IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visti gli articoli da 190 a 195 della legge 22 aprile 1941, n. 633;
  Visto l'articolo 1, commi da 59 a 70, del decreto-legge 23  ottobre
  1996,  n.  545,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
  dicembre 1996, n. 650; 
  Visto l'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visti gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20  ottobre  1998,
n. 368; 
  Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998,  n.  3,  e  successive
modificazioni, ed in particolare gli articoli 2 e 3; 
  Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, e successive
modificazioni; 
  Visti gli articoli da 52 a 54 del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300; 
  Visto l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
  Visto l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; 
  Visti gli articoli 8, 13 e 17 del decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 28, e successive modificazioni, recante disposizioni per  la
riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.
173; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali
in data 27 settembre 2004,  e  successive  modificazioni,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8  ottobre  2004,  recante,  tra
l'altro,  disposizioni  per  la  composizione  e  le   modalita'   di
organizzazione  e  di  funzionamento   della   commissione   per   la
cinematografia e relative sottocommissioni e sezioni e  della  giuria
per i premi di qualita'; 
  Visto l'articolo  2  del  decreto-legge  26  aprile  2005,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109; 
  Visto l'articolo 1  del  decreto-legge  18  maggio  2006,  n.  181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; 
  Visto l'articolo 29  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
  Visto l'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
  adottata nella riunione del 22 dicembre 2006; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva  per  gli   atti   normativi,   in   via   interlocutoria,
nell'adunanza del 5 febbraio 2007 ed in via definitiva  nell'adunanza
del 16 aprile 2007; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 maggio 2007; 
  Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
Ministro  per  le   riforme   e   le   innovazioni   nella   pubblica
amministrazione e con il Ministro per l'attuazione del  programma  di
Governo; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                     Consulta per lo spettacolo 
 
  1. Il Comitato per  i  problemi  dello  spettacolo  gia'  istituito
dall'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  650,
e successive modificazioni, acquisisce la denominazione  di  Consulta
per lo spettacolo.  La  Consulta  svolge  funzioni  di  consulenza  e
verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di
settore ed in particolare con  riferimento  alla  predisposizione  di
indirizzi e di criteri  generali  relativi  alla  destinazione  delle
risorse statali per il sostegno alle attivita' dello spettacolo. 
  2.  La  Consulta  e'  divisa  in  cinque  sezioni   rispettivamente
competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attivita'
circensi e lo spettacolo viaggiante. 
  3. La Consulta e' nominata con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, che la presiede, ed e' composta da non  piu'  di
sette componenti per ciascuna sezione. Il Ministro puo' delegare alla
presidenza un Sottosegretario di Stato. 
  4. Ai lavori della Consulta partecipano  i  titolari  degli  uffici
dirigenziali di prima fascia del  Ministero  competenti  nel  settore
dello spettacolo. Possono partecipare ai lavori il Capo di  gabinetto
ed il  Capo  dell'ufficio  legislativo  del  Ministero  medesimo.  La
partecipazione ai lavori di tutti i predetti  soggetti  avviene  alla
sola attivita' istruttoria,  a  titolo  di  supporto  tecnico,  senza
diritto di voto e senza diritto  a  compenso  ne'  a  trattamenti  di
missione o gettoni di presenza. 
  5. Con decreto del Ministro per i beni  e  le  attivita'  culturali
sono stabiliti il numero  dei  componenti  di  ciascuna  sezione,  le
modalita' di convocazione e funzionamento, nonche'  le  modalita'  di
designazione  dei  componenti   da   parte   dei   sindacati,   delle
associazioni di categoria maggiormente  rappresentative  e  da  parte
della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R. 28 dicembre  1985,  n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87   della   Costituzione  della  Repubblica
          italiana  conferisce,  tra  l'altro,  al  Presidente  della
          Repubblica  il potere di promulgare le leggi e di emanare i
          decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
              - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - Il  testo  degli  articoli da  190  a 195 della legge
          22 aprile  1941,  n.  633,  recante «Protezione del diritto
          d'autore  e  di  altri  diritti connessi al suo esercizio»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166,
          e' il seguente:
              «Art.  190.  E'  istituito  presso  il  Ministero della
          cultura  popolare  un comitato consultivo permanente per il
          diritto di autore.
              Il   comitato   provvede   allo  studio  delle  materie
          attinenti  al  diritto  di  autore o ad esso connesse e da'
          pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal
          Ministro per la cultura popolare o quando sia prescritto da
          speciali disposizioni.
              Il  comitato esperisce il tentativo di conciliazione di
          cui all'articolo 71-quinquies, comma 4.».
              «Art. 191. Il comitato e' composto:
                a) di  un  presidente  designato  dal Ministro per la
          cultura popolare;
                b) dei   vice  presidenti  delle  corporazioni  delle
          professioni  e delle arti, dello spettacolo e della carta e
          stampa;
                e) di un rappresentante del p.n.f.;
                d) di  un  rappresentante  dei Ministeri degli affari
          esteri,  dell'Africa italiana, di grazia e giustizia, delle
          finanze,  delle  corporazioni,  e di due rappresentanti del
          Ministero della educazione nazionale;
                e) dei  direttori  generali  per  il  teatro,  per la
          cinematografia,  per la stampa italiana, dell'ispettore per
          la  radiodiffusione  e  la  televisione del Ministero della
          cultura  popolare e, del capo dell'ufficio della proprieta'
          letteraria scientifica ed artistica;
                f) dei    presidenti    delle    confederazioni   dei
          professionisti  ed  artisti  e  degli industriali, e di tre
          rappresentanti  per  ciascuna delle confederazioni suddette
          particolarmente competenti in materia di diritto di autore,
          nonche'  di  un  rappresentante  della  confederazione  dei
          lavoratori   dell'industria,  designato  dalla  federazione
          nazionale dei lavoratori dello spettacolo;
                g) del   presidente  della  Societa'  italiana  degli
          autori ed editori (SIAE);
                h) di  tre  esperti  in  materia di diritto di autore
          designati dal Ministro per la cultura popolare.
              I  membri  del  comitato  sono nominati con decreto del
          Ministro  per  la  cultura  popolare  e durano in carica un
          quadriennio.».
              «Art.   192. Il   comitato   si  riunisce  in  sessione
          ordinaria ogni anno alla data stabilita dal Ministro per la
          cultura popolare ed in via straordinaria tutte le volte che
          ne sara' richiesto dal Ministro stesso.».
              «Art. 193. Il comitato puo' essere convocato:
                a) in adunanza generale;
                b) in commissioni speciali.
              Partecipano  all'adunanza  generale  tutti i membri del
          comitato.  Le  commissioni  speciali sono costituite per lo
          studio  di  determinate  questioni,  di volta in volta, con
          provvedimento del presidente ovvero per l'effettuazione del
          tentativo  di  conciliazione  di cui all'art. 71-quinquies,
          comma 4.  In  tale caso la commissione speciale e' composta
          da tre membri, scelti tra gli esperti in materia di diritto
          d'autore di cui all'art. 191, primo comma, lettera h), ed i
          rappresentanti   dei   Ministeri.   Il   presidente   della
          commissione  e'  comunque  scelto  tra i rappresentanti dei
          Ministeri.
              Il  Ministro  per  la cultura popolare, su proposta del
          presidente  del comitato, puo' invitare alle riunioni anche
          persone  estranee  al  comitato, particolarmente competenti
          nelle questioni da esaminare, senza diritto a voto.
              «Art.   194.   La   segreteria   e'  affidata  al  capo
          dell'ufficio  della  proprieta'  letteraria,  scientifica e
          artistica presso il Ministero della cultura popolare.
              194-bis.  1.  La  richiesta  di  conciliazione  di  cui
          all'art.      71-quinquies,      comma 4,      sottoscritta
          dall'associazione  o dall'ente proponente, e' consegnata al
          comitato   di   cui   all'art.   190   o  spedita  mediante
          raccomandata  con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni
          dal ricevimento della richiesta, il presidente del comitato
          nomina   la  commissione  speciale  di  cui  all'art.  193,
          comma secondo. Copia della richiesta deve essere consegnata
          o spedita a cura dello stesso proponente alla controparte.
              2. La richiesta deve precisare:
                a) il  luogo  dove devono essere fatte al richiedente
          le comunicazioni inerenti alla procedura;
                b) l'indicazione  delle  ragioni  poste  a fondamento
          della richiesta.
              3.  Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta
          la  parte convenuta, qualora non accolga la richiesta della
          controparte,   deposita   presso  la  commissione  predetta
          osservazioni  scritte.  Entro  i dieci giorni successivi al
          deposito, il presidente della commissione fissa la data per
          il tentativo di conciliazione.
              4.  Se  la conciliazione riesce, viene redatto separato
          processo  verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente
          della commissione. Il verbale costituisce titolo esecutivo.
              5.  Se  non  si  raggiunge  l'accordo  tra le parti, la
          commissione  formula  una proposta per la definizione della
          controversia. Se la proposta non e' accettata, i termini di
          essa  sono  riassunti  nel  verbale con l'indicazione delle
          valutazioni espresse dalle parti.
              6.   Nel  successivo  giudizio  sono  acquisiti,  anche
          d'ufficio,   i   verbali   concernenti   il   tentativo  di
          conciliazione   non   riuscito.   Il   giudice   valuta  il
          comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai
          fini del regolamento delle spese.
              7.  La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi
          novanta   giorni   dalla   promozione   del   tentativo  di
          conciliazione.
              8.  Il  giudice che rileva che non e' stato promosso il
          tentativo  di  conciliazione secondo le disposizioni di cui
          ai  precedenti  commi o  che la domanda giudiziale e' stata
          promossa prima della scadenza del termine di novanta giorni
          dalla  promozione  del  tentativo,  sospende  il giudizio e
          fissa  alle  parti il termine perentorio di sessanta giorni
          per  promuovere  il  tentativo  di conciliazione. Espletato
          quest'ultimo  o  decorso  il  termine di novanta giorni, il
          processo  puo' essere riassunto entro il termine perentorio
          di  centottanta  giorni.  Ove  il  processo  non  sia stato
          tempestivamente  riassunto,  il  giudice dichiara d'ufficio
          l'estinzione  del  processo  con  decreto cui si applica la
          disposizione  di  cui  all'art. 308 del codice di procedura
          civile.».
              «Art.  195.  Ai  membri  del  comitato sono corrisposti
          gettoni  di presenza per ogni giornata di adunanza ai sensi
          delle disposizioni in vigore.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1 del decreto-legge
          23 ottobre  1996, n. 545, recante «Disposizioni urgenti per
          l'esercizio    dell'attivita'   radiotelevisiva   e   delle
          telecomunicazioni»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          23 ottobre   1996,  n.  249  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,    dall'art.   1,   comma 1,   della   legge
          23 dicembre   1996,   n.  650,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  23 dicembre  1996,  n.  300, come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.   1.   Disposizioni   urgenti   per   l'esercizio
          dell'attivita'  radiotelevisiva  e delle telecomunicazioni,
          interventi  per  il  riordino della RAI S.p.a., nel settore
          dell'editoria   e   dello   spettacolo,   per   l'emittenza
          televisiva  e  sonora  in  ambito  locale  nonche'  per  le
          trasmissioni televisive in forma codificata.
              1.  In  attesa  della  riforma  complessiva del sistema
          radiotelevisivo  e  delle telecomunicazioni, da attuare nel
          rispetto  delle indicazioni date dalla Corte costituzionale
          con  sentenza  7 dicembre  1994,  n.  420,  ed  al  fine di
          consentire  la predisposizione del nuovo piano nazionale di
          assegnazione delle frequenze, e' consentita ai soggetti che
          legittimamente svolgono attivita' radiotelevisiva alla data
          del  27 agosto  1996  la  prosecuzione dell'esercizio della
          radiodiffusione  televisiva  e sonora in ambito nazionale e
          locale  fino  al 31 maggio 1997. Qualora entro tale data la
          legge  di  riforma  del  sistema  radiotelevisivo  non  sia
          entrata  in  vigore,  ma  abbia  avuto  approvazione di una
          Camera, il termine predetto e' fissato al 31 luglio 1997.
              2.  Su  proposta  del  Ministro  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'art. 17,
          comma 2,   della   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e  in
          applicazione  dell'art.  4 della legge 9 marzo 1989, n. 86,
          sono  adottati,  entro novanta giorni dalla data di entrata
          in   vigore   del   presente  decreto,  i  regolamenti  per
          l'attuazione:
                a)  della direttiva n. 95/51/CE, riguardante l'uso di
          reti  televisive  via  cavo  per la fornitura di servizi di
          telecomunicazioni gia' liberalizzati;
                b)  della direttiva n. 95/62/CE sull'applicazione del
          regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia
          vocale;
                c)  della  direttiva  n.  96/19/CE,  che  modifica la
          direttiva  n.  90/388/CEE,  al fine della completa apertura
          alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni. Con i
          regolamenti  di  cui  al  presente  comma si  riconosce: la
          soppressione  dei  diritti esclusivi e speciali, il diritto
          di    ciascuna    impresa    di    svolgere    servizi   di
          telecomunicazioni     e     di     installare    reti    di
          telecomunicazioni,   la  sottoposizione  delle  imprese  ad
          autorizzazione,  salve  le concessioni previste da legge. I
          regolamenti  di cui al presente comma stabiliscono, secondo
          criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e
          proporzionalita',  condizioni, requisiti e procedure per il
          rilascio   delle  autorizzazioni  o  concessioni,  la  loro
          durata,   onerosita',   obblighi  di  interconnessione,  di
          accesso  e di fornitura del servizio universale. Gli schemi
          di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
          Senato  della  Repubblica  perche' su di essi sia espresso,
          entro  venti  giorni  dalla data di assegnazione, il parere
          delle  commissioni  competenti  per  materia.  Decorso tale
          termine,  i  regolamenti sono emanati anche in mancanza del
          parere.
