IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2004/17/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le  procedure  di  appalto
degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto e servizi postali; 
  Vista  la  direttiva  2004/18/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  31  marzo  2004,  che  coordina  le   procedure   di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di  forniture  e  di
servizi; 
  Visto il regolamento  (CE)  1874/2004  della  Commissione,  del  28
ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e  2004/18/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  riguardo   alle   soglie   di
applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti; 
  Visto il decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  recante
«Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,   servizi   e
forniture», emanato in attuazione delle direttive sopra richiamate; 
  Vista la legge 18 aprile  2005,  n.  62,  legge  comunitaria  2004,
recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE, ed in particolare l'articolo 25, comma 3,  che  prevede
la possibilita' di emanare disposizioni correttive ed integrative del
citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  entro  due  anni
dalla sua data di entrata in vigore; 
  Visto il  decreto  legislativo  26  gennaio  2007,  n.  6,  recante
modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
163, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18  aprile  2005,
n. 62; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 25 gennaio 2007; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 15 marzo 2007; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 giugno 2007; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 luglio 2007; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
delle infrastrutture, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, dell'economia e  delle  finanze,  dell'interno,  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  dello   sviluppo   economico,
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e  per  gli
affari regionali e le autonomie locali; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                       Disposizioni correttive 
 
  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti correzioni ed integrazioni: 
    a) all'articolo 7, comma 4, le parole: «svolge i» sono sostituite
dalle seguenti: «si avvale delle  sezioni  regionali  competenti  per
territorio, per l'acquisizione  delle  informazioni  necessarie  allo
svolgimento dei»; 
    b) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «delle forze  armate
o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di
istituto» sono inserite le  seguenti:  «nonche'  dell'amministrazione
della giustizia»; 
    c) all'articolo 53, comma 2, lettera c), sono aggiunti in fine  i
seguenti periodi: «L'offerta relativa al prezzo indica  distintamente
il corrispettivo richiesto per la progettazione  definitiva,  per  la
progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. Ai fini  della
valutazione  del  progetto,  il  regolamento  disciplina  i   fattori
ponderali da assegnare ai «pesi» o «punteggi» in modo da  valorizzare
la qualita',  il  pregio  tecnico,  le  caratteristiche  estetiche  e
funzionali e le caratteristiche ambientali.»; 
    d) all'articolo 53, dopo il comma 3,  e'  inserito  il  seguente:
«3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), nel  caso
in cui, ai sensi del comma 3, l'appaltatore si avvale di uno  o  piu'
soggetti qualificati alla realizzazione  del  progetto,  la  stazione
appaltante puo' indicare nel  bando  di  gara  le  modalita'  per  la
corresponsione  diretta  al  progettista  della  quota  del  compenso
corrispondente agli oneri di  progettazione,  al  netto  del  ribasso
d'asta, previa approvazione del progetto e previa  presentazione  dei
relativi documenti fiscali del progettista.»; 
    e) all'articolo 56, comma 1, le lettere b) e c) sono soppresse; 
    f) all'articolo 57, comma 5, la lettera b)  e'  sostituita  dalla
seguente: «b) per nuovi  servizi  consistenti  nella  ripetizione  di
servizi analoghi gia' affidati all'operatore economico aggiudicatario
del  contratto  iniziale  dalla  medesima  stazione   appaltante,   a
condizione che tali servizi siano conformi a un progetto  di  base  e
che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato
secondo una procedura  aperta  o  ristretta;  in  questa  ipotesi  la
possibilita' del ricorso alla  procedura  negoziata  senza  bando  e'
consentita  solo  nei  tre  anni  successivi  alla  stipulazione  del
contratto iniziale e deve essere indicata  nel  bando  del  contratto
originario; l'importo complessivo stimato dei servizi  successivi  e'
computato per la determinazione del valore globale del contratto,  ai
fini delle soglie di cui all'articolo 28.»; 
    g) all'articolo 58,  al  comma  1,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: «Il ricorso al dialogo competitivo  per  lavori  e'
consentito previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
e comunque ad esclusione dei lavori di cui alla parte II, titolo III,
capo IV. Per i lavori di cui alla parte II, titolo IV,  capo  II,  e'
altresi'  richiesto  il  parere  del  Consiglio  Superiore  dei  beni
culturali. I citati pareri sono resi entro 30 giorni dalla richiesta. 
Decorso tale termine, l'amministrazione puo' comunque procedere.»; 
    h) l'articolo 59, comma 1, e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Le
stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i  lavori,
gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori
di  manutenzione.  Gli  accordi  quadro  non  sono  ammessi  per   la
progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.»; 
    i) all'articolo 83, comma 1, la lettera e)  e'  sostituita  dalla
seguente: «e) le caratteristiche ambientali  e  il  contenimento  dei
consumi energetici  e  delle  risorse  ambientali  dell'opera  o  del
prodotto;»; 
    l) all'articolo 84, comma 8: 
      1) al primo periodo le parole: «delle stazioni appaltanti» sono
sostituite dalle seguenti: «della stazione appaltante»; 
      2) al secondo periodo, dopo la parola: «scelti»  sono  inserite
le seguenti: «tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'art. 3, comma 25, ovvero»; 
    m) all'articolo 110,  dopo  la  parola:  «proporzionalita»,  sono
inserite le parole: «con la procedura di cui all'articolo  57,  comma
6; l'invito e' rivolto  ad  almeno  cinque  soggetti»  ed  e'  infine
aggiunto il seguente periodo: «Nel regolamento di cui all'articolo  5
sono  dettate  le  disposizioni  volte   ad   assicurare   l'adeguata
partecipazione di giovani professionisti.»; 
    n) all'articolo 122, comma 1, e' aggiunto  in  fine  il  seguente
periodo: «Le stazioni appaltanti possono ricorrere  ai  contratti  di
cui all'articolo 53, comma 2, lettere b)  e  c),  qualora  riguardino
lavori di speciale complessita' o in caso di progetti integrali, come
definiti rispettivamente  dal  regolamento  di  cui  all'articolo  5,
ovvero  riguardino  lavori  di   manutenzione,   restauro   e   scavi
archeologici.»; 
    o) all'articolo 124, il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.
Le  stazioni  appaltanti  pubblicano  l'avviso  sui  risultati  della
procedura di affidamento sui siti informatici di cui all'articolo 66,
comma 7.»; 
    p) all'articolo 135, comma 1: 
      1) le parole: «il responsabile del  procedimento  valuta»  sono
sostituite dalle seguenti: «il responsabile del procedimento  propone
alla stazione appaltante»; 
      2) la parola: «l'opportunita» e' soppressa; 
    q) all'articolo 143, alla fine  del  comma  7  sono  aggiunte  le
seguenti parole: «, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore
residuo»; 
    r) all'articolo 153 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1 il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
«Le proposte sono presentate entro  180  giorni  dalla  pubblicazione
dell'avviso indicativo di cui al comma 3.»; 
      2) al comma 3 le parole: «Entro venti giorni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Entro novanta giorni»; 
      3) al comma 3, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    s) all'articolo  154,  comma  1,  gli  ultimi  due  periodi  sono
soppressi; 
    t) all'articolo 253: 
      1) al comma 1, le parole: «commi 1-bis e 1-ter» sono sostituite
dalle seguenti: «commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies»; 
      2) al comma 1-bis e' soppressa la lettera c); 
      3) al comma 1-ter, le parole: «degli articoli 3, comma  7,  53,
commi 2 e 3, e 56» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dell'articolo
56»; 
      4) dopo il comma 1-ter, sono inseriti i seguenti: 
        «1-quater. Per i  contratti  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture  nei  settori  ordinari   e   speciali,   le   disposizioni
dell'articolo 58 si applicano alle procedure i  cui  bandi  o  avvisi
siano pubblicati successivamente alla data di entrata in  vigore  del
regolamento di cui all'articolo 5. 
        1-quinquies. Per gli appalti di lavori pubblici di  qualsiasi
importo, nei settori ordinari,  le  disposizioni  degli  articoli  3,
comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano alle procedure i  cui  bandi
siano pubblicati successivamente alla data di entrata in  vigore  del
regolamento di cui all'articolo 5.». 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Le  direttive  2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento
          europeo  e  del Consiglio del 31 marzo 2004 sono pubblicate
          in G.U.C.E. n. L 134 del 30 aprile 2004.
              - Il  regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del
          28 ottobre  2004,  e'  pubblicato  in G.U.C.E. n. L 326 del
          29 ottobre 2004.
              - Il  decreto  legislativo  n.  163  del  2006 e' stato
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100,
          S.O.
              - Il testo dell'art. 25, comma 3, della legge 18 aprile
          2005,  n.  62  (Disposizioni  per l'adempimento di obblighi
          derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
          europee. Legge comunitaria 2004 - Pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, S.O.), e' il seguente:
              «Art.  25.  - Delega  al Governo per l'attuazione della
          direttiva  2004/17/CE  del  31 marzo  2004  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  che  coordina  le procedure di
          appalto  degli  enti erogatori di acqua e di energia, degli
          enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali,
          e   della   direttiva  2004/18/CE  del  31 marzo  2004  del
          Parlamento   europeo   e   del   Consiglio,   relativa   al
          coordinamento   delle  procedure  di  aggiudicazione  degli
          appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
          (Omissis).
              3.  Entro  due anni dalla data di entrata in vigore dei
          decreti  legislativi  previsti  dal  comma 1 possono essere
          emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto
          delle procedure di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4.».
              - Il  testo del decreto legislativo 26 gennaio 2007, n.
          6  «Disposizioni  correttive  ed  integrative  del  decreto
          legislativo  12 aprile  2006, n. 163, recante il codice dei
          contratti  pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture
          in  attuazione  delle  direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a
          norma dell'art. 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n.
          62  (legge  comunitaria  2004)»,  e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2007, n. 25.
              - Il   testo   dell'art.   8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
          -  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n.
          202), e' il seguente:
              «Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli affari regionali nella materia di rispettivacompetenza;
          ne  fanno  parte  altresi'  il  Ministro  del  tesoro e del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  il Ministro
          delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro
          della  sanita',  il  presidente dell'Associazione nazionale
          dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente dell'Unione
          province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente  dell'Unione
          nazionale  comuni,  comunita'  ed  enti montani - UNCEM. Ne
          fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI
          e  sei  presidenti  di  provincia  designati  dall'UPI. Dei
          quattordici     sindaci    designati    dall'ANCI    cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
          Note agli articoli 1, 2 e 3:
              - Si riportano gli articoli 3, 5, 6, 7, 11, 17, 32, 34,
          36, 37, 38, 40, 42, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 74, 83, 84,
          91,  92,  102, 110, 112, 113, 118, 122, 124, 133, 135, 141,
          142, 143, 144, 145, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 161, 163,
          164, 175, 176, 177, 185, 186, 204, 206, 241, 243, 247, 253,
          256  e  l'allegato  XXI,  articoli 28,  31  e 38 del citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificati
          dal presente decreto legislativo:
              «Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
          si applicano le definizioni che seguono.
              2.  Il  "codice"  e'  il  presente codice dei contratti
          pubblici di lavori, servizi, forniture.
              3.  I  "contratti"  o  i  "contratti  pubblici"  sono i
          contratti  di  appalto  o di concessione aventi per oggetto
          l'acquisizione   di   servizi,   o   di  forniture,  ovvero
          l'esecuzione  di  opere  o  lavori,  posti  in essere dalle
          stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti
          aggiudicatori.
              4.  I  "settori ordinari" dei contratti pubblici sono i
          settori   diversi  da  quelli  del  gas,  energia  termica,
          elettricita',    acqua,    trasporti,    servizi   postali,
          sfruttamento  di area geografica, come definiti dalla parte
          III  del  presente  codice,  in  cui  operano  le  stazioni
          appaltanti come definite dal presente articolo.
