IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n.  139,  concernente  il  riassetto delle disposizioni relative alle
funzioni  ed  ai  compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a
norma  dell'articolo 11  della legge 29 luglio 2003, n. 229, il quale
prevede  che  con  decreto del Ministro dell'interno sono definite le
caratteristiche,  le  modalita' di conferimento e le modalita' di uso
dei  segni  di  benemerenza e delle insegne concesse al personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Visti  gli  articoli dal 62 al 72, del regio decreto 16 marzo 1942,
n.  699,  rimasti  in  vigore,  ai sensi dell'articolo 35 del decreto
legislativo  n.  139  del  2006,  fino  all'emanazione  del  presente
regolamento;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 2007;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 21-21/A-152 (07002111) in data 13 giugno 2007;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Benemerenze e insegne
  1.  Al  personale  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono
essere  attribuiti  i seguenti riconoscimenti, le cui caratteristiche
tecniche   sono  riportate  nell'allegato  A  che  costituisce  parte
integrante e sostanziale del presente regolamento:
    a) medaglia al merito di servizio;
    b) diplomi di benemerenza con medaglia;
    c) croci di anzianita';
    d) diplomi di lodevole servizio;
    e) encomi;
    f) elogi.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 17, comma 3,
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              «3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  32,  comma 2,  del
          decreto  legislativo  8 marzo  2006, n. 139 (Rassetto delle
          disposizioni  relative alle funzioni e ai compiti del Corpo
          nazionale  dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
          legge 29 luglio 2003, n. 229):
              «2. Con  decreto del Ministro dell'interno, da adottare
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  sono definite le caratteristiche, le modalita' di
          conferimento e le modalita' di uso dei segni di benemerenza
          e  delle  insegne  di cui al comma 1. Fino alla adozione di
          tale   decreto   continuano   ad   applicarsi   le  vigenti
          disposizioni.».
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 11, della legge
          29 luglio  2003,  n. 229 (Interventi in materia di qualita'
          della  regolazione,  riassetto normativo e codificazione. -
          Legge di semplificazione 2001):

                                   «Art. 11.
          Riassetto  delle  disposizioni  relative al Corpo nazionale
                             dei vigili del fuoco
              1.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, entro trenta
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          uno  o  piu'  decreti  legislativi  per  il riassetto delle
          disposizioni  vigenti  concernenti  il  Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco, ai sensi e secondo i principi e i criteri
          direttivi  di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
          59, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) revisione   e   riassetto   della   normativa  che
          disciplina  le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei
          vigili   del   fuoco   in  materia  di  soccorso  pubblico,
          prevenzione  incendi,  protezione  civile,  difesa civile e
          incendi  boschivi,  nonche' l'ordinamento del personale per
          gli  aspetti  non  demandati alla contrattazione collettiva
          nazionale,  in  modo  da consentirne la coerenza giuridica,
          logica e sistematica, con particolare riferimento:
                  1)  alla  definizione  delle attribuzioni del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso
          pubblico;
                  2)  al  riassetto  della  normativa  in  materia di
          prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto
          anche   dell'evoluzione   tecnologica   e   dei   mutamenti
          socio-ambientali;
                  3)  alla  revisione  delle  disposizioni sui poteri
          autorizzatori  in  materia  di  prevenzione  incendi  e  di
          vigilanza antincendi;
                b) armonizzazione     delle     disposizioni    sulla
          prevenzione  incendi  alla  normativa sullo sportello unico
          per le attivita' produttive;
                c) coordinamento  e  adeguamento della normativa alle
          disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali.
              2.  All'attuazione  ed  esecuzione  delle  disposizioni
          emanate  ai  sensi  del  comma 1 si provvede con uno o piu'
          regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 3,
          della   legge   23 agosto   1988,   n.  400,  e  successive
          modificazioni,  entro  dodici mesi dalla data di entrata in
          vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.».
              - Si riporta il testo vigente degli articoli da 62 a 72
          del  regio decreto 16 marzo 1942, n. 699 (Norme sullo stato
          giuridico  e  sul  trattamento  economico del personale non
          statale   del   Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco),
          pubblicato   nel   supplemento   alla   Gazzetta  Ufficiale
          30 giugno 1942, n. 152:
                                   «Art. 62.
              Ai  sottufficiali,  vigili  scelti e vigili, oltre alle
          normali  ricompense  al valor militare, civile, di marina o
          aeronautico possono essere concesse:
                una medaglia al merito di servizio;
                due croci di anzianita';
                tre diplomi di benemerenza;
                quattro premi di servizio ed encomi;
                cinque diplomi atletici.
              A  coloro  che  avessero  riportato,  in servizio o per
          causa  di  servizio,  mutilazioni  o ferite, sono, inoltre,
          concessi  distintivi  d'onore  di  foglia  uguale  a quelli
          stabiliti per gli impiegati dello Stato.».
                                   «Art. 63.
              A  sottufficiali,  vigili  scelti  e vigili decorati di
          medaglie  al valor civile, di marina o aeronautico per atti
          di  coraggio  compiuti in servizio d'istituto, e' concesso,
          fino  alla  cessazione  dal  servizio, un soprassoldo nella
          seguente misura:
                per la medaglia d'oro lire 500 annuali;
                per la medaglia d'argento lire 200 annuali;
                per la medaglia di bronzo lire 100 annuali.