              3.   Per  l'anno  1997  restano  fissati  nella  misura
          prevista  per l'anno 1996 il canone di concessione a carico
          della   RAI   -   Radiotelevisione   italiana   S.p.a.,  il
          sovrapprezzo    dovuto   dagli   abbonati   ordinari   alla
          televisione,  il  canone  di  abbonamento  speciale  per la
          detenzione   fuori   dall'ambito  familiare  di  apparecchi
          radioriceventi o televisivi ed il canone complessivo dovuto
          per  l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a
          bordo  di automezzi o autoscafi. Le disponibilita' in conto
          competenza  del  capitolo  1344  dello  stato di previsione
          della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate
          entro  il  31 dicembre  1995,  possono esserlo nell'anno in
          corso ed in quello successivo.
              4.  Tutti  gli atti inerenti ai rapporti regolati dagli
          articoli 16, 17, 22 e 23 della convenzione tra il Ministero
          delle   poste   e   delle  telecomunicazioni  e  la  RAI  -
          Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del
          Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  188  del 12 agosto 1994, sono resi
          noti  dal  Ministro  delle  poste e delle telecomunicazioni
          alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
          vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi  che esercita, ove
          occorra,  funzioni  di  indirizzo,  entro  venti giorni. Il
          Ministro  delle  poste  e delle telecomunicazioni trasmette
          alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
          vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi  gli atti relativi
          alle  attivita'  di cui all'art. 5, comma 3, della predetta
          convenzione   tra   il   Ministero   delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni  e  la RAI. La Commissione segnala, entro
          venti   giorni,   al   Ministro   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni  eventuali attivita' che possano arrecare
          pregiudizio   allo   svolgimento   del   pubblico  servizio
          concesso. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
          entro  trenta  giorni  dalla  segnalazione  riferisce  alla
          Commissione e adotta gli eventuali provvedimenti.
              5 - 7. (Abrogati).
              8.  Nel  rispetto  delle  diverse  tendenze  politiche,
          culturali  e  sociali al fine di valorizzare la lingua e la
          cultura  italiana e promuovere l'innovazione tecnologica ed
          industriale,   con  particolare  riguardo  ai  processi  di
          convergenza  multimediale,  la  concessionaria del servizio
          pubblico   radiotelevisivo,   previa   autorizzazione   del
          Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le
          competenti   Commissioni   parlamentari,   puo'  realizzare
          trasmissioni   radiotelevisive   tematiche  in  chiaro  via
          satellite.
              9. Quanto previsto dalla lettera a), dell'art. 19 della
          legge  14 aprile  1975,  n.  103,  secondo  la  convenzione
          stipulata  tra  regione  Valle d'Aosta e RAI, rientra negli
          obblighi  derivanti alla RAI dalla legge 25 giugno 1993, n.
          206,  e dalla conseguente convenzione di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 28 marzo 1994.
              10. - 13. (Abrogati).
              14.  Sono  consentite  durante  il periodo di validita'
          delle  concessioni  radiofoniche  e  televisive  in  ambito
          locale  le acquisizioni, da parte di societa' di capitali o
          di  societa'  cooperative  a  responsabilita' limitata, che
          intendano  operare  in  ambito  locale,  di  concessionarie
          costituite  in  imprese  individuali.  Tale disposizione ha
          efficacia  dalla  data  di  sottoscrizione  dei  decreti di
          concessione.
              15. - 21. (Abrogati).
              22.  E'  abrogato  l'art. 3, comma 3, del decreto-legge
          27 agosto  1993,  n.  323,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
              23. - 24. (Abrogati).
              25. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge  di conversione del presente decreto, adotta, sentite
          le  competenti  Commissioni  parlamentari,  ai  sensi della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400, un regolamento contenente
          norme  riguardanti l'accesso ai servizi audiotex, videotex,
          ed  a  quelli  offerti su codici internazionali, prevedendo
          modalita'  di  autoabilitazione e di autodisabilitazione da
          parte  degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico
          ed  al servizio radiomobile di comunicazione. L'attivazione
          del  servizio  audiotex  da  parte delle utenze collegate a
          centrali   non   numerizzate   puo'  avvenire  solo  previa
          richiesta  scritta  dell'abbonato  salvo  che  si tratti di
          servizi  audiotex  di  particolare utilita' autorizzati dal
          Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni.  Fino
          all'emanazione  del  predetto  regolamento  si applicano le
          disposizioni  vigenti  alla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto.
              26.  Sono  vietati i servizi audiotex ed internazionali
          che  presentino  forme  o  contenuti  di carattere erotico,
          pornografico o osceno. E' vietato alle emittenti televisive
          e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare servizi di
          tipo  interattivo audiotex e videotex quali «linea diretta»
          conversazione,  «messaggerie  locali», «chat line», «one to
          one»  e «hot line», nelle fasce di ascolto e di visione fra
          le  ore  7  e  le  ore  24.  E'  fatto  altresi' divieto di
          propagandare     servizi     audiotex,     in     programmi
          radiotelevisivi,  pubblicazioni  periodiche  ed  ogni altro
          tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori.
              27.  I  concessionari  del  servizio  telefonico  e del
          servizio   radiomobile  di  comunicazione  e  le  emittenti
          radiotelevisive  che  violino  le  disposizioni  di  cui ai
          commi 25  e  26  sono puniti con la sanzione amministrativa
          del  pagamento  di  una somma da lire 50 milioni a lire 500
          milioni.
              28.  Il  Garante  per  la  radiodiffusione e l'editoria
          determina  con  propri  provvedimenti  da  pubblicare nella
          Gazzetta  Ufficiale,  stabilendo  altresi' le modalita' e i
          termini  di  comunicazione  e  con  un  anticipo  di almeno
          novanta   giorni   rispetto  ai  termini  fissati,  i  dati
          contabili  ed  extracontabili,  nonche'  le  notizie  che i
          soggetti  di  cui agli articoli 11, commi secondo e quarto,
          12,  18,  commi primo,  secondo e terzo, e 19, comma primo,
          della  legge 5 agosto 1981, n. 416, all'art. 11 della legge
          7  agosto  1990,  n.  250,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni,  agli  articoli 12  e 21 della legge 6 agosto
          1990,  n.  223, e all'art. 6, comma 3, del decreto-legge 27
          agosto  1993,  n. 323, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  27  ottobre 1993, n. 422, o che comunque esercitano,
          in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia, attivita' di
          radiodiffusione   sonora   o   televisiva,  sono  tenuti  a
          trasmettere  al  suo  ufficio,  nonche'  i  dati che devono
          formare  oggetto  di comunicazione da parte dei soggetti di
          cui  agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e
          11-bis   del   decreto-legge   27 agosto   1993,   n.  323,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,
          n.  422. Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i
          gruppi  di  volontariato,  i  sindacati, le cooperative non
          aventi  scopo  di lucro, le imprese e le ditte individuali,
          che  siano editrici di un solo periodico che pubblichi meno
          di  dodici  numeri  all'anno,  ovvero  di un solo periodico
          distribuito in un'unica area geografica provinciale, ovvero
          di piu' periodici tutti a carattere scientifico, sempre che
          i  ricavi  della  raccolta  pubblicitaria non rappresentino
          piu' del 40 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o
          che   siano   titolari  di  una  sola  concessione  per  la
          radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono
          tenuti   ad   inviare   annualmente   al   Garante  per  la
          radiodiffusione  e  l'editoria  una comunicazione unica, su
          carta semplice, recante i seguenti dati:
                a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o
          dell'ente,   o  del  gruppo,  o  dell'associazione,  o  del
          sindacato,  ovvero  ragione  sociale e codice fiscale della
          cooperativa  non  avente  scopo  di  lucro, con indicazione
          nominativa del rispettivo legale rappresentante;
                b) denominazione  e  codice  fiscale  della  societa'
          editrice  o  del titolare dell'impresa individuale, nonche'
          eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'art. 2563 del
          codice civile;
                c) sede legale;
                d) elenco   e   tiratura  dei  periodici  editi,  con
          indicazione  del  soggetto  proprietario  delle  testate se
          diverso     dall'editore     dichiarante,    ovvero    nome
          dell'emittente gestita;
                e) numero    complessivo   dei   dipendenti   e   dei
          giornalisti dipendenti a tempo pieno;
                f) contributi    pubblici,    ricavi    da   vendite,
          abbonamenti  e  pubblicita', nonche', per le concessionarie
          di radiodiffusione, da ulteriori prestazioni.
              29.  Ferma  restando  la  facolta'  del  Garante per la
          radiodiffusione  e  l'editoria  di chiedere in ogni caso la
          trasmissione  di  ulteriori atti e documenti ai soggetti di
          cui  al  comma 28,  fissando i relativi termini, i dati ivi
          previsti  sono  stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto
          riguardo  alle  voci  di  stato  patrimoniale  e  di  conto
          economico  di  cui agli articoli 2424 e seguenti del codice
          civile,   tenendo   conto   delle  competenze  allo  stesso
          attribuite dalla legge.
              30.  Le  disposizioni  contenute  nei  commi 28 e 29 si
          applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano,
          ai  sensi  dell'art.  26  del  decreto legislativo 9 aprile
          1991,  n.  127,  dell'art.  1,  comma ottavo,  della  legge
          5 agosto  1981,  n.  416, come sostituito dall'art. 1 della
          legge  25 febbraio  1987, n. 67, e dell'art. 37 della legge
          6 agosto  1990,  n.  223,  uno  o  piu'  soggetti di cui al
          comma 28.
              31.  In  sede di prima applicazione, i provvedimenti di
          cui  ai  commi 28, 29 e 30 sono adottati dal Garante per la
          radiodiffusione  e  l'editoria  entro sessanta giorni dalla
          data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del
          presente decreto.
              32.  Ai  fini  e  per  gli  effetti previsti dal codice
          civile,  i  soggetti  di  cui  al  comma  28, sono tenuti a
          redigere   i   propri   bilanci  di  esercizio  secondo  le
          disposizioni dello stesso codice.
              33.  I  soggetti  di  cui  all'art.  11, comma secondo,
          numeri  1)  e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono
          pubblicare  su tutte le testate edite lo stato patrimoniale
          e  il  conto economico del bilancio di esercizio, corredato
          da  un  prospetto  di  dettaglio  delle  voci  di  bilancio
          relative all'esercizio dell'attivita' editoriale secondo il
          modello  stabilito  con i provvedimenti di cui ai commi 28,
          29, 30 e 31 nonche', eventualmente, lo stato patrimoniale e
          il  conto  economico del bilancio consolidato del gruppo di
          appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno.
              34 ...
              35 ...
              36 ...
              37 ...
              38 ...
              39 ...
              40.  Alle  imprese  di  cui  all'art. 3, comma 2, della
          legge  7 agosto  1990,  n. 250, e successive modificazioni,
          che  abbiano  maturato  i  requisiti  prima  della  data di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto,  continua  ad applicarsi quanto disposto dall'art.
          3, comma 2, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 250.
              41.   Il   legale  rappresentante,  gli  amministratori
          dell'impresa,  il  titolare della ditta individuale che non
          provvedono   alla  comunicazione,  nei  termini  e  con  le
          modalita'  prescritti,  dei  documenti,  dei  dati  e delle
          notizie  richiesti  dal  Garante  per  la radiodiffusione e
          l'editoria,  ovvero  non provvedono agli adempimenti di cui
          ai commi 33 e 34 sono puniti con la sanzione amministrativa
          del pagamento di una somma da dieci milioni a cento milioni
          di  lire. I soggetti di cui al secondo periodo del comma 28
          che   non  provvedano  alla  comunicazione  dei  dati,  ivi
          indicati  alle  lettere a), b), c), e) ed f), nei termini e
          con  le  modalita'  prescritti, sono puniti con la sanzione
          amministrativa   del   pagamento   di  una  somma  da  lire
          cinquecentomila a lire cinque milioni.
              42.  Competente  alla contestazione ed all'applicazione
          della  sanzione  e'  il  Garante  per  la radiodiffusione e
          l'editoria;  si  applicano  in  quanto compatibili le norme
          contenute   nel  capo  I,  sezioni  I  e  II,  della  legge
          24 novembre 1981, n. 689.
              43.  I  soggetti di cui al comma 41, primo periodo, che
          nelle   comunicazioni   richieste   dal   Garante   per  la
          radiodiffusione  e  l'editoria  espongono  dati contabili o
          fatti  concernenti  l'esercizio della propria attivita' non
          rispondenti  al  vero,  sono  puniti  con le pene stabilite
          dall'art. 2621 del codice civile.
              44.  Il  Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai
          fini  dell'espletamento  delle  sue funzioni puo' avvalersi
          della Guardia di finanza, che agisce secondo le norme e con
          le   facolta'  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  e  al  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          successive modificazioni ed integrazioni.
              45.  In sede di prima applicazione i soggetti di cui ai
          commi 28,   30   e   31   sono  tenuti  ad  ottemperare  ai
          provvedimenti  di cui ai suddetti commi entro il 31 ottobre
          1997.
              46. Sono abrogati:
                a) gli    articoli 7,    12,   comma primo,   e   18,
          commi quarto e quinto, della legge 5 agosto 1981, n. 416;
                b) l'art.   11   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 27 aprile 1982, n. 268;
                c) il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
          1983, n. 73;
                d) gli   articoli 14   e  15,  comma 6,  della  legge
          6 agosto 1990, n. 223;
                e) il  decreto  del  Ministro  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;
                f) l'art.  5,  comma 3,  del  decreto-legge 27 agosto
          1993,  n.  323  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          27 ottobre  1993,  n.  422,  nonche' l'art. 1, commi 4 e 5,
          dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono,
          come   requisiti  essenziali  per  il  rilascio  e  per  la
          validita'  delle  concessioni  per  la  radiodiffusione, la
          presentazione  dei  bilanci  e  dei  relativi  allegati  al
          Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
                g) l'art. 6-bis, comma 2, del decreto-legge 27 agosto
          1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          ottobre  1993, n. 422, limitatamente alle parole: «ricevuti
          i  bilanci di cui all'art. 14 della legge 6 agosto 1990, n.
