IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 286, recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
di   valutazione   dei   costi,   dei   rendimenti  e  dei  risultati
dell'attivita' svolte dalle amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'articolo
7, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
  amministrazioni  pubbliche,  ed in particolare gli articoli 4, 14 e
  19;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 3 agosto 2001, n. 317, ed in particolare
l'articolo 13;
  Vista  la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il
riordino  della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;
  Visto   il  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e
successive  modificazioni, recante attuazione della delega in materia
di occupazione e mercato del lavoro;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n.
108,  recante  il  regolamento  recante disciplina per l'istituzione,
l'organizzazione  ed  il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12
gennaio  2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo
2007,  recante  la  ricognizione delle strutture e delle funzioni dei
Ministeri dello sviluppo economico e del commercio internazionale;
  Ravvisata  l'esigenza  di  riorganizzare  gli  uffici  che svolgono
compiti di collaborazione per l'espletamento delle attivita' indicate
nell'articolo  3  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in
data 17 ottobre 2006;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 marzo 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2007;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 agosto 2007;
  Sulla  proposta  del  Ministro  del  commercio  internazionale,  di
concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze e per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                      Ministro e Sottosegretari

  1.   Il  Ministro  del  commercio  internazionale  e'  l'organo  di
direzione  politica  del  Ministero  del  commercio internazionale ed
esercita  le  funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi
degli  articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
  2.   Per   lo  svolgimento  delle  proprie  funzioni  di  indirizzo
politico-amministrativo,  il Ministro del commercio internazionale si
avvale degli uffici di diretta collabo-razione di cui all'articolo 3,
comma 2.
  3.  I Sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e
le  funzioni  espressamente  a loro delegati dal Ministro con proprio
decreto.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'ammini  strazione  competente  per  materia,  ai sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              - Il  testo  dell'art.  17,  comma 4-bis,  della  legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri) e' il seguente:
              "4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organiz-zazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".
              - La  legge  15 maggio  1997,  n.  127  recante  misure
          urgenti  per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
          dei procedimenti di decisione e di controllo, e' pubblicata
          nella   Gazzetta   Ufficiale   17 maggio   1997,   n.  113,
          supplemento oridinario.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          26 febbraio   1999,  n.  150,  recante  il  regolamento  di
          disciplina  delle  modalita'  di  costituzione e tenuta del
          ruolo  unico della dirigenza delle amministrazioni statali,
          anche   ad   ordinamento   autonomo,  e  della  banca  dati
          informatica  della  dirigenza,  nonche'  delle modalita' di
          elezione   del  componente  del  Comitato  di  garanti,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 1999, n. 121.
              - Il   decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  286
          (Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59)  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del
          18 agosto 1999.
              - Il   testo   dell'art.   7  del  decreto  legislativo
          30 luglio  1999,  n.  300  (Riforma dell'organizzazione del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59) e' il seguente:
              "Art.  7  (Uffici  di  diretta  collaborazione  con  il
          Ministro).  -  1.  La  costituzione  e  la disciplina degli
          uffici   di   diretta   collaborazione  del  Ministro,  per
          l'esercizio   delle   funzioni  ad  esso  attribuite  dagli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,    e    successive   modificazioni   ed   integrazioni,
          l'assegnazione  di  personale  a  tali uffici e il relativo
          trattamento   economico,   il   riordino  delle  segreterie
          particolari  dei  Sottosegretari  di  Stato,  sono regolati
          dall'art.  14,  comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29.
              2.  I  regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
          del   decreto   legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  si
          attengono,  tra  l'altro,  ai  seguenti  principi e criteri
          direttivi:
                a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
          secondo  criteri  che  consentano  l'efficace  e funzionale
          svolgimento  dei compiti di definizione degli obiettivi, di
          elaborazione  delle  politiche  pubbliche  e di valutazione
          della  relativa  attuazione  e  delle connesse attivita' di
          comunicazione,  nel  rispetto  del principio di distinzione
          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
                b) assolvimento   dei   compiti   di   supporto   per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
          del  decreto  legislativo  7 agosto  1997, n. 279, anche in
          funzione  della  verifica  della  gestione effettuata dagli
          appositi  uffici,  nonche'  del  compito  di  promozione  e
          sviluppo dei sistemi informativi;
                c) organizzazione  degli uffici preposti al controllo
          interno  di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
          le  disposizioni  del  decreto  legislativo  di  riordino e
          potenziamento  dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
          valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei risultati
          dell'attivita'  svolta  dalle amministrazioni pubbliche, in
          modo  da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
          compiti  ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
          provvista  di  adeguati  mezzi  finanziari, organizzativi e
          personali;
                d) organizzazione  del  settore giuridico-legislativo
          in   modo   da   assicurare:  il  raccordo  permanente  con
          l'attivita'  normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione di
          testi  normativi  del Governo garantendo la valutazione dei
          costi   della   regolazione,  la  qualita'  del  linguaggio
          normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo
          snellimento  e  la semplificazione della normativa, la cura
          dei  rapporti  con  gli altri organi costituzionali, con le
          autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
                e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
          cui    al    comma 1    ad    esperti,    anche    estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita".
