IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni   ed  integrazioni,  concernente  la  disciplina  delle
attivita' di gioco;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581,  recante  norme  regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione
del  decreto  legislativo  14 aprile  1948,  n. 496, sulla disciplina
delle attivita' di gioco;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo 16,  comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
in  base  al  quale,  con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle
competizioni  sportive  nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso
pronostici  e  scommesse,  il  Ministro dell'economia e delle finanze
emana  regolamenti  a  norma  dell'articolo 17,  comma 3, della legge
23 agosto  1988,  n. 400, per disciplinare le modalita' ed i tempi di
gioco,  la  corresponsione  di  aggi,  diritti  e  proventi  dovuti a
qualsiasi titolo;
  Visto  il  decreto del Ministero delle finanze 15 febbraio 2001, n.
156,  recante  autorizzazione  alla  raccolta telefonica o telematica
delle  giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in
base   al   quale  le  procedure  di  acquisizione,  registrazione  e
documentazione  delle  stesse sono stabilite con decreto direttoriale
emanato  dal  direttore  generale  dell'Amministrazione  autonoma dei
monopoli di Stato;
  Vista  la  legge  18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi
per  il  rilancio  dell'economia,  ed  in  particolare l'articolo 12,
commi 1  e  2,  concernenti  il  riordino  delle  funzioni statali in
materia  di  organizzazione  e gestione dei giochi, delle scommesse e
dei concorsi a premi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001,
n.  383,  che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli
di   Stato   la   gestione  delle  funzioni  statali  in  materia  di
organizzazione   e   gestione   dei   giochi,  scommesse  e  concorsi
pronostici;
    Visto  il  decreto-legge  8 luglio  2002, n. 138, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito
all'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di
tutte  le  funzioni  in  materia  di  organizzazione ed esercizio dei
giochi, scommesse e concorsi pronostici;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000,
n. 453, con quale si riordina l'Istituto per il credito sportivo;
  Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  con  il quale si riordina l'imposta
unica   sui   concorsi   pronostici   e   sulle  scommesse,  a  norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
19 giugno 2003, n. 179, concernente regolamento recante la disciplina
dei  concorsi pronostici su base sportiva, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248,  che  ha previsto l'affidamento in concessione, attraverso una o
piu'  procedure  ad  evidenza  pubblica,  dell'esercizio  dei  giochi
pubblici, tra cui i concorsi pronostici su base sportiva;
  Ritenuta  la  necessita', alla luce del nuovo assetto concessorio e
distributivo,   di  apportare  alcune  modifiche  alle  modalita'  di
rendicontazione  e  di  gestione  dei  flussi  finanziari relativi ai
concorsi  pronostici  su  base  sportiva  disciplinate  dal  suddetto
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 179 del 2003, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2007;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 3-12174 del 18 luglio 2007;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1.  Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno
2003,  n.  179,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 1,  comma 2,  lettera ll), dopo il punto iii) e'
aggiunto    il    seguente:   «iiii)   il   compenso   spettante   al
concessionario»;
    b) nell'articolo 5,   comma 1,  dopo  le  parole  «con  la  legge
8 agosto  2002,  n. 178» sono aggiunte le parole: «e dall'articolo 1,
comma 283, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;
    c) nell'articolo 10,  comma 1,  dopo la lettera h) e' aggiunta la
seguente: «i) il compenso spettante al concessionario.»;
    d) nell'articolo 16, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «2.
Le   modalita'   operative  di  gestione  degli  importi  dovuti  dal
concessionario, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli di Stato, nonche' le modalita' ed i tempi del
versamento  di  quanto  dovuto agli aventi diritto, sono definiti con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.».
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, reca:
          «Disciplina  delle  attivita'  di  giuoco» ed e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1948, n. 118.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
          1951, n. 581, reca: «Norme regolamentari per l'applicazione
          e  l'esecuzione  del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.
          496,  sulla  disciplina  delle  attivita'  di  gioco» ed e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1951, n.
          173.
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,   n.  400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri»,   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale  del
          12 settembre  1988,  n.  214,  supplemento ordinario, e' il
          seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          Autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - L'art.  16,  comma 1,  della legge 13 maggio 1999, n.
