IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  l'articolo 1,  commi da  119  a 141, della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  recanti  disposizioni in materia di regime opzionale
speciale  civile  e  fiscale per le societa' per azioni residenti nel
territorio   dello  Stato,  i  cui  titoli  di  partecipazione  siano
negoziati  in  mercati  regolamentati,  svolgenti  in  via prevalente
attivita' di locazione immobiliare;
  Visto,  in  particolare,  il  comma 125 del citato articolo 1 della
legge  n.  296 del 2006, che prevede limiti e condizioni ricorrendo i
quali  il  regime speciale puo' essere esteso, in presenza di opzione
congiunta,  alle  societa'  per azioni residenti nel territorio dello
Stato   non  quotate,  svolgenti  anch'esse  attivita'  di  locazione
immobiliare in via prevalente;
  Visto  il  testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
  Visto   il   testo   unico   delle   disposizioni   in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  ai  sensi  degli articoli 8 e 21 della
legge   6 febbraio  1996,  n.  52,  di  cui  al  decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
  Visto  l'articolo 17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disposizioni in materia di decreti ministeriali aventi natura
regolamentare;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 21 maggio 2007;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
effettuata con nota n. 3/10699 del 25 giugno 2007;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.   Ai   fini   dell'applicazione   della   disciplina   contenuta
nell'articolo 1, commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 e nel presente regolamento, si intende per:
    a) «SIIQ»: una societa' per azioni residente, le cui azioni siano
ammesse   alle  negoziazioni  su  mercati  regolamentati,  svolgente,
secondo  i criteri di prevalenza previsti dall'articolo 1, comma 121,
della  legge  27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 6 del presente
regolamento,  le  attivita' indicate alla successiva lettera c) e che
opti per il regime speciale ai sensi dell'articolo 1, comma 119 della
citata legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    b) «SIINQ»:  una  societa'  per  azioni  residente  non  quotata,
svolgente,  secondo i criteri di prevalenza previsti dall'articolo 1,
comma 121,  della  citata legge n. 296 del 2006 e dall'articolo 6 del
presente   regolamento,   le   attivita'   indicate  alla  successiva
lettera c),  controllata  da  una  SIIQ  che abbia i requisiti per il
consolidamento  di  cui  agli  articoli 117, comma 1, e 120 del testo
unico  delle  imposte  sui  redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i cui diritti di voto e di
partecipazione  agli utili siano posseduti per almeno il 95 per cento
dalla  stessa  controllante  o da altre SIIQ e che eserciti l'opzione
congiunta  per il regime speciale ai sensi dell'articolo 1, comma 125
della legge n. 296 del 2006;
    c) «gestione   esente»:  l'attivita'  di  locazione  di  immobili
posseduti  a  titolo  di  proprieta', di usufrutto o di altro diritto
reale,   nonche'  in  base  a  contratti  di  locazione  finanziaria;
l'attivita'  di  locazione  derivante  dallo  sviluppo  del compendio
immobiliare;    il    possesso    di    partecipazioni,   costituenti
immobilizzazioni   finanziarie   ai   sensi  dei  principi  contabili
internazionali, in altre SIIQ o in SIINQ;
    d) «gestione imponibile»: le attivita' diverse da quelle indicate
alla  lettera c)  o  aventi  ad  oggetto  beni  diversi da quelli ivi
considerati;
    e) «regime  speciale»:  il  regime  di  esonero  dall'imposta sul
reddito  delle  societa'  e  dall'imposta  regionale  sulle attivita'
produttive,  del  reddito  d'impresa  e  del  valore della produzione
derivanti   dalla   gestione   esente,   determinati   in  base  alle
disposizioni  del  testo  unico  delle imposte sui redditi, di cui al
decreto  del  Presidente  della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
del  decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n. 446, fatte salve le
deroghe  previste  dall'articolo 1,  commi da  119 a 141 della citata
legge n. 296 del 2006 e dal presente regolamento;
    f) «imposta  d'ingresso»:  il  prelievo del 20 per cento a titolo
sostitutivo di imposta sul reddito delle societa' e imposta regionale
sulle  attivita' produttive, da applicarsi secondo le regole previste
nell'articolo 1,  commi da  126  a  129 della citata legge n. 296 del
2006  e nell'articolo 4 del presente regolamento, per il passaggio al
regime speciale;
    g) «valore  normale»:  il fair value (valore equo) di un immobile
posseduto  a  titolo  di proprieta' o di usufrutto o di altro diritto
reale,  determinato in base ai principi contabili internazionali (IAS
40);
    h) «riserve  esenti»:  le  riserve accantonate durante la vigenza
del regime speciale formate con utili non distribuiti derivanti dalla
gestione esente;
    i) «principi  contabili  internazionali»:  i  principi  contabili
internazionali  e  le  relative  interpretazioni  adottati secondo la
procedura  di  cui  all'articolo 6 del regolamento (CE) 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              -  Per  le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita',
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -  Il  testo  vigente  dell'art. 1, commi da 119 a 141,
          della  legge  27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2007), e' il seguente:
              «119.  A  partire  dal  periodo  d'imposta successivo a
          quello  in  corso alla data del 30 giugno 2007, le societa'
          per  azioni  residenti nel territorio dello Stato svolgenti
          in  via  prevalente l'attivita' di locazione immobiliare, i
          cui  titoli  di  partecipazione  siano negoziati in mercati
          regolamentati  italiani,  nelle quali nessun socio possieda
          direttamente  o  indirettamente  piu'  del 51 per cento dei
          diritti  di voto nell'assemblea ordinaria e piu' del 51 per
          cento dei diritti di partecipazione agli utili ed almeno il
          35  per  cento  delle  azioni  sia detenuto da soci che non
          possiedano  direttamente  o  indirettamente piu' dell'1 per
          cento  dei  diritti di voto nell'assemblea ordinaria e piu'
          dell'1  per cento dei diritti di partecipazione agli utili,
          possono  avvalersi  del  regime speciale opzionale civile e
          fiscale   disciplinato   dalle  disposizioni  del  presente
          comma e  dei  commi da  120 a 141 e dalle relative norme di
          attuazione  che  saranno stabilite con decreto del Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare ai sensi del
          comma 141 entro il 30 aprile 2007.