              5.  I  «settori speciali» dei contratti pubblici sono i
          settori  del  gas,  energia  termica,  elettricita', acqua,
          trasporti,    servizi   postali,   sfruttamento   di   area
          geografica,  come  definiti  dalla  parte  III del presente
          codice.
              6.  Gli  "appalti  pubblici"  sono i contratti a titolo
          oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante
          o  un  ente aggiudicatore e uno o piu' operatori economici,
          aventi  per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di
          prodotti,  la  prestazione  di  servizi  come  definiti dal
          presente codice.
              7.  Gli  "appalti  pubblici  di  lavori"  sono  appalti
          pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente,
          la  progettazione  esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa
          acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la
          progettazione  esecutiva  e  l'esecuzione,  relativamente a
          lavori   o   opere   rientranti  nell'allegato  I,  oppure,
          limitatamente  alle  ipotesi  di  cui alla parte II, titolo
          III,   capo  IV,  l'esecuzione,  con  qualsiasi  mezzo,  di
          un'opera   rispondente   alle  esigenze  specificate  dalla
          stazione  appaltante  o dall'ente aggiudicatore, sulla base
          del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara.
              8.  I "lavori" comprendono le attivita' di costruzione,
          demolizione,    recupero,    ristrutturazione,    restauro,
          manutenzione, di opere. Per "opera" si intende il risultato
          di  un  insieme  di  lavori,  che  di  per se' esplichi una
          funzione  economica  o  tecnica.  Le  opere comprendono sia
          quelle  che  sono  il  risultato  di  un  insieme di lavori
          edilizi o di genio civile di cui all'allegato I, sia quelle
          di   presidio   e   difesa   ambientale   e  di  ingegneria
          naturalistica.
              9.  Gli  "appalti  pubblici  di forniture" sono appalti
          pubblici  diversi  da quelli di lavori o di servizi, aventi
          per   oggetto  l'acquisto,  la  locazione  finanziaria,  la
          locazione  o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per
          l'acquisto, di prodotti.
              10.  Gli  "appalti  pubblici  di  servizi" sono appalti
          pubblici  diversi  dagli  appalti  pubblici  di lavori o di
          forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di
          cui all'allegato II.
              11.  Le "concessioni di lavori pubblici" sono contratti
          a  titolo  oneroso,  conclusi  in  forma scritta, aventi ad
          oggetto,  in  conformita' al presente codice, l'esecuzione,
          ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la
          progettazione  definitiva,  la  progettazione  esecutiva  e
          l'esecuzione  di  lavori pubblici o di pubblica utilita', e
          di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,
          nonche'  la  loro  gestione  funzionale  ed  economica, che
          presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico
          di  lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei
          lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o
          in  tale  diritto accompagnato da un prezzo, in conformita'
          al presente codice.
              12.  La  "concessione  di  servizi" e' un contratto che
          presenta  le  stesse caratteristiche di un appalto pubblico
          di  servizi,  ad  eccezione  del fatto che il corrispettivo
          della  fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto
          di  gestire  i servizi o in tale diritto accompagnato da un
          prezzo, in conformita' all'art. 30.
              13. L'"accordo quadro" e' un accordo concluso tra una o
          piu' stazioni appaltanti e uno o piu' operatori economici e
          il  cui  scopo  e' quello di stabilire le clausole relative
          agli  appalti  da  aggiudicare  durante un dato periodo, in
          particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le
          quantita' previste.
              14.   Il  "sistema  dinamico  di  acquisizione"  e'  un
          processo   di  acquisizione  interamente  elettronico,  per
          acquisti   di   uso   corrente,   le   cui  caratteristiche
          generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze
          di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per
          tutta  la sua durata a qualsivoglia operatore economico che
          soddisfi  i  criteri  di  selezione  e che abbia presentato
          un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.
              15.  L'"asta  elettronica"  e'  un  processo  per  fasi
          successive   basato   su   un  dispositivo  elettronico  di
          presentazione  di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di
          nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che
          interviene   dopo  una  prima  valutazione  completa  delle
          offerte  permettendo  che  la  loro  classificazione  possa
          essere  effettuata sulla base di un trattamento automatico.
          Gli  appalti  di  servizi e di lavori che hanno per oggetto
          prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori,
          non possono essere oggetto di aste elettroniche.
              16.  I  contratti  "di  rilevanza  comunitaria"  sono i
          contratti   pubblici   il   cui  valore  stimato  al  netto
          dell'imposta   sul  valore  aggiunto  (I.V.A.)  e'  pari  o
          superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1,
          lettera e),  91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel
          novero dei contratti esclusi.
              17.   I  contratti  "sotto  soglia"  sono  i  contratti
          pubblici  il  cui  valore stimato al netto dell'imposta sul
          valore  aggiunto  (I.V.A.)  e' inferiore alle soglie di cui
          agli  articoli 28,  32,  comma 1,  lettera e), 91, 99, 196,
          215,  235,  e  che  non  rientrino nel novero dei contratti
          esclusi.
              18.  I "contratti esclusi" sono i contratti pubblici di
          cui  alla parte I, titolo II, sottratti in tutto o in parte
          alla   disciplina   del   presente  codice,  e  quelli  non
          contemplati dal presente codice.
              19. I termini "imprenditore", "fornitore" e "prestatore
          di  servizi"  designano  una  persona fisica, o una persona
          giuridica,  o  un  ente  senza  personalita' giuridica, ivi
          compreso  il  gruppo  europeo di interesse economico (GEIE)
          costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991,
          n.   240,   che  offra  sul  mercato,  rispettivamente,  la
          realizzazione  di lavori o opere, la fornitura di prodotti,
          la prestazione di servizi.
              20.  Il  termine "raggruppamento temporaneo" designa un
          insieme  di  imprenditori,  o  fornitori,  o  prestatori di
          servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo
          scopo  di  partecipare alla procedura di affidamento di uno
          specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una
          unica offerta.
              21.  Il  termine  "consorzio"  si riferisce ai consorzi
          previsti   dall'ordinamento,   con   o  senza  personalita'
          giuridica.
              22.   Il   termine   "operatore   economico"  comprende
          l'imprenditore,  il  fornitore e il prestatore di servizi o
          un raggruppamento o consorzio di essi.
              23.  L'"offerente"  e'  l'operatore  economico  che  ha
          presentato un'offerta.
              24.  Il  "candidato"  e'  l'operatore  economico che ha
          chiesto   di   partecipare  a  una  procedura  ristretta  o
          negoziata o a un dialogo competitivo.
              25.   Le   "amministrazioni  aggiudicatrici"  sono:  le
          amministrazioni    dello    Stato;    gli   enti   pubblici
          territoriali;  gli  altri  enti pubblici non economici; gli
          organismi  di  diritto  pubblico;  le associazioni, unioni,
          consorzi,   comunque   denominati,   costituiti   da  detti
          soggetti.
              26.  L'"organismo  di  diritto  pubblico"  e' qualsiasi
          organismo, anche in forma societaria:
                - istituito  per soddisfare specificatamente esigenze
          di  interesse  generale, aventi carattere non industriale o
          commerciale;
                - dotato di personalita' giuridica;
                - la   cui   attivita'   sia   finanziata   in   modo
          maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali
          o  da  altri  organismi  di  diritto pubblico oppure la cui
          gestione  sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure
          il   cui   organo  d'amministrazione,  di  direzione  o  di
          vigilanza  sia  costituito  da  membri dei quali piu' della
          meta'   e'  designata  dallo  Stato,  dagli  enti  pubblici
          territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
              27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle
          categorie  di  organismi di diritto pubblico che soddisfano
          detti   requisiti   figurano  nell'allegato  III,  al  fine
          dell'applicazione  delle disposizioni delle parti I, II, IV
          e V.
              28.  Le  "imprese  pubbliche" sono le imprese su cui le
          amministrazioni    aggiudicatrici    possono    esercitare,
          direttamente  o  indirettamente,  un'influenza  dominante o
          perche'  ne  sono  proprietarie,  o  perche'  vi  hanno una
          partecipazione  finanziaria,  o  in  virtu' delle norme che
          disciplinano   dette   imprese.  L'influenza  dominante  e'
          presunta    quando   le   amministrazioni   aggiudicatrici,
          direttamente   o   indirettamente,   riguardo  all'impresa,
          alternativamente o cumulativamente:
                a) detengono     la    maggioranza    del    capitale
          sottoscritto;
                b) controllano  la  maggioranza  dei  voti  cui danno
          diritto le azioni emesse dall'impresa;
                c) hanno  il diritto di nominare piu' della meta' dei
          membri  del consiglio di amministrazione, di direzione o di
          vigilanza dell'impresa.
              29.  Gli "enti aggiudicatori" al fine dell'applicazione
          delle  disposizioni  delle parti I, III, IV e V comprendono
          le  amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e
          i  soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici
          o  imprese pubbliche, operano in virtu' di diritti speciali
          o esclusivi concessi loro dall'autorita' competente secondo
          le norme vigenti.
              30.   Gli   elenchi,   non   limitativi,   degli   enti
          aggiudicatori  ai  fini  dell'applicazione della parte III,
          figurano nell'allegato VI.
              31.  Gli  "altri soggetti aggiudicatori", ai fini della
          parte  II,  sono  i  soggetti privati tenuti all'osservanza
          delle disposizioni del presente codice.
              32.  I  "soggetti  aggiudicatori",  ai  soli fini della
          parte   II,   titolo   III,  capo  IV  (lavori  relativi  a
          infrastrutture   strategiche  e  insediamenti  produttivi),
          comprendono  le  amministrazioni  aggiudicatrici  di cui al
          comma 25, gli enti aggiudicatori di cui al comma 29 nonche'
          i  diversi  soggetti  pubblici  o  privati  assegnatari dei
          fondi, di cui al citato capo IV.
              33. L'espressione "stazione appaltante" (...) comprende
          le  amministrazioni  aggiudicatrici e gli altri soggetti di
          cui all'art. 32.
              34.  La "centrale di committenza" e' un'amministrazione
          aggiudicatrice che:
                - acquista   forniture   o   servizi   destinati   ad
          amministrazioni  aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori,
          o
                - aggiudica   appalti  pubblici  o  conclude  accordi
          quadro   di   lavori,  forniture  o  servizi  destinati  ad
          amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.
              35.  Il "profilo di committente" e' il sito informatico
          di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti
          e  le  informazioni  previsti  dal presente codice, nonche'
          dall'allegato  X,  punto  2. Per i soggetti pubblici tenuti
          all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
          il  profilo  di committente e' istituito nel rispetto delle
          previsioni   di   tali   atti   legislativi   e  successive
          modificazioni,  e  delle  relative  norme  di attuazione ed
          esecuzione (3).
              36.  Le  "procedure  di  affidamento" e l'"affidamento"
          comprendono   sia   l'affidamento  di  lavori,  servizi,  o
          forniture,  o incarichi di progettazione, mediante appalto,
          sia l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione,
          sia   l'affidamento  di  concorsi  di  progettazione  e  di
          concorsi di idee.
              37. Le "procedure aperte" sono le procedure in cui ogni
          operatore economico interessato puo' presentare un'offerta.
              38.  Le  "procedure  ristrette"  sono le procedure alle
          quali ogni operatore economico puo' chiedere di partecipare
          e   in  cui  possono  presentare  un'offerta  soltanto  gli
          operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con
          le modalita' stabilite dal presente codice.
              39.  Il  "dialogo  competitivo"  e' una procedura nella
          quale   la   stazione   appaltante,   in  caso  di  appalti
          particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati
          ammessi  a  tale procedura, al fine di elaborare una o piu'
          soluzioni  atte a soddisfare le sue necessita' e sulla base
          della  quale  o delle quali i candidati selezionati saranno
          invitati   a   presentare  le  offerte;  a  tale  procedura
          qualsiasi operatore economico puo' chiedere di partecipare.