          133,  recante:  «Disposizioni  in  materia di perequazione,
          razionalizzazione  e federalismo fiscale», pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale del 17 maggio 1999, n. 113, supplemento
          ordinario, e' il seguente:
              «Art.  16  (Giochi).  -  Il Ministro delle finanze puo'
          disporre,  anche in via temporanea, l'accettazione di nuove
          scommesse  a  totalizzatore  o  a  quota fissa, relative ad
          eventi  sportivi  diversi  dalle  corse dei cavalli e dalle
          competizioni  organizzate  dal  Comitato olimpico nazionale
          italiano  (CONI)  da  parte dei soggetti cui e' affidata in
          concessione  l'accettazione delle scommesse a totalizzatore
          e  a  quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della
          Repubblica  8 aprile  1998,  n. 169, e del decreto 2 giugno
          1998,  n.  174,  del  Ministro delle finanze i quali a tale
          fine   impiegheranno   sedi,   strutture  e  impianti  gia'
          utilizzati   nell'esercizio   della   loro  attivita'.  Con
          riferimento  a  tali  nuove scommesse nonche' ad ogni altro
          tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro
          delle  finanze  emana  regolamenti  a  norma  dell'art. 17,
          comma 3,   della   legge   23 agosto   1988,  n.  400,  per
          disciplinare   le   modalita'   e  i  tempi  di  gioco,  la
          corresponsione   di  aggi,  diritti  e  proventi  dovuti  a
          qualsiasi  titolo,  ivi  compresi  quelli da destinare agli
          organizzatori  delle competizioni. Con decreto del Ministro
          delle   finanze   e'  altresi'  stabilito  l'ammontare  del
          prelievo  complessivo,  comprensivo  dei predetti oneri, su
          ciascuna   scommessa.   Per   le   medesime   scommesse   a
          totalizzatore  il  Ministro  delle  finanze puo' prevederne
          l'accettazione   anche   da   parte   dei   gestori  e  dei
          concessionari  di  giochi,  concorsi  pronostici  e  lotto,
          purche'  utilizzino  una  rete di ricevitorie collegate con
          sistemi informatici in tempo reale.».
              - Il decreto del Ministro delle finanze del 15 febbraio
          2001,  n.  156,  reca:  «Regolamento recante autorizzazione
          alla   raccolta   telefonica  o  telematica  delle  giocate
          relative  a scommesse, giuochi e concorsi pronostici» ed e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2001, n.
          100.
              - Il  testo  dell'art.  12,  commi 1  e  2, della legge
          18 ottobre  2001, n. 383, recante: «Primi interventi per il
          rilancio    dell'economia»,   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 24 ottobre 2001, n. 249, e' il seguente:
              «Art.  12  (Gestione unitaria delle funzioni statali in
          materia di giochi, formazione del personale e trasferimento
          ai comuni di beni immobili). - 1. Al fine di ottimizzare il
          gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali
          in  materia  di organizzazione e gestione dei giochi, delle
          scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono
          riordinate  con  uno  o  piu'  decreti del Presidente della
          Repubblica,  da  emanare  ai  sensi  dell'art. 17, comma 2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti
          criteri direttivi:
                a) eliminazione  di duplicazioni e sovrapposizione di
          competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una
          struttura unitaria;
                b) individuazione  della  predetta  struttura  in  un
          organismo  esistente,  ovvero  da  istituire ai sensi degli
          articoli 8  e  9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300.
              2.  I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui
          al   comma 1   sono   disciplinati   tenendo   anche  conto
          dell'esigenza   di  razionalizzare  i  sistemi  informatici
          esistenti,   con   uno   o   piu'   decreti   del  Ministro
          dell'economia   e   delle  finanze,  da  emanare  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
          Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo,
          terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
          La  posta  unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e
          concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze. Le modalita' tecniche dei
          giochi,  delle  scommesse  e  dei  concorsi  a  premi  sono
          comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data
          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  emanati ai sensi del
          presente  comma continuano ad applicarsi le disposizioni di
          legge e regolamentari vigenti.».
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio
          2002,  n.  33, reca: «Regolamento concernente l'affidamento
          delle   attribuzioni  in  materia  di  giochi  e  scommesse
          all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma
          dell'art.  12, comma 1, della legge n. 383 del 2001», ed e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2002, n.
          63.
              - Il  decreto-legge  8 luglio  2002,  n.  138, recante:
          «Interventi    urgenti    in    materia    tributaria,   di
          privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
          per    il   sostegno   dell'economia   anche   nelle   aree
          svantaggiate»,    pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'8 luglio  2002,  n.  158,  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,   dalla   legge   8 agosto   2002,  n.  178,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2002, n. 187,
          supplemento ordinario.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
          2000,   n.   453,   reca:   «Regolamento  per  il  riordino
          dell'Istituto  per  il  credito sportivo, a norma dell'art.