              120.  L'opzione  per  il  regime speciale e' esercitata
          entro  il  termine del periodo d'imposta anteriore a quello
          dal  quale  il  contribuente  intende  avvalersene,  con le
          modalita'  che  saranno  stabilite  con  prov-vedimento del
          direttore   dell'Agenzia   delle   entrate.   L'opzione  e'
          irrevocabile  e comporta per la societa' l'assunzione della
          qualifica di «Societa' di investimento immobiliare quotata»
          (SIIQ)   che   deve  essere  indicata  nella  denominazione
          sociale,  anche  nella forma abbreviata, nonche' in tutti i
          documenti della societa' stessa.
              121.  L'attivita' di locazione immobiliare si considera
          svolta in via prevalente se gli immobili posseduti a titolo
          di  proprieta'  o  di altro diritto reale ad essa destinati
          rappresentano    almeno    l'80   per   cento   dell'attivo
          patrimoniale  e  se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa
          provenienti   rappresentano   almeno  l'80  per  cento  dei
          componenti positivi del conto economico. Agli effetti della
          verifica  di  detti  parametri, assumono rilevanza anche le
          partecipazioni  costituenti immobilizzazioni finanziarie ai
          sensi   dell'art.  11,  comma 2,  del  decreto  legislativo
          28 febbraio  2005,  n.  38,  detenute in altre SIIQ nonche'
          quelle  detenute nelle societa' che esercitino l'opzione di
          cui  al  comma 125  e  i relativi dividendi formati, a loro
          volta,  con  utili  derivanti  dall'attivita'  di locazione
          immobiliare svolta da tali societa'. In caso di alienazione
          degli  immobili  e dei diritti reali su immobili, anche nel
          caso  di loro classificazione tra le attivita' correnti, ai
          fini  della verifica del parametro reddituale, concorrono a
          formare  i  componenti positivi derivanti dallo svolgimento
          di  attivita'  diverse dalla locazione immobiliare soltanto
          le  eventuali plusvalenze realizzate. La societa' che abbia
          optato  per  il  regime  speciale  deve tenere contabilita'
          separate per rilevare i fatti di gestione dell'attivita' di
          locazione   immobiliare  e  delle  altre  attivita',  dando
          indicazione,  tra  le informazioni integrative al bilancio,
          dei  criteri adottati per la ripartizione dei costi e degli
          altri componenti comuni.
              122.  Fermo  restando quanto disposto dal comma 127, la
          mancata  osservanza  per  due  esercizi  consecutivi di una
          delle  condizioni  di  prevalenza  indicate  nel  comma 121
          determina  la  definitiva  cessazione dal regime speciale e
          l'applicazione  delle  ordinarie  regole gia' a partire dal
          secondo dei due esercizi considerati.
              123.   L'opzione   per   il  regime  speciale  comporta
          l'obbligo,  in  ciascun  esercizio,  di distribuire ai soci
          almeno   l'85   per   cento   dell'utile   netto  derivante
          dall'attivita'  di  locazione  immobiliare  e  dal possesso
          delle  partecipazioni  indicate  al  comma 121;  se l'utile
          complessivo  di  esercizio disponibile per la distribuzione
          e'  di  importo inferiore a quello derivante dall'attivita'
          di   locazione   immobiliare   e   dal  possesso  di  dette
          partecipazioni,  la percentuale suddetta si applica su tale
          minore importo.