              40.  Le  "procedure negoziate" sono le procedure in cui
          le  stazioni  appaltanti consultano gli operatori economici
          da  loro  scelti  e  negoziano  con  uno  o piu' di essi le
          condizioni  dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce
          procedura negoziata.
              41.  I  "concorsi  di  progettazione" sono le procedure
          intese  a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel
          settore       della       pianificazione      territoriale,
          dell'urbanistica,   dell'architettura,   dell'ingegneria  o
          dell'elaborazione   di   dati,  un  piano  o  un  progetto,
          selezionato  da una commissione giudicatrice in base ad una
          gara, con o senza assegnazione di premi.
              42.  I  termini "scritto" o "per iscritto" designano un
          insieme di parole o cifre che puo' essere letto, riprodotto
          e  poi comunicato. Tale insieme puo' includere informazioni
          formate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.
              43.  Un  "mezzo  elettronico"  e' un mezzo che utilizza
          apparecchiature  elettroniche  di elaborazione (compresa la
          compressione  numerica)  e  di archiviazione dei dati e che
          utilizza  la diffusione, la trasmissione e la ricezione via
          filo,  via  radio,  attraverso  mezzi  ottici o altri mezzi
          elettromagnetici.
              44.  L'"Autorita'"  e' l'Autorita' per la vigilanza sui
          contratti  pubblici  di lavori, servizi e forniture, di cui
          all'art. 6.
              45.  L'"Osservatorio"  e'  l'Osservatorio dei contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  forniture  di  cui
          all'art. 7.
              46.  L'"Accordo"  e'  l'accordo  sugli appalti pubblici
          stipulato    nel   quadro   dei   negoziati   multilaterali
          dell'Uruguay Round.
              47.  Il "regolamento" e' il regolamento di esecuzione e
          attuazione del presente codice, di cui all'art. 5.
              48.  La "Commissione" e' la Commissione della Comunita'
          europea.
              49.   Il  "Vocabolario  comune  per  gli  appalti",  in
          appresso  CPV («Common Procurement Vocabulary»), designa la
          nomenclatura   di  riferimento  per  gli  appalti  pubblici
          adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel
          contempo   la  corrispondenza  con  le  altre  nomenclature
          esistenti.
              50.  Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al
          campo  di  applicazione  del  presente  codice derivanti da
          eventuali   discrepanze   tra  la  nomenclatura  CPV  e  la
          nomenclatura   NACE   di   cui  all'allegato  I  o  tra  la
          nomenclatura   CPV   e   la   nomenclatura   CPC  (versione
          provvisoria)  di  cui  all'allegato II, avra' la prevalenza
          rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.
              51.  Ai  fini  dell'art.  22 e dell'art. 100 valgono le
          seguenti definizioni:
                a) "rete    pubblica    di    telecomunicazioni"   e'
          l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente
          la  trasmissione  di  segnali  tra punti terminali definiti
          della  rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici
          o altri mezzi elettromagnetici;
                b) "punto  terminale  della  rete"  e'  l'insieme dei
          collegamenti  fisici e delle specifiche tecniche di accesso
          che  fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e
          sono  necessari  per  avere  accesso a tale rete pubblica e
          comunicare efficacemente per mezzo di essa;
                c) "servizi  pubblici  di  telecomunicazioni"  sono i
          servizi  di  telecomunicazioni  della cui offerta gli Stati
          membri   hanno   specificatamente  affidato  l'offerta,  in
          particolare ad uno o piu' enti di telecomunicazioni;
                d) "servizi  di telecomunicazioni" sono i servizi che
          consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e
          nell'instradamento  di  segnali  su  una  rete  pubblica di
          telecomunicazioni       mediante       procedimenti      di
          telecomunicazioni,  ad  eccezione  della  radiodiffusione e
          della televisione».
              «Art. 5 (Regolamento e capitolati). - 1. Lo Stato detta
          con  regolamento  la  disciplina  esecutiva e attuativa del
          presente  codice  in  relazione  ai  contratti  pubblici di
          lavori,  servizi  e  forniture  di  amministrazioni ed enti
          statali  e,  limitatamente  agli aspetti di cui all'art. 4,
          comma 3,   in   relazione   ai   contratti  di  ogni  altra
          amministrazione o soggetto equiparato.
              2.  Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive
          o  attuative  di disposizioni rientranti ai sensi dell'art.
          4,  comma 3,  in  ambiti di legislazione statale esclusiva,
          siano applicabili anche alle regioni e province autonome.
              3.  Fatto  salvo  il  disposto  dell'art. 196 quanto al
          regolamento  per i contratti del Ministero della difesa, il
          regolamento  di  cui al comma 1 e' adottato con decreto del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400.
              4.  Il regolamento e' adottato su proposta del Ministro
          delle  infrastrutture,  di  concerto  con  i Ministri delle
          politiche  comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali
          e  ambientali,  delle attivita' produttive, dell'economia e
          delle  finanze,  sentiti  i  Ministri interessati, e previo
          parere  del  Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo
          schema  di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere
          entro  quarantacinque  giorni  dalla  data di trasmissione,
          decorsi  i quali il regolamento puo' essere emanato. Con la
          procedura  di  cui  al  presente comma si provvede altresi'
          alle    successive   modificazioni   e   integrazioni   del
          regolamento.
              5.  Il  regolamento, oltre alle materie per le quali e'
          di  volta  in  volta  richiamato,  detta le disposizioni di
          attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
                a) programmazione dei lavori pubblici;
                b) rapporti  funzionali tra i soggetti che concorrono
          alla   realizzazione   dei  lavori,  dei  servizi  e  delle
          forniture, e relative competenze;
                c) competenze  del  responsabile  del  procedimento e
          sanzioni previste a suo carico;
                d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con
          le annesse normative tecniche;
                e) forme  di  pubblicita'  e  di conoscibilita' degli
          atti  procedimentali,  nonche'  procedure di accesso a tali
          atti;
                f) modalita'  di  istituzione  e  gestione  del  sito
          informatico presso l'Osservatorio;
                g) requisiti   soggettivi,  compresa  la  regolarita'
          contributiva attestata dal documento unico, di cui all'art.
          2,  comma 2,  del  decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22 novembre
          2002,   n.   266,   certificazioni   di  qualita',  nonche'
          qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri
          stabiliti  dal  presente  codice,  anche  prevedendo misure
          incentivanti  stabilite dalla legislazione vigente volte ad
          attenuare  i  costi  della  qualificazione per le piccole e
          medie imprese;
                h) procedure   di   affidamento  dei  contratti,  ivi
          compresi  gli  incarichi  di  progettazione,  i concorsi di
          progettazione  e  di  idee,  gli affidamenti in economia, i
          requisiti e le modalita' di funzionamento delle commissioni
          giudicatrici;
                i) direzione   dei  lavori,  servizi  e  forniture  e
          attivita' di supporto tecnico-amministrativo;
                l) procedure di esame delle proposte di variante;
                m) ammontare  delle  penali,  secondo  l'importo  dei
          contratti  e  cause  che  le determinano, nonche' modalita'
          applicative;
                n) quota  subappaltabile dei lavori appartenenti alla
          categoria prevalente ai sensi dell'art. 118;
                o) norme  riguardanti  le  attivita'  necessarie  per
          l'avvio  dell'esecuzione  dei  contratti,  e le sospensioni
          disposte  dal  direttore dell'esecuzione o dal responsabile
          del procedimento;
                p) modalita'   di   corresponsione  ai  soggetti  che
          eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di
          avanzamento della esecuzione;
                q) tenuta dei documenti contabili;
                r) intervento  sostitutivo  della stazione appaltante
          in   caso   di   inadempienza  retributiva  e  contributiva
          dell'appaltatore;
                s) collaudo      e      attivita'     di     supporto
          tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo
          semplificato  sulla  base  di  apposite  certificazioni  di
          qualita',  le  ipotesi  di  collaudo  in  corso  d'opera, i
          termini  per il collaudo, le condizioni di incompatibilita'
          dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i
          relativi  compensi,  i  requisiti  professionali secondo le
          caratteristiche dei lavori;
                s-bis)  tutela  dei  diritti  dei lavoratori, secondo
          quanto  gia'  previsto  ai  sensi  del  regolamento recante
          capitolato   generale   di  appalto  dei  lavori  pubblici,
          approvato  con  decreto  del  Ministro  dei lavori pubblici
          19 aprile 2000, n. 145.
              6. Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti
          esteri  delle  procedure  di  affidamento ed esecuzione dei
          lavori,  servizi  e  forniture, eseguiti sul territorio dei
          rispettivi  Stati  esteri,  nell'ambito di attuazione della
          legge  26 febbraio  1987,  n.  49,  sulla cooperazione allo
          sviluppo, il regolamento, sentito il Ministero degli affari
          esteri,  tiene conto della specialita' delle condizioni per
          la  realizzazione  di  lavori, servizi e forniture, e delle
          procedure   applicate   in   materia  dalle  organizzazioni
          internazionali e dalla Unione europea.
              7.  Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati,
          contenenti  la  disciplina  di  dettaglio  e  tecnica della
          generalita'  dei propri contratti o di specifici contratti,
          nel  rispetto  del presente codice e del regolamento di cui
          al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito
          costituiscono parte integrante del contratto.
              8.  Per  gli  appalti  di  lavori delle amministrazioni
          aggiudicatrici  statali e' adottato il capitolato generale,
          con  decreto  del Ministro delle infrastrutture, sentito il
          parere  del  Consiglio  superiore  dei lavori pubblici, nel
          rispetto  del  presente  codice e del regolamento di cui al
          comma 1.   Tale   capitolato,   menzionato   nel   bando  o
          nell'invito, costituisce parte integrante del contratto.
              9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al
          comma 8  puo' essere richiamato nei bandi o negli inviti da
          parte    delle    stazioni    appaltanti    diverse   dalle
          amministrazioni aggiudicatrici statali.».
              «Art.  6  (Autorita'  per  la  vigilanza  sui contratti
          pubblici  di lavori, servizi e forniture). - 1. L'Autorita'
          per  la  vigilanza  sui  lavori pubblici, con sede in Roma,
          istituita dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
          assume  la  denominazione di Autorita' per la vigilanza sui
          contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
              2. L'Autorita' e' organo collegiale costituito da sette
          membri  nominati  con  determinazione adottata d'intesa dai
          Presidenti  della  Camera  dei  deputati e del Senato della
          Repubblica.  I  membri dell'Autorita', al fine di garantire
          la  pluralita'  delle  esperienze  e delle conoscenze, sono
          scelti  tra  personalita'  che  operano in settori tecnici,
          economici  e  giuridici  con riconosciuta professionalita'.
          L'Autorita' sceglie il presidente tra i propri componenti e
          stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
              3. I membri dell'Autorita' durano in carica cinque anni
          e   non   possono   essere  confermati.  Essi  non  possono
          esercitare,   a   pena   di   decadenza,  alcuna  attivita'
          professionale   o   di   consulenza,   non  possono  essere
          amministratori  o dipendenti di enti pubblici o privati ne'
          ricoprire  altri  uffici  pubblici  di  qualsiasi  natura o
          rivestire  cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti
          politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di
          appartenenza,  sono  collocati fuori ruolo o in aspettativa
          per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze,   e'   determinato  il
          trattamento economico spettante ai membri dell'Autorita'.
              4. L'Autorita' e' connotata da indipendenza funzionale,
          di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa.