          157  del  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112» ed e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2001, n.
          85.
              - Il  decreto  legislativo  23 dicembre  1998,  n. 504,
          reca:  «Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici
          e  sulle  scommesse,  a  norma  dell'art. 1, comma 2, della
          legge  3 agosto  1998,  n.  288»  ed  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1999, n. 27.
              - Il  testo  dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto
          1998,  n.  288  (Delega  al  Governo per la revisione della
          disciplina   concernente   l'imposta   sugli  spettacoli  e
          l'imposta  unica  di  cui  alla  legge 22 dicembre 1951, n.
          1379),  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1998,
          n. 192, e' il seguente:
              «2.  Nell'esercizio  della delega di cui al comma 1, il
          Governo  provvede  altresi'  al riordino dell'imposta unica
          prevista   dalla  legge  22 dicembre  1951,  n.  1379,  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) razionalizzazione  del  sistema  di  accertamento,
          controllo,  liquidazione  e riscossione dell'imposta unica,
          con la semplificazione dei relativi adempimenti;
                b) applicazione   dell'imposta   unica   anche   alle
          scommesse  accettate  nel  territorio italiano di qualunque
          tipo  e  relative  a  qualunque  evento,  anche  se  svolto
          all'estero;
                c) revisione  del  sistema  sanzionatorio  secondo  i
          criteri   di   cui   all'art.  3,  comma 133,  della  legge
          23 dicembre  1996,  n. 662, e di cui al decreto legislativo
          18 dicembre 1997, n. 472;
                d) possibilita'  di stabilire un'aliquota percentuale
          differenziata,   commisurata   all'entita'   del   prelievo
          riferito alle scommesse;
                e) delegificazione  delle  disposizioni relative agli
          adempimenti   dei  contribuenti,  mediante  regolamenti  da
          emanare   ai  sensi  dell'art.  17,  comma 2,  della  legge
          23 agosto  1998,  n.  400,  secondo  criteri che comportino
          massima  semplificazione,  eliminazione di obblighi formali
          nella  massima  misura possibile, esecuzione di adempimenti
          secondo   sistemi   informatici   e   ogni   altro  sistema
          tecnicamente    idoneo,   unificazione   dei   sistemi   di
          dichiarazione con quelli relativi ad altre imposte, ricorso
          a mezzi di pagamento di uso comune.».
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          del  19 giugno  2003, n. 179, reca: «Regolamento recante la
          disciplina  dei concorsi pronostici su base sportiva» ed e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2003, n.
          166.
              - Il  testo dell'art. 38, commi 2 e 4 del decreto-legge
          4 luglio  2006,  n. 223, recante: «Disposizioni urgenti per
          il  rilancio  economico e sociale, per il contenimento e la
          razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche' interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2006, n.
          153, e' il seguente:
              «Art.  38  (Misure  di contrasto del gioco illegale). -
          (Omissis).