          223»;
                h) l'art.  17,  comma 1,  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, limitatamente alle
          disposizioni di cui alla lettera b).
              47.  E'  abrogata ogni altra disposizione incompatibile
          con le norme di cui ai commi da 28 a 46.
              48 ...
              49.  E'  autorizzata  la concessione a favore dell'ente
          autonomo  Teatro  dell'Opera  di  Roma e dell'ente autonomo
          Teatro alla Scala di Milano di un contributo straordinario,
          rispettivamente,  di  lire 20 miliardi e di lire 6 miliardi
          per l'anno 1994, non assoggettato alle disposizioni fiscali
          sul  reddito,  a  titolo  di  concorso  nel complesso delle
          azioni  adottate  dai  comuni  di  Roma  e  di  Milano  per
          conseguire   la   ristrutturazione   organizzativa   ed  il
          risanamento finanziario degli enti.
              50.   Al   fine  di  assicurare  continuita'  al  pieno
          funzionamento  e  alla  valorizzazione  degli  impianti del
          Teatro  comunale  dell'Opera di Genova, e' erogato all'ente
          autonomo del teatro medesimo un contributo straordinario di
          lire   10  miliardi,  non  assoggettato  alle  disposizioni
          fiscali  sul  reddito,  a  valere  sul  Fondo  unico per lo
          spettacolo  di  cui  alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per
          l'anno  1995  ed  a prescindere dall'ordinaria ripartizione
          del Fondo stesso.
              51. All'onere derivante dall'attuazione del comma 49 si
          provvede, rispettivamente per lire 20 miliardi e per lire 6
          miliardi,  a carico dei capitoli 6677 e 6678 dello stato di
          previsione  della Presidenza del Consiglio dei Ministri per
          l'anno finanziario 1994.
              52 ...
              53 ...
              54 ...
              55.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 17
          della   legge  6 febbraio  1996,  n.  52,  si  applicano  a
          decorrere dal 29 giugno 1995.
              56.  Al  comma 4,  dell'art.  17 della legge 6 febbraio
          1996, n. 52, le parole: «anteriormente alla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge»  sono  sostituite dalle
          seguenti: «anteriormente al 29 giugno 1995».
              57.  La disciplina prevista negli articoli da 2 a 5 del
          decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440,
          si  estende  alle  opere ed ai diritti la cui protezione e'
          ripristinata  a  norma  del  comma 2  dell'art.  17,  legge
          6 febbraio  1996, n. 52, e la comunicazione di cui all'art.
          5  del  citato  decreto  legislativo  luogotenenziale viene
          fatta  entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente   decreto.   Ai   fini   dell'applicazione   della
          disciplina  prevista  dal presente comma e' cessionario chi
          ha acquistato i diritti prima della loro estinzione.
              58. (Abrogato).
              59. - 70. (Abrogati). 71 ...».
              Il testo dell'art. 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni
          e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
          pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa»,  pubblicata nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, e' il seguente:
              «Art.  12.  1. Nell'attuazione della delega di cui alla
          lettera a),   del  comma 1,  dell'art.  11  il  Governo  si
          atterra',  oltreche'  ai principi generali desumibili dalla
          legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n.
          241,  e  dal  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive   modificazioni  ed  integrazioni,  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi:
                a) assicurare  il collegamento funzionale e operativo
          della   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  con  le
          amministrazioni   interessate   e   potenziare,   ai  sensi
          dell'art.  95  della  Costituzione, le autonome funzioni di
          impulso,  indirizzo  e  coordinamento  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri, con eliminazione, riallocazione e
          trasferimento  delle  funzioni  e delle risorse concernenti
          compiti  operativi  o  gestionali  in  determinati settori,
          anche  in relazione al conferimento di funzioni di cui agli
          articoli 3 e seguenti;
                b) trasferire  a  Ministeri  o  ad  enti ed organismi
          autonomi  i  compiti  non  direttamente  riconducibili alle
          predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri secondo criteri di
          omogeneita'  e  di  efficienza gestionale, ed anche ai fini
          della riduzione dei costi amministrativi;
                c) garantire  al  personale inquadrato ai sensi della
          legge  23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il
          permanere  nei  ruoli  della  Presidenza  del Consiglio dei
          Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui
          saranno trasferite le competenze;
                d) trasferire   alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri,  per l'eventuale affidamento alla responsabilita'
          dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a
          questi ultimi direttamente dalla legge;
                e) garantire   alla   Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri    autonomia    organizzativa,   regolamentare   e
          finanziaria  nell'ambito  dello  stanziamento  previsto  ed
          approvato  con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno
          in corso;
                f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione
          delle  competenze  tra  i  Ministeri,  tenuto  conto  delle
          esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione
          europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti
          e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'art. 4
          e  dal  presente  articolo,  in  ogni  caso  riducendone il
          numero,  anche  con  decorrenza  differita all'inizio della
          nuova legislatura;
                g) eliminare    le   duplicazioni   organizzative   e
          funzionali,  sia  all'interno  di ciascuna amministrazione,
          sia  fra  di  esse,  sia tra organi amministrativi e organi
          tecnici,   con  eventuale  trasferimento,  riallocazione  o
          unificazione  delle  funzioni  e  degli uffici esistenti, e
          ridisegnare  le  strutture di primo livello, anche mediante
          istituzione   di   dipartimenti  o  di  amministrazioni  ad
          ordinamento   autonomo   o  di  agenzie  e  aziende,  anche
          risultanti   dalla   aggregazione   di  uffici  di  diverse
          amministrazioni,  sulla  base di criteri di omogeneita', di
          complementarieta' e di organicita';
                h) riorganizzare  e  razionalizzare,  sulla  base dei
          medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo
          I  della  presente  legge,  gli  organi  di  rappresentanza
          periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e
          collaborazione con le regioni e gli enti locali;
                i) procedere,  d'intesa  con  le regioni interessate,
          all'articolazione  delle attivita' decentrate e dei servizi
          pubblici,   in   qualunque   forma  essi  siano  gestiti  o
          sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello
          Stato,    in   modo   che,   se   organizzati   a   livello
          sovraregionale,  ne  sia  assicurata  la  fruibilita'  alle
          comunita',  considerate  unitariamente  dal  punto di vista
          regionale.  Qualora esigenze organizzative o il rispetto di
          standard  dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni
          amministrative   statali   con   riferimento  a  dimensioni
          sovraregionali,  deve  essere comunque fatta salva l'unita'
          di ciascuna regione;
                l) riordinare  le  residue  strutture periferiche dei
          Ministeri,  dislocate presso ciascuna provincia, in modo da
          realizzare  l'accorpamento  e  la  concentrazione, sotto il
          profilo  funzionale,  organizzativo  e  logistico, di tutte
          quelle  presso le quali i cittadini effettuano operazioni o
          pratiche  di  versamento  di  debiti  o  di  riscossione di
          crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato;
                m) istituire,  anche in parallelo all'evolversi della
          struttura  del  bilancio  dello  Stato  ed  alla attuazione
          dell'art.  14  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,   e   successive   modificazioni,   un  piu'  razionale
          collegamento    tra    gestione   finanziaria   ed   azione
          amministrativa,  organizzando  le  strutture  per  funzioni
          omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita';
                n) rivedere,   senza  aggravi  di  spesa  e,  per  il
          personale  disciplinato  dai contratti collettivi nazionali
          di  lavoro,  fino ad una specifica disciplina contrattuale,
          il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici
          di  diretta  collaborazione  dei  Ministri,  prevedendo,  a
          fronte   delle   responsabilita'   e   degli   obblighi  di
          reperibilita'  e  disponibilita'  ad  orari  disagevoli, un
          unico   emolumento,   sostitutivo   delle   ore  di  lavoro
          straordinario   autorizzabili   in  via  aggiuntiva  e  dei
          compensi di incentivazione o similari;
                o) diversificare  le  funzioni  di staff e di line, e
          fornire   criteri  generali  e  principi  uniformi  per  la
          disciplina  degli  uffici posti alle dirette dipendenze del
          Ministro,  in funzione di supporto e di raccordo tra organo
          di  direzione politica e amministrazione e della necessita'
          di  impedire,  agli uffici di diretta collaborazione con il
          Ministro,   lo   svolgimento  di  attivita'  amministrative
          rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
                p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa
          e  il  superamento  della  frammentazione  delle procedure,
          anche  attraverso opportune modalita' e idonei strumenti di
          coordinamento   tra   uffici,  anche  istituendo  i  centri
          interservizi,  sia all'interno di ciascuna amministrazione,
          sia  fra  le  diverse  amministrazioni;  razionalizzare gli
          organi  collegiali  esistenti  anche mediante soppressione,
          accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
                q) istituire  servizi  centrali  per  la  cura  delle
          funzioni  di  controllo interno, che dispongano di adeguati
          servizi  di  supporto  ed  operino  in collegamento con gli
          uffici   di  statistica  istituiti  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi
          sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che
          non  provvedano  alla  istituzione dei servizi di controllo
          interno  entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
          decreto legislativo;
                r) organizzare   le   strutture  secondo  criteri  di
          flessibilita',   per  consentire  sia  lo  svolgimento  dei
          compiti  permanenti,  sia  il  perseguimento  di  specifici
          obiettivi e missioni;
                s) realizzare  gli  eventuali  processi  di mobilita'
          ricorrendo,  in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su
          base  territoriale,  ai  sensi  dell'art.  35, comma 8, del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,    prevedendo    anche    per    tutte    le
          amministrazioni   centrali   interessate  dai  processi  di
          trasferimento  di  cui  all'art.  1  della  presente legge,
          nonche'  di  razionalizzazione,  riordino  e fusione di cui
          all'art.  11,  comma 1,  lettera a),  procedure finalizzate
          alla  riqualificazione  professionale  per  il personale di
          tutte  le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti
          disponibili   a  seguito  della  definizione  delle  piante
          organiche   e   con  le  modalita'  previste  dall'art.  3,
          commi 205  e  206,  della  legge  28 dicembre 1995, n. 549,
          fermo  restando  che  le singole amministrazioni provvedono
          alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi
          di gestione sui propri capitoli di bilancio;
                t) prevedere   che  i  processi  di  riordinamento  e
          razionalizzazione  sopra  indicati  siano  accompagnati  da
          adeguati  processi formativi che ne agevolino l'attuazione,
          all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione
          della  Scuola  superiore  della  pubblica amministrazione e
          delle altre scuole delle amministrazioni centrali.
              2.   Nell'ambito   dello   stato  di  previsione  della
          Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, relativamente alle
          rubriche  non affidate alla responsabilita' di Ministri, il
          Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri  puo'  disporre
          variazioni  compensative,  in  termini  di  competenza e di
          cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.
              3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri,  comunque in servizio da almeno un anno alla
          data di entrata in vigore della presente legge presso altre
          amministrazioni  pubbliche,  enti pubblici non economici ed
          autorita' indipendenti, e', a domanda, inquadrato nei ruoli
          delle  amministrazioni, autorita' ed enti pubblici presso i
          quali  presta  servizio,  ove  occorra  in soprannumero; le
          dotazioni  organiche  di cui alle tabelle A, B e C allegate
          alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente
          ridotte.».
              - Il testo degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo
          20 ottobre   1998,   n.   368,  recante:  «Istituzione  del
          Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali, a norma
          dell'art.  11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  26  ottobre 1998, n. 250, e' il
          seguente:
              «Art.  3. Il Ministro. - 1. Il Ministro per i beni e le
          attivita'  culturali, di seguito denominato: «Ministro», e'
          l'organo    di    direzione   politico-amministrativa   del
          Ministero,  ne  determina  gli indirizzi, gli obiettivi e i
          programmi  e verifica la rispondenza a questi dei risultati
          conseguiti. Il Ministro e' componente del CIPE.
              2.   Per   l'esercizio   delle  funzioni  di  indirizzo
          costituiscono   organi   di   consulenza  del  Ministro  il
          Consiglio  di  cui  all'art.  4, il Comitato per i problemi
          dello   spettacolo   di   cui  all'art.  1,  comma 67,  del
          decreto-legge  23 ottobre  1996,  n.  545,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 23 dicembre 1996, n. 650, e la
          Conferenza dei presidenti delle commissioni di cui all'art.
          154  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che e'
          presieduta dal segretario generale del Ministero.
              3.  Il  Ministro, anche sulla base delle proposte delle
          commissioni  di  cui  all'art.  155 del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112, approva il programma triennale degli
          interventi  nel  settore  dei  beni  culturali,  sentito il
          Consiglio  di  cui  all'art.  4. Il programma e' aggiornato
          annualmente con le medesime procedure.
              4.  Al  Ministro risponde il Comando carabinieri per la
          tutela  del  patrimonio  artistico  istituito  dal  decreto
          5 marzo   1992   del   Ministro  per  i  beni  culturali  e
          ambientali,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del
          17 marzo 1992. Al Ministro risponde altresi' il servizio di
          controllo interno.».
              «Art. 4. Organi consultivi. - 1. Sono organi consultivi
          del Ministero:
                a) il  consiglio  superiore  per  i  beni culturali e
          paesaggistici;
                b) i comitati tecnico-scientifici;
                e) i comitati regionali di coordinamento;
                d) gli  altri  organi  istituiti  in attuazione delle
          vigenti disposizioni di legge.
              2. La composizione, i compiti e le incompatibilita' dei
          membri  degli  organi  consultivi  sono  stabiliti ai sensi
          dell'art. 11, comma 1.».
              - Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo
          8 gennaio  1998,  n.  3,  recante  «Riordino  degli  organi
          collegiali  operanti presso la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art.
          11,  comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1998, n. 10,
          e' il seguente:
              «Art. 2. Commissioni di esperti. - 1 ...