              124.  Fermo  restando quanto disposto dal comma 127, la
          mancata   osservanza   dell'obbligo  di  cui  al  comma 123
          comporta  la  definitiva  cessazione  dal regime speciale a
          decorrere  dallo stesso esercizio di formazione degli utili
          non distribuiti.
              125. Il regime speciale puo' essere esteso, in presenza
          di  opzione  congiunta,  alle societa' per azioni residenti
          nel territorio dello Stato non quotate, svolgenti anch'esse
          attivita'  di  locazione  immobiliare  in  via  prevalente,
          secondo la definizione stabilita al comma 121, e in cui una
          SIIQ,  anche  congiuntamente ad altre SIIQ, possieda almeno
          il   95  per  cento  dei  diritti  di  voto  nell'assemblea
          ordinaria  e  il 95 per cento dei diritti di partecipazione
          agli   utili.  L'adesione  al  regime  speciale  di  gruppo
          comporta,  per  la  societa' controllata, oltre al rispetto
          delle disposizioni recate dai commi da 119 a 141, l'obbligo
          di  redigere  il  bilancio  di  esercizio in conformita' ai
          principi contabili internazionali.
              126.   L'ingresso   nel  regime  speciale  comporta  il
          realizzo  a  valore  normale  degli  immobili  nonche'  dei
          diritti   reali   su   immobili  destinati  alla  locazione
          posseduti  dalla societa' alla data di chiusura dell'ultimo
          esercizio  in regime ordinario. L'importo complessivo delle
          plusvalenze  cosi'  realizzate,  al  netto  delle eventuali
          minusvalenze,   e'   assoggettato   a  imposta  sostitutiva
          dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'  e dell'imposta
          regionale  sulle attivita' produttive con l'aliquota del 20
          per cento.
              127.  Il  valore  normale  costituisce  il nuovo valore
          fiscalmente riconosciuto degli immobili e dei diritti reali
          su  immobili  di  cui  al  comma 126,  rilevando anche agli
          effetti della verifica del parametro patrimoniale di cui al
          comma 121,   a   decorrere  dal  quarto  periodo  d'imposta
          successivo  a  quello  anteriore  all'ingresso  nel  regime
          speciale.  In  caso  di  alienazione  degli  immobili o dei
          diritti  reali  anteriormente a tale termine, ai fini della
          determinazione  del  reddito  d'impresa  e del valore della
          produzione  assoggettati a imposizione ordinaria, si assume
          come  costo fiscale quello riconosciuto prima dell'ingresso
          nel  regime  speciale, al netto delle quote di ammortamento
          calcolate   su   tale   costo   e   l'imposta   sostitutiva
          proporzionalmente  imputabile  agli  immobili  o ai diritti
          reali alienati costituisce credito d'imposta.
              128.  L'imposta  sostitutiva  deve essere versata in un
          massimo  di  cinque  rate annuali di pari importo: la prima
          con  scadenza entro il termine previsto per il versamento a
          saldo  dell'imposta  sul reddito delle societa' relativa al
          periodo  d'imposta  anteriore  a  quello  dal  quale  viene
          acquisita la qualifica di SIIQ; le altre con scadenza entro
          il  termine  rispettivamente  previsto  per il versamento a
          saldo  dell'imposta  sul reddito delle societa' relativa ai
          periodi   d'imposta  successivi.  Gli  importi  da  versare
          possono  essere compensati ai sensi del decreto legislativo
          9 luglio   1997,   n.   241.   In  caso  di  rateizzazione,
          sull'importo  delle rate successive alla prima si applicano
          gli  interessi,  nella misura del tasso di sconto aumentato
          di  un  punto  percentuale,  da  versare contestualmente al
          versamento di ciascuna delle predette rate.
              129. Possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva
          anche  gli immobili destinati alla vendita, ferma restando,
          in tal caso, l'applicazione del comma 127.
              130.    A    scelta    della    societa',    in   luogo
          dell'applicazione   dell'imposta   sostitutiva,   l'importo
          complessivo  delle  plusvalenze,  al  netto delle eventuali
          minusvalenze,  calcolate  in  base  al valore normale, puo'
          essere  incluso nel reddito d'impresa del periodo anteriore
          a  quello  di  decorrenza  del  regime speciale ovvero, per
          quote  costanti,  nel  reddito di detto periodo e in quello
          dei   periodi   successivi,   ma   non   oltre  il  quarto,
          qualificandosi,  in  tal  caso,  interamente  come  reddito
          derivante da attivita' diverse da quella esente.
