IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
169,  concernente  il regolamento recante norme per il riordino della
disciplina  organizzativa,  funzionale  e  fiscale dei giochi e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei
proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
  Visto l'articolo 16, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al
quale,  con  riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni
sportive  nonche'  ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e
scommesse,   il   Ministro   dell'economia   e  delle  finanze  emana
regolamenti, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n.  400, per disciplinare le modalita' ed i tempi di gioco, la
corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo;
  Visto  il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278,
e  successive  modificazioni, recante norme concernenti l'istituzione
di  nuove  scommesse  a  totalizzatore  e  a  quota  fissa,  ai sensi
dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
1° marzo  2006,  n. 111, concernente il regolamento recante norme per
la  disciplina  delle  scommesse  a  quota  fissa  su eventi sportivi
diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, adottato ai
sensi  dell'articolo 1,  comma  286, della legge 30 dicembre 2004, n.
311;
  Visto  l'articolo 4,  comma  1,  lettera  b)  punto 2), del decreto
legislativo   23 dicembre   1998,   n.   504,   recante  il  riordino
dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
    Visto  l'articolo 38,  commi  2  e  4, del decreto-legge 4 luglio
2006,  n.  223,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006,   n.   248,  che  ha  previsto  l'affidamento  in  concessione,
attraverso  una o piu' procedure ad evidenza pubblica, dell'esercizio
dei  giochi  pubblici, tra cui le scommesse a totalizzatore su eventi
sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi;
  Ritenuta  la  necessita', alla luce del nuovo assetto concessorio e
distributivo,   di  apportare  alcune  modifiche  alle  modalita'  di
rendicontazione  e  di  gestione  dei flussi finanziari relativi alle
scommesse  disciplinate  dal  suddetto  decreto  del  Ministro  delle
finanze n. 278 del 1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2007;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 3-12174 del 18 luglio 2007;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1.  Al  decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e
successive  modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) nell'articolo 2,  comma 1,  primo  periodo,  le  parole  «D.M.
2 giugno  1998,  n.  174  del Ministro delle finanze e, limitatamente
alle  scommesse  a  totalizzatore,»  sono  sostituite dalle seguenti:
«decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n.
111, ed»;
    b) nell'articolo 12,  comma 3,  lettera  c)  le parole «, secondo
periodo» sono soppresse;
    c) nell'articolo 20,  comma 2,  dopo la lettera g) e' aggiunta la
seguente: «h) il compenso riconosciuto al concessionario.»;
    d) nell'articolo 26:
      1) il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1. Al fine di
mettere a disposizione quanto dovuto all'Amministrazione autonoma dei
monopoli  di  Stato,  il  concessionario  e'  tenuto  ad effettuare i
relativi  versamenti  secondo  modalita' e tempi definiti con decreto
del   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -  Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.»;
      2) al comma 3, primo periodo, le parole «cadenza bisettimanale»
sono sostituite dalle seguenti: «cadenza settimanale».
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, reca:
          «Disciplina  delle  attivita'  di  giuoco» ed e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1948, n. 118.
              - Il testo dell'art. 16, della legge 13 maggio 1999, n.
          133,  recante:  «Disposizioni  in  materia di perequazione,
          razionalizzazione  e federalismo fiscale», pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale del 17 maggio 1999, n. 113, supplemento
          ordinario, e' il seguente:
              «Art.  16 (Giochi). - 1. Il Ministro delle finanze puo'
          disporre,  anche in via temporanea, l'accettazione di nuove
          scommesse  a  totalizzatore  o  a  quota fissa, relative ad
          eventi  sportivi  diversi  dalle  corse dei cavalli e dalle
          competizioni  organizzate  dal  Comitato olimpico nazionale
          italiano  (CONI)  da  parte dei soggetti cui e' affidata in
          concessione  l'accettazione delle scommesse a totalizzatore
          e  a  quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della
          Repubblica  8  aprile  1998, n. 169, e del decreto 2 giugno
          1998,  n.  174,  del  Ministro delle finanze i quali a tale
          fine   impiegheranno   sedi,   strutture  e  impianti  gia'
          utilizzati   nell'esercizio   della   loro  attivita'.  Con
          riferimento  a  tali  nuove scommesse nonche' ad ogni altro
          tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro
          delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma
          3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le
          modalita'  e  i  tempi di gioco, la corresponsione di aggi,
          diritti  e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi
          quelli  da destinare agli organizzatori delle competizioni.