              2.  L'art.  47 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e'
          abrogato.».
              «Art.   3.   Commissione   per   i   lungometraggi,   i
          cortometraggi ed i film per ragazzi. - 1 ...
              2. Gli articoli 49 e 50 della legge 4 novembre 1965, n.
          1213, sono abrogati.
              3 ...
              4 ...».
              - Il  decreto  legislativo  21  dicembre  1998, n. 492,
          recante «Disposizioni correttive ed integrative dei decreti
          legislativi  18 novembre  1997,  n.  426,  d.lgs. 8 gennaio
          1998,  n.  3,  decreto  legislativo 29 gennaio 1998, n. 19,
          decreto  legislativo  29  gennaio  1998,  n.  20  e decreto
          legislativo  23 aprile  1998,  n.  134»  e'  pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 21 gennaio
          1999, n. 16.
              - Il  testo  degli  articoli da  52  a  54  del decreto
          legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  recante  «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59», pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          e' il seguente:
              «Art.  52. Attribuzioni. - 1. Il Ministero per i beni e
          le  attivita'  culturali esercita, anche in base alle norme
          del  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n. 368, e del
          testo  unico  approvato  con decreto legislativo 29 ottobre
          1999,  n.  490,  le  attribuzioni  spettanti  allo Stato in
          materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport,
          eccettuate  quelle  attribuite, anche dal presente decreto,
          ad  altri  ministeri  o  ad  agenzie,  e fatte in ogni caso
          salve,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  articoli 1,
          comma 2,   e  3,  comma 1,  lettere a)  e b),  della  legge
          15 marzo  1997,  n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
          legislazione alle regioni ed agli enti locali.
              2.  Al  Ministero  sono  altresi'  trasferite,  con  le
          inerenti  risorse,  le funzioni esercitate dal dipartimento
          per   l'informazione  e  l'editoria,  istituito  presso  la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in  materia  di
          diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e
          promozione delle attivita' culturali.».
              «Art.  53.  Aree  funzionali.  -  1.  Il  Ministero, in
          particolare,  svolge  le  funzioni  di spettanza statale in
          materia  di  tutela,  gestione  e  valorizzazione  dei beni
          culturali e dei beni ambientali; promozione delle attivita'
          culturali; promozione dello spettacolo (attivita' teatrali,
          musicali,   cinematografiche,  di  danza,  circensi,  dello
          spettacolo  viaggiante),  anche tramite la promozione delle
          produzioni      cinematografiche,     radiotelevisive     e
          multimediali;  promozione  del libro e sviluppo dei servizi
          bibliografici  e  bibliotecari  nazionali; promozione della
          cultura  urbanistica e architettonica e partecipazione alla
          progettazione  di  opere  destinate ad attivita' culturali;
          studio,  ricerca,  innovazione  ed  alta  formazione  nelle
          materie    di    competenza,    anche   mediante   sostegno
          all'attivita'  degli istituti culturali; vigilanza sul CONI
          e sull'Istituto del credito sportivo.».
              «Art. 54. Ordinamento. - 1. Il Ministero si articola in
          non  piu'  di dieci uffici dirigenziali generali centrali e
          in  diciassette  uffici  dirigenziali  generali periferici,
          coordinati da un segretario generale, nonche' in due uffici
          dirigenziali  generali  presso  il  Gabinetto del Ministro.
          Sono  inoltre  conferiti,  ai sensi dell'art. 19, comma 10,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  due  incarichi  di funzioni dirigenziali di
          livello  generale  presso  il  collegio  di  direzione  del
          servizio di controllo interno del Ministero.
              2.  L'individuazione  e  l'ordinamento degli uffici del
          Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4.».
              - Il   testo   dell'art.  10  del  decreto  legislativo
          30 luglio   1999,   n.   303,  recante  «Ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11
          della   legge   15 marzo   1997,   n.  59,  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale 1° settembre
          1999, n. 205, e' il seguente:
              «Art.  10. Riordino dei compiti operativi e gestionali.
          - 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di
          seguito  individuati  i compiti relativi alle seguenti aree
          funzionali,  in  quanto  non  riconducibili  alle  autonome
          funzioni   di   impulso   indirizzo   e  coordinamento  del
          Presidente.  Ai  Ministeri interessati sono contestualmente
          trasferite   le  corrispondenti  strutture  e  le  relative
          risorse finanziarie, materiali ed umane:
                a) turismo  al  Ministero dell'industria, commercio e
          artigianato;
                b) italiani  nel  mondo  al  Ministero  degli  affari
          esteri;
                c) segreteria  del comitato per la liquidazione delle
          pensioni   privilegiate  ordinarie,  di  cui  all'art.  19,
          comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al
          Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;
                d) aree   urbane,  fatto  salvo  quanto  previsto  al
          comma 5,   nonche'  Commissione  Reggio  Calabria,  di  cui
          all'art. 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione
          per  il  risanamento  della Torre di Pisa, al Ministero dei
          lavori pubblici;
                e) diritto  d'autore  e  disciplina  della proprieta'
          letteraria,  nonche'  promozione delle attivita' culturali,
          nell'ambito    dell'attivita'    del    Dipartimento    per
          l'informazione  ed  editoria,  al Ministero per i beni e le
          attivita'  culturali,  come previsto dall'art. 52, comma 2,
          del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.
              2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di
          cui  agli  articoli 12,  lettere  f) e seguenti, e 13 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie
          dei  compiti  e  delle  strutture  trasferite  ai sensi del
          comma 1  ne  assumono  la responsabilita' a decorrere dalla
          entrata  in vigore del presente decreto quando si tratti di
          strutture  in  atto  affidate  a  Ministri  con portafoglio
          mediante  delega  del  Presidente  del  Consiglio.  In caso
          diverso,  l'assunzione  di  responsabilita'  decorre  dalla
          individuazione,  mediante  apposito  decreto del Presidente
          del Consiglio, delle risorse da trasferire.
              3.  A  decorrere dalla data di inizio della legislatura
          successiva  a  quella  in  cui il presente decreto entra in
          vigore,  sono  trasferiti al Ministero dell'interno, con le
          inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti
          svolti   dagli  uffici  dei  commissari  di  Governo  nelle
          regioni.
              3-bis. Per le esigenze delle rappresentanze del Governo
          nelle   regioni   a   statuto   speciale  tuttora  operanti
          nell'ambito  della  Presidenza,  possono  essere  destinati
          nelle  relative sedi dirigenti di prima e di seconda fascia
          o  equiparati,  appartenenti  ai  ruoli  della Presidenza o
          chiamati  in posizione di comando o fuori ruolo nell'ambito
          della percentuale di cui all'art. 9-bis, comma 3.
              3-ter.   I   dirigenti   appartenenti  ai  ruoli  delle
          soppresse tabelle A e C allegate alla legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  in  servizio  alla  data di entrata in vigore del
          presente  comma presso  le Prefetture - Uffici territoriali
          del Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica
          del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno.
              4.  A  decorrere  dalla  data  di  cui al comma 3, sono
          trasferiti  al  Ministero  del lavoro, della salute e delle
          politiche  sociali, secondo le disposizioni di cui all'art.
          45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri,
          i  compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali
          della  Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente
          trasferite  le  inerenti  risorse finanziarie, materiali ed
          umane.
              5.  A  decorrere  dalla  data  di  cui al comma 3, sono
          trasferiti   al   Ministero   delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  di  cui  all'art. 41 del decreto legislativo sul
          riordinamento   dei  Ministeri,  con  le  inerenti  risorse
          finanziarie,  materiali  e  umane,  i  compiti  esercitati,
          nell'ambito   del  Dipartimento  delle  aree  urbane  della
          Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.
              6.  A  decorrere  dalla data di cui al comma 3, o dalla
          diversa  data  indicata  in sede di riordino dei Ministeri,
          sono  trasferite,  con  le  inerenti  risorse  finanziarie,
          materiali   ed   umane,   all'Agenzia   per  la  protezione
          dell'ambiente  e  per i servizi tecnici, di cui all'art. 38
          del   decreto   legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  e
          successive  modificazioni, le funzioni del Dipartimento per
          i  servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio
          sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art.
          91  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  e
          successive   modificazioni.   Sono   escluse  dal  suddetto
          trasferimento  le  funzioni gia' attribuite all'Ufficio per
          il  sistema  informativo  unico, che restano assegnate alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e sono affidate al
          Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
              6-bis.  Il  Comitato  per  l'emersione  del  lavoro non
          regolare  di  cui all'art. 78 della legge 23 dicembre 1998,
          n. 448, come modificato dall'art. 116, comma 7, della legge
          23 dicembre  2000,  n.  388, e' trasferito al Ministero del
          lavoro  e  delle  politiche sociali con le relative risorse
          finanziarie ed i comandi in atto. Il Ministro dell'economia
          e  delle  finanze  e'  autorizzato ad apportare, con propri
          decreti, le relative variazioni di bilancio.
              6-ter.  A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono trasferiti
          al   Centro  nazionale  per  l'informatica  nella  pubblica
          amministrazione  i  compiti,  le  funzioni  e  le attivita'
          esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19, dell'art.
          17  della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  e al comma 6,
          dell'art.  24  della  legge  24 novembre  2000,  n. 340. Al
          Centro  medesimo sono contestualmente trasferite le risorse
          finanziarie e strumentali, nonche' quelle umane comunque in
          servizio.  Il limite massimo di cui al comma 1, dell'art. 6
          del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e' fissato
          in complessive 190 unita'.
              6-quater.  In  sede  di prima applicazione il personale
          trasferito ai sensi del comma 6-ter mantiene il trattamento
          giuridico ed economico in godimento.
              6-quinquies.  Al  riordino organizzativo, di gestione e
          di  funzionamento  del  Centro  nazionale per l'informatica
          nella  pubblica  amministrazione si provvede con successivi
          regolamenti  adottati ai sensi del comma 1, dell'art. 5 del
          decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
              6-sexies.   Dalla  data  di  cui  al  comma 6-ter  sono
          abrogati  il  comma 19,  dell'art. 17 della legge 15 maggio
          1997,  n.  127,  il  comma 6,  dell'art.  24 della legge 24
          novembre  2000,  n.  340, e il decreto del Presidente della
          Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522.
              7. - 9. (Abrogati).
              10.  La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di
          supporto  alla  Cancelleria  dell'Ordine  al  merito  della
          Repubblica  e  dell'Ufficio  di  segreteria  del  Consiglio
          supremo  della difesa sono stabilite da appositi protocolli
          d'intesa  tra  Segretariato generale della Presidenza della
          Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.
              11.  Gli organi collegiali le cui strutture di supporto
          sono    dal    presente   decreto   trasferite   ad   altre
          amministrazioni,    operano   presso   le   amministrazioni
          medesime.
              11-bis.  Salva l'applicazione delle disposizioni di cui
          al  decreto-legge  6 maggio  2002,  n.  83, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti
          di  sicurezza e vigilanza nell'ambito della Presidenza sono
          svolti,  ai  sensi dell'art. 33 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, da personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei
          carabinieri  nell'ambito  di  una  apposita Sovrintendenza,
          costituita  con  decreto  del  Presidente adottato ai sensi
          dell'art.   7,  alla  quale  e'  preposto  un  coordinatore
          nominato  ai  sensi  dell'art. 18 della citata legge n. 400
          del 1988.
              11-ter.    La    Presidenza    puo'   provvedere   alla
          amministrazione,  organizzazione,  coordinamento e gestione
          dei  servizi  generali  di  supporto,  purche' non siano di
          nocumento  alle  esigenze di sicurezza, attraverso societa'
          per    azioni    appositamente    costituita,   anche   con
          partecipazione  minoritaria di soggetti privati selezionati
          attraverso  procedure  ad evidenza pubblica. I rapporti tra
          la  societa'  e  la  Presidenza  sono  regolati da apposito
          contratto  di servizio, anche con riferimento alla verifica
          qualitativa delle prestazioni rese.
              11-quater.  Con  specifico atto aggiuntivo al contratto
          di  servizio  di  cui  al  comma  11-ter  sono  definite le
          modalita', i termini e le condizioni per l'utilizzazione di
          personale  in servizio presso la Presidenza che, mantenendo
          lo  stesso  stato  giuridico,  su  base  volontaria e senza
          pregiudizio economico e di carriera, puo' essere distaccato
          presso la societa'.
              11-quinquies.   Il  restante  personale  coinvolto  nel
          processo  di attuazione di cui al comma 11-ter e' assegnato
          alle   altre   strutture  generali  della  Presidenza,  nel
          rispetto   delle   procedure   di   consultazione   con  le
          organizzazioni    sindacali    previste   dalla   normativa
          vigente.».
              - Il  testo  dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.
          137, recante «Delega per la riforma dell'organizzazione del
          Governo  e  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
          nonche'   di  enti  pubblici»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158, e' il seguente:
              «Art. 10. Delega per il riassetto e la codificazione in
          materia  di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport,
          proprieta'  letteraria  e  diritto  d'autore.  -  1.  Ferma
          restando  la  delega di cui all'art. 1, per quanto concerne
          il Ministero per i beni e le attivita' culturali il Governo
          e'  delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
          entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
          legislativi   per   il   riassetto  e,  limitatamente  alla
          lettera a), la codificazione delle disposizioni legislative
          in materia di:
                a) beni culturali e ambientali;
                b) cinematografia;
                c) teatro,  musica, danza e altre forme di spettacolo
          dal vivo;
                d) sport;
                e) proprieta' letteraria e diritto d'autore.
