IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti
norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie
per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di
origine animale destinati al consumo umano e che modifica le
direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE e la decisione 95/408/CE del
Consiglio;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l'articolo
1, commi 1 e 3, l'articolo 3, comma 1, lettera b), e l'allegato A);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n.
728, recante attuazione della direttiva 72/461/CEE relativa a
problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di
carni fresche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 889, recante attuazione della direttiva 72/462/CEE relativa ai
problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali
della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da
Paesi terzi nonche' direttiva 77/96/CEE relativa alla ricerca delle
trichine all'importazione da Paesi terzi di carni fresche provenienti
da animali domestici della specie suina;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
194, attuazione delle direttive 77/99/CEE, 80/214/CEE, 80/215/CEE,
80/1100/CEE, 83/201/CEE, 85/321/CEE, 85/327 ed 85/328/CEE relative ai
problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a
base di carne;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 5 ottobre 1991, n. 375,
recante regolamento concernente l'attuazione delle direttive
87/491/CEE e 88/660/CEE, che modificano la direttiva 80/215/CEE,
relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari
di prodotti a base di carne;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, recante
attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme
sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei
molluschi bivalvi vivi;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, attuazione
della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norma sanitarie
applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della
pesca, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva
92/48/CEE che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai
prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, recante
attuazione della direttiva 92/5 che modifica e sostituisce la
direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di
produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di
alcuni prodotti di origine animale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992,
n. 558, recante regolamento per l'attuazione della direttiva
91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria intracomunitaria
e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di carni fresche di
volatili da cortile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992,
n. 559, recante regolamento per l'attuazione della direttiva
91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di
produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina
di allevamento;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, recante
attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici
e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli
ovoprodotti;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, attuazione
delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE, che modificano e
sostituiscono la direttiva 64/433, concernente problemi sanitari in
materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996,
n. 607, concernente regolamento recante norme per l'attuazione della
direttiva 92/45/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia
sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di
commercializzazione delle relative carni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997,
n. 54, concernente regolamento recante attuazione delle direttive
92/46/CEE e 92/47/CEE in materia di produzione ed immissione sul
mercato di latte e di prodotti a base di latte;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 495, concernente regolamento recante norme di attuazione della
direttiva 92/116/CEE, che modifica la direttiva 71/118/CEE, relativa
a problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul
mercato di carni fresche di volatili da cortile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n.
309, concernente regolamento recante norme di attuazione della
direttiva 94/65/CE relativa ai requisiti applicabili all'immissione
sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni.
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi ed i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e
successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive
modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per
l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine
animale destinati al consumo umano, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la
conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle
norme sulla salute e sul benessere degli animali e successive
modificazioni;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, in materia di disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327, recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n.
283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica
della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle
bevande;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e
le autonomie locali e delle politiche agricole alimentari e
forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita' ed ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo sono emanate al
fine di abrogare la normativa nazionale di attuazione delle direttive
comunitarie a loro volta abrogate dalla direttiva 2004/41.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2004/41/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
30 aprile 2004, n. L 157.
- La direttiva 89/662/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
30 dicembre 1989, n. L 395.
- La direttiva 92/118/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
15 marzo 1993, n. L 62.
- La decisione 95/408/CE e' pubblicata nella G.U.C.E:
11 ottobre 1995, n. L 243.
- Si riporta il testo degli articoli 1, commi 1 e 3,
l'art. 3, comma 1, lettera b) e l'allegato A), della legge
25 gennaio 2006, n. 29, recante: «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2005».
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A) e B).
2. (omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B), nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A), sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.».
«Art. 3 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al
capo II e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da
attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono
informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali.
a) (omissis);
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le
materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa».
«Allegato A
2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
relative all'applicazione dei principi di buona pratica di
laboratorio e al controllo della loro applicazione per le
prove sulle sostanze chimiche.
2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualita' e di
sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il
controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio
e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme
sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni
sanitarie per la produzione e la commercializzazione di
determinati prodotti di origine animale destinati al
consumo umano e che modifica la direttiva 89/662/CEE e la
direttiva 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE
del Consiglio.
2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che
stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e
il transito nella Comunita' di determinati ungulati vivi,
che modifica la direttiva 90/426/CEE e la direttiva
92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE.
2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il
mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici
nell'aria ambiente.
2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004,
relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di
paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni,
tirocinio non retribuito o volontariato.
2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che
modifica la direttiva 66/401/CEE, la direttiva 66/402/CEE,
la direttiva 2002/54/CE, la direttiva 2002/55/CE e la
direttiva 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti
sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi
prodotte in paesi terzi.