              Tali  soprassoldi  saranno  pagati,  con stati a parte,
          ogni  semestre.  La  spesa  occorrente sara' a carico della
          Cassa sovvenzioni antincendi.
              I  pagamenti  vengono  registrati  in apposito libretto
          secondo   il  modello  fornito  dal  Ministero,  che  sara'
          custodito dal Comando del Corpo.».
                                   «Art. 64.
              E' istituita la medaglia al merito di servizio, coniata
          in  argento  conforme al modello di cui all'allegato F, che
          sara' vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno,
          per  i  componenti  il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
          che  si siano distinti in azioni di servizio di particolare
          importanza,   in   cui   abbiano  dato  prova  di  speciale
          ardimento, capacita' e zelo, e per le quali non siasi fatto
          luogo alla concessione di ricompense al valore.
              Agli  insigniti  di  detta  medaglia viene assegnato un
          soprassoldo di lire 200 annue, pagabili semestralmente, con
          stati a parte, fino alla cessazione dal servizio.
              La   spesa  sara'  a  carico  della  Cassa  sovvenzioni
          antincendi.           Si          applica          l'ultimo
          comma dell'articolo precedente.».
                                   «Art. 65.
              E'  istituita  la  croce  di  anzianita'  di  servizio,
          coniata  in  bronzo conforme al modello di cui all'allegato
          G,  che  sara'  vistato,  d'ordine Nostro, dal Ministro per
          l'interno,  per  i componenti il Corpo nazionale dei vigili
          del  fuoco che abbiano prestato effettivo lodevole servizio
          nel  Corpo  per  un periodo di quindici anni dando prova di
          capacita'  e  zelo.  Per  ogni  periodo  di  cinque anni di
          servizio   effettivo,   oltre   i   quindici   previsti  al
          comma precedente,  l'insignito  della  croce  di anzianita'
          viene  autorizzato  ad  applicare sul nastrino una fascetta
          metallica  conforme  al  modello di cui all'allegato H, che
          sara'   vistato,   d'ordine   Nostro,   dal   Ministro  per
          l'interno.».
                                   «Art. 66.
              Il personale che cessa dal servizio conserva il diritto
          a fregiarsi delle decorazioni di cui agli articoli 64 e 65.
              Incorrono  nella  perdita  del  diritto  a fregiarsi di
          dette  decorazioni coloro dei quali sia stata deliberata la
          espulsione dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
                                   «Art. 67.
              E' istituito conforme al modello di cui all'allegato I,
          che   sara'  vistato  d'ordine  Nostro,  dal  Ministro  per
          l'interno,  il  diploma di benemerenza, per i componenti il
          Corpo  nazionale dei vigili del fuoco che si siano distinti
          in  notevoli  operazioni  di  servizio, in cui abbiano dato
          prova  di  coraggio,  speciale  capacita'  e zelo, e per le
          quali  non siasi fatto luogo alla concessione di ricompense
          al valore.
              Il diploma di benemerenza puo' essere altresi' concesso
          a  coloro che abbiano prestato effettivo servizio nel Corpo
          per  un  periodo  di cinque anni, dimostrando, durante tale
          periodo, coraggio, speciale capacita', zelo e disciplina.».
                                   «Art. 68.
              Potranno  essere  concessi  premi in danaro, fino ad un
          massimo  di  lire  100  annue  per  persona,  ed  encomi ai
          sottufficiali, vigili scelti e vigili che si siano distinti
          in  operazioni  di  servizio,  dando  prova di coraggio, di
          speciale capacita' e zelo con utile rendimento.
              La  spesa  relativa fara' carico alla Cassa sovvenzioni
          antincendi.».
                                   «Art. 69.
              E' istituito il diploma atletico conforme al modello di
          cui all'allegato L, che sara' vistato, d'ordine Nostro, dal
          Ministro per l'interno.
              Tale  diploma  verra'  concesso al personale che si sia
          particolarmente  distinto  in competizioni ginnico sportive
          di speciale importanza.».
                                   «Art. 70.
              L'assegnazione  di  tutte  le  ricompense  previste nei
          precedenti  articoli e'  fatta  dal Ministro per l'interno,
          sentita  una  Commissione presieduta dal direttore generale
          dei Servizi antincendi, e composta:
                - dal  comandante  delle  Scuole centrali per allievi
          ufficiali e allievi vigili del fuoco;
                - da un ispettore superiore dei vigili del fuoco;
                - da un ufficiale permanente dei vigili del fuoco, di
          grado non inferiore all'8°, in servizio presso la Direzione
          generale dei Servizi antincendi;
                - dal capo del personale dei Servizi antincendi.
              Un funzionario amministrativo di gruppo A del Ministero
          dell'interno,  di  grado  non superiore all'8°, in servizio
          presso   la  Direzione  generale  dei  Servizi  antincendi,
          esercita le funzioni di segretario della Commissione.
              Delle concessioni verra' presa nota in matricola.».
                                   «Art. 71.
              Per  gli  altri apprezzabili servizi e' in facolta' del
          Prefetto  concedere  encomi  collettivi  ed in facolta' del
          comandante del Corpo concedere elogi individuali.».
                                   «Art. 72.
              Delle ricompense, degli encomi collettivi e degli elogi
          viene  data  notizia  al personale mediante appositi ordini
          del giorno.».