              131.  Dal periodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione
          per  il  regime  speciale,  il  reddito d'impresa derivante
          dall'attivita'   di   locazione   immobiliare   e'   esente
          dall'imposta sul reddito delle societa' e la parte di utile
          civilistico  ad  esso  corrispondente  e'  assoggettata  ad
          imposizione  in  capo  ai  partecipanti  secondo  le regole
          stabilite  nei  commi da  134  a  136.  Si  comprendono nel
          reddito  esente  i  dividendi  percepiti, provenienti dalle
          societa'   indicate   nel   comma 121,  formati  con  utili
          derivanti dall'attivita' di locazione immobiliare svolta da
          tali  societa'.  Analoga  esenzione  si  applica anche agli
          effetti  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
          tenendo  conto,  a  tal  fine, della parte del valore della
          produzione    attribuibile   all'attivita'   di   locazione
          immobiliare.  Con  il  decreto  di  attuazione previsto dal
          comma 119, possono essere stabiliti criteri anche forfetari
          per la determinazione del valore della produzione esente.
              132.  Le  quote  dei  componenti positivi e negativi di
          reddito  sorti  in  periodi  precedenti  a  quello  da  cui
          decorrono  gli effetti dell'opzione e delle quali sia stata
          rinviata  la  tassazione o la deduzione in conformita' alle
          norme  del  testo  unico  di  cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica n. 917 del 1986 si imputano, per la parte
          ad  esso riferibile, al reddito derivante dall'attivita' di
          locazione  immobiliare  e, per la residua parte, al reddito
          derivante  dalle  altre attivita' eventualmente esercitate.
          Con  il  decreto  attuativo  di  cui  al comma 119, possono
          essere previsti criteri anche forfetari per la ripartizione
          delle suddette quote.
              133.   Le   perdite   fiscali  generatesi  nei  periodi
          d'imposta  anteriori  a  quello  da  cui  decorre il regime
          speciale  possono  essere  utilizzate, secondo le ordinarie
          regole,  in abbattimento della base imponibile dell'imposta
          sostitutiva  d'ingresso  di  cui  ai commi da 126 a 133 e a
          compensazione   dei   redditi  imponibili  derivanti  dalle
          eventuali attivita' diverse da quella esente.
              134.  Le  SIIQ  operano,  con  obbligo  di rivalsa, una
          ritenuta  del  20  per cento sugli utili in qualunque forma
          corrisposti  a  soggetti  diversi  da altre SIIQ, derivanti
          dall'attivita'   di   locazione   immobiliare  nonche'  dal
          possesso  delle  partecipazioni  indicate nel comma 121. La
          misura  della  ritenuta  e'  ridotta  al  15  per  cento in
          relazione  alla  parte dell'utile di esercizio riferibile a
          contratti   di  locazione  di  immobili  ad  uso  abitativo
          stipulati  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 3,  della  legge
          9 dicembre  1998, n. 431. La ritenuta e' applicata a titolo
          d'acconto, con conseguente concorso dell'intero importo dei
          dividendi percepiti alla formazione del reddito imponibile,
          nei   confronti  di: a)  imprenditori  individuali,  se  le
          partecipazioni  sono  relative  all'impresa commerciale; b)
          societa'  in  nome  collettivo,  in accomandita semplice ed
          equiparate, societa' ed enti indicati nelle lettere a) e b)
          del  comma 1 dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui
          redditi  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  e  stabili organizzazioni nel
          territorio  dello  Stato delle societa' e degli enti di cui
          alla  lettera d) del predetto art. 73, comma 1. La ritenuta
          e' applicata a titolo d'imposta in tutti gli altri casi. La
          ritenuta  non e' operata sugli utili corrisposti alle forme
          di  previdenza  complementare di cui al decreto legislativo
          5 dicembre  2005,  n.  252, e agli organismi d'investimento
          collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati
          dal  testo  unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
          1998,  n. 58, nonche' su quelli che concorrono a formare il
          risultato    maturato   delle   gestioni   individuali   di
          portafoglio  di  cui  all'art.  7  del  decreto legislativo
          21 novembre   1997,   n.   461.  Le  societa'  che  abbiano
          esercitato  l'opzione  congiunta  per il regime speciale di
          cui  al  comma 125  operano  la  ritenuta secondo le regole
          indicate nei precedenti periodi solo nei confronti dei soci
          diversi dalla SIIQ controllante e da altre SIIQ.
              135.  Le  partecipazioni  detenute  nelle  societa' che
          abbiano  optato  per  il  regime  speciale  non beneficiano
          comunque   dei   regimi   di   esenzione   previsti   dagli
          articoli 58, 68, comma 3, e 87 del citato testo unico delle
          imposte sui redditi.
              136.  Per  le  riserve  di  utili formatesi nei periodi
          d'imposta  anteriori a quello da cui decorre l'applicazione
          del  regime  speciale,  continuano  a trovare applicazione,
          anche agli effetti delle ritenute, le ordinarie regole.