          Con   decreto   del  Ministro  delle  finanze  e'  altresi'
          stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo
          dei  predetti oneri, su ciascuna scommessa. Per le medesime
          scommesse  a  totalizzatore  il Ministro delle finanze puo'
          prevederne  l'accettazione anche da parte dei gestori e dei
          concessionari  di  giochi,  concorsi  pronostici  e  lotto,
          purche'  utilizzino  una  rete di ricevitorie collegate con
          sistemi informatici in tempo reale.
              2.  Il  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,   destina  annualmente  i  prelievi  di  cui  al
          comma 1, calcolati al netto di imposte e spese:
                a) (abrogata);
                b) a  finalita'  sociali  o  culturali  di  interesse
          generale per tutta o parte della quota residua.
              3.   Per  l'anno  1999  e'  attribuito  all'UNIRE,  per
          l'assolvimento   dei   suoi   compiti   istituzionali,   un
          contributo di lire 50 miliardi.
              4.  Per  l'espletamento delle procedure di gara secondo
          la  normativa comunitaria, previste dall'art. 2 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e
          richieste  per  l'affidamento in concessione dell'esercizio
          delle  scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e
          a  quota  fissa,  e' autorizzata la spesa di un miliardo di
          lire per gli anni 1999 e 2000.
              5.  Tra  i  soggetti previsti dall'art. 2, comma 4, del
          decreto   25 novembre  1998,  n.  418  del  Ministro  delle
          finanze,   sono   compresi  i  ricevitori  del  lotto  come
          individuati dall'art. 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528,
          e  successive  modificazioni,  nonche'  dalla circolare del
          Ministero  delle  finanze  n. 6 del 6 maggio 1987 (prot. n.
          2/204975).».
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 8 aprile
          1998,  n.  169,  reca:  «Regolamento  recante  norme per il
          riordino   della  disciplina  organizzativa,  funzionale  e
          fiscale  dei  giochi  e delle scommesse relativi alle corse
          dei  cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi
          dell'art.  3,  comma 78,  della  legge 23 dicembre 1996, n.
          662»   ed   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          1° giugno 1998, n. 125.
              - Il  decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999,
          n.   278,  reca:  «Regolamento  recante  norme  concernenti
          l'istituzione  di nuove scommesse a totalizzatore o a quota
          fissa, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n.
          133»    ed   e'   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'11 agosto 1999, n. 187.
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          1° marzo   2006,   n.  111,  reca:  «Norme  concernenti  la
          disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi
          diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da
          adottare  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 286,  della legge
          30 dicembre  2004,  n. 311» ed e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 21 marzo 2006, n. 67.
              - Il   testo   dell'art.   4,   comma 1,   del  decreto
          legislativo  23 dicembre  1998,  n. 504, recante: «Riordino
          dell'imposta   unica   sui   concorsi  pronostici  e  sulle
          scommesse,  a  norma  dell'art.  1,  comma 2,  della  legge
          3 agosto 1998, n. 288», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 3 febbraio 1999, n. 27, e' il seguente:
              «Art. 4 (Aliquota). - 1. Le aliquote dell'imposta unica
          sono stabilite nelle misure seguenti:
                a) per  i  concorsi pronostici: 26,80 per cento della
          base  imponibile;  resta  salva  la  rideterminazione della
          predetta aliquota, in occasione dell'esercizio della delega
          di  cui alla lettera o) del comma 1 dell'art. 1 della legge
          3 agosto   1998,  n.  288,  ove  necessario  per  garantire
          l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato;
                b) per le scommesse:
                  1) per la scommessa tris e per le scommesse ad essa
          assimilabili,   ai   sensi   dell'art.   4,   comma 6,  del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  8 aprile  1998,  n.  169: 22,50 per cento della
          quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;
                  2)   per   ogni   tipo   di   scommessa   ippica  a
          totalizzatore  ed  a  quota  fissa,  salvo  quanto previsto
          dall'art.  1,  comma 498,  della legge 30 dicembre 2004, n.