              2.  L'art.  1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004,
          n. 311, e' sostituito dal seguente: "287. Con provvedimenti
          del    Ministero    dell'economia   e   delle   finanze   -
          Amministrazione   autonoma   dei  monopoli  di  Stato  sono
          stabilite  le nuove modalita' di distribuzione del gioco su
          eventi  diversi  dalle  corse dei cavalli, nel rispetto dei
          seguenti criteri:
                a) inclusione,  tra  i giochi su eventi diversi dalle
          corse  dei  cavalli,  delle  scommesse  a totalizzatore e a
          quota  fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei
          concorsi   pronostici   su   base  sportiva,  del  concorso
          pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui
          al  comma 498,  nonche'  di  ogni ulteriore gioco pubblico,
          basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
                b) possibilita'  di  raccolta  del  gioco  su  eventi
          diversi  dalle  corse  dei cavalli da parte degli operatori
          che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro
          dell'Unione   europea,  degli  operatori  di  Stati  membri
          dell'Associazione  europea  per  il  libero scambio e anche
          degli  operatori  di  altri  Stati, solo se in possesso dei
          requisiti  di  affidabilita'  definiti dall'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato;
                c) esercizio  della raccolta tramite punti di vendita
          aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
          prodotti  di  gioco pubblici e punti di vendita aventi come
          attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
          gioco  pubblici;  ai punti di vendita aventi come attivita'
          principale  la  commercializzazione  dei  prodotti di gioco
          pubblici  puo'  essere  riservata in esclusiva l'offerta di
          alcune tipologie di scommessa;
                d) previsione  dell'attivazione di un numero di nuovi
          punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30
          per    cento    aventi   come   attivita'   principale   la
          commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
                e) determinazione  del  numero  massimo  dei punti di
          vendita  per  comune  in  proporzione  agli  abitanti  e in
          considerazione dei punti di vendita gia' assegnati;
                f) localizzazione  dei  punti  di vendita aventi come
          attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
          gioco  pubblici,  nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a
          una  distanza  non  inferiore  ad  800  metri  dai punti di
          vendita  gia'  assegnati  e  nei comuni con meno di 200.000
          abitanti  a  una  distanza  non inferiore a 1.600 metri dai
          punti di vendita gia' assegnati;
                g) localizzazione  dei  punti  di vendita aventi come
          attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
          gioco  pubblici,  nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a
          una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita
          gia'  assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a
          una  distanza  non  inferiore  ad  800  metri  dai punti di
          vendita  gia'  assegnati,  senza  pregiudizio  dei punti di
          vendita  in  cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui
          la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva;
                h) aggiudicazione   dei   punti   di  vendita  previa
          effettuazione  di  una  o piu' procedure aperte a tutti gli
          operatori,  la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad
          euro  venticinquemila per ogni punto di vendita avente come
          attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
          gioco  pubblici  e  ad  euro  settemilacinquecento per ogni
          punto  di  vendita  avente  come  attivita'  accessoria  la
          commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
                i) acquisizione  della possibilita' di raccogliere il
          gioco  a  distanza,  ivi  inclusi  i giochi di abilita' con
          vincita  in  denaro,  previo versamento di un corrispettivo
          non inferiore a euro duecentomila;
                l) definizione  delle  modalita'  di salvaguardia dei
          concessionari  della raccolta di scommesse a quota fissa su
          eventi  diversi  dalle  corse  dei cavalli disciplinate dal
          regolamento  di cui al decreto del Ministro dell'economia e
          delle finanze 1° marzo 2006, n. 111";
                (omissis).
              4.  Al  fine  di  contrastare  la  diffusione del gioco
          irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel
          settore  del  gioco,  nonche'  di  assicurare la tutela del
          giocatore,  con provvedimenti del Ministero dell'economia e
          delle  finanze  -  Amministrazione autonoma dei monopoli di
          Stato,  sono  stabilite le nuove modalita' di distribuzione
          del  gioco  su  base  ippica,  nel  rispetto  dei  seguenti
          criteri:
                a) inclusione,  tra  i  giochi  su base ippica, delle
          scommesse  a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei
          cavalli,  dei  concorsi  pronostici  su  base sportiva, del
          concorso   pronostici  denominato  totip,  delle  scommesse
          ippiche   di   cui   all'art.  1,  comma 498,  della  legge
          30 dicembre  2004,  n. 311, nonche' di ogni ulteriore gioco