              5.  L'Autorita' vigila sui contratti pubblici, anche di
          interesse  regionale,  di  lavori,  servizi e forniture nei
          settori  ordinari  e  nei  settori  speciali,  nonche', nei
          limiti   stabiliti   dal  presente  codice,  sui  contratti
          pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito
          di  applicazione  del presente codice, al fine di garantire
          l'osservanza   dei   principi   di   cui   all'art.   2  e,
          segnatamente,  il  rispetto  dei  principi di correttezza e
          trasparenza  delle procedure di scelta del contraente, e di
          economica  ed  efficiente esecuzione dei contratti, nonche'
          il  rispetto  delle  regole della concorrenza nelle singole
          procedure di gara.
              6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorita'
          amministrative indipendenti.
              7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da
          altre norme, l'Autorita':
                a) vigila     sull'osservanza     della    disciplina
          legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con
          indagini  campionarie,  la  regolarita'  delle procedure di
          affidamento;
                b) vigila   sui   contratti   di   lavori,   servizi,
          forniture,  esclusi  in  tutto  o  in  parte dall'ambito di
          applicazione   del   presente   codice,   verificando,  con
          riferimento  alle  concrete  fattispecie  contrattuali,  la
          legittimita'  della  sottrazione  al  presente  codice e il
          rispetto  dei  principi  relativi ai contratti esclusi; non
          sono  soggetti a obblighi di comunicazione all'Osservatorio
          ne'  a  vigilanza  dell'Autorita'  i  contratti di cui agli
          articoli 16, 17, 18;
                c) vigila  affinche' sia assicurata l'economicita' di
          esecuzione dei contratti pubblici;
                d) accerta  che dall'esecuzione dei contratti non sia
          derivato pregiudizio per il pubblico erario;
                e) segnala  al  Governo e al Parlamento, con apposita
          comunicazione,    fenomeni    particolarmente    gravi   di
          inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui
          contratti pubblici;
                f) formula   al   Governo  proposte  in  ordine  alle
          modifiche  occorrenti  in  relazione  alla legislazione che
          disciplina   i   contratti  pubblici  di  lavori,  servizi,
          forniture;
                g) formula  al Ministro delle infrastrutture proposte
          per la revisione del regolamento;
                h) predispone  e invia al Governo e al Parlamento una
          relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni
          riscontrate   nel   settore   dei  contratti  pubblici  con
          particolare riferimento:
                  h.1)  alla  frequenza  del  ricorso a procedure non
          concorsuali;
                  h.2)  alla  inadeguatezza  della  pubblicita' degli
          atti;
                  h.3)  allo  scostamento dai costi standardizzati di
          cui all'art. 7;
                  h.4)  alla  frequenza  del  ricorso  a  sospensioni
          dell'esecuzione o a varianti in corso di esecuzione;
                  h.5)   al   mancato  o  tardivo  adempimento  degli
          obblighi   nei   confronti   dei   concessionari   e  degli
          appaltatori;
                  h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
                i) sovrintende all'attivita' dell'Osservatorio di cui
          all'art. 7;
                l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
                m) vigila  sul  sistema  di  qualificazione,  con  le
          modalita'  stabilite  dal  regolamento  di  cui all'art. 5;
          nell'esercizio   di   tale   vigilanza   l'Autorita'   puo'
          annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di
          attestazione,  le  attestazioni  rilasciate  in difetto dei
          presupposti   stabiliti   dalle   norme   vigenti,  nonche'
          sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;
                n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o
          piu'  delle  altre  parti,  esprime  parere  non vincolante
          relativamente  a  questioni  insorte durante lo svolgimento
          delle  procedure  di  gara,  eventualmente  formulando  una
          ipotesi  di soluzione; si applica l'art. 1, comma 67, terzo
          periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
                o) svolge  i  compiti previsti dall'art. 1, comma 67,
          legge 23 dicembre 2005, n. 266.
              8.  Quando all'Autorita' e' attribuita la competenza ad
          irrogare   sanzioni   pecuniarie,  le  stesse,  nei  limiti
          edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico
          cui  le  violazioni  si  riferiscono.  Sono  fatte salve le
          diverse   sanzioni   previste   dalle   norme   vigenti.  I
          provvedimenti dell'Autorita' devono prevedere il termine di
          pagamento  della  sanzione.  La  riscossione della sanzione
          avviene mediante iscrizione a ruolo.
              9.  Nell'ambito  della  propria  attivita'  l'Autorita'
          puo':
                a) richiedere    alle   stazioni   appaltanti,   agli
          operatori  economici  esecutori  dei  contratti, nonche' ad
          ogni  altra  pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche
          regionale,  operatore economico o persona fisica che ne sia
          in   possesso,   documenti,   informazioni   e  chiarimenti
          relativamente  ai  lavori, servizi e forniture pubblici, in
          corso  o  da  iniziare,  al  conferimento  di  incarichi di
          progettazione, agli affidamenti;
                b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di
          chiunque   ne  abbia  interesse,  avvalendosi  anche  della
          collaborazione di altri organi dello Stato;
                c) disporre    perizie   e   analisi   economiche   e
          statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a
          qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;
                d) avvalersi  del Corpo della Guardia di Finanza, che
          esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con
          i  poteri  di  indagine  ad  esso  attribuiti ai fini degli
          accertamenti  relativi  all'imposta  sul  valore aggiunto e
          alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni
          e   i   dati  acquisiti  dalla  Guardia  di  Finanza  nello
          svolgimento    di    tali    attivita'    sono   comunicati
          all'Autorita'.
              10.   Tutte  le  notizie,  le  informazioni  o  i  dati
          riguardanti  gli operatori economici oggetto di istruttoria
          da   parte   dell'Autorita'   sono   tutelati,   sino  alla
          conclusione   dell'istruttoria  medesima,  dal  segreto  di
          ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
          I  funzionari  dell'Autorita',  nell'esercizio  delle  loro
          funzioni,  sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal
          segreto d'ufficio.
              11.  Con  provvedimento  dell'Autorita',  i soggetti ai
          quali  e'  richiesto  di  fornire  gli  elementi  di cui al
          comma 9   sono   sottoposti  alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria  fino  a  euro  25.822 se rifiutano od omettono,
          senza  giustificato motivo, di fornire le informazioni o di
          esibire  i  documenti,  ovvero alla sanzione amministrativa
          pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od
          esibiscono  documenti  non veritieri. Le stesse sanzioni si
          applicano agli operatori economici che non ottemperano alla
          richiesta    della    stazione   appaltante   o   dell'ente
          aggiudicatore  di  comprovare  il possesso dei requisiti di
          partecipazione  alla procedura di affidamento, nonche' agli
          operatori  economici  che  forniscono  dati o documenti non
          veritieri,    circa    il   possesso   dei   requisiti   di
          qualificazione,   alle  stazioni  appaltanti  o  agli  enti
          aggiudicatori a agli organismi di attestazione.
              12. Qualora i soggetti ai quali e' richiesto di fornire
          gli  elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche
          amministrazioni,  si  applicano  le  sanzioni  disciplinari
          previste   dai   rispettivi  ordinamenti.  Il  procedimento
          disciplinare  e' instaurato dall'amministrazione competente
          su  segnalazione  dell'Autorita'  e  il  relativo  esito va
          comunicato all'Autorita' medesima.
              13.   Qualora  accerti  l'esistenza  di  irregolarita',
          l'Autorita'  trasmette  gli  atti  e  i propri rilievi agli
          organi  di controllo e, se le irregolarita' hanno rilevanza
          penale,  agli  organi  giurisdizionali  competenti. Qualora
          l'Autorita'  accerti  che  dalla  esecuzione  dei contratti
          pubblici  derivi  pregiudizio  per  il pubblico erario, gli
          atti   e   i  rilievi  sono  trasmessi  anche  ai  soggetti
          interessati   e  alla  procura  generale  della  Corte  dei
          conti.».
              «Art. 7 (Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
          lavori,    servizi   e   forniture).   -   1.   Nell'ambito
          dell'Autorita'  opera l'Osservatorio dei contratti pubblici
          relativi  a  lavori,  servizi  e forniture, composto da una
          sezione  centrale e da sezioni regionali aventi sede presso
          le  regioni  e  le province autonome. I modi e i protocolli
          della  articolazione regionale sono definiti dall'Autorita'
          di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
          Bolzano.
              2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di
          valutazione  e  verifica degli investimenti pubblici di cui
          all'art.  3,  comma 5,  del  decreto legislativo 5 dicembre
          1997, n. 430.
              3.  L'Osservatorio,  in  collaborazione  con  il CNIPA,
          opera   mediante  procedure  informatiche,  sulla  base  di
          apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli
          analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del
          Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale e degli
          altri  Ministeri  interessati,  dell'Istituto  nazionale di
          statistica    (ISTAT),    dell'Istituto   nazionale   della
          previdenza  sociale  (INPS),  dell'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul lavoro (INAIL),
          delle   regioni,   dell'Unione   province  d'Italia  (UPI),
          dell'Associazione  nazionale  comuni italiani (ANCI), delle
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          delle casse edili, della CONSIP.
              4.  La  sezione  centrale  dell'Osservatorio  si avvale
          delle  sezioni  regionali  competenti  per  territorio, per
          l'acquisizione    delle    informazioni   necessarie   allo
          svolgimento  dei  seguenti compiti, oltre a quelli previsti
          da altre norme:
                a) provvede  alla  raccolta  e  alla elaborazione dei
          dati  informativi concernenti i contratti pubblici su tutto
          il  territorio  nazionale  e,  in  particolare,  di  quelli
          concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni
          e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della
          mano  d'opera  e  le relative norme di sicurezza, i costi e
          gli  scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di
          esecuzione e le modalita' di attuazione degli interventi, i
          ritardi e le disfunzioni;
                b) determina  annualmente  costi  standardizzati  per
          tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali,
          facendone  oggetto  di  una  specifica  pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale;
                c) determina  annualmente  costi  standardizzati  per
          tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree
          territoriali,    facendone   oggetto   di   una   specifica
          pubblicazione,  avvalendosi  dei dati forniti dall'ISTAT, e
          tenendo  conto  dei parametri qualita' - prezzo di cui alle
          convenzioni  stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'art. 26,
          legge 23 dicembre 1999, n. 488;
                d) pubblica  semestralmente i programmi triennali dei
          lavori    pubblici    predisposti   dalle   amministrazioni
          aggiudicatrici,  nonche'  l'elenco  dei  contratti pubblici
          affidati;
                e) promuove   la  realizzazione  di  un  collegamento
          informatico  con  le  stazioni  appaltanti,  nonche' con le
          regioni,  al  fine di acquisire informazioni in tempo reale
          sui contratti pubblici;
                f) garantisce  l'accesso generalizzato, anche per via
          informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
                g) adempie   agli   oneri   di   pubblicita'   e   di
          conoscibilita' richiesti dall'Autorita';
                h) favorisce  la formazione di archivi di settore, in
          particolare  in  materia contrattuale, e la formulazione di
          tipologie  unitarie  da mettere a disposizione dei soggetti
          interessati;
                i) gestisce il proprio sito informatico;
                l) cura  l'elaborazione  dei  prospetti statistici di
          cui  all'art. 250 (contenuto del prospetto statistico per i
          contratti  pubblici  di  lavori,  forniture  e  servizi  di
          rilevanza comunitaria) e di cui all'art. 251 (contenuto del
          prospetto  statistico  per  i contratti pubblici di lavori,
          forniture  e  servizi  nei settori di gas, energia termica,
          elettricita',    acqua,    trasporti,    servizi   postali,
          sfruttamento di area geografica).