          311:  15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per
          ciascuna scommessa;
                  3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi
          dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalita' di
          interazione diretta tra i singoli giocatori:
                    3.1)  nel  caso  in  cui  il  movimento netto dei
          dodici  mesi  precedenti  derivante dalle scommesse a quota
          fissa  su  eventi  diversi  dalle  corse  dei  cavalli  sia
          superiore  a  1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per
          cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e
          per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
          singoli  giocatori;  nella  misura  dell'8  per  cento  per
          ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
                    3.2)  nel  caso  in  cui  il  movimento netto dei
          dodici  mesi  precedenti  derivante dalle scommesse a quota
          fissa  su  eventi  diversi  dalle  corse  dei  cavalli  sia
          superiore  a  2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per
          cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e
          per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
          singoli  giocatori;  nella  misura  del  6,8  per cento per
          ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
                    3.3)  nel  caso  in  cui  il  movimento netto dei
          dodici  mesi  precedenti  derivante dalle scommesse a quota
          fissa  su  eventi  diversi  dalle  corse  dei  cavalli  sia
          superiore  a  2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per
          cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e
          per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
          singoli  giocatori;  nella  misura  del  6  per  cento  per
          ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
                    3.4)  nel  caso  in  cui  il  movimento netto dei
          dodici  mesi  precedenti  derivante dalle scommesse a quota
          fissa  su  eventi  diversi  dalle  corse  dei  cavalli  sia
          superiore a 3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per
          cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e
          per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
          singoli  giocatori;  nella  misura  del  5,5  per cento per
          ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
                    3.5)  nel  caso  in  cui  il  movimento netto dei
          dodici  mesi  precedenti  derivante dalle scommesse a quota
          fissa  su  eventi  diversi  dalle  corse  dei  cavalli  sia
          superiore  a  3.500 milioni di euro, nella misura del 2 per
          cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e
          per  quelle  con  modalita'  di  interazione  diretta tra i
          singoli  giocatori;  nella  misura  del  5  per  cento  per
          ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
                4) per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi
          dalle   corse   dei  cavalli:  20  per  cento  di  ciascuna
          scommessa.».
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,   n.  400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  12
          settembre  1988,  n.  214,  supplemento  ordinario,  e'  il
          seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - Il testo dell'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge
          4 luglio  2006,  n. 223, recante: «Disposizioni urgenti per
          il  rilancio  economico e sociale, per il contenimento e la
          razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche' interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2006, n.
          153, e' il seguente:
              «Art.  38  (Misure  di contrasto del gioco illegale). -
          (Omissis).
              2.  L'art.  1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004,
          n. 311, e' sostituito dal seguente: «287. Con provvedimenti
          del    Ministero    dell'economia   e   delle   finanze   -
          Amministrazione   autonoma   dei  monopoli  di  Stato  sono
          stabilite  le nuove modalita' di distribuzione del gioco su
          eventi  diversi  dalle  corse dei cavalli, nel rispetto dei
          seguenti criteri:
                a) inclusione,  tra  i giochi su eventi diversi dalle
          corse  dei  cavalli,  delle  scommesse  a totalizzatore e a
          quota  fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei
          concorsi   pronostici   su   base  sportiva,  del  concorso
          pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui
          al  comma 498,  nonche'  di  ogni ulteriore gioco pubblico,
          basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
                b) possibilita'  di  raccolta  del  gioco  su  eventi
          diversi  dalle  corse  dei cavalli da parte degli operatori
          che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro
          dell'Unione   europea,  degli  operatori  di  Stati  membri
          dell'Associazione  europea  per  il  libero scambio e anche
          degli  operatori  di  altri  Stati, solo se in possesso dei
          requisiti  di  affidabilita'  definiti dall'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato;
                c) esercizio  della raccolta tramite punti di vendita
          aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
          prodotti  di  gioco pubblici e punti di vendita aventi come
          attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
          gioco  pubblici;  ai punti di vendita aventi come attivita'
          principale  la  commercializzazione  dei  prodotti di gioco
          pubblici  puo'  essere  riservata in esclusiva l'offerta di
          alcune tipologie di scommessa;
                d) previsione  dell'attivazione di un numero di nuovi
          punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30
          per    cento    aventi   come   attivita'   principale   la
          commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
                e) determinazione  del  numero  massimo  dei punti di
          vendita  per  comune  in  proporzione  agli  abitanti  e in
          considerazione dei punti di vendita gia' assegnati;
                f) localizzazione  dei  punti  di vendita aventi come
          attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
          gioco  pubblici,  nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a
          una  distanza  non  inferiore  ad  800  metri  dai punti di
