IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed  in  particolare
l'articolo 29; 
  Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n.  487,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed  in
particolare l'articolo 32-quater, che individua  gli  organi  tecnici
del Ministero delle comunicazioni; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,  e  successive
modificazioni, ed in particolare gli articoli 9 e 35; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n.
176; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  novembre  2005,
n. 243; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 1° dicembre 2006; 
  Udito il parere n. 111/2007 del Consiglio di Stato, espresso  dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile
2007; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 maggio 2007; 
  Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con  i
Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  per  le  riforme  e   le
innovazioni nella pubblica amministrazione  e  per  l'attuazione  del
programma di Governo; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della  Repubblica
                       9 novembre 2005, n. 243 
  1. All'articolo 2 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
novembre 2005, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  dopo  la  parola:  «Ministro»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, tenendo conto dell'equilibrio di genere»; 
    b)  al  comma  2,  lettera  l),  le  parole:   «delle   attivita'
produttive»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «dello   sviluppo
economico»; 
    c) al comma 2, lettera m),  le  parole:  «dell'istruzione,»  sono
soppresse; 
    d)  al  comma   2,   lettera   o),   le   parole:   «Dipartimento
dell'innovazione e delle tecnologie della  Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Ministro  per  le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione»; 
    e) al comma 2, lettera p), la parola: «diciannove» e'  sostituita
dalla seguente: «diciassette»; 
    f) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il  Consiglio  dura
in carica tre anni dalla data  del  rinnovo.  Tre  mesi  prima  della
scadenza del termine di durata, il Consiglio presenta  una  relazione
sull'attivita'  svolta  al  Ministro  delle  comunicazioni,  che   la
trasmette alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  ai  sensi  di
quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis,  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n.  248,  ai  fini  della  valutazione  congiunta  della
perdurante utilita'  dell'organismo  e  della  conseguente  eventuale
proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi
con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
del Ministro delle comunicazioni. Gli eventuali successivi decreti di
proroga sono adottati secondo la medesima procedura.»; 
    g) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. I componenti
del consiglio restano in carica fino alla  scadenza  del  termine  di
durata dell'organismo e possono essere confermati una sola volta  nel
caso di proroga della durata dell'organismo.»; 
    h) al  comma  5,  la  parola:  «trentasei»  e'  sostituita  dalla
seguente: «ventiquattro» e  la  parola:  «tre»  e'  sostituita  dalla
seguente: «sette»; 
    i) al comma 8, le parole: «dalle sedute protratta per un  periodo
superiore a quattro mesi consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: 
«protratta per tre sedute consecutive»; 
    l) al comma 9, le parole:  «due  sedute»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «una seduta»  e  la  parola:  «otto»  e'  sostituita  dalla
seguente: «sei»; 
    m) al  comma  10,  la  parola:  «generale»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «di seconda fascia»; 
    n) il comma 11 e' abrogato. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988,   n.  400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri»,   pubblicata   nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta   Ufficiale  12 settembre  1988,  n.  214,  e'  il
          seguente:
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - Il  testo  dell'art.  29  del  decreto-legge 4 luglio
          2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio
          economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
          razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche' interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153,
          convertito   in   legge,  con  modificazioni,  dalla  legge
          4 agosto 2006, n. 248 (pubblicata nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  11 agosto  2006,  n. 186), e' il
          seguente:
              «Art.  29  (Contenimento spesa per commissioni comitati
          ed  altri  organismi).  -  1.  Fermo  restando  il  divieto
          previsto  dall'art.  18,  comma 1,  della legge 28 dicembre
          2001,   n.   448,  la  spesa  complessiva  sostenuta  dalle
          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, e successive
          modificazioni,  per  organi  collegiali  e altri organismi,
          anche  monocratici,  comunque  denominati,  operanti  nelle
          predette  amministrazioni,  e' ridotta del trenta per cento
          rispetto  a  quella  sostenuta  nell'anno 2005. Ai suddetti
          fini   le  amministrazioni  adottano  con  immediatezza,  e
          comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  le  necessarie  misure  di
          adeguamento  ai  nuovi  limiti  di spesa. Tale riduzione si
          aggiunge  a  quella  prevista  dall'art. 1, comma 58, della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266.