              5.    Al    fine   della   determinazione   dei   costi
          standardizzati  di  cui  al  comma 4,  lettera c), l'ISTAT,
          avvalendosi,  ove  necessario,  delle  Camere di commercio,
          cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato
          dei    principali    beni   e   servizi   acquisiti   dalle
          amministrazioni     aggiudicatrici,     provvedendo    alla
          comparazione,  su  base  statistica,  tra questi ultimi e i
          prezzi  di  mercato.  Gli  elenchi dei prezzi rilevati sono
          pubblicati   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno
          e  il  31  dicembre.  Per i prodotti e servizi informatici,
          laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione
          di  prezzi  di  mercato,  dette  rilevazioni  sono  operate
          dall'ISTAT   di   concerto  con  il  Centro  nazionale  per
          l'informatica  nella  pubblica  amministrazione  di  cui al
          decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
              5-bis Nella determinazione dei costi standardizzati, di
          cui  al  comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del costo
          del  lavoro  determinato  dal  Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale,  secondo quanto previsto dall'art. 87,
          comma 2, lettera g).
              6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa
          con   quello   per   la   funzione  pubblica,  assicura  lo
          svolgimento  delle  attivita'  di cui al comma 5, definendo
          modalita',    tempi   e   responsabilita'   per   la   loro
          realizzazione.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze
          vigila   sul   rispetto   da  parte  delle  amministrazioni
          aggiudicatrici  degli obblighi, dei criteri e dei tempi per
          la  rilevazione  dei  prezzi  corrisposti  e,  in  sede  di
          concerto  per la presentazione al Parlamento del disegno di
          legge  recante  il bilancio di previsione dello Stato, puo'
          proporre   riduzioni  da  apportare  agli  stanziamenti  di
          bilancio delle amministrazioni inadempienti.
              7.  In  relazione  alle  attivita', agli aspetti e alle
          componenti   peculiari  dei  lavori,  servizi  e  forniture
          concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte
          seconda  del  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i
          compiti  di  cui  alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono
          svolti   dalla   sezione   centrale  dell'Osservatorio,  su
          comunicazione  del  soprintendente  per i beni ambientali e
          architettonici  avente  sede  nel  capoluogo di regione, da
          effettuare   per   il   tramite   della  sezione  regionale
          dell'Osservatorio.
              8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono
          tenuti  a  comunicare  all'Osservatorio,  per  contratti di
          importo superiore a 150.000 euro:
                a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione
          definitiva  o  di  definizione della procedura negoziata, i
          dati  concernenti  il  contenuto  dei bandi, dei verbali di
          gara,  i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il
          nominativo dell'affidatario e del progettista;
                b) limitatamente  ai settori ordinari, entro sessanta
          giorni  dalla  data  del  loro compimento ed effettuazione,
          l'inizio,  gli  stati  di  avanzamento  e l'ultimazione dei
          lavori,  servizi,  forniture, l'effettuazione del collaudo,
          l'importo finale.
              Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non
          e'  necessaria  la comunicazione dell'emissione degli stati
          di   avanzamento.   Le  norme  del  presente  comma non  si
          applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22,
          23,  24,  25,  26, per i quali le stazioni appaltanti e gli
          enti  aggiudicatori  trasmettono  all'Autorita',  entro  il
          31 gennaio  di  ciascun  anno,  una relazione contenente il
          numero  e  i  dati  essenziali  relativi  a detti contratti
          affidati  nell'anno  precedente.  Il  soggetto  che ometta,
          senza  giustificato  motivo, di fornire i dati richiesti e'
          sottoposto, con provvedimento dell'Autorita', alla sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  fino a euro
          25.822.  La  sanzione e' elevata fino a euro 51.545 se sono
          forniti dati non veritieri.
              9.  I  dati  di  cui  al comma 8, relativi ai lavori di
          interesse   regionale,   provinciale   e   comunale,   sono
          comunicati  alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li
          trasmettono alla sezione centrale.
              10.  Il  regolamento  di  cui  all'art. 5 disciplina le
          modalita'  di  funzionamento  del  sito  informatico presso
          l'Osservatorio,  prevedendo  archivi  differenziati  per  i
          bandi,  gli  avvisi  e gli estremi dei programmi non ancora
          scaduti  e per atti scaduti, stabilendo altresi' il termine
          massimo  di  conservazione  degli  atti nell'archivio degli
          atti  scaduti,  nonche' un archivio per la pubblicazione di
          massime   tratte   da   decisioni  giurisdizionali  e  lodi
          arbitrali.».
              Art.  11 (Fasi delle procedure di affidamento). - 1. Le
          procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo
          nel   rispetto   degli   atti   di   programmazione   delle
          amministrazioni  aggiudicatrici,  se  previsti dal presente
          codice o dalle norme vigenti.
              2.  Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
          contratti   pubblici,   le  amministrazioni  aggiudicatrici
          decretano  o  determinano  di  contrarre, in conformita' ai
          propri  ordinamenti,  individuando  gli elementi essenziali
          del  contratto  e  i  criteri  di selezione degli operatori
          economici e delle offerte.
              3.  La  selezione dei partecipanti avviene mediante uno
          dei    sistemi    previsti    dal   presente   codice   per
          l'individuazione dei soggetti offerenti.
              4.  Le procedure di affidamento selezionano la migliore
          offerta,  mediante  uno  dei  criteri previsti dal presente
          codice.   Al   termine   della   procedura   e'  dichiarata
          l'aggiudicazione   provvisoria   a   favore   del   miglior
          offerente.
              5.    La    stazione    appaltante,   previa   verifica
          dell'aggiudicazione  provvisoria  ai  sensi  dell'art.  12,
          comma 1, provvede all'aggiudicazione definitiva.
              6.  Ciascun  concorrente  non  puo'  presentare piu' di
          un'offerta. L'offerta e' vincolante per il periodo indicato
          nel  bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione,
          per  centottanta  giorni  dalla scadenza del termine per la
          sua  presentazione.  La  stazione  appaltante puo' chiedere
          agli offerenti il differimento di detto termine.
              7.   L'aggiudicazione   definitiva   non   equivale  ad
          accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario e'
          irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9.
              8. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la
          verifica del possesso dei prescritti requisiti.
              9.  Divenuta  efficace  l'aggiudicazione  definitiva, e
          fatto  salvo  l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi
          consentiti   dalle   norme  vigenti,  la  stipulazione  del
          contratto  di  appalto  o  di concessione ha luogo entro il
          termine  di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto
          nel  bando  o  nell'invito  ad offrire, ovvero l'ipotesi di
          differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.
          Se  la  stipulazione  del contratto non avviene nel termine
          fissato,  ovvero  il controllo di cui all'art. 12, comma 3,
          non  avviene  nel  termine  ivi  previsto, l'aggiudicatario
          puo',  mediante  atto  notificato alla stazione appaltante,
          sciogliersi  da  ogni  vincolo  o  recedere  dal contratto.
          All'aggiudicatario  non  spetta  alcun indennizzo, salvo il
          rimborso  delle spese contrattuali documentate. Nel caso di
          lavori,  se e' intervenuta la consegna dei lavori in via di
          urgenza,  e  nel caso di servizi e forniture, se si e' dato
          avvio   all'esecuzione   del  contratto  in  via  d'urgenza
          l'aggiudicatario   ha   diritto  al  rimborso  delle  spese
          sostenute   per   l'esecuzione   dei  lavori  ordinati  dal
          direttore   dei  lavori,  ivi  comprese  quelle  per  opere
          provvisionali.  Nel  caso  di servizi e forniture, se si e'
          dato  avvio  all'esecuzione del contratto in via d'urgenza,
          l'aggiudicatario   ha   diritto  al  rimborso  delle  spese
          sostenute  per  le  prestazioni  espletate  su  ordine  del
          direttore dell'esecuzione.
              10.  Il  contratto  non  puo' comunque essere stipulato
          prima    di    trenta   giorni   dalla   comunicazione   ai
          controinteressati  del  provvedimento di aggiudicazione, ai
          sensi  dell'art.  79, salvo motivate ragioni di particolare
          urgenza che non consentono all'amministrazione di attendere
          il  decorso  del  predetto  termine.  La  deroga  di cui al
          periodo  precedente  non si applica ai contratti relativi a
          infrastrutture  strategiche  e  insediamenti produttivi, di
          cui alla parte II, titolo III, capo IV.
              11.   Il   contratto   e'  sottoposto  alla  condizione
          sospensiva  dell'esito positivo dell'eventuale approvazione
          e  degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle
          stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori.
              12.  L'esecuzione  del contratto puo' avere inizio solo
          dopo che lo stesso e' divenuto efficace, salvo che, in casi
          di  urgenza,  la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore
          ne   chieda   l'esecuzione  anticipata,  nei  modi  e  alle
          condizioni previste dal regolamento.
              13.  Il  contratto  e' stipulato mediante atto pubblico
          notarile,  o  mediante forma pubblica amministrativa a cura
          dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice,
          ovvero   mediante   scrittura  privata,  nonche'  in  forma
          elettronica  secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
          appaltante.».
              «Art. 17 (Contratti segretati o che esigono particolari
          misure  di  sicurezza).  -  1.  Le  opere,  i  servizi e le
          forniture  destinati  ad  attivita'  della  Banca d'Italia,
          delle  forze  armate  o  dei corpi di polizia per la difesa
          della   Nazione  o  per  i  compiti  di  istituto,  nonche'
          dell'amministrazione  della giustizia, o ad attivita' degli
          enti  aggiudicatori  di cui alla parte III, nei casi in cui
          sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza
          in  conformita' a disposizioni legislative, regolamentari e
          amministrative  vigenti  o  quando  lo  esiga la protezione
          degli  interessi  essenziali  della  sicurezza dello Stato,
          possono   essere   eseguiti  in  deroga  alle  disposizioni
          relative  alla  pubblicita'  delle procedure di affidamento
          dei  contratti  pubblici, nel rispetto delle previsioni del
          presente articolo.
              2.  Le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con
          provvedimento  motivato,  le  opere, servizi e forniture da
          considerarsi "segreti" ai sensi del regio decreto 11 luglio
          1941,  n.  1161  e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di
          altre norme vigenti, oppure "eseguibili con speciali misure
          di sicurezza".
              3.  I contratti sono eseguiti da operatori economici in
          possesso,  oltre  che  dei  requisiti previsti dal presente
          codice, dell'abilitazione di sicurezza.
              4.  L'affidamento  dei  contratti  dichiarati segreti o
          eseguibili  con speciali misure di sicurezza avviene previo
          esperimento  di  gara  informale a cui sono invitati almeno
          cinque  operatori  economici,  se sussistono in tale numero
          soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto
          e  sempre  che  la  negoziazione  con  piu' di un operatore
          economico sia compatibile con le esigenze di segretezza.
              5.  L'operatore  economico  invitato puo' richiedere di
          essere autorizzato a presentare offerta quale mandatario di
          un  raggruppamento  temporaneo,  del  quale deve indicare i
          componenti.  La  stazione appaltante o l'ente aggiudicatore
          entro  i  successivi  dieci giorni e' tenuto a pronunziarsi
          sull'istanza;  la  mancata  risposta nel termine equivale a
          diniego di autorizzazione.
              6.  Gli incaricati della progettazione, della direzione
          dell'esecuzione    e    del   collaudo,   qualora   esterni
          all'amministrazione,     devono    essere    in    possesso
          dell'abilitazione di sicurezza.
              7.  I contratti di cui al presente art. posti in essere
          da  amministrazioni  statali sono sottoposti esclusivamente
          al  controllo successivo della Corte dei conti, la quale si
          pronuncia  altresi'  sulla regolarita', sulla correttezza e
          sull'efficacia  della  gestione.  Dell'attivita'  di cui al
          presente  comma e' dato conto entro il 30 giugno di ciascun
          anno in una relazione al Parlamento.
