IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196, recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati personali» di seguito
denominato piu' brevemente «Codice»;
  Visti  gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice, i quali
dispongono  che, nel caso in cui una disposizione di legge specifichi
la  finalita'  di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati
sensibili  e  giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi
eseguibili,  il  trattamento e' consentito solo in riferimento a quei
tipi  di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei
soggetti  che  ne  effettuano  il  trattamento,  con  atto  di natura
regolamentare,   adottato  in  conformita'  al  parere  espresso  dal
Garante,   ai  sensi  dell'articolo  154,  comma 1,  lettera g),  del
medesimo Codice;
  Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi
per  l'interessato le operazioni svolte mediante i siti Web o volte a
definire  in forma completamente automatizzata profili o personalita'
degli  interessati,  le  interconnessioni e i raffronti tra banche di
dati gestite da diversi titolari, nonche' la comunicazione dei dati a
terzi e la loro diffusione;
  Ritenuto  di  individuare  analiticamente  nelle schede allegate al
presente  regolamento,  con  riferimento alle predette operazioni che
possono    spiegare    effetti    maggiormente    significativi   per
l'interessato,   quelle  effettuate  da  questa  Amministrazione,  in
particolare le operazioni di comunicazione a terzi;
  Ritenuto,  altresi', di indicare sinteticamente anche le operazioni
ordinarie  che  l'Amministrazione  deve  necessariamente svolgere per
perseguire  le  finalita' di rilevante interesse pubblico individuate
per    legge    (quali   operazioni   di   raccolta,   registrazione,
organizzazione,     conservazione,    consultazione,    elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione
e distruzione);
  Considerato  che  per  tutti  i  trattamenti  di cui sopra e' stato
verificato  il  rispetto  dei  principi  e  delle  garanzie  previste
dall'articolo   22  del  Codice,  con  particolare  riferimento  alla
pertinenza,  non  eccedenza  e indispensabilita' dei dati sensibili e
giudiziari utilizzati rispetto alle finalita' perseguite;
  Visto  il  provvedimento  generale del Garante della protezione dei
dati  personali  del 30 giugno 2005 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 170 del 23 luglio 2005);
  Vista  l'autorizzazione  del Garante n. 7 al trattamento dei dati a
carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici
e di soggetti pubblici;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
176,  come  modificato  dal  decreto  del Presidente della Repubblica
28 luglio  2004,  n. 244, relativo al regolamento di riorganizzazione
del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  nonche' il
decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dei Ministeri», per la parte relativa al trasferimento
di  funzioni  dal  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Vista  la  direttiva  del  Ministro della funzione pubblica in data
11 febbraio  2005,  riguardante le «Misure finalizzate all'attuazione
nelle  pubbliche  amministrazioni  delle  disposizioni  contenute nel
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»;
  Ravvisata  la necessita' di provvedere ad identificare le tipologie
di dati sensibili e giudiziari trattati nell'ambito del Ministero del
lavoro  e della previdenza sociale, le finalita' d'interesse pubblico
perseguite  attraverso  il  trattamento  dei  citati dati, nonche' le
operazioni eseguite con gli stessi;
  Acquisito  il  parere  favorevole del Garante per la protezione dei
dati  personali  di  cui  all'articolo  154,  comma 1, lettera g) del
Codice, reso in data 28 febbraio 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2007;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata,  a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n.
400 del l988, con nota del 17 luglio 2007;
                               Adotta

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                       Oggetto del regolamento

  1.  Il  presente  regolamento,  in  attuazione  degli  articoli 20,
comma 2,  e  21,  comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», di
seguito denominato «Codice», identifica nelle schede allegate, che ne
formano parte integrante, le tipologie di dati sensibili e giudiziari
e  di  operazioni  indispensabili per la gestione delle attivita' del
Ministero  del lavoro, nel perseguimento delle finalita' di rilevante
interesse   pubblico   individuate  dal  Codice  e  dalle  specifiche
previsioni di legge.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              -   Il testo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196  (Codice  in materia di protezione dei dati personali),
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n.
          174, supplemento ordinario.
              - Il  testo  dell'art.  20,  comma 2 del citato decreto
          legislativo n. 196 del 2003, e' il seguente:
              «Art.  20  (Principi applicabili al trattamento di dati
          sensibili). - 1. (Omissis).
              2.  Nei casi in cui una disposizione di legge specifica
          la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
          di   dati   sensibili   e   di  operazioni  eseguibili,  il
          trattamento  e'  consentito  solo in riferimento ai tipi di
          dati  e  di  operazioni identificati e resi pubblici a cura
          dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
          alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
          rispetto  dei  principi  di  cui  all'art.  22, con atto di
          natura  regolamentare  adottato  in  conformita'  al parere
          espresso  dal  Garante  ai  sensi  dell'art.  154, comma 1,
          lettera g), anche su schemi tipo.».
              - Il  testo  dell'art.  21, comma 2, del citato decreto
          legislativo n. 196 del 2003, e' il seguente:
              «Art.  21  (Principi applicabili al trattamento di dati
          giudiziari). - 1. (Omissis).
              2.  Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si
          applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».