              2.  Per  realizzare  le finalita' di contenimento delle
          spese  di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
          procede,  entro  centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto, al riordino degli organismi,
          anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
          con  regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  per gli organismi
          previsti  dalla  legge  o da regolamento e, per i restanti,
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
          proposta  del  Ministro competente. I provvedimenti tengono
          conto dei seguenti criteri:
                a) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e
          funzionali;
                b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
          che svolgono funzioni omogenee;
                c) limitazione del numero delle strutture di supporto
          a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
          organismi;
                d) diminuzione   del   numero  dei  componenti  degli
          organismi;
                e) riduzione  dei  compensi  spettanti  ai componenti
          degli organismi;
                e-bis) indicazione  di  un  termine  di  durata,  non
          superiore  a  tre anni, con la previsione che alla scadenza
          l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
                e-ter) previsione  di  una  relazione di fine mandato
          sugli  obiettivi  realizzati dagli organismi, da presentare
          all'amministrazione   competente   e  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri;
              2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
          prima  della scadenza del termine di durata degli organismi
          individuati  dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
          concerto  con  l'amministrazione  di settore competente, la
          perdurante    utilita'    dell'organismo    proponendo   le
          conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
          dello stesso.
              3.   Le  amministrazioni  non  statali  sono  tenute  a
          provvedere,  entro  lo  stesso  termine  e sulla base degli
          stessi  criteri  di  cui  al  comma 2,  con  atti di natura
          regolamentare   previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  da
          sottoporre  alla verifica degli organi interni di controllo
          e   all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,  ove
          prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
          le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
          di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
              4.  Ferma  restando la realizzazione degli obiettivi di
          risparmio  di  spesa  di  cui al comma 1, gli organismi non
          individuati  dai  provvedimenti  previsti  dai  commi 2 e 3
          entro  il  15 maggio  2007  sono  soppressi. A tale fine, i
          regolamenti  ed  i  decreti  di cui al comma 2, nonche' gli
          atti  di  natura  regolamentare  di  cui al comma 3, devono
          essere  trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
          ovvero  per  la  verifica  da parte degli organi interni di
          controllo     e     per     l'approvazione     da     parte
          dell'amministrazione  vigilante,  ove  prevista,  entro  il
          28 febbraio 2007.
              5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
          si  sia  provveduto  agli adempimenti ivi previsti e' fatto
          divieto  alle  amministrazioni di corrispondere compensi ai
          componenti degli organismi di cui al comma 1.
              6.  Le  disposizioni  del presente articolo non trovano
          diretta  applicazione alle regioni, alle province autonome,
          agli  enti  locali  e  agli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale,   per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di
          principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
              7.   Le   disposizioni  del  presente  articolo non  si
          applicano  ai  commissari  straordinari  del Governo di cui
          all'art.  11  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, e agli
          organi di direzione, amministrazione e controllo.».
              - Il  decreto-legge  1° dicembre  1993, n. 487, recante
          «Trasformazione  dell'Amministrazione  delle  poste e delle
          telecomunicazioni    in    ente    pubblico   economico   e
          riorganizzazione   del   Ministero»   e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1993, n. 283, e convertito in
          legge,  con  modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.
          71 (Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24).
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 32-quater del
          decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  recante:
          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59»,  pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 30 agosto
          1999, n. 203, come modificato presente decreto:
              «Art. 32-quater (Organizzazione del Ministero). - 1. Il
          Ministero   si  articola  in  uffici  centrali  di  livello
          dirigenziale  generale  ed  in  ispettorati territoriali di
          livello  dirigenziale  non  generale. Opera nell'ambito del
          Ministero  e  sotto  la  sua vigilanza l'Istituto superiore
          delle  comunicazioni  e delle tecnologie dell'informazione,
          di livello dirigenziale generale.