              8.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore del
          presente  codice,  con decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  su  proposta del Comitato interministeriale
          per  i  servizi  di informazione e sicurezza, previa intesa
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il
          Ministro  delle  infrastrutture,  sentito  il  Consiglio di
          Stato  che  si  pronuncia entro quarantacinque giorni dalla
          richiesta,  e'  adottato apposito regolamento, nel rispetto
          delle  previsioni del presente articolo, per l'acquisizione
          di  beni,  servizi,  lavori  e  opere  in economia ovvero a
          trattativa  privata,  da  parte degli organismi di cui agli
          articoli 3, 4 e 6, della legge 24 ottobre 1977, n. 801.».
              «Art.   32   (Amministrazioni  aggiudicatrici  e  altri
          soggetti  aggiudicatori).-  1.  Salvo  quanto dispongono il
          comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonche'
          quelle  della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai
          seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie
          di cui all'art. 28:
                a) lavori,   servizi,   forniture,   affidati   dalle
          amministrazioni aggiudicatrici;
                b) appalti    di   lavori   pubblici   affidati   dai
          concessionari    di    lavori   pubblici   che   non   sono
          amministrazioni   aggiudicatrici,   nei   limiti  stabiliti
          dall'art. 142;
                c) lavori, servizi, forniture affidati dalle societa'
          con  capitale  pubblico,  anche  non maggioritario, che non
          sono  organismi  di  diritto pubblico, che hanno ad oggetto
          della  loro  attivita'  la realizzazione di lavori o opere,
          ovvero  la  produzione  di beni o servizi, non destinati ad
          essere   collocati   sul   mercato   in  regime  di  libera
          concorrenza,   ivi   comprese   le  societa'  di  cui  agli
          articoli 113,  113-bis,  115  e 116 del decreto legislativo
          18 agosto   2000,   n.   267,   testo   unico  delle  leggi
          sull'ordinamento degli enti locali;
                d) lavori,  affidati  da  soggetti  privati,  di  cui
          all'allegato  I,  nonche'  lavori  di  edilizia relativi ad
          ospedali,  impianti  sportivi,  ricreativi  e  per il tempo
          libero,   edifici   scolastici   e   universitari,  edifici
          destinati  a  funzioni pubbliche amministrative, di importo
          superiore  a  un  milione di euro, per la cui realizzazione
          sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a),
          un  contributo diretto e specifico, in conto interessi o in
          conto  capitale  che,  attualizzato, superi il 50 per cento
          dell'importo dei lavori;
                e) appalti  di servizi, affidati da soggetti privati,
          relativamente  ai  servizi  il cui valore stimato, al netto
          dell'I.V.A., sia pari o superiore a 211.000 euro, allorche'
          tali  appalti  sono connessi ad un appalto di lavori di cui
          alla  lettera d)  del  presente  comma,  e  per i quali sia
          previsto,  da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un
          contributo  diretto  e  specifico,  in conto interessi o in
          conto  capitale  che,  attualizzato, superi il 50 per cento
          dell'importo dei servizi;
                f) lavori  pubblici  affidati  dai  concessionari  di
          servizi,  quando  essi  sono  strettamente strumentali alla
          gestione  del  servizio  e  le opere pubbliche diventano di
          proprieta' dell'amministrazione aggiudicatrice;
                g) lavori   pubblici  da  realizzarsi  da  parte  dei
          soggetti  privati,  titolari  di permesso di costruire, che
          assumono   in  via  diretta  l'esecuzione  delle  opere  di
          urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contribuito
          previsto  per  il rilascio del permesso, ai sensi dell'art.
          16,   comma 2,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          6 giugno  2001,  n. 380 e dell'art. 28, comma 5 della legge
          17 agosto  1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il
          permesso di costruire puo' prevedere che, in relazione alla
          realizzazione  delle  opere  di urbanizzazione, il titolare
          del  permesso  di  costruire  assuma la veste di promotore,
          presentando  all'amministrazione  medesima,  entro  novanta
          giorni   dal   rilascio   del  permesso  di  costruire,  la
          progettazione preliminare delle opere. All'esito della gara
          bandita  ed effettuata dall'amministrazione che rilascia il
          permesso   di  costruire  sulla  base  della  progettazione
          presentata  dal  promotore,  il  promotore puo' esercitare,
          purche'  espressamente  previsto nel bando di gara, diritto
          di  prelazione  nei  confronti  dell'aggiudicatario,  entro
          quindici   giorni   dalla   aggiudicazione,  corrispondendo
          all'aggiudicatario    il   3%   del   valore   dell'appalto
          aggiudicato.   Il  promotore  deve  avere  i  requisiti  di
          qualificazione  previsti  dall'art.  40  in  relazione alla
          tipologia e all'importo delle opere di urbanizzazione;
                h) lavori,  servizi  forniture  affidati  dagli  enti
          aggiudicatori  di  cui  all'art.  207,  qualora,  ai  sensi
          dell'art.  214, devono trovare applicazione le disposizioni
          della parte II anziche' quelle della parte III del presente
          codice.
              2.     Ai     soggetti     di     cui    al    comma 1,
          lettere d), e), f), g)  non  si  applicano gli articoli 63;
          78,  comma 2;  90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase
          di  esecuzione del contratto si applicano solo le norme che
          disciplinano  il  collaudo.  Ai soggetti di cui al comma 1,
          lettere c)   ed h),   non  si  applicano  gli  articoli 78,
          comma 2;  90,  comma 6;  92; 128; in relazione alla fase di
          esecuzione  del  contratto  si  applicano solo le norme che
          disciplinano il collaudo.
              3.  Le  societa' di cui al comma 1, lettera c) non sono
          tenute  ad  applicare  le  disposizioni del presente codice
          limitatamente alla realizzazione dell'opera pubblica o alla
          gestione del servizio per i quali sono state specificamente
          costituite, se ricorrono le seguenti condizioni:
                1)  la  scelta  del  socio  privato  e'  avvenuta nel
          rispetto di procedure di evidenza pubblica;
                2)  il socio privato ha i requisiti di qualificazione
          previsti  dal presente codice in relazione alla prestazione
          per cui la societa' e' stata costituita;
                3)   la   societa'   provvede  in  via  diretta  alla
          realizzazione   dell'opera   o   del  servizio,  in  misura
          superiore al 70% del relativo importo.
              4.  Il  provvedimento  che concede il contributo di cui
          alle   lettere d)   ed e)   del  comma 1  deve  porre  come
          condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario,
          delle   norme  del  presente  codice.  Fatto  salvo  quanto
          previsto   dalle   eventuali   leggi   che   prevedono   le
          sovvenzioni,  il  cinquanta  per  cento  delle  stesse puo'
          essere    erogato    solo   dopo   l'avvenuto   affidamento
          dell'appalto,     previa    verifica,    da    parte    del
          sovvenzionatore,  che  la  procedura  di  affidamento si e'
          svolta   nel  rispetto  del  presente  codice.  Il  mancato
          rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza
          dal contributo.».
              «Art.  34  (Soggetti  a  cui  possono essere affidati i
          contratti  pubblici).  - 1. Sono ammessi a partecipare alle
          procedure  di affidamento dei contratti pubblici i seguenti
          soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:
                a) gli  imprenditori individuali, anche artigiani, le
          societa' commerciali, le societa' cooperative;
                b) i  consorzi fra societa' cooperative di produzione
          e  lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.
          422,  e  del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
          Stato    14 dicembre    1947,   n.   1577,   e   successive
          modificazioni,  e  i  consorzi tra imprese artigiane di cui
          alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
                c) i  consorzi  stabili, costituiti anche in forma di
          societa'  consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice
          civile,  tra  imprenditori  individuali,  anche  artigiani,
          societa'  commerciali, societa' cooperative di produzione e
          lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 36;
                d) i   raggruppamenti   temporanei   di  concorrenti,
          costituiti  dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
          quali,  prima  della  presentazione  dell'offerta,  abbiano
          conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
          uno  di  essi,  qualificato  mandatario,  il  quale esprime
          l'offerta  in  nome  e per conto proprio e dei mandanti; si
          applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37;
                e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art.
          2602  del  codice  civile, costituiti tra i soggetti di cui
          alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma
          di  societa' ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;
          si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37;
                f) i  soggetti  che abbiano stipulato il contratto di
          gruppo  europeo  di interesse economico (GEIE) ai sensi del
          decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al
          riguardo le disposizioni dell'art. 37.
              2.   Non   possono   partecipare   alla  medesima  gara
          concorrenti  che  si  trovino  fra  di  loro  in  una delle
          situazioni  di  controllo  di  cui all'art. 2359 del codice
          civile.  Le  stazioni  appaltanti  escludono altresi' dalla
          gara  i  concorrenti  per i quali accertano che le relative
          offerte  sono  imputabili  ad  un unico centro decisionale,
          sulla base di univoci elementi.».
              «Art.  36  (Consorzi  stabili).  -  1. Si intendono per
          consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'art. 35,
          dei requisiti previsti dall'art. 40, formati da non meno di
          tre  consorziati  che, con decisione assunta dai rispettivi
          organi  deliberativi,  abbiano stabilito di operare in modo
          congiunto  nel  settore  dei  contratti pubblici di lavori,
          servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a
          cinque  anni, istituendo a tal fine una comune struttura di
          impresa.
              2.  Il  regolamento stabilisce le condizioni e i limiti
          alla  facolta'  del  consorzio  di  eseguire le prestazioni
          anche  tramite  affidamento  ai consorziati, fatta salva la
          responsabilita'  solidale  degli  stessi  nei confronti del
          soggetto  appaltante  o  concedente;  stabilisce  inoltre i
          criteri   di  attribuzione  ai  consorziati  dei  requisiti
          economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi  maturati  a
          favore  del consorzio in caso di scioglimento dello stesso,
          purche'  cio'  avvenga  non  oltre  sei  anni dalla data di
          costituzione.
              3. (soppresso).
              4.   Ai   consorzi  stabili  si  applicano,  in  quanto
          compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X
          del libro quinto del codice civile, nonche' l'art. 118.
              5. E' vietata la partecipazione alla medesima procedura
          di  affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in
          caso  di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353
          del  codice  penale. E' vietata la partecipazione a piu' di
          un consorzio stabile.
              6.  Ai  fini della partecipazione del consorzio stabile
          alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre
          d'affari   in   lavori   realizzate   da  ciascuna  impresa
          consorziata,   nel   quinquennio  antecedente  la  data  di
          pubblicazione  del  bando  di  gara, e' incrementata di una
          percentuale della somma stessa. Tale percentuale e' pari al
          20  per  cento  nel primo anno; al 15 per cento nel secondo
          anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del
          quinquennio.
              7.  Il  consorzio stabile si qualifica sulla base delle
          qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.
          Per   i   lavori,   la   qualificazione  e'  acquisita  con
          riferimento  ad una determinata categoria di opere generali
          o  specialistiche  per  la  classifica  corrispondente alla
          somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la
          qualificazione alla classifica di importo illimitato, e' in
          ogni   caso  necessario  che  almeno  una  tra  le  imprese
          consorziate  gia'  possieda  tale qualificazione ovvero che
          tra  le  imprese  consorziate  ve  ne  siano almeno una con
          qualificazione   per   classifica  VII  e  almeno  due  con
          classifica  V  o  superiore,  ovvero  che  tra  le  imprese
          consorziate  ve  ne siano almeno tre con qualificazione per
          classifica  VI.  Per  la  qualificazione per prestazioni di
          progettazione  e  costruzione, nonche' per la fruizione dei
          meccanismi premiali di cui all'art. 40, comma 7, e' in ogni
          caso  sufficiente  che  i  corrispondenti  requisiti  siano
          posseduti  da almeno una delle imprese consorziate. Qualora
          la  somma  delle  classifiche delle imprese consorziate non
          coincida  con  una delle classifiche di cui al regolamento,
          la    qualificazione    e'   acquisita   nella   classifica
          immediatamente   inferiore   o   in  quella  immediatamente
          superiore  alla  somma  delle  classifiche  possedute dalle
          imprese  consorziate,  a seconda che tale somma si collochi
          rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari
          della meta' dell'intervallo tra le due classifiche.».