              - Il  testo  dell'art.  154,  comma 1,  lettera g), del
          citato decreto legislativo n. 196 del 2003, e' il seguente:
              «Art.  154  (Compiti).  - 1. Oltre a quanto previsto da
          specifiche  disposizioni,  il  Garante,  anche  avvalendosi
          dell'Ufficio  e  in  conformita'  al presente codice, ha il
          compito di:
                a) - f) (omissis);
                g)  esprimere pareri nei casi previsti.».
              - Il  testo dell'art. 22 del citato decreto legislativo
          n. 196 del 2003, e' il seguente:
              «Art.  22  (Principi applicabili al trattamento di dati
          sensibili   e   giudiziari).   -  1.  I  soggetti  pubblici
          conformano  il  trattamento dei dati sensibili e giudiziari
          secondo modalita' volte a prevenire violazioni dei diritti,
          delle    liberta'    fondamentali    e    della    dignita'
          dell'interessato.
              2.  Nel  fornire  l'informativa  di  cui  all'art. 13 i
          soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
          che  prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e'
          effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
              3.  I  soggetti  pubblici  possono trattare solo i dati
          sensibili   e   giudiziari   indispensabili   per  svolgere
          attivita'  istituzionali  che non possono essere adempiute,
          caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
          dati personali di natura diversa.
              4.  I  dati  sensibili  e  giudiziari sono raccolti, di
          regola, presso l'interessato.
              5.    In    applicazione    dell'art.    11,   comma 1,
          lettere c), d)   ed e),   i  soggetti  pubblici  verificano
          periodicamente   l'esattezza  e  l'aggiornamento  dei  dati
          sensibili   e   giudiziari,  nonche'  la  loro  pertinenza,
          completezza,  non  eccedenza  e  indispensabilita' rispetto
          alle  finalita'  perseguite  nei  singoli  casi,  anche con
          riferimento  ai  dati che l'interessato fornisce di propria
          iniziativa.  Al  fine  di assicurare che i dati sensibili e
          giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai
          compiti  loro  attribuiti,  i  soggetti  pubblici  valutano
          specificamente  il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I
          dati  che,  anche  a  seguito  delle  verifiche,  risultano
          eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono
          essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione,
          a  norma  di  legge,  dell'atto  o  del  documento  che  li
          contiene.  Specifica attenzione e' prestata per la verifica
          dell'indispensabilita'  dei  dati  sensibili  e  giudiziari
          riferiti  a  soggetti  diversi da quelli cui si riferiscono
          direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
              6.  I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
          registri   o  banche  di  dati,  tenuti  con  l'ausilio  di
          strumenti   elettronici,  sono  trattati  con  tecniche  di
          cifratura    o    mediante    l'utilizzazione   di   codici
          identificativi  o  di  altre  soluzioni che, considerato il
          numero   e   la   natura  dei  dati  trattati,  li  rendono
          temporaneamente  inintelligibili anche a chi e' autorizzato
          ad  accedervi  e permettono di identificare gli interessati
          solo in caso di necessita'.
              7.  I  dati  idonei  a rivelare lo stato di salute e la
          vita  sessuale  sono conservati separatamente da altri dati
          personali trattati per finalita' che non richiedono il loro
          utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di
          cui  al  comma 6  anche  quando  sono  tenuti  in  elenchi,
          registri  o  banche  di  dati  senza l'ausilio di strumenti
          elettronici.
              8.  I  dati  idonei  a  rivelare lo stato di salute non
          possono essere diffusi.
              9.    Rispetto   ai   dati   sensibili   e   giudiziari
          indispensabili  ai  sensi  del comma 3, i soggetti pubblici
          sono  autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di
          trattamento   indispensabili  per  il  perseguimento  delle
          finalita'  per le quali il trattamento e' consentito, anche
          quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
          vigilanza, di controllo o ispettivi.
              10.  I  dati  sensibili e giudiziari non possono essere
          trattati  nell'ambito  di  test  psico-attitudinali volti a
          definire  il profilo o la personalita' dell'interessato. Le
          operazioni  di  raffronto  tra dati sensibili e giudiziari,
          nonche'  i  trattamenti  di  dati sensibili e giudiziari ai
          sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione
          scritta dei motivi.
              11.  In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui
          al  comma 10,  se  effettuati utilizzando banche di dati di
          diversi  titolari, nonche' la diffusione dei dati sensibili
          e  giudiziari,  sono  ammessi  solo se previsti da espressa
          disposizione di legge.
              12.  Le disposizioni di cui al presente articolo recano
          principi   applicabili,   in   conformita'   ai  rispettivi
          ordinamenti,  ai  trattamenti disciplinati dalla Presidenza
          della  Repubblica,  dalla  Camera  dei deputati, dal Senato
          della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».
              - Il testo del provvedimento generale del Garante della
          protezione   dei  dati  personali  30  giugno  2005,  reca:
          «Differimento  dell'efficacia  delle  autorizzazioni per il
          trattamento dei dati sensibili e giudiziari».
              - Il  testo  dell'art.  17,  commi 3  e  4, della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.».
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          26 marzo  2001,  n.  176 (Regolamento di organizzazione del
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali),  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio
          2001, n. 114, supplemento ordinario.
              -  Il  testo  del  decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181
          (Disposizioni   urgenti   in   materia  di  riordino  delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei  Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla legge
          17 luglio  2006,  n.  233,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114.
          Nota all'art. 1:
              - Per  il  testo  degli  articoli 20,  comma 2,  e  21,
          comma 2, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, si
          veda in note alle premesse.