              2. Sono uffici centrali:
                a) il Segretariato generale;
                b) le  direzioni generali, in numero di cinque, cosi'
          individuate:
                  1) direzione generale per la gestione delle risorse
          umane;
                  2)  direzione  generale  per la pianificazione e la
          gestione dello spettro radioelettrico;
                  3)    direzione   generale   per   i   servizi   di
          comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
                  4)  direzione  generale per la regolamentazione del
          settore postale;
                  5) direzione generale per la gestione delle risorse
          strumentali ed informative.
              3.  Sono,  altresi',  previste tre posizioni di livello
          dirigenziale  generale  anche per l'assolvimento di compiti
          di  coordinamento  di  progetti  speciali, di ispezione, di
          controllo, nonche' di studio e di ricerca.
              4. Sono organi tecnici del Ministero:
                a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;
                b)  (abrogato);
                c) la   Consulta  per  l'emissione  di  carte  valori
          postali e la filatelia;
                d) (abrogato;
                e) la   commissione   consultiva   nazionale  di  cui
          all'art. 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.
              5.   L'assetto   organizzativo   di   cui  al  presente
          articolo puo'  essere  modificato  con regolamento ai sensi
          dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          e successive modificazioni, senza «oneri aggiuntivi».
              - Il   decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259;
          recante:   «Codice  delle  comunicazioni  elettroniche»  e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214.
              - Si  riporta  il testo dell'art. 9 come modificato dal
          presente  decreto,  e  dell'art. 35 del decreto legislativo
          31 luglio   2005,  n.  177,  recante:  «Testo  unico  della
          radiotelevisione»,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2005, n. 208:
              «Art.  9  (Ministero  delle  comunicazioni).  -  1.  Il
          Ministero  esercita  le  competenze  stabilite nel presente
          testo  unico  nonche' quelle ricadenti nelle funzioni e nei
          compiti  di spettanza statale indicati dall'art. 32-ter del
          decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo
          sostituito  dall'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre
          2003, n. 366.
              2.   Sono   organi   consultivi   del   Ministro  delle
          comunicazioni per il settore radiotelevisivo:
                a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;
                b) (abrogata).
              3.   Presso   il   Ministero   operano,   nel   settore
          radiotelevisivo,  il  Comitato  di  controllo in materia di
          televendite  e  spot  di  televendita  di beni e servizi di
          astrologia,  di  cartomanzia  ed  assimilabili,  di servizi
          relativi  ai  pronostici  concernenti  il  gioco del lotto,
          enalotto,   superenalotto,   totocalcio,  totogoal,  totip,
          lotterie   e   giochi  similari,  nonche'  il  Comitato  di
          applicazione   del  Codice  di  autoregolamentazione  TV  e
          Minori.».
              «Art.  35  (Vigilanza  e  sanzioni). - 1. Alla verifica
          dell'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  34
          provvede  la  Commissione  per  i  servizi  ed  i  prodotti
          dell'Autorita',   in  collaborazione  con  il  Comitato  di
          applicazione   del  Codice  di  autoregolamentazione  TV  e
          Minori,  anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal
          medesimo  Comitato. All'attivita' del Comitato il Ministero
          fornisce  supporto  organizzativo  e  logistico mediante le
          proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori
          oneri a carico del bilancio dello Stato.
              2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'art.
          34,   nonche'   all'art.   4,   comma 1,  lettere b)  e c),
          limitatamente alla violazione di norme in materia di tutela
          dei  minori,  la  Commissione  per  i  servizi e i prodotti
          dell'Autorita',  previa contestazione della violazione agli
          interessati  ed  assegnazione di un termine non superiore a
          quindici    giorni   per   le   giustificazioni,   delibera
          l'irrogazione  della  sanzione amministrativa del pagamento
          di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi piu'
          gravi,  la  sospensione  dell'efficacia della concessione o
          dell'autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni.