          pubblico;
                b) possibilita'  di raccolta del gioco su base ippica
          da  parte  degli  operatori  che  esercitano la raccolta di
          gioco  presso  uno  Stato membro dell'Unione europea, degli
          operatori  di Stati membri dell'Associazione europea per il
          libero  scambio,  e  anche  degli operatori di altri Stati,
          solo se in possesso dei requisiti di affidabilita' definiti
          dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
                c) esercizio  della raccolta tramite punti di vendita
          aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
          prodotti  di  gioco pubblici e punti di vendita aventi come
          attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
          gioco  pubblici;  ai punti di vendita aventi come attivita'
          principale  la  commercializzazione  dei  prodotti di gioco
          pubblici  puo'  essere  riservata in esclusiva l'offerta di
          alcune tipologie di scommessa;
                d) previsione  dell'attivazione di un numero di nuovi
          punti di vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5
          per    cento    aventi   come   attivita'   principale   la
          commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
                e) determinazione  del  numero  massimo  dei punti di
          vendita  per  provincia aventi come attivita' principale la
          commercializzazione  dei  prodotti  di  gioco  pubblici  in
          considerazione dei punti di vendita gia' assegnati;
                f) localizzazione  dei  punti  di vendita aventi come
          attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
          gioco  pubblici,  nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a
          una  distanza  non  inferiore  a  2.000  metri dai punti di
          vendita  gia'  assegnati  e  nei comuni con meno di 200.000
          abitanti,  a  una  distanza non inferiore a 3.000 metri dai
          punti di vendita gia' assegnati;
                g) localizzazione  dei  punti  di vendita aventi come
          attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
          gioco  pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti, a
          una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita
          gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a
          una distanza non inferiore a 800 metri dai punti di vendita
          gia'  assegnati,  senza pregiudizio dei punti di vendita in
          cui,  alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta
          del  concorso  pronostici  denominato  totip,  ovvero delle
          scommesse ippiche di cui all'art. 1, comma 498, della legge
          30 dicembre 2004, n. 311;
                h) aggiudicazione   dei   punti  di  vendita,  previa
          effettuazione  di  una  o piu' procedure aperte a tutti gli
          operatori,  la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad
          euro  trentamila  per  ogni  punto  di  vendita avente come
          attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
          gioco  pubblici  e  ad  euro  settemilacinquecento per ogni
          punto  di  vendita  avente  come  attivita'  accessoria  la
          commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
                i) acquisizione  della possibilita' di raccogliere il
          gioco  a  distanza,  ivi  inclusi  i giochi di abilita' con
          vincita in denaro, previo il versamento di un corrispettivo
          non inferiore a euro duecentomila;
                l) definizione  delle  modalita'  di salvaguardia dei
          concessionari   della   raccolta   di   scommesse   ippiche
          disciplinate   dal   regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.».
          Nota all'art. 1:
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 5, 10 e 16, del
          citato  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze
          19 giugno  2003, n. 179, cosi' come modificato dal presente
          decreto:
              «Art.  1  (Oggetto del regolamento e definizioni). - 1.
          Il   presente  regolamento  definisce  le  regole  generali
          relative  ai concorsi pronostici su base sportiva, comprese
          quelle  riferite  alla  gestione ed al controllo dei flussi
          finanziari  relativi all'attivita' di vendita degli stessi,
          nonche'   le   regole  di  gioco  dei  concorsi  pronostici
          Totocalcio,   "i19",  abbinato  al  Totocalcio,  Totogol  e
          "+Gol", abbinato al Totogol.
              2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
                a) AAMS,  l'Amministrazione  autonoma dei monopoli di
          Stato;
                b) CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano;
                c) apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS
          dichiara  aperto  il concorso ed il totalizzatore nazionale
          viene abilitato ad accettare giocate;
                d) cedola   di   caratura,   la   quota  unitaria  di
          partecipazione  ad  una giocata a caratura, anche speciale,
          che costituisce ricevuta di partecipazione;
                e) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS
          dichiara  chiuso  il concorso ed il totalizzatore nazionale
          non viene piu' abilitato ad accettare giocate;
                f) colonna  unitaria,  i  quattordici pronostici, uno
          per  ogni  evento, espressi dal partecipante, relativamente
          ai   concorsi  pronostici  Totocalcio,  Totogol  e  "+Gol",
          abbinato  al  Totogol;  i  nove  pronostici,  uno  per ogni