          vendita  gia'  assegnati  e  nei comuni con meno di 200.000
          abitanti  a  una  distanza  non inferiore a 1.600 metri dai
          punti di vendita gia' assegnati;
                g) localizzazione  dei  punti  di vendita aventi come
          attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
          gioco  pubblici,  nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a
          una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita
          gia'  assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a
          una  distanza  non  inferiore  ad  800  metri  dai punti di
          vendita  gia'  assegnati,  senza  pregiudizio  dei punti di
          vendita  in  cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui
          la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva;
                h) aggiudicazione   dei   punti   di  vendita  previa
          effettuazione  di  una  o piu' procedure aperte a tutti gli
          operatori,  la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad
          euro  venticinquemila per ogni punto di vendita avente come
          attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
          gioco  pubblici  e  ad  euro  settemilacinquecento per ogni
          punto  di  vendita  avente  come  attivita'  accessoria  la
          commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
                i) acquisizione  della possibilita' di raccogliere il
          gioco  a  distanza,  ivi  inclusi  i giochi di abilita' con
          vincita  in  denaro,  previo versamento di un corrispettivo
          non inferiore a euro duecentomila;
                l) definizione  delle  modalita'  di salvaguardia dei
          concessionari  della raccolta di scommesse a quota fissa su
          eventi  diversi  dalle  corse  dei cavalli disciplinate dal
          regolamento  di cui al decreto del Ministro dell'economia e
          delle finanze 1° marzo 2006, n. 111»;
                (omissis).
              4.  Al  fine  di  contrastare  la  diffusione del gioco
          irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel
          settore  del  gioco,  nonche'  di  assicurare la tutela del
          giocatore,  con provvedimenti del Ministero dell'economia e
          delle  finanze  -  Amministrazione autonoma dei monopoli di
          Stato,  sono  stabilite le nuove modalita' di distribuzione
          del  gioco  su  base  ippica,  nel  rispetto  dei  seguenti
          criteri:
                a) inclusione,  tra  i  giochi  su base ippica, delle
          scommesse  a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei
          cavalli,  dei  concorsi  pronostici  su  base sportiva, del
          concorso   pronostici  denominato  totip,  delle  scommesse
          ippiche   di   cui   all'art.  1,  comma 498,  della  legge
          30 dicembre  2004,  n. 311, nonche' di ogni ulteriore gioco
          pubblico;
                b) possibilita'  di raccolta del gioco su base ippica
          da  parte  degli  operatori  che  esercitano la raccolta di
          gioco  presso  uno  Stato membro dell'Unione europea, degli
          operatori  di Stati membri dell'Associazione europea per il
          libero  scambio,  e  anche  degli operatori di altri Stati,
          solo se in possesso dei requisiti di affidabilita' definiti
          dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
                c) esercizio  della raccolta tramite punti di vendita
          aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
          prodotti  di  gioco pubblici e punti di vendita aventi come
          attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
          gioco  pubblici;  ai punti di vendita aventi come attivita'
          principale  la  commercializzazione  dei  prodotti di gioco
          pubblici  puo'  essere  riservata in esclusiva l'offerta di
          alcune tipologie di scommessa;
                d) previsione  dell'attivazione di un numero di nuovi
          punti di vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5
          per    cento    aventi   come   attivita'   principale   la
          commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
                e) determinazione  del  numero  massimo  dei punti di
          vendita  per  provincia aventi come attivita' principale la
          commercializzazione  dei  prodotti  di  gioco  pubblici  in
          considerazione dei punti di vendita gia' assegnati;
                f) localizzazione  dei  punti  di vendita aventi come
          attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
          gioco  pubblici,  nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a
          una  distanza  non  inferiore  a  2.000  metri dai punti di
          vendita  gia'  assegnati  e  nei comuni con meno di 200.000
          abitanti,  a  una  distanza non inferiore a 3.000 metri dai
          punti di vendita gia' assegnati;
                g) localizzazione  dei  punti  di vendita aventi come
          attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
          gioco  pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti, a
          una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita
          gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a
          una distanza non inferiore a 800 metri dai punti di vendita
          gia'  assegnati,  senza pregiudizio dei punti di vendita in
          cui,  alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta
          del  concorso  pronostici  denominato  totip,  ovvero delle
          scommesse ippiche di cui all'art. 1, comma 498, della legge
          30 dicembre 2004, n. 311;
                h) aggiudicazione   dei   punti  di  vendita,  previa
          effettuazione  di  una  o piu' procedure aperte a tutti gli
          operatori,  la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad
          euro  trentamila  per  ogni  punto  di  vendita avente come
          attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
          gioco  pubblici  e  ad  euro  settemilacinquecento per ogni
          punto  di  vendita  avente  come  attivita'  accessoria  la
          commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
                i) acquisizione  della possibilita' di raccogliere il
          gioco  a  distanza,  ivi  inclusi  i giochi di abilita' con
          vincita in denaro, previo il versamento di un corrispettivo
          non inferiore a euro duecentomila;
                l) definizione  delle  modalita'  di salvaguardia dei
          concessionari   della   raccolta   di   scommesse   ippiche
          disciplinate   dal   regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.».