              2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al comma 1, senza
          determinare  nuovi  o  maggiori oneri per il bilancio dello
          Stato,   si   attengono  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi:
                a) adeguamento   agli   articoli 117   e   118  della
          Costituzione;
                b) adeguamento  alla  normativa  comunitaria  e  agli
          accordi internazionali;
                c) miglioramento   dell'efficacia   degli  interventi
          concernenti  i  beni  e  le attivita' culturali, anche allo
          scopo   di   conseguire   l'ottimizzazione   delle  risorse
          assegnate  e l'incremento delle entrate; chiara indicazione
          delle  politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una
          significativa  e  trasparente  impostazione  del  bilancio;
          snellimento  e  abbreviazione dei procedimenti; adeguamento
          delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
                d) quanto  alla  materia  di cui alla lettera a), del
          comma 1:   aggiornare   gli  strumenti  di  individuazione,
          conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali,
          anche  attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla
          partecipazione   di   regioni,   enti   locali,  fondazioni
          bancarie,  soggetti  pubblici  e privati, senza determinare
          ulteriori   restrizioni   alla   proprieta'   privata,  ne'
          l'abrogazione   degli   strumenti   attuali   e,  comunque,
          conformandosi    al   puntuale   rispetto   degli   accordi
          internazionali,  soprattutto in materia di circolazione dei
          beni  culturali;  riorganizzare  i  servizi  offerti  anche
          attraverso  la  concessione  a soggetti diversi dallo Stato
          mediante   la   costituzione   di  fondazioni  aperte  alla
          partecipazione   di   regioni,   enti   locali,  fondazioni
          bancarie,  soggetti  pubblici  e  privati,  in linea con le
          disposizioni  di  cui  alla  lettera  b-bis),  del comma 1,
          dell'art.  10  del  decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
          368,  e  successive  modificazioni;  adeguare la disciplina
          degli   appalti  di  lavori  pubblici  concernenti  i  beni
          culturali,  modificando  le  soglie  per  il  ricorso  alle
          diverse  procedure  di  individuazione  del  contraente  in
          maniera  da  consentire  anche la partecipazione di imprese
          artigiane  di  comprovata  specializzazione  ed esperienza,
          ridefinendo   i  livelli  di  progettazione  necessari  per
          l'affidamento   dei   lavori,   definendo   i   criteri  di
          aggiudicazione  e  prevedendo  la  possibilita' di varianti
          oltre  i  limiti  percentuali  ordinariamente  previsti, in
          relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di
          tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalita' di
          costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che
          intervengono   nelle   procedure   per  la  concessione  di
          contributi  e  agevolazioni  in  favore di enti ed istituti
          culturali,   al  fine  di  una  precisa  definizione  delle
          responsabilita'  degli  organi tecnici, secondo principi di
          separazione   fra   amministrazione   e   politica   e  con
          particolare  attenzione  ai  profili  di  incompatibilita';
          individuare    forme    di    collaborazione,    in    sede
          procedimentale,  tra  le  amministrazioni  per  i beni e le
          attivita' culturali e della difesa, per la realizzazione di
          opere destinate alla difesa militare;
                e) quanto  alle  materie  di cui alle lettere b) e c)
          del  comma 1:  razionalizzare gli organismi consultivi e le
          relative    funzioni,    anche    mediante    soppressione,
          accorpamento  e  riduzione  del  numero  e  dei componenti;
          snellire  le  procedure  di  liquidazione  dei contributi e
          ridefinire  le  modalita'  di  costituzione e funzionamento
          degli   organismi   che  intervengono  nelle  procedure  di
          individuazione   dei   soggetti   legittimati   a  ricevere
          contributi  e  di  quantificazione  degli  stessi; adeguare
          l'assetto  organizzativo  degli  organismi  e degli enti di
          settore;  rivedere  il  sistema  dei controlli sull'impiego
          delle  risorse  assegnate  e  sugli  effetti prodotti dagli
          interventi;
                f) quanto  alla  materia  di  cui alla lettera d) del
          comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a
          cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di
          doping;  riordinare  i compiti dell'Istituto per il credito
          sportivo,  assicurando negli organi anche la rappresentanza
          delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti
          di finanziamento anche a soggetti privati;
                g) quanto  alla  materia  di  cui alla lettera e) del
          comma 1:  riordinare,  anche  nel  rispetto  dei principi e
          criteri    direttivi   indicati   all'art.   14,   comma 1,
          lettera b),  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, la Societa'
          italiana  degli  autori  ed  editori (SIAE), il cui statuto
          dovra'  assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli
          editori  e  degli  altri  soggetti  creativi  negli  organi
          dell'ente  e  la massima trasparenza nella ripartizione dei
          proventi  derivanti  dall'esazione dei diritti d'autore tra
          gli  aventi  diritto;  armonizzare la legislazione relativa
          alla  produzione  e  diffusione  di  contenuti  digitali  e
          multimediali  e  di  software ai principi generali a cui si
          ispira  l'Unione  europea  in materia di diritto d'autore e
          diritti connessi.
              3.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 1 indicano
          esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta
          salva  l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
          legge  in  generale  premesse  al  codice civile. I decreti
          legislativi  di  cui  al  comma 1 sono adottati, sentita la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, previo parere delle
          Commissioni  parlamentari  competenti per materia, resi nel
          termine  di  sessanta giorni dal ricevimento della relativa
          richiesta.  Decorso  tale  termine,  i  decreti legislativi
          possono essere comunque adottati.
              4.  Disposizioni  correttive ed integrative dei decreti
          legislativi  di cui al comma 1 possono essere adottate, nel
          rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le
          medesime  procedure  di  cui  al  presente  articolo, entro
          quattro anni dalla data della loro entrata in vigore.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 8, come modificato dal
          presente  decreto  e  il  testo  degli articoli 13 e 17 del
          decreto   legislativo   22 gennaio  2004,  n.  28,  recante
          «Riforma   della   disciplina   in   materia  di  attivita'
          cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio
          2002,   n.   137»,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          5 febbraio 2004, n. 29:
              «Art. 8. Commissione per la cinematografia. - 1. Presso
          il   Ministero   e'   istituita   la   Commissione  per  la
          cinematografia,  di  seguito  denominata: «Commissione». La
          Commissione e' composta dalle seguenti sottocommissioni:
                a) la    sottocommissione   per   il   riconoscimento
          dell'interesse   culturale,   che  provvede,  con  apposite
          sezioni,  al  riconoscimento  dell'interesse  culturale, in
          fase  progettuale,  dei  lungometraggi, delle opere prime e
          seconde  e  dei  cortometraggi,  ed  alla definizione della
          quota   massima  di  finanziamento  assegnabile,  anche  in
          relazione  alla  comprovata valenza artistica degli autori,
          nonche'   alla   valutazione  delle  sceneggiature  di  cui
          all'art. 13, comma 6;
                b) la sottocommissione per la promozione e per i film
          d'essai.  Essa,  suddivisa  in  apposite  sezioni,  esprime
          parere sulle istanze relative ai contributi di cui all'art.
          19,  e  ne  definisce  l'importo  assegnabile;  verifica la
          rispondenza  sostanziale  dell'opera realizzata al progetto
          gia'   valutato   dalla   sottocommissione   di   cui  alla
          lettera a),  ed  i  requisiti  di  cui all'art. 9, comma 1;
          provvede all'individuazione dei film d'essai.
              2.   Le   sottocommissioni   svolgono   l'attivita'  di
          valutazione  secondo  un  calendario di sedute suddiviso in
          due distinti semestri, che si concludono il 31 maggio ed il
          30 novembre  di  ogni  anno.  La sottocommissione di cui al
          comma 1,     lettera a),     valuta    il    riconoscimento
          dell'interesse culturale mediante apposita istruttoria, con
          audizione  del  regista e di un rappresentante dell'impresa
          di produzione, sulla base dei seguenti criteri:
                a) valutazione della qualita' artistica, in relazione
          ai diversi generi cinematografici;
                b) valutazione della qualita' tecnica del film;
                c) coerenza   delle   componenti   artistiche   e  di
          produzione con il progetto filmico;
                d) qualita'  dell'apporto  artistico  del  regista  e
          dello  sceneggiatore, nonche' valutazione del trattamento o
          della  sceneggiatura,  con particolare riferimento a quelli
          riconosciuti  di  rilevanza  sociale  e culturale, ai sensi
          dell'art.   13,   comma 6,   ed  a  quelli  destinati  alla
          realizzazione  di  film  per ragazzi ovvero tratti da opere
          letterarie.
              3.  Le  sottocommissioni  sono presiedute dal Direttore
          generale competente, e sono composte da un numero di membri
          da definirsi con il decreto ministeriale di cui al comma 4,
          scelti  per  due  terzi  dal  Ministro e per un terzo dalla
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano tra
          esperti   altamente  qualificati  nei  vari  settori  delle
          attivita'  cinematografiche,  anche  su  indicazione  delle
          associazioni  di  categoria  maggiormente  rappresentative.
          Partecipano  alle  sedute  della sottocommissione di cui al
          comma 1,   lettera b),   relative   alla  promozione  delle
          attivita'   cinematografiche,   un   rappresentante   delle
          regioni,   un   rappresentante   delle   province   ed   un
          rappresentante   dei  comuni,  designati  dalla  Conferenza
          unificata,   particolarmente   qualificati  in  materia  di
          promozione  cinematografica.  Alle  sedute  della  medesima
          sottocommissione,   relative  alla  promozione  all'estero,
          partecipa  un  rappresentante  del  Ministero  degli affari
          esteri.
              Il  trattamento economico spettante ai componenti delle
          sottocommissioni grava sul fondo unico per lo spettacolo di
          cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
              4.   Con   decreto   ministeriale  sono  stabiliti  gli
          indicatori  del  criterio  di cui al comma 2, lettera d), e
          dei   relativi   valori   percentuali,   per   un'incidenza
          complessiva non superiore al 50 per cento della valutazione
          finale,   nonche'   l'arco  temporale  di  riferimento  del
          criterio  stesso  e  la  composizione  e  le  modalita'  di
          organizzazione  e  funzionamento  delle sottocommissioni di
          cui al comma 1.
              5.  Il  calendario  delle  attivita'  e gli esiti delle
          valutazioni  delle  sedute  della Commissione, corredati di
          adeguate  motivazioni,  sono  resi  noti  mediante forme di
          pubblicita'  definite con il decreto ministeriale di cui al
          comma 4.
              6. Con la costituzione della Commissione sono soppresse
          la  Commissione  consultiva  per il cinema e la Commissione
          per  il  credito  cinematografico  di  cui al decreto-legge
          23 ottobre   1996,   n.   545,  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,   dalla  legge  23 dicembre  1996,  n.  650,
          nonche'  la Commissione lungometraggi, cortometraggi e film
          per  ragazzi,  di  cui  al  decreto legislativo 21 novembre
          1998, n. 492.».
              «Art. 13 (Disposizioni per le attivita' di produzione).
          -  1.  A valere sul Fondo di cui all'art. 12, comma 1, sono
          concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6.
              2.   Per  i  lungometraggi  riconosciuti  di  interesse
          culturale, e' concesso un contributo, a valere sul Fondo di
          cui all'art. 12, comma 1, in misura non superiore al 50 per
          cento  del costo del film, per un costo industriale massimo
          definito  con  il  decreto ministeriale di cui all'art. 12,
          comma 5.  Per le opere prime e seconde, la misura di cui al
          periodo precedente e' elevata fino al 90 per cento.
              3.   Per  i  cortometraggi  riconosciuti  di  interesse
          culturale, e' concesso un contributo, a valere sul Fondo di
          cui  all'art.  12, comma 1, fino al 100 per cento del costo
          del  film, per un costo industriale massimo definito con il
          decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 5.
              4.   Nel  decreto  ministeriale  di  cui  all'art.  12,
          comma 5,  sono stabilite le modalita' con le quali, decorsi
          cinque  anni  dall'erogazione del contributo, e nel caso in
          cui  quest'ultimo  non sia stato interamente restituito, e'
          attribuita   al   Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali,  per  conto  dello  Stato,  o,  in  alternativa,
          all'impresa di produzione interessata, la piena titolarita'
          dei  diritti  di  sfruttamento e di utilizzazione economica
          dell'opera.
              5.  Variazioni  sostanziali  nel trattamento e nel cast
          tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto
          valutato dalla sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1,
          lettera a),  idonee  a  fare venire meno i requisiti per la
          concessione  dei  benefici  di legge, e che non siano state
          comunicate  ed  approvate  dalla predetta sottocommissione,
          comportano la revoca del contributo concesso, la sua intera
          restituzione,  nonche'  la  cancellazione  per  cinque anni
          dagli  elenchi di cui all'art. 3. Per un analogo periodo di
          tempo,  non  possono  essere  iscritte  ai medesimi elenchi
          imprese  di produzione che comprendono soci, amministratori
          e legali rappresentanti dell'impresa esclusa.
              6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese
          di  produzione,  iscritte  negli elenchi di cui all'art. 3,
          per  lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare
          rilievo  culturale  o sociale. Il contributo e' revocato in
          caso  di  mancata presentazione del corrispondente progetto
          filmico entro due anni dalla data di erogazione. Esso viene
          restituito  in  caso di concessione dei contributi previsti
          ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma, definita
          con il decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 5, e'
          destinata all'autore della sceneggiatura.
              7.  Un'apposita  giuria,  composta  da  cinque eminenti
          personalita'   della   cultura,   designate  dal  Ministro,
          provvede  all'attribuzione  dei  premi  di  qualita' di cui
          all'art. 17.».
              «Art. 17 (Premi di qualita). - 1. A valere sul fondo di
          cui  alla  legge  30 aprile  1985, n. 163, sono attribuiti,
          previa   valutazione  della  giuria  di  cui  all'art.  13,
          comma 7, i premi di qualita' di cui al comma 3.
              2.  Entro  quindici  giorni dalla data di presentazione
          della copia campione, l'impresa di produzione iscritta agli
          elenchi  di  cui  all'art.  3  puo'  presentare  istanza al
          Direttore    generale    competente,    per   il   rilascio
          dell'attestato di qualita' dei lungometraggi realizzati.
              3.   Ai   lungometraggi  riconosciuti  di  nazionalita'
          italiana,  ai  quali  sia  stato  rilasciato l'attestato di
          qualita'    previsto   dal   comma 2,   ed   effettivamente
          programmati  nelle  sale  cinematografiche,  sono assegnati
          premi  il  cui ammontare e' fissato annualmente con decreto
          del Ministro.