              - Il  testo  degli  articoli 4,  14  e  19  del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche) sono i seguenti:
              "Art.  4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
          responsabilita).  -  1. Gli organi di governo esercitano le
          funzioni  di  indirizzo  politico-amministrativo, definendo
          gli  obiettivi  ed  i programmi da attuare ed adottando gli
          altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
          verificano  la  rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'
          amministrativa  e  della gestione agli indirizzi impartiti.
          Ad essi spettano, in particolare:
                a) le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo;
                b) la  definizione  di  obiettivi,  priorita', piani,
          programmi  e direttive generali per l'azione amministrativa
          e per la gestione;
                c) la  individuazione  delle risorse umane, materiali
          ed   economico-finanziarie   da   destinare   alle  diverse
          finalita'  e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
          dirigenziale generale;
                d) la  definizione dei criteri generali in materia di
          ausili  finanziari  a terzi e di determinazione di tariffe,
          canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
                e) le  nomine,  designazioni ed atti analoghi ad essi
          attribuiti da specifiche disposizioni;
                f) le    richieste    di    pareri   alle   autorita'
          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
                g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
              2.   Ai   dirigenti  spetta  l'adozione  degli  atti  e
          provvedimenti  amministrativi,  compresi tutti gli atti che
          impegnano  l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche' la
          gestione  finanziaria,  tecnica  e  amministrativa mediante
          autonomi  poteri  di  spesa di organizzazione delle risorse
          umane,  strumentali  e di controllo. Essi sono responsabili
          in   via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,  della
          gestione e dei relativi risultati.
              3.  Le  attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
          possono  essere  derogate soltanto espressamente e ad opera
          di specifiche disposizioni legislative.
              4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
          non  siano  direttamente  o  indirettamente  espressione di
          rappresentanza  politica,  adeguano i propri ordinamenti al
          principio  della  distinzione tra indirizzo e controllo, da
          un lato, e attuazione e gestione dall'altro.".
              "Art.  14  (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
          Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A
          tal  fine  periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
          giorni  dalla  pubblicazione della legge di bilancio, anche
          sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
                a) definisce  obiettivi, priorita', piani e programmi
          da  attuare  ed emana le conseguenti direttive generali per
          l'attivita' amministrativa e per la gestione;
                b) effettua,  ai  fini  dell'adempimento  dei compiti
          definiti  ai  sensi  della  lettera a),  l'assegnazione  ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
          comma 1,  lettera c),  del  presente  decreto, ivi comprese
          quelle  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
          1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad
          esclusione  delle  risorse  necessarie per il funzionamento
          degli  uffici  di  cui al comma 2; provvede alle variazioni
          delle  assegnazioni  con le modalita' previste dal medesimo
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
          conto  dei  procedimenti  e  subprocedimenti  attribuiti ed
          adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
              2.  Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
          Ministro  si  avvale  di  uffici di diretta collaborazione,
          aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato  ai  sensi  dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
          23 agosto  1988,  n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
          limiti   stabiliti  dallo  stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
          comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo
          determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;
          esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
          le  assegnazioni  di  personale, ivi compresi gli incarichi
          anche   di   livello  dirigenziale  e  le  consulenze  e  i
          contratti,  anche  a  termine,  conferiti nell'ambito degli
          uffici  di  cui al presente comma, decadono automaticamente
          ove  non  confermati entro trenta giorni dal giuramento del
          nuovo  Ministro.  Per  i  dipendenti pubblici si applica la
          disposizione  di  cui  all'art.  17,  comma 14, della legge
          15 maggio  1997,  n.  127.  Con  lo  stesso  regolamento si
          provvede  al  riordino  delle  segretarie  particolari  dei
          Sottosegretari    di    Stato.    Con    decreto   adottato
          dall'autorita'  di  governo  competente, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  e'  determinato,  in  attuazione  dell'art. 12,
          comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
          aggravi  di  spesa  e,  per  il  personale disciplinato dai
          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio,  da  corrispondere  mensilmente, a fronte delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli  uffici  dei  Ministri  e dei Sottosegretari di Stato.