              3.  In caso di violazione del divieto di cui al comma 1
          dell'art. 34 si applicano le sanzioni previste dall'art. 15
          della  legge  21 aprile  1962,  n.  161,  intendendosi  per
          chiusura del locale la disattivazione dell'impianto.
              4.   Le   sanzioni  si  applicano  anche  se  il  fatto
          costituisce  reato  e indipendentemente dall'azione penale.
          Alle  sanzioni  inflitte sia dall'Autorita' che, per quelle
          previste  dal  Codice  di autoregolamentazione TV e minori,
          dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data
          adeguata  pubblicita' anche mediante comunicazione da parte
          dell'emittente  sanzionata  nei notiziari diffusi in ore di
          massimo  o di buon ascolto. Non si applicano le sezioni I e
          II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
              4-bis.  In  caso di inosservanza delle disposizioni del
          codice  adottato  ai sensi del comma 6-bis dell'art. 34, si
          applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai
          commi 1, 2 e 4 del presente articolo.
              5.   L'Autorita'   presenta  al  Parlamento,  entro  il
          31 marzo  di  ogni  anno,  una  relazione  sulla tutela dei
          diritti  dei  minori,  sui  provvedimenti  adottati e sulle
          sanzioni  irrogate.  Ogni  sei mesi, l'Autorita' invia alla
          Commissione  parlamentare  per l'infanzia di cui alla legge
          23 dicembre  1997,  n. 451, una relazione informativa sullo
          svolgimento delle attivita' di sua competenza in materia di
          tutela  dei  diritti  dei  minori,  corredata  da eventuali
          segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
          2004,  n.  176,  recante «Regolamento di organizzazione del
          Ministero delle comunicazioni» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 19 luglio 2004, n. 167.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
          2005,  n.  243, recante: «Regolamento recante la disciplina
          ordinamentale  del Consiglio superiore delle comunicazioni»
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2005, n.
          278.
          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 2 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n.
          243, come modificato dal presente decreto:
              «Art. 2 (Composizione). - 1. I componenti del Consiglio
          superiore  sono  nominati  con decreto dei Ministro tenendo
          conto dell'equilibrio di genere.
              2. Il Consiglio superiore e' cosi' composto:
                a) il  presidente,  scelto  tra  persone  estranee al
          Ministero   delle   comunicazioni,   dotato   di   alta   e
          riconosciuta   esperienza   e  prestigio  nelle  discipline
          tecniche,    economiche   o   giuridiche   attinenti   alle
          attribuzioni del Consiglio superiore;
                b) il   segretario   generale   del  Ministero  delle
          comunicazioni;
                c) quattro  dirigenti  generali in servizio presso il
          Ministero  delle  comunicazioni,  tra  i quali il direttore
          dell'Istituto   superiore   delle   comunicazioni  e  delle
          tecnologie dell'informazione;
                d) un magistrato del Consiglio di Stato;
                e) un magistrato della Corte dei conti;
                f) un avvocato dello Stato;
                g) un  rappresentante  della Presidenza del Consiglio
          dei Ministri;
                h) un rappresentante del Ministero dell'interno;
                i) un rappresentante del Ministero della difesa;
                l) un  rappresentante  del  Ministero  dello sviluppo
          economico;
                m) un rappresentante del Ministero dell'universita' e
          della ricerca;
                n) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche,
          di  documentata competenza nelle materie di cui all'art. 1,
          comma 1;
                o) un  esperto in materia di innovazione tecnologica,
          designato  dal  Ministro  per  le  riforme e le innovazioni
          nella  pubblica amministrazione, di riconosciuta esperienza
          nel settore;
                p) diciassette  membri  scelti  tra persone dotate di
          elevata  professionalita'  e  competenza  nelle  discipline
          tecniche   attinenti   alla   materia  delle  comunicazioni
          elettroniche   e   della   multimedialita',   economiche  o
          giuridiche   relative   alle   attribuzioni  del  Consiglio
          superiore.
