno 2003, n. 196:
              «Art.  18 (Principi  applicabili  a tutti i trattamenti
          effettuati  da soggetti pubblici). - 1. Le disposizioni del
          presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi
          gli enti pubblici economici.
              2. Qualunque  trattamento di dati personali da parte di
          soggetti pubblici e' consentito soltanto per lo svolgimento
          delle funzioni istituzionali.
              3. Nel  trattare  i dati il soggetto pubblico osserva i
          presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche
          in  relazione  alla  diversa natura dei dati, nonche' dalla
          legge e dai regolamenti.
              4. Salvo   quanto   previsto  nella  Parte II  per  gli
          esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
          pubblici,  i  soggetti  pubblici  non  devono richiedere il
          consenso dell'interessato.
              5. Si  osservano  le disposizioni di cui all'art. 25 in
          tema di comunicazione e diffusione».
              «Art.  19 (Principi  applicabili al trattamento di dati
          diversi   da   quelli   sensibili   e  giudiziari). - 1. Il
          trattamento  da  parte  di un soggetto pubblico riguardante
          dati   diversi   da   quelli   sensibili  e  giudiziari  e'
          consentito,  fermo  restando  quanto previsto dall'art. 18,
          comma 2,  anche  in  mancanza  di  una  norma di legge o di
          regolamento che lo preveda espressamente.
              2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad
          altri  soggetti  pubblici  e' ammessa quando e' prevista da
          una  norma  di  legge o di regolamento. In mancanza di tale
          norma  la  comunicazione  e'  ammessa  quando  e'  comunque
          necessaria  per  lo svolgimento di funzioni istituzionali e
          puo'  essere  iniziata  se  e'  decorso  il  termine di cui
          all'art.  39,  comma 2,  non  e'  stata adottata la diversa
          determinazione ivi indicata.
              3. La  comunicazione da parte di un soggetto pubblico a
          privati  o  a  enti  pubblici  economici e la diffusione da
          parte  di  un  soggetto  pubblico  sono  ammesse unicamente
          quando   sono   previste   da  una  norma  di  legge  o  di
          regolamento».
              «Art.  20 (Principi  applicabili al trattamento di dati
          sensibili). - 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte
          di  soggetti  pubblici e' consentito solo se autorizzato da
          espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
          i  tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni
          eseguibili  e  le finalita' di rilevante interesse pubblico
          perseguite.
              2. Nei  casi in cui una disposizione di legge specifica
          la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
          di   dati   sensibili   e   di  operazioni  eseguibili,  il
          trattamento  e'  consentito  solo in riferimento ai tipi di
          dati  e  di  operazioni identificati e resi pubblici a cura
          dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
          alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
          rispetto  dei  principi  di  cui  all'art.  22, con atto di
          natura  regolamentare  adottato  in  conformita'  al parere
          espresso  dal  Garante  ai  sensi  dell'art.  154, comma 1,
          lettera g), anche su schemi tipo.
              3. Se  il  trattamento non e' previsto espressamente da
          una  disposizione  di  legge  i  soggetti  pubblici possono
          richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
          quelle  demandate  ai  medesimi  soggetti  dalla legge, che
          perseguono  finalita' di rilevante interesse pubblico e per
          le   quali   e'   conseguentemente  autorizzato,  ai  sensi
          dell'art.  26,  comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
          Il  trattamento  e' consentito solo se il soggetto pubblico
          provvede  altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi
          di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
              4. L'identificazione  dei  tipi di dati e di operazioni
          di   cui   ai   commi 2  e  3  e'  aggiornata  e  integrata
          periodicamente».
              «Art.  21 (Principi applicabili al trattamento dei dati
          giudiziari). - 1. Il  trattamento  di  dati  giudiziari  da
          parte   di   soggetti   pubblici   e'  consentito  solo  se
          autorizzato   da   espressa   disposizione   di   legge   o
          provvedimento  del Garante che specifichino le finalita' di
          rilevante  interesse  pubblico  del  trattamento, i tipi di
          dati trattati e di operazioni eseguibili.
              2. Le  disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si
          applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.
              «Art.  22 (Principi  applicabili al trattamento di dati
          sensibili). - 1. I    soggetti   pubblici   conformano   il
          trattamento   dei   dati  sensibili  e  giudiziari  secondo
          modalita'  volte  a prevenire violazioni dei diritti, delle
          liberta' fondamentali e della dignita' dell'interessato.
              2. Nel  fornire  l'informativa  di  cui  all'art.  13 i
          soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
          che  prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e'
          effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
              3. I  soggetti  pubblici  possono  trattare solo i dati
          sensibili   e   giudiziari   indispensabili   per  svolgere
          attivita'  istituzionali  che non possono essere adempiute,
          caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
          dati personali di natura diversa.
              4. I  dati  sensibili  e  giudiziari  sono raccolti, di
          regola, presso l'interessato.