          Tale  trattamento,  consiste  in  un  unico  emolumento, e'
          sostitutivo  dei  compensi per il lavoro straordinario, per
          la   produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'  della
          prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
          del  regolamento  di cui al presente comma sono abrogate le
          norme  del  regio  decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ed ogni altra
          norma  riguardante  la  costituzione  e  la  disciplina dei
          gabinetti  dei  Ministri e delle segretarie particolari dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
              3.  Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
          o  avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
          di  competenza  dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
          il  Ministro  puo'  fissare  un termine perentorio entro il
          quale   il   dirigente   deve   adottare   gli   atti  o  i
          provvedimenti.  Qualora  l'inerzia  permanga,  o in caso di
          grave  inosservanza  delle  direttive generali da parte del
          dirigente   competente,  che  determinano  pregiudizio  per
          l'interesse  pubblico,  il  Ministro puo' nominare, salvi i
          casi  di  urgenza  previa  contestazione, un commissario ad
          acta,  dando  comunicazione al Presidente del Consiglio dei
          Ministri  del  relativo  provvedimento.  Resta salvo quanto
          previsto  dall'art.  2,  comma 3,  lettera p)  della  legge
          23 agosto   1988,  n.  400.  Resta  altresi'  salvo  quanto
          previsto  dall'art.  6  del  testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica  sicurezza,  approvato con regio decreto 18 giugno
          1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
          dall'art.  10  del  relativo  regolamento emanato con regio
          decreto  6 maggio  1940,  n.  635. Resta salvo il potere di
          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.".
              "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
          il   conferimento   di   ciascun   incarico   di   funzione
          dirigenziale  si  tiene  conto,  in relazione alla natura e
          alle  caratteristiche  degli  obiettivi  prefissati,  delle
          attitudini  e  delle  capacita'  professionali  del singolo
          dirigente,  valutate  anche in considerazione dei risultati
          conseguiti  con  riferimento  agli  obiettivi fissati nella
          direttiva  annuale  e  negli  altri  atti  di indirizzo del
          Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
          incarichi  diversi  non  si  applica l'art. 2103 del codice
          civile.
              2.  Tutti  gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo le disposizioni del presente art..
          Con  il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero
          con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei
          Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui
          al  comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli
          obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai
          piani  e  ai  programmi definiti dall'organo di vertice nei
          propri  atti  di indirizzo e alle eventuali modifiche degli
          stessi  che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la
          durata   dell'incarico,  che  deve  essere  correlata  agli
          obiettivi  prefissati  e  che,  comunque,  non  puo' essere
          inferiore  a  tre  anni  ne'  eccedere il termine di cinque
          anni.  Gli  incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di
          conferimento  dell'incarico accede un contratto individuale
          con   cui   e'   definito   il  corrispondente  trattamento
          economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24.
          E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
              3.  Gli  incarichi di Segretario generale di ministeri,
          gli  incarichi di direzione di strutture articolate al loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente, a dirigenti
          della  prima  fascia  dei  ruoli  di cui all'art. 23 o, con
          contratto  a tempo determinato, a persone in possesso delle
          specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
              4.  Gli  incarichi  di funzione dirigenziale di livello
          generale  sono  conferiti  con  decreto  del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23  o,  in  misura  non superiore al 70 per cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai   medesimi   ruoli   ovvero,   con   contratto  a  tempo
          determinato,   a   persone  in  possesso  delle  specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6.
              4-bis.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di
          funzione  dirigenziale  di  livello  generale, conferiti ai
          sensi  del  comma 4  del  presente  articolo, tengono conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
              5.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale  sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
          livello  dirigenziale  generale,  ai dirigenti assegnati al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
              5-bis.  Gli  incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
          essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
          limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
          dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23  e del 5 per cento della dotazione organica di
          quelli  appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
          non  appartenenti  ai  ruoli  di  cui  al medesimo art. 23,
          purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
          comma 2,    ovvero   di   organi   costituzionali,   previo
          collocamento  fuori  ruolo, comando o analogo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti.