              «Art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari
          di   concorrenti).   -   1.   Nel   caso   di  lavori,  per
          raggruppamento  temporaneo di tipo verticale si intende una
          riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi
          realizza  i  lavori  della categoria prevalente; per lavori
          scorporabili  si  intendono  lavori  non  appartenenti alla
          categoria  prevalente  e  cosi' definiti nel bando di gara,
          assumibili  da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo
          orizzontale   si   intende   una  riunione  di  concorrenti
          finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
              2.  Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento
          di   tipo   verticale   si  intende  un  raggruppamento  di
          concorrenti  in  cui il mandatario esegua le prestazioni di
          servizi  o  di  forniture indicati come principali anche in
          termini   economici,   i   mandanti  quelle  indicate  come
          secondarie;  per  raggruppamento  orizzontale quello in cui
          gli  operatori  economici  eseguono  il  medesimo  tipo  di
          prestazione;  le  stazioni appaltanti indicano nel bando di
          gara la prestazione principale e quelle secondarie.
              3.  Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i
          consorzi  ordinari  di  concorrenti  sono  ammessi  se  gli
          imprenditori  partecipanti  al  raggruppamento  ovvero  gli
          imprenditori  consorziati  abbiano i requisiti indicati nel
          regolamento.
              4.  Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono
          essere  specificate le parti del servizio o della fornitura
          che   saranno  eseguite  dai  singoli  operatori  economici
          riuniti o consorziati.
              5.   L'offerta   dei   concorrenti  raggruppati  o  dei
          consorziati  determina la loro responsabilita' solidale nei
          confronti  della stazione appaltante, nonche' nei confronti
          del  subappaltatore  e  dei fornitori. Per gli assuntori di
          lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per
          gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilita'
          e'  limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva
          competenza,  ferma restando la responsabilita' solidale del
          mandatario.
              6.  Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei
          di  tipo  verticale  i requisiti di cui all'art. 40, sempre
          che   siano   frazionabili,  devono  essere  posseduti  dal
          mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il
          relativo  importo; per i lavori scorporati ciascun mandante
          deve  possedere  i  requisiti  previsti per l'importo della
          categoria  dei  lavori  che intende assumere e nella misura
          indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili
          alla  categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate
          possono  essere  assunti  anche  da imprenditori riuniti in
          raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
              7.  E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
          gara  in  piu'  di un raggruppamento temporaneo o consorzio
          ordinario  di  concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
          anche  in  forma individuale qualora abbia partecipato alla
          gara  medesima  in  raggruppamento o consorzio ordinario di
          concorrenti.   I  consorzi  di  cui  all'art.  34,  comma 1
          lettera b) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
          quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e'
          fatto  divieto  di  partecipare,  in qualsiasi altra forma,
          alla  medesima  gara;  in  caso  di violazione sono esclusi
          dalla  gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
          inosservanza  di  tale  divieto  si  applica l'art. 353 del
          codice penale.
              8.  E'  consentita la presentazione di offerte da parte
          dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e),
          anche  se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve
          essere  sottoscritta  da  tutti gli operatori economici che
          costituiranno  i  raggruppamenti  temporanei  o  i consorzi
          ordinari  di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso
          di   aggiudicazione   della   gara,  gli  stessi  operatori
          conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
          ad   uno  di  essi,  da  indicare  in  sede  di  offerta  e
          qualificata   come   mandatario,  il  quale  stipulera'  il
          contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
              9.  E'  vietata l'associazione in partecipazione. Salvo
          quanto  disposto  ai  commi 18  e  19, e' vietata qualsiasi
          modificazione    alla   composizione   dei   raggruppamenti
          temporanei  e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto
          a  quella  risultante  dall'impegno  presentato  in sede di
          offerta.
              10.  L'inosservanza  dei  divieti  di cui al precedente
          comma comporta   l'annullamento  dell'aggiudicazione  o  la
          nullita'    del   contratto,   nonche'   l'esclusione   dei
          concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario
          di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di
          affidamento relative al medesimo appalto.
              11.   Qualora   nell'oggetto   dell'appalto   o   della
          concessione   di   lavori   rientrino,   oltre   ai  lavori
          prevalenti,  opere  per  le  quali  sono necessari lavori o
          componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
          complessita'  tecnica,  quali  strutture,  impianti e opere
          speciali,  e  qualora  una  o  piu'  di  tali  opere superi
          altresi'  in valore il 15 per cento dell'importo totale dei
          lavori,  esse  non  possono essere affidate in subappalto e
          sono  eseguite  esclusivamente  dai soggetti affidatari. In
          tali  casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare
          le  predette  componenti sono tenuti a costituire, ai sensi
          del  presente  articolo,  raggruppamenti temporanei di tipo
          verticale,   disciplinati  dal  regolamento  che  definisce
          altresi' l'elenco delle opere di cui al presente comma. Per
          le   medesime  speciali  categorie  di  lavori,  che  siano
          indicate  nel bando di gara, il subappalto, ove consentito,
          non   puo'   essere   artificiosamente  suddiviso  in  piu'
          contratti.
              12.  In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero
          di  dialogo  competitivo,  l'operatore  economico  invitato
          individualmente,  o  il  candidato  ammesso individualmente
          nella  procedura  di dialogo competitivo, ha la facolta' di
          presentare offerta o di trattare per se' o quale mandatario
          di operatori riuniti.
              13.  I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo
          devono    eseguire   le   prestazioni   nella   percentuale
          corrispondente    alla    quota    di   partecipazione   al
          raggruppamento.
              14.  Ai  fini  della  costituzione  del  raggruppamento
          temporaneo,  gli  operatori economici devono conferire, con
          un    unico   atto,   mandato   collettivo   speciale   con
          rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.
              15.  Il  mandato  deve  risultare  da scrittura privata
          autenticata.  La  relativa  procura  e' conferita al legale
          rappresentante   dell'operatore  economico  mandatario.  Il
          mandato  e'  gratuito  e  irrevocabile  e la sua revoca per
          giusta  causa  non  ha effetto nei confronti della stazione
          appaltante.
              16.  Al  mandatario spetta la rappresentanza esclusiva,
          anche   processuale,   dei  mandanti  nei  confronti  della
          stazione  appaltante  per tutte le operazioni e gli atti di
          qualsiasi  natura  dipendenti  dall'appalto,  anche dopo il
          collaudo,  o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni
          rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo' far valere
          direttamente le responsabilita' facenti capo ai mandanti.
              17.  Il  rapporto  di  mandato non determina di per se'
          organizzazione  o  associazione  degli  operatori economici
          riuniti,  ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai
          fini  della  gestione,  degli  adempimenti  fiscali e degli
          oneri sociali.
              18.  In  caso  di  fallimento  del  mandatario  ovvero,
          qualora  si  tratti di imprenditore individuale, in caso di
          morte,   interdizione,   inabilitazione  o  fallimento  del
          medesimo,   ovvero   nei   casi  previsti  dalla  normativa
          antimafia,   la  stazione  appaltante  puo'  proseguire  il
          rapporto  di  appalto con altro operatore economico che sia
          costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice
          purche'  abbia  i  requisiti  di qualificazione adeguati ai
          lavori  o  servizi  o  forniture  ancora  da  eseguire; non
          sussistendo  tali  condizioni  la  stazione appaltante puo'
          recedere dall'appalto.
              19.  In  caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero,
          qualora  si  tratti di imprenditore individuale, in caso di
          morte,   interdizione,   inabilitazione  o  fallimento  del
          medesimo,   ovvero   nei   casi  previsti  dalla  normativa
          antimafia,  il  mandatario, ove non indichi altro operatore
          economico  subentrante  che  sia in possesso dei prescritti
          requisiti   di   idoneita',   e'  tenuto  alla  esecuzione,
          direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purche' questi
          abbiano  i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o
          servizi o forniture ancora da eseguire.».
              «Art.  38  (Requisiti  di  ordine  generale). - 1. Sono
          esclusi  dalla partecipazione alle procedure di affidamento
          delle  concessioni  e  degli appalti di lavori, forniture e
          servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non
          possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
                a) che   si   trovano  in  stato  di  fallimento,  di
          liquidazione  coatta,  di  concordato preventivo, o nei cui
          riguardi  sia in corso un procedimento per la dichiarazione
          di una di tali situazioni;
                b) nei  cui  confronti  e'  pendente procedimento per
          l'applicazione  di  una  delle misure di prevenzione di cui
          all'art.  3  della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una
          delle  cause  ostative  previste  dall'art.  10 della legge
          31 maggio  1965,  n. 575; l'esclusione e il divieto operano
          se  la  pendenza del procedimento riguarda il titolare o il
          direttore  tecnico, se si tratta di impresa individuale; il
          socio  o  il  direttore tecnico se si tratta di societa' in
          nome  collettivo,  i  soci  accomandatari  o  il  direttore
          tecnico  se  si tratta di societa' in accomandita semplice,
          gli  amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
          direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di societa';
                c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di
          condanna  passata  in giudicato, o emesso decreto penale di
          condanna   divenuto   irrevocabile,   oppure   sentenza  di
          applicazione  della  pena  su richiesta, ai sensi dell'art.
          444  del  codice  di  procedura  penale, per reati gravi in
          danno  dello  Stato  o  della  Comunita' che incidono sulla
          moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la
          condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu'
          reati  di  partecipazione  a  un'organizzazione  criminale,
          corruzione,  frode,  riciclaggio, quali definiti dagli atti
          comunitari  citati  all'art.  45, paragrafo 1, direttiva CE
          2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o
          il  decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o
          del  direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
          del socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa'
          in  nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
          tecnico  se  si tratta di societa' in accomandita semplice;
          degli  amministratori  muniti di potere di rappresentanza o
          del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  altro  tipo di
          societa'  o  consorzio.  In  ogni  caso  l'esclusione  e il
          divieto  operano  anche  nei confronti dei soggetti cessati
          dalla   carica   nel   triennio   antecedente  la  data  di
          pubblicazione  del  bando  di  gara,  qualora l'impresa non
          dimostri  di  aver  adottato  atti  o  misure  di  completa
          dissociazione  della  condotta penalmente sanzionata; resta
          salva  in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice
          penale  e  dell'art.  445, comma 2, del codice di procedura
          penale;
                d) che  hanno  violato  il  divieto  di  intestazione
          fiduciaria  posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n.