              137.    Le    plusvalenze   realizzate   all'atto   del
          conferimento  di immobili e di diritti reali su immobili in
          societa'  che  abbiano  optato o che, entro la chiusura del
          periodo  d'imposta  del  conferente  nel corso del quale e'
          effettuato  il conferimento, optino per il regime speciale,
          ivi    incluse   quelle   di   cui   al   comma 125,   sono
          assoggettabili,  a  scelta del contribuente, alle ordinarie
          regole di tassazione ovvero ad un'imposta sostitutiva delle
          imposte   sui   redditi   e  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita'   produttive  con  aliquota  del  20  per  cento;
          tuttavia,   l'applicazione   dell'imposta   sostitutiva  e'
          subordinata   al  mantenimento,  da  parte  della  societa'
          conferitaria,  della  proprieta'  o  di altro diritto reale
          sugli immobili per almeno tre anni.
              L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo
          di  cinque  rate  annuali  di  pari importo, la prima delle
          quali  entro  il termine previsto per il versamento a saldo
          delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta nel
          quale avviene il conferimento; si applicano per il resto le
          disposizioni del comma 128.
              138.  Agli  effetti dell'imposta sul valore aggiunto, i
          conferimenti alle societa' che abbiano optato per il regime
          speciale,   ivi   incluse   quelle  di  cui  al  comma 125,
          costituiti  da  una  pluralita' di immobili prevalentemente
          locati  si  considerano  compresi  tra le operazioni di cui
          all'art.  2,  terzo  comma,  lettera b),  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633, e
          successive   modificazioni.  Gli  stessi  conferimenti,  da
          chiunque  effettuati,  sono  soggetti,  agli  effetti delle
          imposte  di registro, ipotecaria e catastale, ad imposta in
          misura fissa.
              139.  Ai  fini delle imposte ipotecaria e catastale per
          le  cessioni  e  i  conferimenti  alle  predette  societa',
          diversi  da  quelli  del  comma 138,  trova applicazione la
          riduzione  alla meta' di cui all'art. 35, comma 10-ter, del
          decreto-legge   4 luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
              140.  Le  disposizioni  del comma 137 si applicano agli
          apporti   ai   fondi  comuni  di  investimento  immobiliare
          istituiti  ai  sensi dell'art. 37 del testo unico di cui al
          decreto   legislativo   24 febbraio   1998,   n.   58.   Le
          disposizioni  dei  commi 137  e  138  si applicano anche ai
          conferimenti  di immobili e di diritti reali su immobili in
          societa'  per  azioni  residenti nel territorio dello Stato
          svolgenti   in  via  prevalente  l'attivita'  di  locazione
          immobiliare,  i  cui titoli di partecipazione siano ammessi
          alla  negoziazione  in mercati regolamentati italiani entro
          la  data  di  chiusura del periodo d'imposta del conferente
          nel  corso del quale e' effettuato il conferimento e sempre
          che,  entro la stessa data, le medesime societa' optino per
          il regime speciale.
              141.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle
          finanze,  da  emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge   23 agosto   1988,   n.   400,   sono  stabilite  le
          disposizioni  di  attuazione  della  disciplina  recata dai
          commi da  119  a  140.  In  particolare,  il decreto dovra'
          definire:
                a) le  regole  e  le  modalita' per l'esercizio della
          vigilanza  prudenziale sulle SIIQ da parte delle competenti
          autorita';
                b) i  criteri  e  le  modalita' di determinazione del
          valore normale di cui al comma 126;
                c) le  condizioni,  le  modalita'  ed  i  criteri  di
          utilizzo   delle  perdite  riportabili  a  nuovo  ai  sensi
          dell'art.  84 del testo unico delle imposte sui redditi, di
          cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
          1986,  n.  917,  formatesi nei periodi d'imposta di vigenza
          del regime speciale;
                d) i  criteri di determinazione del costo fiscalmente
          riconosciuto  delle partecipazioni in SIIQ e nelle societa'
          controllate di cui al comma 125;
                e) il regime di consolidamento fiscale della SIIQ con
          le societa' da essa controllate di cui al comma 125;
                f) i  criteri  di  individuazione  dei valori fiscali
          dell'attivo  e  del  passivo  in  caso  di fuoriuscita, per
          qualsiasi motivo, dal regime fiscale speciale;
                g) le   conseguenze   derivanti   da   operazioni  di
          ristrutturazione  aziendale  che  interessano  le SIIQ e le
          societa' da queste controllate;
                h) le  modalita' ed i criteri di utilizzo dei crediti
          di imposta preesistenti all'opzione;
                i) gli  effetti  della  decadenza dal regime speciale
          non espressamente disciplinati dai commi da 119 a 140 o dai
          principi generali valevoli ai fini delle imposte dirette;
                l) gli  obblighi  contabili e gli adempimenti formali
          necessari  ai  fini  dell'applicazione  della  ritenuta  in
          misura  ridotta  al  15 per cento di cui al secondo periodo
          del comma 134.».
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  reca l'approvazione del testo
          unico delle imposte sui redditi.
              - Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, reca
          disposizioni   in   materia   di  istituzione  dell'imposta
          regionale   sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli
          scaglioni,  delle  aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
          istituzione  di  una  addizionale regionale a tale imposta,
          nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.