              5-ter.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di
          direzione  degli  uffici di livello dirigenziale, conferiti
          ai  sensi  del comma 5 del presente articolo, tengono conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
              6.  Gli  incarichi  di  cui  ai  commi da 1 a 5 possono
          essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
          limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
          dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
          quelli   appartenenti   alla   seconda   fascia,   a  tempo
          determinato  ai  soggetti  indicati  dal presente comma. La
          durata  di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
          gli  incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
          4,  il  termine  di tre anni, e, per gli altri incarichi di
          funzione  dirigenziale  il  termine  di  cinque  anni. Tali
          incarichi   sono  conferiti  a  persone  di  particolare  e
          comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
          attivita'  in  organismi  ed enti pubblici o privati ovvero
          aziende  pubbliche  o  private con esperienza acquisita per
          almeno  un  quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o che
          abbiano   conseguito   una   particolare   specializzazione
          professionale,  culturale  e  scientifica  desumibile dalla
          formazione    universitaria    e    postuniversitaria,   da
          pubblicazioni  scientifiche  o  da  concrete  esperienze di
          lavoro  maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi
          comprese   quelle   che   conferiscono  gli  incarichi,  in
          posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
          o  che  provengano dai settori della ricerca, della docenza
          universitaria,   delle   magistrature  e  dei  ruoli  degli
          avvocati   e   procuratori   dello  Stato.  Il  trattamento
          economico   puo'   essere   integrato   da  una  indennita'
          commisurata  alla  specifica  qualificazione professionale,
          tenendo  conto  della  temporaneita'  del  rapporto e delle
          condizioni  di  mercato relative alle specifiche competenze
          professionali.  Per  il  periodo di durata dell'incarico, i
          dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni sono collocati
          in    aspettativa   senza   assegni,   con   riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.
              7.   [Gli   incarichi   di   direzione   degli   uffici
          dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle
          ipotesi  di  responsabilita'  dirigenziale per inosservanza
          delle   direttive  generali  e  per  i  risultati  negativi
          dell'attivita'    amministrativa    e    della    gestione,
          disciplinate  dall'art.  21, ovvero nel caso di risoluzione
          consensuale  del  contratto individuale di cui all'art. 24,
          comma 2].
              8.  Gli  incarichi  di  funzione dirigenziale di cui al
          comma 3,  al  comma 5-bis,  limitatamente  al personale non
          appartenente  ai  ruoli  di  cui all'art. 23, e al comma 6,
          cessano  decorsi  novanta  giorni dal voto sulla fiducia al
          Governo.
              9.  Degli  incarichi  di  cui  ai  commi 3  e 4 e' data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati,  allegando  una scheda relativa ai titoli ed alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti.
              10.   I   dirigenti   ai  quali  non  sia  affidata  la
          titolarita'  di  uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano   interesse,  funzioni  ispettive,  di  consulenza,
          studio  e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici previsti
          dall'ordinamento,  ivi  compresi quelli presso i collegi di
          revisione   degli   enti   pubblici  in  rappresentanza  di
          amministrazioni ministeriali.
              11.  Per  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
          il   Ministero   degli   affari   esteri   nonche'  per  le
          amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di
          difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
              12.  Per  il  personale  di cui all'art. 3, comma 1, il
          conferimento   degli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali
          continuera'   ad   essere  regolato  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti  di  settore.  Restano ferme le disposizioni di
          cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
              12-bis. Le disposizioni del presente art. costituiscono
          norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.".
              - La  legge  3 agosto  2001,  n.  317 di conversione in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001,
          n.   217,  recante  modificazioni  al  decreto  legislativo
          30 luglio  1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  in  materia  di  organizzazione  del  Governo, e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181.
              - Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 13:
              "Art.  13. - 1. Gli incarichi di diretta collaborazione
          con  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o con i
          singoli  Ministri,  anche senza portafoglio, possono essere
          attribuiti  anche  a  dipendenti  di  ogni  ordine, grado e
          qualifica delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto
          dell'autonomia  statutaria  degli  enti  territoriali  e di
          quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su
          richiesta  degli organi interessati, sono collocati, con il
          loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa
          retribuita,  per  l'intera  durata  dell'incarico, anche in
          deroga  ai  limiti  di  carattere  temporale  previsti  dai
          rispettivi  ordinamenti  di appartenenza e in ogni caso non
          oltre  il  limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a
          carico  degli enti di appartenenza qualora non si tratti di
          amministrazioni dello Stato.
              2.  Nelle  ipotesi  indicate  al  comma 1,  gli attuali
          contingenti  numerici eventualmente previsti dai rispettivi
          ordinamenti  di  appartenenza  dei  soggetti interessati ed
          ostativi  al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa
          retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque,
          non  oltre  il  massimo  di  trenta  unita'  aggiuntive per
          ciascun ordinamento.
              3.   Per   i   magistrati  ordinari,  amministrativi  e
          contabili  e  per  gli  avvocati e procuratori dello Stato,
          nonche' per il personale di livello dirigenziale o comunque
          apicale   delle   regioni,  delle  province,  delle  citta'
          metropolitane   e   dei   comuni,   gli  organi  competenti
          deliberano  il  collocamento  fuori  ruolo o in aspettativa
          retribuita,    ai    sensi    di    quanto   disposto   dai
          commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facolta' di
          valutare motivate ragioni ostative al suo accoglimento.