          55;
                e) che  hanno  commesso  gravi infrazioni debitamente
          accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
          obbligo  derivante  dai  rapporti di lavoro, risultanti dai
          dati in possesso dell'Osservatorio;
                f) che,  secondo  motivata valutazione della stazione
          appaltante,  hanno  commesso  grave  negligenza  o malafede
          nell'esecuzione  delle  prestazioni affidate dalla stazione
          appaltante  che  bandisce  la gara; o che hanno commesso un
          errore    grave   nell'esercizio   della   loro   attivita'
          professionale,  accertato  con  qualsiasi mezzo di prova da
          parte della stazione appaltante;
                g) che  hanno  commesso  violazioni,  definitivamente
          accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi al pagamento
          delle  imposte  e tasse, secondo la legislazione italiana o
          quella dello Stato in cui sono stabiliti;
                h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione
          del  bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito
          ai   requisiti   e   alle   condizioni   rilevanti  per  la
          partecipazione  alle procedure di gara, risultanti dai dati
          in possesso dell'Osservatorio;
                i) che     hanno     commesso    violazioni    gravi,
          definitivamente   accertate,   alle  norme  in  materia  di
          contributi   previdenziali   e  assistenziali,  secondo  la
          legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
                l) che   non  presentino  la  certificazione  di  cui
          all'art.  17  della  legge  12 marzo  1999, n. 68, salvo il
          disposto del comma 2;
                m) nei  cui  confronti e' stata applicata la sanzione
          interdittiva  di  cui  all'art. 9, comma 2, lettera c), del
          decreto  legislativo  dell'8 giugno  2001  n.  231  o altra
          sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con la
          pubblica    amministrazione    compresi   i   provvedimenti
          interdittivi   di   cui   all'art.   36-bis,  comma 1,  del
          decreto-legge   4 luglio   2006,  n.  223,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
                m-bis)  nei  cui  confronti  sia  stata  applicata la
          sospensione  o  la  revoca  dell'attestazione  SOA da parte
          dell'Autorita'  per  aver  prodotto  falsa documentazione o
          dichiarazioni    mendaci,    risultanti    dal   casellario
          informatico.
              2.  Il  candidato  o il concorrente attesta il possesso
          dei   requisiti   mediante   dichiarazione  sostitutiva  in
          conformita'  alle  disposizioni  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445, in cui indica
          anche  le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato
          della non menzione.
              3.  Ai  fini  degli accertamenti relativi alle cause di
          esclusione  di  cui al presente articolo, si applica l'art.
          43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
          2000,  n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di
          presentare la certificazione di regolarita' contributiva di
          cui  all'art.  2,  del  decreto-legge 25 settembre 2002, n.
          210,  convertito  dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di
          cui  all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto
          1996,  n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In
          sede  di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2
          le  stazioni  appaltanti chiedono al competente ufficio del
          casellario  giudiziale,  relativamente  ai  candidati  o ai
          concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui
          all'art.  21  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          14 novembre  2002, n. 313, oppure le visure di cui all'art.
          33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
              4.  Ai  fini  degli accertamenti relativi alle cause di
          esclusione  di  cui  al presente articolo, nei confronti di
          candidati   o  concorrenti  non  stabiliti  in  Italia,  le
          stazioni  appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai
          concorrenti  di  fornire i necessari documenti probatori, e
          possono  altresi'  chiedere la cooperazione delle autorita'
          competenti.
              5.  Se  nessun documento o certificato e' rilasciato da
          altro   Stato   dell'Unione   europea,   costituisce  prova
          sufficiente  una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati
          membri  in  cui  non  esiste  siffatta  dichiarazione,  una
          dichiarazione  resa dall'interessato innanzi a un'autorita'
          giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un
          organismo  professionale  qualificato a riceverla del Paese
          di origine o di provenienza.».
              «Art. 40 (Qualificazione per eseguire lavori pubblici).
          -  1.  I  soggetti  esecutori  a qualsiasi titolo di lavori
          pubblici  devono  essere  qualificati  e improntare la loro
          attivita'     ai    principi    della    qualita',    della
          professionalita'  e  della  correttezza. Allo stesso fine i
          prodotti,  i  processi,  i  servizi e i sistemi di qualita'
          aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a
          certificazione, ai sensi della normativa vigente.
              2.  Con  il  regolamento  previsto  dall'art.  5, viene
          disciplinato  il sistema di qualificazione, unico per tutti
          gli  esecutori  a  qualsiasi  titolo di lavori pubblici, di
          importo  superiore  a  150.000 euro, articolato in rapporto
          alle  tipologie  e  all'importo  dei  lavori stessi. Con il
          regolamento  di  cui  all'art.  5  possono  essere altresi'
          periodicamente  revisionate  le categorie di qualificazione
          con la possibilita' di prevedere eventuali nuove categorie.
              3. Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi
          di   diritto   privato   di   attestazione,   appositamente
          autorizzati dall'Autorita', sentita un'apposita commissione
          consultiva  istituita  presso  l'Autorita'  medesima.  Alle
          spese  di  finanziamento  della  commissione  consultiva si
          provvede  a  carico del bilancio dell'Autorita', nei limiti
          delle  risorse  disponibili. L'attivita' di attestazione e'
          esercitata  nel  rispetto  del principio di indipendenza di
          giudizio,   garantendo  l'assenza  di  qualunque  interesse
          commerciale    o    finanziario   che   possa   determinare
          comportamenti  non  imparziali  o  discriminatori.  Le  SOA
          nell'esercizio   dell'attivita'  di  attestazione  per  gli
          esecutori  di  lavori  pubblici svolgono funzioni di natura
          pubblicistica,  anche  agli effetti dell'art. 1 della legge
          14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle
          stesse  rilasciate  si applicano gli articoli 476 e 479 del
          codice  penale.  Prima  del rilascio delle attestazioni, le
          SOA  verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente.
          Agli  organismi  di attestazione e' demandato il compito di
          attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
                a) certificazione  di  sistema  di  qualita' conforme
          alle  norme  europee  della  serie  UNI  EN ISO 9000 e alla
          vigente   normativa   nazionale,   rilasciata  da  soggetti
          accreditati  ai  sensi  delle norme europee della serie UNI
          CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
                b) requisiti     di     ordine    generale    nonche'
          tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle
          disposizioni  comunitarie in materia di qualificazione. Tra
          i requisiti tecnico - organizzativi rientrano i certificati
          rilasciati  alle  imprese esecutrici dei lavori pubblici da
          parte   delle   stazioni   appaltanti.   Gli  organismi  di
          attestazione   acquisiscono  detti  certificati  unicamente
          dall'Osservatorio,  cui  sono  trasmessi,  in  copia, dalle
          stazioni appaltanti.
              4. Il regolamento definisce in particolare:
                a) il  numero e le modalita' di nomina dei componenti
          la  commissione  consultiva  di  cui  al  comma 3, che deve
          essere  composta  da  rappresentanti  delle amministrazioni
          interessate  dello  Stato,  anche  ad ordinamento autonomo,
          della  Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e delle
          province  autonome,  delle  organizzazioni  imprenditoriali
          firmatarie  di  contratti collettivi nazionali di lavoro di
          settore  e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori
          interessati;
                b) le  modalita'  e  i criteri di autorizzazione e di
          eventuale   revoca   nei   confronti   degli  organismi  di
          attestazione,     nonche'     i    requisiti    soggettivi,
          organizzativi,   finanziari   e   tecnici  che  i  predetti
          organismi devono possedere.
                c) le  modalita'  di  attestazione dell'esistenza nei
          soggetti  qualificati  della  certificazione del sistema di
          qualita', di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di
          cui  al  comma 3,  lettera b),  nonche'  le  modalita'  per
          l'eventuale   verifica   annuale   dei  predetti  requisiti
          relativamente ai dati di bilancio;
                d) i  requisiti  di  ordine  generale  in conformita'
          all'art.   38,   e  i  requisiti  tecnico-organizzativi  ed
          economico-finanziari  di cui al comma 3, lettera b), con le
          relative  misure  in  rapporto all'entita' e alla tipologia
          dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche
          quelli    relativi    alla   regolarita'   contributiva   e
          contrattuale,  ivi  compresi i versamenti alle casse edili.
          Tra  i  requisiti  di  capacita' tecnica e professionale il
          regolamento  comprende,  nei casi appropriati, le misure di
          gestione ambientale.
                e) i  criteri  per  la  determinazione  delle tariffe
          applicabili all'attivita' di qualificazione;
                f) le  modalita' di verifica della qualificazione; la
          durata  dell'efficacia  della  qualificazione  e' di cinque
          anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
          requisiti  di  ordine  generale  nonche'  dei  requisiti di
          capacita'   strutturale  da  indicare  nel  regolamento  il
          periodo  di durata della validita' delle categorie generali
          e  speciali  oggetto  della revisione di cui al comma 2; la
          verifica  di mantenimento sara' tariffata proporzionalmente
          alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre
          quinti della stessa;
                f-bis)  le modalita' per assicurare, nel quadro delle
          rispettive  competenze,  l'azione  coordinata in materia di
          vigilanza  sull'attivita'  degli  organismi di attestazione
          avvalendosi   delle   strutture  e  delle  risorse  gia'  a
          disposizione  per  tale  finalita' e senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica;
                g) la    previsione    di   sanzioni   pecuniarie   e
          interdittive,  fino alla revoca dell'autorizzazione, per le
          irregolarita',  le illegittimita' e le illegalita' commesse
          dalle  SOA nel rilascio delle attestazioni, nonche' in caso
          di   inerzia   delle  stesse  a  seguito  di  richiesta  di
          informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione
          di  vigilanza  da parte dell'Autorita', secondo un criterio
          di  proporzionalita'  e  nel  rispetto  del  principio  del
          contraddittorio;
                h) la  formazione  di elenchi, su base regionale, dei
          soggetti  che  hanno conseguito la qualificazione di cui al
          comma 3;  tali  elenchi  sono  redatti  e conservati presso
          l'Autorita',  che ne assicura la pubblicita' per il tramite
          dell'Osservatorio.
              5.  E'  vietata,  per l'affidamento di lavori pubblici,
          l'utilizzazione  degli  elenchi predisposti dai soggetti di
          cui  all'art.  32,  salvo  quanto disposto per la procedura
          ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia.
              6.  Il  regolamento  stabilisce gli specifici requisiti
          economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi  che  devono
          possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici
          che   non  intendano  eseguire  i  lavori  con  la  propria
          organizzazione di impresa.
              7.  Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi
          accreditati,  ai  sensi delle norme europee della serie UNI
          CEI  EN  45000  e  della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
          certificazione  di  sistema di qualita' conforme alle norme
          europee  della  serie  UNI  EN  ISO  9000, usufruiscono del
          beneficio  che  la  cauzione  e  la  garanzia fideiussoria,
          previste  rispettivamente  dall'art.  75  e  dall'art. 113,
          comma 1,  sono  ridotte, per le imprese certificate, del 50
          per cento.
              8.    Il   regolamento   stabilisce   quali   requisiti
          economico-finanziari    e    tecnico-organizzativi   devono
          possedere  le  imprese  per  essere  affidatarie  di lavori
          pubblici  di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la
          necessita' del possesso dei requisiti di ordine generale di
          cui all'art. 38.
              9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare
          espressamente  le  referenze che hanno permesso il rilascio
          dell'attestazione  e  i dati da esse risultanti non possono
          essere contestati immotivatamente.
              9-bis.  Le  SOA  sono  responsabili della conservazione
          della   documentazione  e  degli  atti  utilizzati  per  il
          rilascio   delle  attestazioni  anche  dopo  la  cessazione
          dell'attivita' di attestazione. Le SOA sono altresi' tenute
          a  rendere  disponibile  la  documentazione  e  gli atti ai
          soggetti   indicati  nel  regolamento,  anche  in  caso  di
          sospensione   o  revoca  dell'autorizzazione  all'esercizio
          dell'attivita'  di  attestazione; in caso di inadempimento,
          si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste
          dall'art.  6,  comma 11. In ogni caso le SOA restano tenute
          alla conservazione della documentazione e degli atti di cui
          al  primo  periodo  per  dieci  anni  o nel diverso termine
          indicato con il regolamento di cui all'art. 5.
              9-ter.    Le    SOA   hanno   l'obbligo   di   revocare
          l'attestazione  di  qualificazione qualora accertino che la
          stessa  sia  stata  rilasciata  in  carenza  dei  requisiti
          prescritti  dal  regolamento, ovvero che sia venuto meno il
          possesso  dei  predetti  requisiti; in caso di inadempienza
          l'Autorita'  procede  a  revocare alla SOA l'autorizzazione
          all'esercizio dell'attivita' di attestazione.».

                        continua nelle note all' art. 2