              - Il  testo  vigente  degli articoli 8 e 21 della legge
          6 febbraio  1996,  n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di
          obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita'  europee  -  legge  comunitaria  1994), di cui al
          decreto   legislativo   24 febbraio  1998,  n.  58,  e'  il
          seguente:
              «Art.   8   (Riordinamento   normativo   nelle  materie
          interessate  dalle  direttive comunitarie). - 1. Il Governo
          e'  delegato  ad  emanare,  entro  due  anni  dalla data di
          entrata  in  vigore della presente legge, testi unici delle
          disposizioni  dettate  in  attuazione della delega prevista
          dall'art.  1,  coordinandovi  le norme vigenti nelle stesse
          materie  ed  apportando  alle  medesime  le  integrazioni e
          modificazioni necessarie al predetto coordinamento.
              2.  Gli  schemi  del  testo  unico  sono trasmessi alla
          Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica per
          l'acquisizione  del parere delle commissioni competenti per
          materia.   Decorsi  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
          trasmissione  il  testo  unico e' emanato anche in mancanza
          del parere.».
              «Art.  21  (Servizi  di  investimento  nel  settore dei
          valori  mobiliari  e adeguatezza patrimoniale delle imprese
          di  investimento  mobiliare e degli enti creditizi: criteri
          di delega). - 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio
          93/6/CEE e 93/22/CEE sara' informata ai seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a) prevedere  che  la  prestazione  a terzi, a titolo
          professionale,  dei  servizi  d'investimento indicati nella
          sezione   A  dell'allegato  alla  direttiva  93/22/CEE  sia
          riservata alle imprese di investimento ed alle banche e che
          gli  agenti di cambio continuino ad esercitare le attivita'
          loro consentite dall'ordinamento vigente;
                b) prevedere   che   le   imprese   di   investimento
          autorizzate in conformita' alla direttiva 93/22/CEE possano
          prestare  in  Italia  i  servizi  di  cui all'allegato alla
          direttiva  stessa  in  libera  prestazione  ovvero  per  il
          tramite   di   succursali;   stabilire,  altresi',  che  la
          vigilanza  sulle  imprese  autorizzate sia esercitata dalle
          autorita'  che  hanno  rilasciato  l'autorizzazione, mentre
          restano  ferme  le  attribuzioni  delle  autorita' italiane
          competenti  in materia di elaborazione e applicazione delle
          norme  di  comportamento, di politica monetaria, nonche' di
          costituzione,   funzionamento   e   controllo   di  mercati
          regolamentari;
                c) definire  la  ripartizione delle competenze tra la
          Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa (CONSOB), ispirandola ai criteri gia' previsti nel
          titolo  I  della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed assicurando
          uniformita'  di disciplina in relazione ai servizi prestati
          ed  evitando  duplicazioni  di compiti nell'esercizio delle
          funzioni di controllo;
                d) prevedere  che  le  autorita' italiane collaborino
          tra  loro  e  con  le  autorita'  degli  altri Stati membri
          dell'Unione  europea, degli Stati dell'Associazione europea
          di  libero  scambio  (EFTA),  ai quali si applica l'Accordo
          sullo  Spazio  economico  europeo  e,  mediante  accordi  a
          condizione  di  reciprocita',  con le autorita' degli Stati
          terzi  preposte  alla  vigilanza  sugli  intermediari  e  i
          mercati finanziari e sulle imprese assicurative;
                e) stabilire le condizioni di accesso all'attivita' e
          la   disciplina  delle  partecipazioni  al  capitale  delle
          imprese  di investimento, ispirandole a criteri obiettivi e
          garantendo  in  ogni caso la sana e prudente gestione delle
          imprese d'investimento;
                f) stabilire  che  l'esercizio  dei poteri attribuiti
          alle  autorita' competenti si esplichi avendo riguardo alla
          trasparenza  e  alla  correttezza  dei  comportamenti degli
          intermediari,   alla   tutela   degli   investitori,   alla
          stabilita',  alla  competitivita'  ed al buon funzionamento
          del  sistema  finanziario,  nonche'  alla  sana  e prudente
          gestione degli intermediari ed alla non discriminazione tra
          gli  intermediari  ammessi  allo  svolgimento di uno o piu'
          servizi di investimento;
                g) prevedere   forme   di   vigilanza  regolamentare,
          informativa    e   ispettiva,   riguardanti   l'adeguatezza
          patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse
          configurazioni,      le      partecipazioni     detenibili,
          l'organizzazione  amministrativa  e  contabile, i controlli
          interni,  le  norme  di  comportamento,  l'informazione, la
          correttezza  e  la  regolarita' delle negoziazioni. Dovra',
          inoltre,  essere  prevista  la  riduzione  al  minimo  e la
          trasparenza dei conflitti di interesse;
                h) stabilire  la  disciplina  di  comportamento degli
          intermediari,    ispirandola    ai    principi    di   cura
          dell'interesse  del  cliente e dell'integrita' del mercato,
          di  diligenza, di correttezza, di trasparenza e di equita'.