              4.  Con  decreto  ministeriale  sono stabilite le quote
          percentuali  di  ripartizione  del premio di cui al comma 3
          tra  i  seguenti  soggetti: impresa di produzione; regista;
          autore del soggetto; autore della sceneggiatura; autore del
          commento musicale; autore della fotografia cinematografica;
          autore della scenografia; autore del montaggio.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno
          2004,  n.  173,  recante «Regolamento di organizzazione del
          Ministero   per  i  beni  e  le  attivita'  culturali»,  e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 17 luglio 2004, n. 166.
              - Il  testo  dell'art.  2  del  decreto-legge 26 aprile
          2005,  n. 63, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo
          e  la  coesione  territoriale,  nonche'  per  la tutela del
          diritto d'autore, e altre misure urgenti», pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  27 aprile  2005, n. 96 e convertito in
          legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 25 giugno
          2005, n. 109, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
          2005, n. 146, e' il seguente:
              «Art.  2  (Coordinamento  delle politiche in materia di
          diritto  d'autore).  -  1. Al fine di consentire l'efficace
          coordinamento,   anche   a  livello  internazionale,  delle
          funzioni di contrasto delle attivita' illecite lesive della
          proprieta'  intellettuale  di  cui  all'art. 19 della legge
          18 agosto  2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni
          e  le  attivita'  culturali  previsti dall'art. 6, comma 3,
          lettera a),   del   regolamento   di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  10 giugno 2004, n. 173, sono
          esercitati  d'intesa  con  la  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri.
              2.   All'art.   7,  comma 5,  del  decreto  legislativo
          29 ottobre  1999,  n.  419,  le  parole:  "con  decreto del
          Ministro  per  i beni e le attivita' culturali, di concerto
          con  i  Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e
          della   programmazione  economica"  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  "con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita'   culturali,   di   concerto   con   il  Ministro
          dell'economia e delle finanze.".
              3.   All'art.   7,  comma 8,  del  decreto  legislativo
          29 ottobre 1999, n. 419, dopo le parole: "il Ministro per i
          beni  e  le  attivita' culturali esercita" sono inserite le
          seguenti:  "congiuntamente  con il Presidente del Consiglio
          dei Ministri".
              3-bis.  Dall'attuazione delle disposizioni del presente
          articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri a
          carico della finanza pubblica.».
              - Il  testo  dell'art.  1  del  decreto-legge 18 maggio
          2006,  n.  181, recante «Disposizioni urgenti in materia di
          riordino  delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  e  dei Ministeri», pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114 e convertito in legge, con
          modificazioni,  dall'art.  1 della legge 17 luglio 2006, n.
          233, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n.
          164, e' il seguente:
              «Art. 1. - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300, il comma 1 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
              "1. I Ministeri sono i seguenti:
                1) Ministero degli affari esteri;
                2) Ministero dell'interno;
                3) Ministero della giustizia;
                4) Ministero della difesa;
                5) Ministero dell'economia e delle finanze;
                6) Ministero dello sviluppo economico;
                7) Ministero del commercio internazionale;
                8) Ministero delle comunicazioni;
                9)  Ministero  delle  politiche agricole alimentari e
          forestali;
                10)   Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare;
                11) Ministero delle infrastrutture;
                12) Ministero dei trasporti;
                13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
                14) Ministero della salute;
                15) Ministero della pubblica istruzione;
                16) Ministero dell'universita' e della ricerca;
                17) Ministero per i beni e le attivita' culturali;
                18) Ministero della solidarieta' sociale.".
              2.   Al   Ministero   dello   sviluppo  economico  sono
          trasferite,    con   le   inerenti   risorse   finanziarie,
          strumentali e di personale, le funzioni di cui all'art. 24,
          comma 1,  lettera c),  del  decreto  legislativo  30 luglio
          1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree
          sottoutilizzate,   fatta   eccezione  per  le  funzioni  di
          programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle
          politiche  di  sviluppo  e  di coesione, fatto salvo quanto
          previsto  dal  comma 19-bis del presente articolo, e per le
          funzioni  della  segreteria  del Comitato interministeriale
          per   la  programmazione  economica  (CIPE),  la  quale  e'
          trasferita  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
          le   inerenti   risorse   finanziarie,   strumentali  e  di
          personale.  Sono  trasferiti  altresi'  alla Presidenza del
          Consiglio   dei   Ministri,   con   le   inerenti   risorse
          finanziarie,  strumentali  e  di  personale,  il  Nucleo di
          consulenza  per  l'attuazione  delle  linee  guida  per  la
          regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'  (NARS) e
          l'Unita'  tecnica  -  finanza  di  progetto  (UTPF)  di cui
          all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
              2-bis.  All'art.  23,  comma 2, del decreto legislativo
          30 luglio   1999,   n.   300,  sono  soppresse  le  parole:
          "programmazione,  coordinamento e verifica degli interventi
          per  lo  sviluppo  economico,  territoriale  e settoriale e
          politiche di coesione".
              2-ter.   All'art.  27,  comma 2,  alinea,  del  decreto
          legislativo  30 luglio 1999, n. 300, le parole da: "secondo
          il  principio  di"  fino  a:  "politica  industriale"  sono
          sostituite dalle seguenti: ", ivi inclusi gli interventi in
          favore  delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di
          sussidiarieta'  e  di  leale  collaborazione  con  gli enti
          territoriali  interessati  e  in coerenza con gli obiettivi
          generali di politica industriale".
              2-quater.  All'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n.
          48,  il decimo comma e' sostituito dal seguente: "Partecipa
          alle  riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un
          Sottosegretario  di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri".
              2-quinquies. L'art. 1 del decreto-legge 26 aprile 2005,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
          2005, n. 109, e' abrogato.
              3.    E'   istituito   il   Ministero   del   commercio
          internazionale.  A  detto Ministero sono trasferite, con le
          inerenti  risorse  finanziarie, strumentali e di personale,
          le   funzioni   attribuite  al  Ministero  delle  attivita'
          produttive    dall'art.    27,   comma 2,   lettera a),   e
          comma 2-bis,  lettere b), e)  e,  per  quanto  attiene alla
          lettera a),  le  competenze  svolte in relazione al livello
          internazionale,  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300.
              4.  E'  istituito  il Ministero delle infrastrutture. A
          detto  Ministero  sono  trasferite, con le inerenti risorse
          finanziarie,   strumentali  e  di  personale,  le  funzioni
          attribuite   al   Ministero   delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  dall'art.  42,  comma 1, lettere a), b), d-ter),
          d-quater)  e,  per quanto di competenza, lettera d-bis) del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
              5.  E  istituito  il  Ministero  dei trasporti. A detto
          Ministero   sono   trasferite,   con  le  inerenti  risorse
          finanziarie,   strumentali  e  di  personale,  le  funzioni
          attribuite   al   Ministero   delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  dall'art.  42,  comma 1,  lettere c), d)  e, per
          quanto   di   competenza,   lettera   d-bis),  del  decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  300.  Il  Ministero  dei
          trasporti  propone,  di  concerto  con  il  Ministero delle
          infrastrutture,  il  piano  generale  dei trasporti e della
          logistica  e i piani di settore per i trasporti, compresi i
          piani  urbani  di  mobilita',  ed  esprime,  per  quanto di
          competenza,  il concerto sugli atti di programmazione degli
          interventi    di    competenza    del    Ministero    delle
          infrastrutture.   All'art.  42,  comma 1,  lettera a),  del
          decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, le parole: ";
          integrazione  modale  fra  i  sistemi  di  trasporto"  sono
          soppresse.
              6.   E'   istituito  il  Ministero  della  solidarieta'
          sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti
          risorse   finanziarie,   strumentali  e  di  personale:  le
          funzioni   attribuite  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali  dall'art.  46, comma 1, lettera c), del
          decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, in materia di
          politiche  sociali  e  di  assistenza,  fatto  salvo quanto
          disposto  dal  comma 19 del presente articolo; i compiti di
          vigilanza  dei  flussi di entrata dei lavoratori esteri non
          comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 46
          del  citato  decreto  legislativo  n.  300  del 1999, e neo
          comunitari,   nonche'  i  compiti  di  coordinamento  delle
          politiche  per  l'integrazione  degli  stranieri immigrati.
          Restano  ferme  le  attribuzioni del Ministero del lavoro e
          della   previdenza   sociale   in   materia   di  politiche
          previdenziali.  Con il decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono
          individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni
          aventi  natura assistenziale o previdenziale, nonche' delle
          funzioni  di  indirizzo  e vigilanza sugli enti di settore;
          possono  essere, altresi', individuate forme di avvalimento
          per  l'esercizio  delle  rispettive funzioni. Sono altresi'
          trasferiti  al Ministero della solidarieta' sociale, con le
          inerenti  risorse  finanziarie  e con l'Osservatorio per il
          disagio  giovanile  legato alle tossicodipendenze di cui al
          comma 556 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
          i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri. L'art. 6-bis del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' abrogato. Il
          personale  in  servizio  presso  il  soppresso dipartimento
          nazionale  per  le  politiche  antidroga  e' assegnato alle
          altre   strutture   della   Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri,  fatto  comunque  salvo quanto previsto dall'art.
          12,  comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          e  successive  modificazioni.  Sono,  infine, trasferite al
          Ministero della solidarieta' sociale le funzioni in materia
          di  Servizio  civile  nazionale  di cui alla legge 8 luglio
          1998,  n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto
          legislativo  5 aprile  2002,  n.  77, per l'esercizio delle
          quali   il  Ministero  si  avvale  delle  relative  risorse
          finanziarie,  umane  e  strumentali.  Il Ministro esercita,
          congiuntamente   con   il   Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia
          nazionale italiana del programma comunitario gioventu'.
              7. E' istituito il Ministero della pubblica istruzione.
          A  detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse
          finanziarie,   strumentali  e  di  personale,  le  funzioni
          attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della   ricerca  dall'art.  50,  comma 1,  lettera a),  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ad eccezione di
          quelle   riguardanti  le  istituzioni  di  cui  alla  legge
          21 dicembre 1999, n. 508.
              8.  E'  istituito il Ministero dell'universita' e della
          ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti
          risorse   finanziarie,   strumentali  e  di  personale,  le
          funzioni    attribuite    al   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  dall'art. 50, comma 1,
          lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          nonche'  quelle  in  materia  di alta formazione artistica,
          musicale  e  coreutica.  Il  Ministero  si  articola  in un
          Segretariato   generale   ed   in  sei  uffici  di  livello
          dirigenziale  generale, nonche' un incarico dirigenziale ai
          sensi  dell'art.  19,  comma 10,  del  decreto  legislativo
          31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
              8-bis.   Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  il
          Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti,
          il   Ministero  della  pubblica  istruzione,  il  Ministero
          dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare si
          articolano   in   dipartimenti.   Le   direzioni   generali
          costituiscono  le  strutture di primo livello del Ministero
          della  solidarieta'  sociale  e del Ministero del commercio
          internazionale.
              9.  Le  funzioni  di cui all'art. 1 della legge 6 marzo
          1958,  n.  199,  rientrano nelle attribuzioni del Ministero
          delle politiche agricole alimentari e forestali.
              9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la
          vigilanza  sui  consorzi agrari di concerto con il Ministro
          delle  politiche  agricole alimentari e forestali, ai sensi
          dell'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.
          I    consorzi    agrari   sono   societa'   cooperative   a
          responsabilita'  limitata, disciplinate a tutti gli effetti
          dagli  articoli 2511  e  seguenti  del codice civile; l'uso
          della  denominazione  di  consorzio  agrario  e'  riservato
          esclusivamente alle societa' cooperative di cui al presente
          comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410,
          e  successive  modificazioni,  sono  abrogate  ad eccezione
          dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3, 5 e 6, e dell'art. 6.
          E' abrogato, altresi', il comma 227 dell'art. 1 della legge
          30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente
          in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorita'
          di  vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico,
          ai  sensi  dell'art.  198,  primo  comma, del regio decreto
          16 marzo  1942,  n.  267, in sostituzione dei commissari in
          carica  alla  data  di  entrata  in  vigore  della legge di
          conversione   del  presente  decreto,  con  il  compito  di
          chiudere   la   liquidazione  entro  il  31 dicembre  2007,
          depositando  gli atti di cui all'art. 213 del regio decreto
          16 marzo  1942, n. 267, la medesima disposizione si applica
          anche   ai   consorzi   agrari   in  stato  di  concordato,
          limitatamente  alla  nomina  di un nuovo commissario unico.
          Per  tutti  gli  altri  consorzi,  i  commissari  in carica
          provvedono,  entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione
          degli   organi   statutari   e   cessano,   in  pari  data,
          dall'incarico.  I consorzi agrari adeguano gli statuti alle
          disposizioni del codice civile entro il 31 dicembre 2007.
              9-ter.  All'art.  17,  comma 1, del decreto legislativo
          29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, le parole
          da:   ",   ivi   compresi   la   registrazione   a  livello
          internazionale"    fino    a:   "specialita'   tradizionali
          garantite" sono soppresse.
              10.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  d'intesa  con  il Ministro dell'economia e delle
          finanze  e  sentiti  i  Ministri  interessati,  si  procede
          all'immediata  ricognizione  in  via  amministrativa  delle
          strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonche'
          alla  individuazione,  in  via provvisoria, del contingente
          minimo    degli    uffici    strumentali   e   di   diretta
          collaborazione,  garantendo in ogni caso l'invarianza della
          spesa.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze,   su   proposta   dei  Ministri  competenti,  sono
          apportate   le   variazioni   di  bilancio  occorrenti  per
          l'adeguamento  del  bilancio di previsione dello Stato alla
          nuova  struttura  del  Governo.  Le funzioni di controllo e
          monitoraggio  attribuite  alla  Ragioneria  generale  dello
          Stato,  nella  fase  di  prima  applicazione, continuano ad
          essere   svolte   dagli  uffici  competenti  in  base  alla
          normativa previgente.