              4.  All'attuazione  del  presente  art. si provvede nel
          rispetto  di  quanto  previsto,  dall'art.  39  della legge
          27 dicembre  1997,  n.  449, e successive modificazioni, in
          materia  di  programmazione  delle assunzioni del personale
          delle amministrazioni pubbliche.".
              - La legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni
          per  il  riordino della dirigenza statale e per favorire lo
          scambio  di  esperienze  e  l'interazione  tra  pubblico  e
          privato,  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio
          2002, n. 172.
              - Il  decreto  legislativo  10 settembre  2003, n. 276,
          recante   l'attuazione   delle   deleghe   in   materia  di
          occupazione  e  mercato  del  lavoro,  di  cui  alla  legge
          14 febbraio  2003,  n.  30,  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale   del   9 ottobre   2003,   n.  235,  supplemento
          ordinario.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
          2004,  n.  108  recante  il  regolamento  di disciplina per
          l'istituzione,  l'organizzazione  ed  il  funzionamento del
          ruolo  dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 29 aprile 2004, n. 100.
              - La  legge  17 luglio  2006,  n. 233 di conversione in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006,
          n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino
          delle  attribuzioni  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri   e  dei  Ministeri.  Delega  al  Governo  per  il
          coordinamento  delle  disposizioni in materia di funzioni e
          organizzazione  della Presidenza del Consiglio dei Ministri
          e  dei  Ministeri.,  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          17 luglio 2006, n. 164.
              - Si  riporta  qui  di  seguito  il  testo dell'art. 1,
          comma 10:
              "10.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri,  d'intesa  con  il Ministro dell'economia e delle
          finanze  e  sentiti  i  Ministri  interessati,  si  procede
          all'immediata  ricognizione  in  via  amministrativa  delle
          strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonche'
          alla  individuazione,  in  via provvisoria, del contingente
          minimo    degli    uffici    strumentali   e   di   diretta
          collaborazione,  garantendo in ogni caso l'invarianza della
          spesa.  Con  decreto  del  Ministro  del-l'economia e delle
          finanze,   su   proposta   dei  Ministri  competenti,  sono
          apportate   le   variazioni   di  bilancio  occorrenti  per
          l'adeguamento  del  bilancio di previsione dello Stato alla
          nuova  struttura  del  Governo.  Le funzioni di controllo e
          monitoraggio  attribuite  alla  Ragioneria  generale  dello
          Stato,  nella  fase  di  prima  applicazione, continuano ad
          essere   svolte   dagli  uffici  competenti  in  base  alla
          normativa previgente.".
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          del 12 gennaio 2007 recante la ricognizione delle strutture
          e  delle  funzioni dei Ministeri dello sviluppo economico e
          del  commercio internazionale, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 20 marzo 2007, n. 66.
              - Il  testo  dell'art. 3 del citato decreto legislativo
          n. 165 del 2001, e' il seguente:
              "Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). - 1.
          In  deroga  all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati
          dai   rispettivi   ordinamenti:   i   magistrati  ordinari,
          amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati  e procuratori
          dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di
          Stato,  il  personale  della  carriera  diplomatica e della
          carriera  prefettizia  nonche'  i dipendenti degli enti che
          svolgono   la  loro  attivita'  nelle  materie  contemplate
          dall'art.  1  del  decreto legislativo del Capo provvisorio
          dello  Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno
          1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e
          10 ottobre 1990, n. 287.
              1-bis.  In  deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto
          di  impiego  del  personale, anche di livello dirigenziale,
          del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  esclusi il
          personale  volontario  previsto  dal  regolamento di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n.
          362,  e il personale volontario di leva, e' disciplinato in
          regime  di  diritto  pubblico secondo autonome disposizioni
          ordinamentali.
              1-ter.  In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il personale
          della  carriera  dirigenziale penitenziaria e' disciplinato
          dal rispettivo ordinamento.
              2.   Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e  dei
          ricercatori    universitari    resta   disciplinato   dalle
          disposizioni   rispettivamente  vigenti,  in  attesa  della
          specifica  disciplina  che la regoli in modo organico ed in
          conformita'  ai  principi  della autonomia universitaria di
          cui  all'art.  33  della  Costituzione ed agli articoli 6 e
          seguenti  della  legge  9 maggio 1989, n. 168, e successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui  all'art.  2,  comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
          421.".
          Nota all'art. 1:
              - Per il testo degli articoli 4 e 14 del citato decreto
          legislativo  n.  165  del  2001  si  vedano  le  note  alle
          premesse.