          Nella  applicazione  dei principi si dovra' altresi' tenere
          conto della esperienza professionale degli investitori;
                i) nell'applicazione  dei  principi  si  dovra' tener
          conto  della  professionalita'  dei  promotori  finanziari,
          anche   al   fine  della  consulenza  relativa  ai  servizi
          finanziari    e   ai   valori   mobiliari   oggetto   della
          sollecitazione fuori sede;
                l) prevedere  che  i  diritti  degli  investitori sui
          fondi e sui valori mobiliari affidati a coloro che prestano
          servizi  di  investimento  siano  distinti  da quelli delle
          imprese  affidatarie  ed adeguatamente salvaguardanti anche
          attraverso  l'eventuale  affidamento dei fondi e dei valori
          mobiliari  a soggetto depositari terzi. La disciplina delle
          crisi   dovra'   essere   uniforme  per  tutti  i  soggetti
          autorizzati  all'attivita'  di  intermediazione  in  valori
          mobiliari,  in particolare mediante l'assoggettamento delle
          imprese  di  investimento  a  provvedimenti  cautelari,  ad
          amministrazione   straordinaria,   nonche'  a  liquidazione
          coatta amministrativa;
                m) prevedere  il potere delle autorita' competenti di
          disciplinare,  in  conformita' alla direttiva 93/22/CEE, le
          ipotesi  in  cui  le  transazioni  relative  agli strumenti
          finanziari  negoziati  nei  mercati  regolamentati italiani
          devono essere eseguite nei mercati stessi;
                n) prevedere la possibilita' di accesso delle imprese
          di  investimento  e  delle  banche ai mercati regolamentati
          secondo  scadenze  temporali  che non penalizzino le banche
          italiane  rispetto  agli  altri  operatori.  Tali  soggetti
          potranno  acquistare  la  qualita' di membri dei sistemi di
          compensazione  e  liquidazione,  nel rispetto dei criteri e
          delle procedure fissati dalle autorita' competenti;
                o) disciplinare   gli  obblighi  di  dichiarazione  e
          informazione   in  modo  da  contemperare  le  esigenze  di
          trasparenza  ed  efficienza  dei mercati regolamentari e il
          diritto  dei clienti di poter valutare in qualsiasi momento
          le condizioni di svolgimento dei servizi;
                p) le   disposizioni  necessarie  per  adeguare  alle
          direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente per lo
          svolgimento   dei  servizi  di  investimento,  per  la  cui
          adozione  non  si debba provvedere con atti aventi forza di
          legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia,
          secondo le rispettive competenze normativamente previste;
                q) disciplinare,   secondo   linee   omogenee   e  in
          un'ottica      di      semplificazione,      l'istituzione,
          l'organizzazione    e    il   funzionamento   dei   mercati
          regolamentati, prevedendo organismi di natura privatistica,
          che siano espressione degli intermediari ammessi ai singoli
          mercati   e   siano   dotati   di   poteri   di   gestione,
          autoregolamentazione  e  intervento,  nonche'  disciplinare
          l'articolazione,  le  competenze  e  il coordinamento delle
          autorita'  di  controllo,  tenendo  conto  dei  principi in
          materia  di  vigilanza  sui  mercati  contenuti nella legge
          2 gennaio   1991,   n.  1,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica
          29 dicembre   1987,   n.   556,   e  relative  disposizioni
          attuative;
                r) prevedere  che,  fermo  restando  quanto stabilito
          dall'art. 3, comma 1, lettera c), della presente legge, nel
          definire le sanzioni amministrative pecuniarie previste per
          assicurare  l'osservanza delle norme di recepimento e delle
          disposizioni  generali  o particolari emanate sulla base di
          esse  si  tenga  conto dei principi della legge 24 novembre
          1981,  n.  689, e successive modificazioni, con particolare
          riguardo  all'applicazione  delle  sanzioni  nei  confronti
          delle   persone   fisiche.   Dovra'   essere   sancita   la
          responsabilita'  delle  imprese di investimento, alle quali
          appartengono   i  responsabili  delle  violazioni,  per  il
          pagamento  delle  sanzioni e per l'esercizio del diritto di
          regresso  verso  i  predetti responsabili, nonche' adottata
          ogni  altra  disposizione  necessaria  per  razionalizzare,
          sotto  il  profilo  sia  sostanziale  che  procedurale,  il
          sistema   dei  provvedimenti  cautelari  e  delle  sanzioni
          amministrative  applicabili alle violazioni di disposizioni
          in materia di servizi di investimento.