              10-bis.  In  sede  di  prima  applicazione del presente
          decreto  e  al  fine  di  assicurare il funzionamento delle
          strutture  trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti
          nell'ambito   delle   predette   strutture   ai  sensi  dei
          commi 5-bis  e  6  dell'art.  19  del  decreto  legislativo
          30 marzo  2001,  n.  165, e successive modificazioni, salvo
          quanto previsto dal comma 23 del presente articolo, possono
          essere  mantenuti  fino  alla scadenza attualmente prevista
          per  ciascuno  di  essi,  anche  in  deroga  ai contingenti
          indicati  dai  citati  commi 5-bis  e  6  dell'art.  19 del
          decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni che
          utilizzano i predetti contingenti in deroga e limitatamente
          agli  stessi, possono conferire, relativamente ai contratti
          in  corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007, alla
          rispettiva   scadenza,  nuovi  incarichi  dirigenziali,  di
          durata non superiore al 30 giugno 2008.
              10-ter. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa,
          le    amministrazioni   cedenti   rendono   temporaneamente
          indisponibili  un  numero  di  incarichi  corrispondente  a
          quello  di  cui al comma 10-bis del presente articolo, fino
          alla scadenza dei relativi termini. Con il provvedimento di
          cui  al comma 10 del presente articolo, e in relazione alle
          strutture  trasferite,  si procede all'individuazione degli
          incarichi  dirigenziali  conferiti  ai  sensi dell'art. 19,
          commi 5-bis  e  6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
          da   parte   delle   amministrazioni  di  cui  al  predetto
          comma 10-bis.
              11.   La   denominazione:  "Ministero  delle  politiche
          agricole  alimentari  e  forestali"  sostituisce,  ad  ogni
          effetto  e  ovunque  presente, la denominazione: "Ministero
          delle politiche agricole e forestali".
              12.   La   denominazione   "Ministero   dello  sviluppo
          economico" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
          la  denominazione "Ministero delle attivita' produttive" in
          relazione  alle  funzioni  gia' conferite a tale Dicastero,
          nonche'  a  quelle  di  cui  al comma 2, fatto salvo quanto
          disposto dai commi 13, 19 e 19-bis.
              13.   La   denominazione   "Ministero   del   commercio
          internazionale"  sostituisce,  ad  ogni  effetto  e ovunque
          presente,   la  denominazione  "Ministero  delle  attivita'
          produttive" in relazione alle funzioni di cui al comma 3.
              13-bis.  La  denominazione:  "Ministero dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio  e del mare" sostituisce, ad
          ogni   effetto   e   ovunque  presente,  la  denominazione:
          "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio".
              14.  La  denominazione "Ministero delle infrastrutture"
          sostituisce   ad   ogni  effetto  e  ovunque  presente,  la
          denominazione   "Ministero   delle   infrastrutture  e  dei
          trasporti" in relazione alle funzioni di cui al comma 4.
              15.   La   denominazione   "Ministero   dei  trasporti"
          sostituisce,   ad  ogni  effetto  e  ovunque  presente,  la
          denominazione   "Ministero   delle   infrastrutture  e  dei
          trasporti" in relazione alle funzioni di cui al comma 5.
              16.   La   denominazione   "Ministero   della  pubblica
          istruzione"   sostituisce,   ad   ogni  effetto  e  ovunque
          presente,   la  denominazione  "Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della  ricerca"  in  relazione  alle
          funzioni di cui al comma 7.
              17.  La  denominazione  "Ministero  dell'universita'  e
          della  ricerca"  sostituisce,  ad  ogni  effetto  e ovunque
          presente,   la  denominazione  "Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della  ricerca"  in  relazione  alle
          funzioni di cui al comma 8.
              18.  La  denominazione  "Ministero  della  solidarieta'
          sociale"  sostituisce,  ad ogni effetto e ovunque presente,
          la  denominazione  "Ministero  del lavoro e delle politiche
          sociali"  in relazione alle funzioni di cui al comma 6. Per
          quanto  concerne  tutte le altre funzioni del Ministero del
          lavoro   e   delle   politiche  sociali,  la  denominazione
          esistente   e'   sostituita,  ad  ogni  effetto  e  ovunque
          presente, dalla denominazione "Ministero del lavoro e della
          previdenza sociale".
              19.  Sono  attribuite  al  Presidente del Consiglio dei
          Ministri:
                a) le  funzioni  di  competenza statale attribuite al
          Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  dagli
          articoli 52,   comma 1,   e   53  del  decreto  legislativo
          30 luglio  1999,  n. 300, in materia di sport. Entro trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione  del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
          per  il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
          la  vigilanza  da  parte  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri   e  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali;
                b) le   funzioni   di   vigilanza   sull'Agenzia  dei
          segretari  comunali  e  provinciali  nonche'  sulla  Scuola
          superiore  per  la  formazione  e  la  specializzazione dei
          dirigenti della pubblica amministrazione locale;
                c) l'iniziativa    legislativa    in    materia    di
          individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di
          comuni,  province  e  citta'  metropolitane di cui all'art.
          117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonche'
          le  competenze  in  materia  di  promozione e coordinamento
          relativamente all'attuazione dell'art. 118, primo e secondo
          comma, della Costituzione;
                d) le   funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in
          materia  di  politiche  giovanili,  nonche'  le funzioni di
          competenza  statale  attribuite  al  Ministero del lavoro e
          delle  politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c),
          del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia
          di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni,
          ivi   comprese   le   funzioni  di  indirizzo  e  vigilanza
          sull'Agenzia  nazionale  italiana del programma comunitario
          gioventu',  esercitate congiuntamente con il Ministro della
          solidarieta'  sociale.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  puo'  prendere  parte  alle  attivita'  del Forum
          nazionale dei giovani;
                e) le   funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in
          materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e
          problematiche   generazionali   nonche'   le   funzioni  di
          competenza  statale  attribuite  al  Ministero del lavoro e
          delle  politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c),
          del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia
          di  coordinamento  delle politiche a favore della famiglia,
          di'  interventi  per  il  sostegno della maternita' e della
          paternita',  di  conciliazione  dei  tempi  di lavoro e dei
          tempi  di  cura  della famiglia, di misure di sostegno alla
          famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', di supporto
          all'Osservatorio  nazionale  sulla  famiglia. La Presidenza
          del Consiglio dei Ministri subentra al Ministero del lavoro
          e  delle  politiche  sociali  in  tutti i suoi rapporti con
          l'Osservatorio  nazionale  sulla famiglia e tiene informato
          il  Ministero  della  solidarieta'  sociale  della relativa
          attivita'.   La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
          unitamente   al   Ministero   della  solidarieta'  sociale,
          fornisce   il   supporto   all'attivita'  dell'Osservatorio
          nazionale   per   l'infanzia  e  del  Centro  nazionale  di
          documentazione  e  di  analisi  per  l'infanzia di cui agli
          articoli 2  e  3  della  legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed
          esercita  altresi'  le funzioni di espressione del concerto
          in  sede  di esercizio delle funzioni di competenza statale
          attribuite  al  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale  in  materia di «Fondo di previdenza per le persone
          che  svolgono  lavori  di  cura non retribuiti derivanti da
          responsabilita'  familiari»,  di cui al decreto legislativo
          16 settembre 1996, n. 565;
                f) le funzioni di espressione del concerto in sede di
          esercizio  delle  funzioni di competenza statale attribuite
          al  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali dagli
          articoli 8,  9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48
          del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui
          al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
                g) le  funzioni  di  competenza statale attribuite al
          Ministero    delle   attivita'   produttive   dalla   legge
          25 febbraio  1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53,
          54  e  55  del  citato codice di cui al decreto legislativo
          11 aprile 2006, n. 198.
              19-bis.  Le funzioni di competenza statale assegnate al
          Ministero delle attivita' produttive dagli articoli 27 e 28
          del   decreto   legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  e
          successive  modificazioni,  in  materia  di  turismo,  sono
          attribuite  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri; il
          Ministro   dello   sviluppo   economico   concerta  con  il
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri l'individuazione e
          l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie
          da  destinare  al  turismo, ivi comprese quelle incluse nel
          Fondo  per le aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali
          funzioni  e'  istituito, presso la Presidenza del Consiglio
          dei   Ministri,  il  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la
          competitivita'   del  turismo,  articolato  in  due  uffici
          dirigenziali   di   livello   generale,   che,   in  attesa
          dell'adozione   dei   provvedimenti   di  riorganizzazione,
          subentra   nelle  funzioni  della  Direzione  generale  del
          turismo che e' conseguentemente soppressa.
              19-ter.  All'art.  54 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:
                a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
                "1. Il Ministero si articola in dipartimenti;
                b) al  comma 2,  alinea,  sono  soppresse le seguenti
          parole: «di cui all'art. 53»;
                c) al  comma 2,  dopo  la  lettera d), e' aggiunta la
          seguente:
              «d-bis) turismo".
              19-quater. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la  competitivita'  del
          turismo    sono    trasferite    le   risorse   finanziarie
          corrispondenti   alla   riduzione   della  spesa  derivante
          dall'attuazione   del   comma 1,   nonche'   le   dotazioni
          strumentali   e  di  personale  della  soppressa  Direzione
          generale   del   turismo   del  Ministero  delle  attivita'
          produttive.   In  attesa  dell'emanazione  del  regolamento
          previsto   dal  comma 23,  l'esercizio  delle  funzioni  e'
          assicurato  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  d'intesa  con  il  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali  e  il  Ministro dell'economia e delle
          finanze.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e'
          autorizzato  a  provvedere,  per  l'anno  2006,  con propri
          decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri   delle   risorse   finanziarie   della  soppressa
          Direzione  generale  del  turismo  iscritte  nello stato di
          previsione  del  Ministero dello sviluppo economico nonche'
          delle  risorse  corrispondenti  alla  riduzione della spesa
          derivante   dall'attuazione   del   comma 1,  da  destinare
          all'istituzione  del  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e la
          competitivita' del turismo.
              19-quinquies.   Con   regolamento   adottato  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sono  ridefiniti,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per il
          bilancio  dello  Stato,  la  composizione e i compiti della
          Commissione  di  cui all'art. 38 della legge 4 maggio 1983,
          n.  184,  e  successive modificazioni, nonche' la durata in
          carica  dei suoi componenti sulla base delle norme generali
          contenute  nella  medesima legge. A decorrere dalla data di
          entrata  in vigore del regolamento sono abrogati l'art. 38,
          commi 2,  3  e 4, e l'art. 39 della citata legge n. 184 del
          1983.
              20.  All'art.  10,  comma 1,  del  decreto  legislativo
          30 luglio  1999, n. 303, dopo la lettera a), e' inserita la
          seguente:
                "b)  italiani  nel  mondo  al  Ministero degli affari
          esteri;".
              21.   All'art.  8,  comma 2,  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n. 281, dopo le parole: "Ministro per gli
          affari regionali" sono inserite le seguenti: "nella materia
          di rispettiva competenza".
              22.  Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi
          del comma 19:
                a) quanto   alla  lettera a),  sono  trasferite  alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri le inerenti strutture
          organizzative  del  Ministero  per  i  beni  e le attivita'
          culturali,  con  le  relative  risorse finanziarie, umane e
          strumentali;
                b) quanto  alle  lettere b)  e c),  il Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  utilizza  le  inerenti  strutture
          organizzative  del  Ministero dell'interno. L'utilizzazione
          del  personale  puo'  avvenire  mediante avvalimento ovvero
          nelle  forme  di  cui  agli  articoli 9,  comma 2, e 9-bis,
          comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
                c) quanto   alla   lettera d),   la   Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri puo' avvalersi del Forum nazionale
          dei giovani;
                d) quanto   alla   lettera e),   il   Presidente  del
          Consiglio    dei   Ministri   si   avvale,   tra   l'altro,
          dell'Osservatorio  per il contrasto della pedofilia e della
          pornografia minorile di cui all'art. 17, comma 1-bis, della
          legge 3 agosto 1998, n. 269.
              22-bis.  La  Commissione e la segreteria tecnica di cui
          all'art.  3,  commi da  6-duodecies  a  6-quaterdecies, del
          decreto-legge   14 marzo   2005,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  14 maggio  2005,  n.  80,  e
          successive   modificazioni,   sono   soppresse.  Presso  la
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e' costituita, con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio, una unita' per la
          semplificazione   e  la  qualita'  della  regolazione,  con
          relativa  segreteria  tecnica  che costituisce struttura di
          missione   ai  sensi  dell'art.  7,  comma 4,  del  decreto
          legislativo   30 luglio  1999,  n.  303.  L'Unita'  per  la
          semplificazione  e  la  qualita' della regolazione opera in
          posizione  di  autonomia  funzionale e svolge, tra l'altro,
          compiti  di  supporto tecnico di elevata qualificazione per
          il  Comitato  interministeriale  per l'indirizzo e la guida
          strategica delle politiche di semplificazione e di qualita'
          della  regolazione  di  cui  all'art.  1  del decreto-legge
          10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  9 marzo  2006,  n.  80.  Non  trova conseguentemente
          applicazione  l'art.  24,  comma 3, del decreto legislativo
          30 marzo  2001, n. 165. Non si applicano l'art. 1, comma 9,
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' l'art. 29 del
          decreto-legge   4 luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4 agosto  2006, n. 248, fermo
          restando  il  vincolo  di  spesa  di cui al presente comma.