          evento,   espressi   dal   partecipante,  relativamente  al
          concorso pronostici "i19", abbinato al Totocalcio;
                g) commissione  di  controllo,  l'organo  deputato al
          controllo,  accertamento  e verbalizzazione finale di tutte
          le  operazioni  inerenti  alla  chiusura dell'accettazione,
          alla  determinazione  dei  montepremi,  allo  spoglio, alla
          determinazione  ed  al  riscontro  delle  colonne  unitarie
          vincenti,  al  calcolo  delle  quote  di  vincita  ed  alla
          comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi pronostici
          su base sportiva;
                h) concessionario,  l'operatore  di gioco selezionato
          da  AAMS,  attraverso  procedura  ad evidenza pubblica, per
          l'affidamento  di  attivita'  e funzioni pubbliche relative
          all'esercizio  dei  concorsi  pronostici connessi ad eventi
          sportivi;
                i) concessione,     l'atto    di    affidamento    ai
          concessionari di attivita' e funzioni pubbliche relative ai
          concorsi pronostici;
                l) concorso,  per tutti i concorsi pronostici su base
          sportiva,  l'insieme degli eventi sportivi, disputati anche
          in piu' giorni, oggetto del pronostico del partecipante;
                m) concorso  di  chiusura definitiva, per il concorso
          pronostici    Totocalcio   l'ultimo   concorso   pronostici
          Totocalcio  per  il  quale vengono accettate giocate, prima
          della  eventuale  abolizione  del  concorso  stesso; per il
          concorso  pronostici "i19", abbinato al concorso pronostici
          Totocalcio, l'ultimo concorso pronostici "i19" per il quale
          vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione
          del  concorso  stesso;  per  il concorso pronostici Totogol
          l'ultimo  concorso  pronostici Totogol per il quale vengono
          accettate  giocate,  prima  della  eventuale abolizione del
          concorso   stesso;   per  il  concorso  pronostici  "+Gol",
          abbinato  al concorso pronostici Totogol, l'ultimo concorso
          pronostici  "+Gol"  per il quale vengono accettate giocate,
          prima della eventuale abolizione del concorso stesso;
                n) concorsi pronostici, i concorsi pronostici su base
          sportiva;
                o) evento,  per  il  concorso pronostici Totocalcio e
          quello  ad  esso  abbinato  "i19", un avvenimento sportivo,
          inteso   nella   sua  totalita'  od  in  una  sua  frazione
          temporale,  od  un'azione  dell'avvenimento  stesso sul cui
          esito  si esprime un pronostico; per il concorso pronostici
          Totogol  e  quello  ad esso abbinato "+Gol", un avvenimento
          sportivo od una frazione di avvenimento sportivo;
                p) giocata, la scritturazione di una serie di colonne
          unitarie su un'unica schedina di gioco;
                q) giocata   accettata,  la  giocata  registrata  dal
          totalizzatore nazionale;
                r) giocata  a  caratura,  la  ripartizione,  tra piu'
          partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;
                s) giocata  a  caratura speciale, la ripartizione tra
          piu' partecipanti, gestita dal concessionario ed effettuata
          attraverso  il  punto di vendita virtuale, di una giocata o
          di una giocata sistemistica;
                t) giocata  sistemistica o a sistema, per il concorso
          pronostici  Totocalcio  e  l'abbinato  concorso  pronostici
          "i19",  la  scritturazione abbreviata, su un'unica schedina
          di  gioco, di una serie di colonne unitarie derivanti dalla
          espressione  di due o tre pronostici, cioe' varianti doppie
          o triple, per uno o piu' degli eventi oggetto del concorso;
          per  il  concorso  pronostici  Totogol,  la  scritturazione
          abbreviata  su  un'unica schedina di gioco, di una serie di
          colonne  unitarie derivanti dalla espressione di due, tre o
          quattro   pronostici,   cioe'  varianti  doppie,  triple  o
          quadruple,   per  uno  o  piu'  degli  eventi  oggetto  del
          concorso;  per  il  concorso pronostici "+Gol", abbinato al
          Totogol,  la  scritturazione  abbreviata  di  una  serie di
          colonne   unitarie   derivanti   dall'espressione   di  due
          pronostici,  cioe'  di  una variante doppia, per uno o piu'
          degli eventi oggetto del concorso;
                u) giocata    valida,    la   giocata   accettata   e
          successivamente  non annullata dal partecipante; la giocata
          valida  determina le colonne unitarie valide da considerare
          ai   fini   della  individuazione  delle  colonne  unitarie
          vincenti;
                v) incasso   totale  lordo,  la  differenza  tra  gli
          incassi  derivanti  dalla  raccolta  al  netto dei rimborsi
          pagati  e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile
          di riferimento;
                z) jackpot,  per  il  concorso pronostici Totocalcio,
          l'autonomo  montepremi non distribuito in mancanza di premi
          non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di
          1ª  categoria  e  riassegnato  esclusivamente alla medesima
          categoria  del  concorso  immediatamente successivo; per il
          concorso  pronostici "i19", abbinato al concorso pronostici
          Totocalcio,   l'autonomo   montepremi  non  distribuito  in
          mancanza  di  premi  non assegnabili ovvero di vincitori di