              2. In deroga al termine indicato all'art. 1, comma 1, i
          decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al
          presente  articolo dovranno essere emanati entro centoventi
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,  al fine di dare pronta attuazione ai principi della
          parita'  concorrenziale, del buon funzionamento dei mercati
          e della tutela degli investitori, contenuti nelle direttive
          stesse.
              3.  In  sede  di  riordinamento normativo delle materie
          concernenti   gli  intermediari,  i  mercati  finanziari  e
          mobiliari  e  gli  altri  aspetti comunque connessi, cui si
          provvedera'    ai    sensi   dell'art.   8,   le   sanzioni
          amministrative  e  penali  potranno  essere  coordinate con
          quelle  gia' comminate da leggi vigenti in materia bancaria
          e  creditizia  per  violazioni che siano omogenee e di pari
          offensivita'.   A   tal  fine  potra'  stabilirsi  che  non
          costituiscono   reato   e   sono  assoggettate  a  sanzioni
          amministrative  pecuniarie,  sulla  base dei principi della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
          e  fino  ad  un ammontare massimo di lire trecento milioni,
          violazioni  per  le quali e' prevista, in via alternativa o
          congiunta,  la  pena dell'ammenda o dell'arresto fino ad un
          anno,  con  esclusione  delle  condotte volte ad ostacolare
          l'attivita' delle autorita' di vigilanza ovvero consistenti
          nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che
          offendono in materia rilevante il bene giuridico tutelato.
              4.  In  sede  di  riordinamento normativo delle materie
          concernenti   gli  intermediari,  i  mercati  finanziari  e
          mobiliari  e  gli  altri  aspetti  comunque connessi potra'
          essere  altresi'  modificata  la  disciplina  relativa alle
          societa'  emittenti  titoli  sui mercati regolamentati, con
          particolare  riferimento  al  collegio sindacale, ai poteri
          delle  minoranze,  ai  sindacati  di  voto e ai rapporti di
          gruppo,  secondo  criteri  che  rafforzino  la  tutela  del
          risparmio e degli azionisti di minoranza.».
              - Il  testo  vigente dell'art. 17, comma 3, della legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
              I  regolamenti  ministeriali  ed  interministeriali non
          possono  dettare  norme  contrarie a quelle dei regolamenti
          emanati  dal  Governo.  Essi  debbono  essere comunicati al
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  prima della loro
          emanazione.».
          Note all'art. 1
              - Il  testo vigente degli articoli 117, comma 1, e 120,
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre
          1986,  n.  917  (Approvazione del testo unico delle imposte
          sui redditi), e' il seguente:
              «Art.  117  (Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo
          di  imprese  controllate  residenti).  -  1. La  societa' o
          l'ente   controllante   e   ciascuna  societa'  controllata
          rientranti  fra  i  soggetti  di  cui all'art. 73, comma 1,
          lettere a)  e b),  fra  i  quali  sussiste  il  rapporto di
          controllo  di  cui  all'art.  2359, comma 1, numero 1), del
          codice civile, con i requisiti di cui all'art. 120, possono
          congiuntamente  esercitare  l'opzione  per la tassazione di
          gruppo.
              «Art.  120  (Definizione del requisito di controllo). -
          1. Agli  effetti  della  presente  sezione  si  considerano
          controllate  le  societa'  per  azioni,  in accomandita per
          azioni, a responsabilita' limitata:
                a) al  cui  capitale  sociale  la  societa'  o l'ente
          controllante  partecipa  direttamente  o indirettamente per
          una  percentuale superiore al 50 per cento, da determinarsi
          relativamente  all'ente  o  societa'  controllante  tenendo
          conto  della  eventuale  demoltiplicazione  prodotta  dalla
          catena societaria di controllo, senza considerare le azioni
          prive  del  diritto  di  voto  esercitabile  nell'assemblea
          generale richiamata dall'art. 2346 del codice civile;
                b) al  cui  utile  di  bilancio  la societa' o l'ente
          controllante  partecipa  direttamente  o indirettamente per
          una  percentuale  superiore al 50 per cento da determinarsi
          relativamente  all'ente  o  societa'  controllante, tenendo
          conto  della  eventuale  demoltiplicazione  prodotta  dalla
          catena societaria di controllo e senza considerare la quota
          di  utile  di  competenza delle azioni prive del diritto di
          voto   esercitabile   nell'assemblea   generale  richiamata
          dall'art. 2346 del codice civile.
              2.  Il  requisito  del  controllo  di cui all'art. 117,
          comma 1  deve  sussistere sin dall'inizio di ogni esercizio
          relativamente al quale la societa' o ente controllante e la
          societa'    controllata    si    avvalgono   dell'esercizio
          dell'opzione.».
              - Il  regolamento (CE) 1606/2002 del Parlamento europeo
          e  del  Consiglio,  del  19 luglio  2002  (applicazione  di
          principi  contabili  internazionali),  e'  pubblicato nella
          G.U.C.E. 11 settembre 2002, n. L 243.