          Nota all'art. 1:
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 12, 20 e 26 del
          citato decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n.
          278, cosi' come modificato dal presente decreto:
              «Art.  2 (Concessionari abilitati). - 1. L'accettazione
          delle   scommesse  di  cui  all'art.  1  e'  consentita  ai
          concessionari  per l'accettazione, delle scommesse previste
          dal  decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998,
          n.  169,  limitatamente  a  quelle  su eventi non sportivi,
          nonche' ai concessionari per l'accettazione delle scommesse
          previste  dal  decreto  del  Ministro dell'economia e delle
          finanze  1° marzo  2006, n. 111, ed ai concessionari di cui
          al   decreto   19 giugno   2003,   n.   179,  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e
          delle  finanze  -  Amministrazione autonoma dei monopoli di
          Stato   puo'   attribuire,  nel  rispetto  della  normativa
          comunitaria  e  ai  sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto
          1990,  n.  241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da
          quelli  menzionati  nel  periodo  precedente, previo avviso
          pubblico  contenente  le  modalita'  di presentazione delle
          domande,  da  inviarsi  anche alla Gazzetta Ufficiale delle
          Comunita' europee.
              2.  L'elenco  delle  discipline  sportive nonche' degli
          eventi  ovvero  delle  categorie  di  eventi  non sportivi,
          riguardanti  le  scommesse  di  cui  all'art. 1 e' emanato,
          previa,  ove  occorra,  direttiva del Ministro, con decreto
          dirigenziale  del Ministero dell'economia e delle finanze -
          Amministrazione   autonoma   dei  monopoli  di  Stato,  con
          riferimento  esclusivo ad avvenimenti ovvero a categorie di
          avvenimenti     di    primario    rilievo    nazionale    e
          internazionale.».
              «Art.  12  (Ripartizione  della  posta).  - 1. La posta
          unitaria  di  gioco  delle  scommesse  e'  determinata  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
              2.  La  posta  unitaria  di  gioco  e'  ripartita nelle
          seguenti   percentuali,   trovando   applicazione,  per  il
          residuo, la disposizione di cui all'art. 16, comma 2, della
          legge 13 maggio 1999, n. 133:
                a) 57 per cento, come disponibile a vincite;
                b) 8  per  cento,  come  aggio  al  luogo  di vendita
          autorizzato;
                c) 20 per cento, come imposta unica;
                d) 5,71   per   cento,  come  contributo  alle  spese
          complessive di gestione;
                e) 2,54 per cento, come fondo speciale di riserva.
              3.  E'  istituito un conto corrente infruttifero presso
          la   tesoreria   centrale   intestato   all'Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli di Stato denominato «fondo speciale
          di riserva», al quale affluiscono:
                a) la  quota  della posta unitaria di cui al comma 2,
          lettera e);
                b) i  valori  determinatesi  con il troncamento delle
          quote;
                c) le   vincite   non  riscosse  ed  i  rimborsi  non
          richiesti di cui all'art. 6, comma 1.
              4.  Il limite di importo del predetto fondo, nonche' la
          destinazione   delle   somme  eccedenti  detto  limite,  e'
          determinato    con    decreto    del   direttore   generale
          dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato, di
          concerto  con  il  capo  del  Dipartimento della ragioneria
          generale dello Stato.
              5.   Dal   conto  corrente  di  cui  al  comma 3,  sono
          prelevate,   fino  ad  esaurimento,  le  somme  concorrenti
          all'eventuale  integrazione  del disponibile a vincite, nel
          caso  in  cui  le  quote  complessive  di  vincita  di  una
          scommessa  siano  superiori  al disponibile a vincite della
          stessa.