              5. In  applicazione  dell'art. 11, comma 1, lettere c),
          d)  ed e),  i  soggetti  pubblici verificano periodicamente
          l'esattezza   e   l'aggiornamento   dei  dati  sensibili  e
          giudiziari,  nonche'  la  loro pertinenza, completezza, non
          eccedenza   e  indispensabilita'  rispetto  alle  finalita'
          perseguite  nei singoli casi, anche con riferimento ai dati
          che  l'interessato  fornisce di propria iniziativa. Al fine
          di  assicurare  che  i  dati  sensibili  e giudiziari siano
          indispensabili  rispetto  agli  obblighi  e ai compiti loro
          attribuiti,  i soggetti pubblici valutano specificamente il
          rapporto  tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a
          seguito   delle   verifiche,   risultano  eccedenti  o  non
          pertinenti   o   non   indispensabili  non  possono  essere
          utilizzati,  salvo  che  per  l'eventuale  conservazione, a
          norma  di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
          Specifica   attenzione   e'   prestata   per   la  verifica
          dell'indispensabilita'  dei  dati  sensibili  e  giudiziari
          riferiti  a  soggetti  diversi da quelli cui si riferiscono
          direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
              6. I  dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
          registri   o  banche  di  dati,  tenuti  con  l'ausilio  di
          strumenti   elettronici,  sono  trattati  con  tecniche  di
          cifratura    o    mediante    l'utilizzazione   di   codici
          identificativi  o  di  altre  soluzioni che, considerato il
          numero   e   la   natura  dei  dati  trattati,  li  rendono
          temporaneamente  inintelligibili anche a chi e' autorizzato
          ad  accedervi  e permettono di identificare gli interessati
          solo in caso di necessita'.
              7. I  dati  idonei  a  rivelare lo stato di salute e la
          vita  sessuale  sono conservati separatamente da altri dati
          personali trattati per finalita' che non richiedono il loro
          utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di
          cui  al  comma 6  anche  quando  sono  tenuti  in  elenchi,
          registri  o  banche  di  dati  senza l'ausilio di strumenti
          elettronici.
              8. I  dati  idonei  a  rivelare  lo stato di salute non
          possono essere diffusi.
              9. Rispetto    ai    dati    sensibili   e   giudiziari
          indispensabili  ai  sensi  del comma 3, i soggetti pubblici
          sono  autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di
          trattamento   indispensabili  per  il  perseguimento  delle
          finalita'  per le quali il trattamento e' consentito, anche
          quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
          vigilanza, di controllo o ispettivi.
              10. I  dati  sensibili  e giudiziari non possono essere
          trattati  nell'ambito  di  test  psicoattitudinali  volti a
          definire  il profilo o la personalita' dell'interessato. Le
          operazioni  di  raffronto  tra dati sensibili e giudiziari,
          nonche'  i  trattamenti  di  dati sensibili e giudiziari ai
          sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione
          scritta dei motivi.
              11. In  ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui
          al  comma 10,  se  effettuati utilizzando banche di dati di
          diversi  titolari, nonche' la diffusione dei dati sensibili
          e  giudiziari,  sono  ammessi  solo se previsti da espressa
          disposizione di legge.
              12. Le  disposizioni di cui al presente articolo recano
          principi   applicabili,   in   conformita'   ai  rispettivi
          ordinamenti,  ai  trattamenti disciplinati dalla Presidenza
          della  Repubblica,  dalla  Camera  dei deputati, dal Senato
          della Repubblica e dalla Corte Costituzionale».
              «Art.  154 (Compiti). - 1. Oltre  a  quanto previsto da
          specifiche  disposizioni,  il  Garante,  anche  avvalendosi
          dell'Ufficio  e  in  conformita'  al presente codice, ha il
          compito di:
                a) - f) (omissis);
                g) esprimere pareri nei casi previsti».
              «Art.  181 (Altre disposizioni transitorie). - 1. Per i
          trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio
          2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
                a) l'identificazione con atto di natura regolamentare
          dei   tipi   di   dati  e  di  operazioni  ai  sensi  degli
          articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e' effettuata, ove
          mancante, entro il 28 febbraio 2007».
              - Si  riporta il testo degli articoli 15 e 18 del regio
          decreto  30 ottobre  1933,  n. 1611 «Approvazione del testo
          unico   delle   leggi   e   delle  norme  giuridiche  sulla
          rappresentanza   e   difesa   in  giudizio  dello  Stato  e
          sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato».
              «Art.  15 (L'Avvocato generale dello Stato). - 1. Oltre
          a  quanto  previsto  da specifiche disposizioni, l'Avvocato
          generale dello Stato, ha il compito di:
                vigilare   su  tutti  gli  uffici,  i  servizi  e  il
          personale  dell'Avvocatura  dello  Stato e soprintende alla
          loro  organizzazione,  dando  le  opportune disposizioni ed
          istruzioni generali;
                fa le proposte e adotta i provvedimenti espressamente
          attribuiti   alla   sua   competenza,  nonche'  ogni  altro
          provvedimento   riguardante  gli  uffici  ed  il  personale
          dell'Avvocatura dello Stato che non sia attribuito ad altra
          autorita».
              «Art.   18. L'Avvocatura   dello  Stato  e'  costituita
          dall'Avvocatura generale e dalle avvocature distrettuali.
              L'Avvocatura generale ha sede in Roma.
              Le   avvocature  distrettuali  hanno  sede  in  ciascun
          capoluogo di regione e, comunque, dove siano istituite sedi
          di corte d'appello.
              Nella  circoscrizione della corte di appello di Roma le
          attribuzioni  dell'avvocatura  distrettuale sono esercitate
          dall'Avvocatura  generale dello Stato. Nella circoscrizione
          della  corte di appello di Torino l'avvocatura distrettuale
          di Torino ha competenza anche per la Valle d'Aosta».