              3.  I  rappresentanti  dei  Ministeri, ove appartenenti
          alle   pubbliche   amministrazioni,   rivestono   qualifica
          dirigenziale o equiparata.
              4.  Il Consiglio dura in carica tre anni dalla data del
          rinnovo.  Tre  mesi  prima  della  scadenza  dei termine di
          durata,  il Consiglio presenta una relazione sull'attivita'
          svolta  al  Ministro  delle comunicazioni, che la trasmette
          alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, ai sensi di
          quanto    disposto    dall'art.    29,   comma 2-bis,   del
          decreto-legge   4 luglio   2006,  n.  223,  convertito  con
          modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini
          della   valutazione  congiunta  della  perdurante  utilita'
          dell'organismo  e della conseguente eventuale proroga della
          durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          proposta  del  Ministro  delle comunicazioni. Gli eventuali
          successivi  decreti  di  proroga  sono  adottati secondo la
          medesima procedura.
              4-bis.  I  componenti  del  Consiglio restano in carica
          fino  alla  scadenza del termine di durata dell'organismo e
          possono  essere  confermati  una  sola  volta  nel  caso di
          proroga della durata dell'organismo.
              5.  Con  decreto  del Ministro e' istituito un apposito
          elenco, composto da non piu' di ventiquattro nominativi, di
          membri  straordinari  del Consiglio superiore esperti nelle
          materie  da  esso  trattate.  Il  presidente  del Consiglio
          superiore  puo' chiamare a partecipare allo svolgimento dei
          lavori, per ciascun argomento all'ordine del giorno, fino a
          sette  esperti  tratti dal detto elenco ai quali non spetta
          diritto di voto.
              6.  La  carica di componente del Consiglio superiore e'
          incompatibile con la titolarita' di interessi in potenziale
          contrasto  o  concorrenza  con  l'interesse  pubblico.  Ove
          sussista  una  causa  di incompatibilita' ed il componente,
          benche'  diffidato,  non  abbia provveduto a rimuoverla, lo
          stesso    e'    dichiarato   decaduto   dall'ufficio,   con
          provvedimento del Ministro.
              7. I componenti del Consiglio superiore sono tenuti a:
                a) rispettare l'obbligo di riservatezza;
                b) non  utilizzare  per  fini privati le informazioni
          delle  quali  siano venuti a conoscenza in ragione del loro
          incarico;
                c) non  assumere  iniziative suscettibili di arrecare
          pregiudizio  all'attivita'  istituzionale  e alle finalita'
          perseguite dal Ministero delle comunicazioni;
                d) intervenire personalmente alle sedute dell'organo.
              8.  In caso di assenza ingiustificata protratta per tre
          sedute  consecutive,  i  componenti del Consiglio superiore
          possono  essere  dichiarati decaduti e la loro sostituzione
          ha  luogo  con  le  modalita'  di  cui ai commi precedenti.
          Comporta altresi' decadenza la grave o reiterata violazione
          degli altri obblighi indicati al comma 6.
              9.  Al presidente e agli altri componenti del Consiglio
          superiore spetta un'indennita' fissa, nonche' un gettone di
          presenza  per ciascuna seduta, con il limite massimo di una
          seduta  al giorno e sei sedute mensili. Gli importi di tali
          emolumenti  sono  stabiliti  con  decreto  del Ministro, di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
              10.  Qualora  i  componenti del Consiglio superiore non
          rivestano  la  qualifica  di  dipendenti  statali,  per  le
          missioni compiute in dipendenza della carica e' dovuto loro
          il  trattamento  economico  di  missione  previsto  per  il
          personale  avente  la  qualifica  di  dirigente  di seconda
          fascia.
              11. (Abrogato).
              12.  Le  dimissioni  dei  singoli  membri del Consiglio
          superiore non comportano la decadenza del Consiglio stesso,
          qualunque sia il numero dei membri dimissionari.».