IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
disposizioni in tema di ammortamento di immobili strumentali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 agosto 2007;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

  1.  La  disposizione  contenuta  nel  terzo  periodo  del  comma  8
dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive
modificazioni,  s'interpreta  nel  senso  che  per  ciascun  immobile
strumentale  le  quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta
precedenti  al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate
sul  costo  complessivo  sono  riferite  proporzionalmente  al  costo
dell'area e al costo del fabbricato.