              6. I prelevamenti dal predetto conto corrente e la loro
          iscrizione  ai  capitoli  di  bilancio dell'Amministrazione
          autonoma  dei monopoli di Stato sono effettuati con decreto
          del  direttore  generale  dell'Amministrazione autonoma dei
          monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato.».
              «Art.  20 (Rendicontazione di riferimento ai fini delle
          movimentazioni  finanziarie).  - 1. Entro la fine del terzo
          giorno  successivo  alla chiusura della settimana contabile
          di  riferimento,  ovvero  del periodo che intercorre tra la
          giornata  del  lunedi' e la giornata della domenica di ogni
          settimana, a ciascun concessionario e' reso disponibile dal
          totalizzatore   nazionale   il  rendiconto  della  gestione
          finanziaria    relativa   alla   settimana   contabile   di
          riferimento.
              2. Il rendiconto contiene:
                a) l'importo totale da versare;
                b) l'incasso totale lordo delle giocate raccolte, per
          tutte  le  scommesse  di cui e' chiusa l'accettazione nella
          settimana contabile di riferimento;
                c) l'aggio  totale  trattenuto dai gestori dei luoghi
          di  vendita delle scommesse, relativo all'incasso di cui al
          punto b);
                d) l'importo  totale  delle vincite pagate nei luoghi
          di  vendita  delle  scommesse  nella settimana contabile di
          riferimento;
                e) l'importo  totale  dei  rimborsi  effettuati nella
          settimana   contabile   di   riferimento   e  dei  rimborsi
          prescritti nella medesima settimana;
                f) l'incasso  di  ciascuna scommessa di cui e' chiusa
          l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;
                l'aggio,  trattenuto  dai  luoghi  di  vendita  delle
          scommesse, per l'incasso di ciascuna scommessa;
                h) il compenso riconosciuto al concessionario.
              3.  A  ciascun  concessionario  e' reso disponibile, su
          richiesta,  l'elenco  delle  vincite  pagate e dei rimborsi
          effettuati  nei  luoghi  di  vendita  delle scommesse nella
          settimana contabile di riferimento.
              4.  Gli  importi dovuti dal concessionario al Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze - Amministrazione autonoma
          dei  monopoli  di  Stato  sono  stabiliti  sulla  base  del
          rendiconto  della  gestione  finanziaria di cui al comma 1,
          lettera a).».
              «Art.  26  (Rendicontazione contabile). - 1. Al fine di
          mettere  a  disposizione  quanto dovuto all'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato, il concessionario e' tenuto
          ad  effettuare  i  relativi  versamenti secondo modalita' e
          tempi  definiti  con  decreto del Ministero dell'economia e
          delle  finanze  -  Amministrazione autonoma dei monopoli di
          Stato.
              2.  Le  modalita'  operative  di gestione degli importi
          dovuti dal concessionario, la loro allocazione nel bilancio
          dell'Amministrazione   autonoma   dei  monopoli  di  Stato,
          nonche'  le  modalita'  ed i tempi del versamento di quanto
          dovuto  agli  aventi diritto, sono definiti con decreto del
          Ministero  dell'economia  e delle finanze - Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato.
              3.  Il  concessionario  apre un conto corrente bancario
          sul quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
          con cadenza settimanale, in base alle informazioni ricevute
          dal  totalizzatore  nazionale  relativamente  agli  importi
          corrispondenti  alle  ricevute di partecipazione vincenti e
          soggette  a rimborso verificate dal singolo concessionario,
          effettua   il  versamento  dell'importo  complessivo  delle
          vincite  e  dei  rimborsi  di cui agli articoli 24 e 25. Il
          concessionario  provvede  al  pagamento delle vincite e dei
          rimborsi  a  ciascun partecipante con le modalita' indicate
          dallo  stesso,  entro  e  non  oltre  i termini di cui agli
          articoli 24 e 25.
              4.    Gli    adempimenti   contabili,   giudiziali   ed
          amministrativi  del  concessionario,  compresi i modelli da
          utilizzare per il versamento del saldo settimanale e quelli
          attestanti   il   regolare   utilizzo   dei  fondi  versati
          dall'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato sul
          conto  corrente  del  concessionario per il pagamento delle
          vincite  e  dei rimborsi di cui agli articoli 24 e 25, sono
          definiti  con  decreto  del Ministero dell'economia e delle
          finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.».