          premi  a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso
          immediatamente   successivo;  per  il  concorso  pronostici
          Totogol,   rispettivamente,  gli  autonomi  montepremi  non
          distribuiti  in mancanza di premi non assegnabili ovvero di
          vincitori  di  premi  a punteggio di 1ª o di 2ª categoria e
          riassegnati   entrambi   alla  la  categoria  del  concorso
          immediatamente   successivo;  per  il  concorso  pronostici
          "+Gol", abbinato al concorso pronostici Totogol, l'autonomo
          montepremi   non  distribuito  in  mancanza  di  premi  non
          assegnabili  ovvero  di  vincitori  di  premi a punteggio e
          riassegnato   esclusivamente   al  concorso  immediatamente
          successivo;
                aa) operatore  di  gioco,  un soggetto con competenze
          specialistiche nella fornitura di servizi di gioco;
                bb) partecipante,   colui  che  effettua  la  giocata
          accettata;
                cc) posta,  l'importo  pagato  dal  partecipante  per
          ciascuna colonna unitaria giocata;
                dd) premio  precedente  di  partecipazione, il premio
          assegnato  al partecipante, in base alle modalita' definite
          per il singolo concorso pronostici su base sportiva, subito
          dopo  l'accettazione  della  sua  giocata  e comunque prima
          della chiusura dell'accettazione;
                ee) premio   a  punteggio,  il  premio  assegnato  al
          partecipante,  in  base  alle  modalita'  definite  per  il
          singolo  concorso pronostici, a fronte del possesso e della
          riconsegna  della  ricevuta  di partecipazione, in funzione
          dei  punti  conseguiti  attraverso i pronostici espressi in
          ogni colonna unitaria precedentemente giocata;
                ff) punti di pagamento dei premi, i punti individuati
          dal     concessionario     nell'ambito     della    propria
          organizzazione, resi pubblici dal concessionario medesimo e
          comunicati  ad  AAMS  prima  dell'inizio  dell'attivita' di
          concessione,  abilitati  alla  ricezione  delle ricevute di
          partecipazione  vincenti  emesse  da  un  punto  di vendita
          collegato  con il concessionario stesso ed al pagamento dei
          premi  ai vincitori di importo superiore ad una determinata
          soglia;
                gg) punto   di   vendita,   un   qualsiasi  esercizio
          commerciale,  munito  di  terminale  di  gioco,  aperto  al
          pubblico,    ovvero    agenzia    di    scommesse    ovvero
          totoricevitore,  che  aderisce ad un singolo concessionario
          con  il  quale  e'  anche  collegato telematicamente e che,
          previo  nulla  osta  da parte di AAMS, gestisce il rapporto
          con  l'utente, effettua le giocate sui terminali di gioco e
          paga le vincite di determinata entita';
                hh) resto,   i   decimali   di  euro  risultanti  dal
          troncamento delle quote unitarie di vincita;
                ii) ricevuta   di   partecipazione,   il  titolo  che
          garantisce   l'avvenuta  registrazione  della  giocata  nel
          totalizzatore  nazionale  e  che  costituisce,  in  caso di
          vincita  o  di rimborso, l'unico titolo al portatore valido
          per la riscossione del premio o del rimborso stesso;
                ll) saldo  settimanale,  il  valore  risultante,  per
          ciascun  concessionario,  dalla  differenza  tra  l'incasso
          colonnare  complessivo  dei  punti  di vendita collegati al
          concessionario   per  i  concorsi  chiusi  nella  settimana
          contabile di riferimento e le seguenti voci:
                  i) le vincite pagate dai punti di vendita nell'arco
          della settimana contabile di riferimento;
                  ii) il  compenso  degli  stessi  punti  di vendita,
          relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile
          di riferimento;
                  iii) rimborsi  effettuati nell'arco della settimana
          contabile di riferimento;
                  iiii) il compenso spettante al concessionario;
                mm) settimana  contabile  di  riferimento, il periodo
          che  intercorre  tra  la giornata del lunedi' e la giornata
          della  domenica  di ogni settimana nella quale si giocano i
          concorsi pronostici;
                nn) schedina di gioco, il supporto, il cui formato ed
          i  contenuti  specifici  sono  stabiliti  da  AAMS,  la cui
          funzione  e'  esclusivamente quella di riportare pronostici
          espressi dal partecipante;
                oo) terminale     di     gioco,     l'apparecchiatura
          elettronica,  fornita  dal  concessionario e utilizzata dai
          punti  di  vendita,  per  la  digitazione  dei  pronostici,
          l'acquisizione  delle  schedine  di gioco e la stampa delle
          ricevute da restituire ai partecipanti;
                pp) totalizzatore    nazionale,    il    sistema   di
          elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione
          dei  concorsi pronostici su base sportiva nonche' di altri,
          eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive;
                qq) totoricevitore,  il  titolare  di una concessione
          rilasciata  in  precedenza  dal  CONI  per  la  vendita  di
          concorsi  pronostici  su base sportiva, cosi' come previsto
          dalla  deliberazione della giunta esecutiva CONI n. 486 del
          1997, avente durata di quattro anni e prorogata annualmente
          per due volte, con scadenza ultima il 30 giugno 2003.».