          Della  Unita'  per  la  semplificazione e la qualita' della
          regolazione  fa  parte  il  capo  del  dipartimento per gli
          affari   giuridici   e  legislativi  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  e  i  componenti  sono scelti tra
          professori    universitari,    magistrati   amministrativi,
          contabili  ed  ordinari,  avvocati  dello Stato, funzionari
          parlamentari,  avvocati del libero foro con almeno quindici
          anni  di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle
          amministrazioni    pubbliche    ed   esperti   di   elevata
          professionalita'.  Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche
          amministrazioni,   gli   esperti   e   i  componenti  della
          segreteria  tecnica possono essere collocati in aspettativa
          o  fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi
          ordinamenti.  Per  il funzionamento dell'unita' si utilizza
          lo  stanziamento  di  cui all'art. 3, comma 6-quaterdecies,
          del  decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto
          del  venticinque  per cento. Con decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri si provvede, altresi', al riordino
          delle  funzioni  e  delle  strutture  della  Presidenza del
          Consiglio   dei   Ministri   relative  all'esercizio  delle
          funzioni  di  cui  al  presente  comma e alla riallocazione
          delle  relative  risorse. A decorrere dalla data di entrata
          in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  e' abrogato l'art. 11, comma 2, della legge
          6 luglio   2002,  n.  137.  Allo  scopo  di  assicurare  la
          funzionalita'   del   CIPE,  l'art.  29  del  decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  4 agosto  2006,  n.  248,  non si applica, altresi',
          all'unita'  tecnica-finanza  di  progetto di cui all'art. 7
          della  legge  17 maggio  1999,  n.  144,  e alla segreteria
          tecnica  della cabina di regia nazionale di cui all'art. 5,
          comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e
          all'art. 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  9 febbraio  1999,  n.  61. La segreteria
          tecnico-operativa istituita ai sensi dell'art. 22, comma 2,
          della   legge   9 gennaio   1991,   n.   10,  e  successive
          modificazioni,  costituisce  organo  di direzione ricadente
          tra  quelli  di cui all'art. 29, comma 7, del decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248.
              22-ter.  Il  comma 2  dell'art. 9 della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e' sostituito dal seguente:
              "2.  Ogni  qualvolta  la  legge o altra fonte normativa
          assegni,  anche  in  via  delegata, compiti specifici ad un
          Ministro  senza  portafoglio  ovvero  a  specifici uffici o
          dipartimenti  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          gli    stessi    si    intendono    comunque    attribuiti,
          rispettivamente,  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
          che  puo' delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di
          Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".
              23.  In  attuazione  delle  disposizioni  previste  dal
          presente   decreto  e  limitatamente  alle  amministrazioni
          interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi
          dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo
          delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che
          al   termine  del  processo  di  riorganizzazione  non  sia
          superato,   dalle  nuove  strutture,  il  limite  di  spesa
          previsto  per  i  Ministeri  di origine e si resti altresi'
          entro  il  limite  complessivo  della spesa sostenuta, alla
          data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, per la
          totalita' delle strutture di cui al presente comma.
              23-bis.  Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
          Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,    sentiti    i   Ministri   interessati,   previa
          consultazione  delle  organizzazioni sindacali maggiormente
          rappresentative,  sono determinati i criteri e le modalita'
          per  l'individuazione  delle  risorse  umane  relative alle
          funzioni trasferite ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
          9 e 19-quater.
              24.  All'art.  13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno
          2001,  n.  217,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          3 agosto 2001, n. 317, dopo le parole: «i singoli Ministri»
          sono inserite le seguenti: «, anche senza portafoglio,».
              24-bis.  All'art.  14, comma 2, del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, e' inserito
          il  seguente:  "All'atto del giuramento del Ministro, tutte
          le  assegnazioni  di  personale, ivi compresi gli incarichi
          anche   di   livello  dirigenziale  e  le  consulenze  e  i
          contratti,  anche  a  termine,  conferiti nell'ambito degli
          uffici  di  cui al presente comma, decadono automaticamente
          ove  non  confermati entro trenta giorni dal giuramento del
          nuovo Ministro".
              24-ter.  Il  termine  di  cui all'art. 14, comma 2, del
          decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
          dal  comma 24-bis  del presente articolo, decorre, rispetto
          al  giuramento  dei Ministri in carica alla data di entrata
          in  vigore della legge di conversione del presente decreto,
          da  tale  ultima  data.  Sono  fatti  salvi,  comunque,  le
          assegnazioni  e  gli incarichi conferiti successivamente al
          17 maggio 2006.
              24-quater. Ai vice Ministri e' riservato un contingente
          di  personale  pari a quello previsto per le segreterie dei
          Sottosegretari   di  Stato.  Tale  contingente  si  intende
          compreso  nel  contingente  complessivo del personale degli
          uffici  di  diretta  collaborazione  stabilito  per ciascun
          Ministro,  con relativa riduzione delle risorse complessive
          a tal fine previste.
              24-quinquies. Il Ministro, in ragione della particolare
          complessita'  della  delega attribuita, puo' autorizzare il
          vice  Ministro, in deroga al limite di cui al primo periodo
          del  comma 24-quater e comunque entro il limite complessivo
          della  spesa  per  il  personale  degli  uffici  di diretta
          collaborazione  del  Ministro,  come rideterminato ai sensi
          dello  stesso  comma,  a nominare un consigliere giuridico,
          che  e' responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta
          collaborazione  del  Ministro,  o un altro soggetto esperto
          nelle  materie delegate, un capo della segreteria, il quale
          coordina   l'attivita'   del   personale  di  supporto,  un
          segretario  particolare,  un  responsabile della segreteria
          tecnica  ovvero  un  altro  esperto, un addetto stampa o un
          portavoce   nonche',   ove   necessario  in  ragione  delle
          peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari
          internazionali.  Il  vice Ministro, per le materie inerenti
          alle funzioni delegate, si avvale dell'Ufficio di Gabinetto
          e dell'ufficio legislativo del Ministero.
              24-sexies.  Alle disposizioni di cui ai commi 24-quater
          e  24-quinquies  si adeguano i regolamenti emanati ai sensi
          dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          e  dell'art.  14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n.  165.  Fino a tale adeguamento, gli incarichi, le
          nomine  o  le assegnazioni di personale incompatibili con i
          commi 24-quater   e   24-quinquies,   a   qualsiasi  titolo
          effettuati,   sono   revocati  di  diritto  ove  non  siano
          utilizzati  per  gli  uffici  di diretta collaborazione del
          Ministro,  nei  limiti  delle dotazioni ordinarie di questi
          ultimi.
              24-septies.  E'  abrogato l'art. 3 della legge 6 luglio
          2002, n. 137.
              24-octies.  All'art. 3, comma 2, del regolamento di cui
          al  decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001,
          n.  258,  e  successive  modificazioni,  sono  soppresse le
          seguenti  parole:  ",  di  cui  uno  scelto tra i dirigenti
          preposti  a  uffici  di  livello  dirigenziale generale del
          Ministero".
              24-novies.  All'art.  3-bis,  comma 3,  lettera b), del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
          modificazioni,   le  parole:  ",  ovvero  espletamento  del
          mandato   parlamentare   di   senatore   o  deputato  della
          Repubblica,   nonche'   di   consigliere   regionale"  sono
          soppresse.
              25.  Le  modalita'  di  attuazione del presente decreto
          devono  essere  tali  da garantire l'invarianza della spesa
          con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane
          in  servizio, strumentali e finanziarie gia' previste dalla
          legislazione  vigente  e stanziate in bilancio, fatta salva
          la   rideterminazione   degli   organici  quale  risultante
          dall'attuazione   dell'art.   1,   comma 93,   della  legge
          30 dicembre 2004, n. 311.
              25-bis.  Dal  riordino delle competenze dei Ministeri e
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri e dal loro
          accorpamento  non  deriva  alcuna revisione dei trattamenti
          economici  complessivi  in  atto  corrisposti ai dipendenti
          trasferiti   ovvero   a   quelli   dell'amministrazione  di
          destinazione  che  si  rifletta  in  maggiori  oneri per il
          bilancio dello Stato.
              25-ter.  Gli  schemi  dei  decreti  del  Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri,   attuativi  del  riordino  dei
          Ministeri  e  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri
          previsti  dal presente decreto, sono corredati da relazione
          tecnica   e  sottoposti  per  il  parere  alle  commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  e  alle commissioni
          bilancio  del  Senato  della  Repubblica e della Camera dei
          deputati  per  i  profili di carattere finanziario. Decorsi
          trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti
          possono essere comunque adottati.
              25-quater.  L'onere  relativo  ai contingenti assegnati
          agli  uffici  di  diretta  collaborazione dei Ministri, dei
          vice  Ministri  e  dei  Sottosegretari  di  Stato  non deve
          essere,  comunque, superiore al limite di spesa complessivo
          riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore
          del presente decreto.
              25-quinquies.  All'onere  relativo  alla corresponsione
          del  trattamento  economico  ai  Ministri,  vice Ministri e
          Sottosegretari  di Stato in attuazione dei commi da 1 a 8 e
          19  del  presente articolo, pari ad euro 250.000 per l'anno
          2006  e  ad  euro  375.000  a  decorrere dall'anno 2007, si
          provvede,  quanto ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro
          375.000   per   l'anno   2007,  mediante  riduzione,  nella
          corrispondente  misura, dell'autorizzazione di spesa recata
          dall'art.   3,   comma 6-quaterdecies,   del  decreto-legge
          14 marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  14  maggio  2005, n. 80, e, quanto ad euro 375.000 a
          decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione
          dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
          2006-2008,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  "Fondo speciale" dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2006,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al Ministero degli affari esteri.
              25-sexies.    Al   maggiore   onere   derivante   dalla
          corresponsione   dell'indennita'   prevista   dalla   legge
          9 novembre  1999, n. 418, pari ad euro 4.576.000 per l'anno
          2006  e  ad  euro  6.864.000 a decorrere dall'anno 2007, si
          provvede    mediante    corrispondente    riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2006-2008,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  "Fondo speciale" dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2006,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al Ministero degli affari esteri.».
              - Il  testo  dell'art.  29  del  decreto-legge 4 luglio
          2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio
          economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
          razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche' interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153,
          e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
          legge  4 agosto  2006,  n.  248, pubblicata nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186,
          e' il seguente:
              «Art.  29  (Contenimento spesa per commissioni comitati
          ed  altri  organismi).  -  1.  Fermo  restando  il  divieto
          previsto  dall'art.  18,  comma 1,  della legge 28 dicembre
          2001,   n.   448,  la  spesa  complessiva  sostenuta  dalle
          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  per  organi  collegiali  e altri organismi,
          anche  monocratici,  comunque  denominati,  operanti  nelle
          predette  amministrazioni,  e' ridotta del trenta per cento
          rispetto  a  quella  sostenuta  nell'anno 2005. Ai suddetti
          fini   le  amministrazioni  adottano  con  immediatezza,  e
          comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  le  necessarie  misure  di
          adeguamento  ai  nuovi  limiti  di spesa. Tale riduzione si
          aggiunge  a  quella  prevista  dall'art. 1, comma 58, della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266.
              2.  Per  realizzare  le finalita' di contenimento delle
          spese  di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
          procede,  entro  centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto, al riordino degli organismi,
          anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
          con  regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  per gli organismi
          previsti  dalla  legge  o da regolamento e, per i restanti,
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
          proposta  del  Ministro competente. I provvedimenti tengono
          conto dei seguenti criteri:
                a) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e
          funzionali;
                b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
          che svolgono funzioni omogenee;
                c) limitazione del numero delle strutture di supporto
          a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
          organismi;
                d) diminuzione   del   numero  dei  componenti  degli
          organismi;
                e) riduzione  dei  compensi  spettanti  ai componenti
          degli organismi;
                e-bis)  indicazione  di  un  termine  di  durata, non
          superiore  a  tre anni, con la previsione che alla scadenza
          l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
                e-ter)  previsione  di  una relazione di fine mandato
          sugli  obiettivi  realizzati dagli organismi, da presentare
          all'amministrazione   competente   e  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri.
              2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
          prima  della scadenza del termine di durata degli organismi
          individuati  dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
          concerto  con  l'amministrazione  di settore competente, la
          perdurante    utilita'    dell'organismo    proponendo   le
          conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
          dello stesso.
              3.   Le  amministrazioni  non  statali  sono  tenute  a
          provvedere,  entro  lo  stesso  termine  e sulla base degli
          stessi  criteri  di  cui  al  comma 2,  con  atti di natura
          regolamentare   previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  da
          sottoporre  alla verifica degli organi interni di controllo
          e   all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,  ove
          prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
          le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
          di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
              4.  Gli  organismi  non  individuati  dai provvedimenti
          previsti  dai  commi 2  e  3 entro centottanta giorni dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
          soppressi.
              5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
          si  sia  provveduto  agli adempimenti ivi previsti e' fatto
          divieto  alle  amministrazioni di corrispondere compensi ai
          componenti degli organismi di cui al comma 1.
              6.  Le  disposizioni  del presente articolo non trovano
          diretta  applicazione alle regioni, alle province autonome,
          agli  enti  locali  e  agli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale,   per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di
          principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
              7.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  agli  organi  di  direzione,  amministrazione  e
          controllo.».
              - Il   testo  del  comma 58  dell'art.  1  della  legge
          23 dicembre  2005,  n.  266,  recante  «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria  2006)»,  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302,
          e' il seguente:
              «58. Le   somme   riguardanti   indennita',   compensi,
          gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
          corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione
          e   controllo,   consigli   di   amministrazione  e  organi
          collegiali  comunque  denominati,  presenti nelle pubbliche
          amministrazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  e  negli enti da queste ultime controllati,
          sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
          importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».
          Note all'art. 1:
              - Per   il   testo   del   comma 67   dell'art.  1  del
          decreto-legge  23 ottobre  1996,  n. 545, si vedano le note
          alle premesse.
              - Il   testo   dell'art.   8  del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento
          delle   attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei  comuni,  con  la  Conferenza Stato-citta' ed autonomie
          locali»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30 agosto
          1997, n. 202, e' il seguente:
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».