IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18 e, in particolare l'articolo 106, come sostituito dall'articolo  7
del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  4
settembre 2001, n. 373, recante  la  disciplina  delle  modalita'  di
valutazione periodica  dei  funzionari  diplomatici  appartenenti  ai
gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  15
giugno 2006, recante delega di funzioni al Ministro per le riforme  e
le innovazioni nella pubblica amministrazione; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2007; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con
nota n. 384/07/UL/P del 26 giugno 2007, a cui il Dipartimento per gli
affari giuridici e legislativi della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri ha fornito riscontro con nota n. 5426/DAGL/9.1.6/4/2007  del
12 luglio 2007; 
  Sulla proposta del Ministro degli affari esteri; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                        Principi e strumenti 
 
  1. Nel rispetto dei principi generali vigenti in  materia  e  delle
particolari  caratteristiche  del  servizio   delle   relazioni   con
l'estero, la valutazione dei funzionari diplomatici  appartenenti  ai
gradi di segretario di legazione e  consigliere  di  legazione  tiene
particolarmente   conto   dei   risultati    dell'attivita'    svolta
nell'esercizio delle specifiche funzioni  del  servizio  diplomatico,
nonche' dell'attivita' amministrativa e della gestione. 
  2. Il procedimento e' ispirato ai principi della diretta conoscenza
del  valutato  da  parte  del  valutatore  di  prima  istanza,  della
approvazione o verifica della valutazione da parte del valutatore  di
seconda istanza e della partecipazione al procedimento del valutato. 
  3. La scheda di valutazione e' redatta al 31 dicembre di ogni anno,
su  un  modulo  prestampato,  conforme  all'allegato  A  al  presente
regolamento di cui costituisce parte integrante.  Essa  contiene  gli
elementi indicati dall'articolo 106 del decreto del Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967,  n.  18,  inclusi  i  risultati  raggiunti
rispetto agli obiettivi assegnati. La valutazione si  effettua  sulla
base del  provvedimento  di  attribuzione  della  responsabilita'  di
almeno  un  progetto  o  programma,  preferibilmente  connesso   al/i
settore/i di  prevalente  impiego  del  destinatario,  elaborato  dal
superiore gerarchico all'inizio dell'anno  solare  ovvero  all'inizio
della collaborazione con il valutato e notificato al predetto ed alla
Direzione generale che attende alla gestione delle risorse umane  del
Ministero degli affari esteri, di seguito denominata DGPe. 
  4. La relazione dell'interessato e' parte integrante  della  scheda
di  valutazione,  che  contiene  altresi'  uno  spazio  riservato  al
contraddittorio. 
  5. La DGPe verifica in ogni fase la regolarita'  del  procedimento,
l'avvenuta acquisizione degli elementi richiesti  ed  interviene  per
assicurare il perfezionamento degli  atti  entro  i  primi  sei  mesi
dell'anno.   A   tal   fine   provvede,   ai   sensi    del    Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, tramite il competente Servizio presso  l'Amministrazione
centrale, alla progressiva introduzione di sistemi informatizzati per
la gestione delle comunicazioni e la conservazione degli atti. 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni   sulla   promulgazione    delle    leggi    e
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
            - Il testo dell'art. 106 del decreto del Presidente della
          Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18,  recante  «Ordinamento
          dell'Amministrazione  degli  affari  esteri»,  cosi'   come
          sostituito dall'art. 7 del  decreto  legislativo  24  marzo
          2000, n. 85, e' il seguente: 
              «Art.  106  (Valutazione   periodica   dei   funzionari
          diplomatici  appartenenti  ai  gradi   di   segretario   di
          legazione e consigliere di legazione). - Per  i  funzionari
          diplomatici  appartenenti  ai  gradi   di   segretario   di
          legazione e consigliere di legazione viene  redatta  al  31
          dicembre di ogni anno una scheda di valutazione, secondo le
          modalita' stabilite con regolamento da emanarsi,  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 
          400,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,   con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del  Ministro  degli  affari  esteri,  dirette  ad
          assicurare, nel rispetto dei principi generali  vigenti  in
          tale materia, la massima trasparenza ed oggettivita'  delle
          valutazioni.  La  scheda   contiene,   tra   l'altro,   una
          dettagliata    descrizione    delle     funzioni     svolte
          dall'interessato, della situazione di carattere  ambientale
          e delle difficolta' affrontate, l'indicazione dei risultati
          raggiunti rispetto agli obiettivi  assegnati,  nonche'  una
          valutazione  circa  l'attitudine   ad   assumere   maggiori
          responsabilita'  ed  a  svolgere  le  funzioni  del   grado
          superiore. 
              La redazione della scheda di valutazione e'  effettuata
          per  il  personale  in  servizio  a  Roma  dal  funzionario
          preposto all'ufficio  di  livello  dirigenziale  presso  il
          quale il servizio e' prestato; per il personale in servizio
          in un ufficio all'estero dal capo dell'ufficio  stesso.  Il
          redattore  della  scheda  tiene  conto  di  una   relazione
          presentata dall'interessato sulle attivita' da  lui  svolte
          durante l'anno in esame, che rimane  allegata  alla  scheda
          stessa. Il  giudizio  e'  integrato  per  il  personale  in
          servizio a Roma dal  funzionario  preposto  all'ufficio  di
          livello  dirigenziale  generale  in  cui  il  servizio   e'
          prestato; per  il  personale  in  servizio  all'estero  dal
          funzionario preposto  alla  Direzione  generale  geografica
          competente per il paese  in  cui  il  servizio  e'  svolto,
          oppure,  qualora  il  servizio  sia   effettuato   in   una
          rappresentanza   diplomatica    permanente    presso    una
          organizzazione  internazionale,  dal  funzionario  preposto
          alla  Direzione  generale   che   cura   i   rapporti   con
          l'organizzazione  stessa.  Il  giudizio  complessivo  viene
          attribuito dal Consiglio di amministrazione.». 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  Ministri»
          e' il seguente: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          4  settembre  2001,   n.   373,   abrogato   dal   presente
          regolamento,  recava  «Regolamento  recante  la  disciplina
          delle modalita' di  valutazione  periodica  dei  funzionari
          diplomatici  appartenenti  ai  gradi   di   segretario   di
          legazione e consigliere di legazione.». 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante
          il  «Codice  dell'Amministrazione   digitale»,   e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005,  n.
          112, supplemento ordinario. 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 106 del decreto del Presidente
          della Repubblica n. 18 del 1967, si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  si
          veda in note alle premesse.