2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2005, che modifica la direttiva 73/239/CEE, la
direttiva 85/611/CEE, la direttiva 91/675/CEE, la direttiva
92/49/CEE e la direttiva 93/6/CEE del Consiglio e la
direttiva 94/19/CE, la direttiva 98/78/CE, la direttiva
2000/12/CE, la direttiva 2001/34/CE, la direttiva
2002/83/CE e la direttiva 2002/87/CE al fine di istituire
una nuova struttura organizzativa per i comitati del
settore dei servizi finanziari.
2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali
sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che
modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le
direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle
pratiche commerciali sleali»).
2005/50/CE della Commissione, dell'11 agosto 2005,
relativa alla riclassificazione delle protesi articolari
dell'anca, del ginocchio e della spalla nel quadro della
direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio
1982, n. 728, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
ottobre 1982, n. 281.
- Le direttive 72/461/CEE e 72/462/CEE sono pubblicate
nella G.U.C.E. 31 dicembre 1972 n. L 302.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 889, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 dicembre 1982, n. 333, S.O.
- Le direttive 77/96/CEE e 77/99/CEE sono pubblicata
nella G.U.C.E. 31 gennaio 1977 n. L 26.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 194, abrogato dal presente decreto, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1988, n. 135, S.O.
- Le direttive 80/214/CEE e 80/215/CEE sono pubblicate
nella G.U.C.E. 21 febbraio 1980, n. L 47.
- La direttiva 80/1100/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
1° dicembre 1980 n. L 325.
- La direttiva 83/201/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
28 aprile 1983 n. L 112.
- La direttiva 85/321/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
28 giugno 1985, n. L 168.
- La direttiva 85/327/CEE e 85/328/CEE sono pubblicate
nella G.U.C.E. 28 giugno 1985, n. L 168.
- Il decreto ministeriale 5 ottobre 1991, n. 375, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1991, n.
278.
- La direttiva 87/491/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
2 ottobre 1987, n. L 279.
- La direttiva 88/660/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
31 dicembre 1988, n. L 382.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530,
abrogato dal presente decreto, ad eccezione dell'art. 20,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n.
7, S.O.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531,
abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7, S.O.
- Le direttive 91/492/CEE e 91/493/CEE sono pubblicate
nella G.U.C.E. 24 settembre 1991, n. L 268.
- La direttiva 92/48/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 7
luglio 1992, n. L 187.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537,
abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 gennao 1993, n. 7, S.O.
- La direttiva 92/5/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 2
marzo 1992, n. L 57.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1992, n. 558, abrogato dal presente decreto, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1993, n. 28,
S.O.
- Le direttive 91/494/CEE e 91/495/CEE sono pubblicate
nella G.U.C.E. 24 settembre 1991 n. L 268.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1992, n. 559, abrogato dal presente decreto, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1993, n. 8,
S.O.
- Il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65,
abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 marzo 1993, n. 64, S.O.
- La direttiva 89/437/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
22 luglio 1989, n. L 212.
- Il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286,
abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 maggio 1994, n. 111, S.O.
- Le direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE sono pubblicate
nella GU.C.E. 24 settembre 1991, n. L 268.
- La direttiva 64/433/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
29 luglio 1964 n. L 121.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre
1996, n. 607, abrogato dal presente decreto, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1996, n. 280.
- Le direttive 92/45/CEE, 92/46/CEE e 92/47/CEE sono
pubblicate nella G.U.C.E. 14 settembre 1992 n. L 268.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1997, n. 54, abrogato dal presente decreto, ad eccezione
degli articoli 19, 26 e dell'allegato C) capitolo I,
lettera A), punti 4 e 7, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 marzo 1997, n. 59, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 495, abrogato dal presente decreto, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1998, n. 20.
- La direttiva 92/116/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
15 marzo 1993, n. L 62.
- La direttiva 71/118/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
8 marzo 1971 n. L 55.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto
1998, n. 309, abrogato dal presente decreto, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1998, n. 199.
- La direttiva 94/65/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31
dicembre 1994, n. L 368.
- Il regolamento 178/2002/CE e' pubblicato nella
G.U.C.E. 1° febbraio 2002, n. L 31.
- I regolamenti 852/2004/CE,853/2004/CE e 854/2004/CE,
sono pubblicati nella G.U.C.E. 30 aprile 2004 n. L 139.
- Il regolamento 882/2004/CE e' pubblicato nella
G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 165.
- La legge 30 aprile 1962, n. 283, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1962, n. 139.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
1980, n. 327, reca: «Regolamento di esecuzione della legge
30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in
materia di disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle beva».
Nota all'art. 1:
- Per la direttiva 2004/41/CE, vedi note alle premesse.