              «Art.  5  (Ripartizione della posta). - 1. La posta dei
          concorsi  pronostici  e'  ripartita,  secondo  quanto  gia'
          disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957,
          n.  1295,  dall'art.  2  della  legge 29 settembre 1965, n.
          1117,  dall'art.  3  della  legge 29 dicembre 1988, n. 555,
          dall'art.   27   della  legge  30 dicembre  1991,  n.  412,
          dall'art. 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464
          e  dall'art.  4  del  decreto-legge  8 luglio 2002, n. 138,
          convertito,  con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002,
          n.  178  e  dall'art. 1, comma 283, della legge 30 dicembre
          2004, n. 311, nelle seguenti percentuali:
                a) aggio al punto di vendita 8%;
                b) montepremi: 50%;
                c) imposta unica: 33,84%;
                d) contributo  all'Istituto  per il credito sportivo:
          2,45%;
                e) contributo   alle   spese  di  gestione  di  AAMS:
          5,71%.».
              «Art.  10 (Rendicontazione di riferimento ai fini delle
          movimentazioni finanziarie). - 1. Al singolo concessionario
          e'  fornita  la rendicontazione della gestione finanziaria,
          da  parte  del  totalizzatore nazionale, relativamente alla
          settimana  contabile  di  riferimento.  Il rendiconto della
          gestione   finanziaria   e'   messo   a   disposizione  del
          concessionario,  entro  la fine del terzo giorno successivo
          alla  chiusura della settimana contabile di riferimento. Il
          rendiconto contiene le seguenti informazioni:
                a) importo totale da versare;
                b) incasso  totale  lordo delle giocate raccolte, per
          tutti  i  concorsi  di  cui e' chiusa l'accettazione, nella
          settimana contabile di riferimento;
                c) aggio  totale,  trattenuto  dai  punti di vendita,
          relativo all'incasso di cui al punto b);
                d) importo  totale  delle  vincite  pagate  dai punti
          vendita nella settimana contabile di riferimento;
                e) incasso  di  ciascun  concorso  di  cui  e' chiusa
          l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;
                f) aggio,   trattenuto  dai  punti  di  vendita,  per
          l'incasso di ciascun concorso;
                g) elenco  delle  vincite pagate dai punti di vendita
          nella settimana contabile di riferimento;
                h) l'importo  totale  dei  rimborsi  effettuati nella
          settimana   contabile   di   riferimento   e  dei  rimborsi
          prescritti nella medesima settimana;
                i) il compenso spettante al concessionario.
              2.  Gli  importi  dovuti dal concessionario ad AAMS, in
          dipendenza della concessione, sono stabiliti sulla base del
          rendiconto  della  gestione  finanziaria di cui al comma 1,
          lettera a).».
              «Art. 16 (Versamenti al concessionario per il pagamento
          delle  vincite  e  dei  rimborsi).  -  1.  Sulla base delle
          informazioni    ricevute    dal   totalizzatore   nazionale
          relativamente  agli importi corrispondenti alle ricevute di
          partecipazione  vincenti  e/o  rimborsabili  verificate dal
          singolo concessionario, nonche' dal saldo settimanale, sono
          effettuati  i  versamenti, sui conti correnti comunicati ad
          AAMS  dallo stesso concessionario all'inizio dell'attivita'
          oggetto   della   concessione   ed   ad   esso   intestati,
          dell'importo  complessivo dei premi e/o dei rimborsi di cui
          agli   articoli 14   e  15  e  del  saldo  settimanale.  Il
          concessionario  provvede  al  versamento  dei premi e/o dei
          rimborsi a ciascun avente diritto con le modalita' indicate
          dallo  stesso,  entro  e  non  oltre  i termini di cui agli
          articoli 14 e 15.
              2.  Le  modalita'  operative  di gestione degli importi
          dovuti dal concessionario, la loro allocazione nel bilancio
          dell'Amministrazione   autonoma   dei  monopoli  di  Stato,
          nonche'  le  modalita'  ed i tempi del versamento di quanto
          dovuto  agli  aventi diritto, sono definiti con decreto del
          Ministero  dell'economia  e delle finanze - Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato.».