IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la direttiva 2004/113/CE del 13 dicembre 2004, del Consiglio,
che  attua  il  principio  della  parita' di trattamento tra uomini e
donne  per  quanto  riguarda  l'accesso  a  beni  e servizi e la loro
fornitura;
  Vista  la  legge  25  gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 2005, ed in particolare
gli articoli 1, 3 e l'allegato B;
  Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 ottobre 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
per  i  diritti  e le pari opportunita' e, di concerto con i Ministri
degli  affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
dello sviluppo economico e della solidarieta' sociale;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
       Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
     recante il Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna
  1.  Dopo  il  titolo  II  del  libro III del decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, e' aggiunto il seguente:
                          "Titolo II 2-bis
       PARITA' DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE NELL'ACCESSO
                  A BENI E SERVIZI E LORO FORNITURA
                               Capo I
       Nozioni di discriminazione e divieto di discriminazione
                            Art. 55-bis.
                     Nozioni di discriminazione
  1.  Sussiste discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo,
quando,  a  causa  del  suo  sesso,  una  persona  e'  trattata  meno
favorevolmente  di  quanto  sia  stata  o  sarebbe  trattata un'altra
persona in una situazione analoga.
  2.  Sussiste  discriminazione  indiretta,  ai  sensi  del  presente
titolo,   quando   una   disposizione,   un  criterio  o  una  prassi
apparentemente  neutri  possono  mettere le persone di un determinato
sesso  in  una posizione di particolare svantaggio rispetto a persone
dell'altro  sesso,  a  meno  che tale disposizione, criterio o prassi
siano  oggettivamente  giustificati  da  una  finalita' legittima e i
mezzi   impiegati  per  il  conseguimento  di  tale  finalita'  siano
appropriati e necessari.
  3.  Ogni  trattamento  meno favorevole della donna in ragione della
gravidanza e della maternita' costituisce discriminazione diretta, ai
sensi del presente titolo.
  4.  Sono  considerate  come  discriminazioni, ai sensi del presente
titolo,  anche  le  molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati,
fondati sul sesso, aventi come oggetto o conseguenza la lesione della
dignita'  di una persona e la creazione di un ambiente intimidatorio,
ostile, degradante, umiliante o offensivo.
  5.  Sono  considerate  come  discriminazioni, ai sensi del presente
titolo,   anche  le  molestie  sessuali,  ovvero  quei  comportamenti
indesiderati  con  connotazioni  sessuali, espressi a livello fisico,
verbale  o  non verbale, aventi come oggetto o conseguenza la lesione
della  dignita' di una persona, in particolare con la creazione di un
ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
  6. L'ordine di discriminare persone direttamente o indirettamente a
motivo  del  sesso  e'  considerato una discriminazione, ai sensi del
presente titolo.
  7. Non costituiscono discriminazione, ai sensi del presente titolo,
le  differenze  di  trattamento  nella  fornitura  di  beni e servizi
destinati esclusivamente o principalmente a persone di un solo sesso,
qualora  siano  giustificate  da  finalita'  legittime perseguite con
mezzi appropriati e necessari.
                            Art. 55-ter.
                     Divieto di discriminazione
  1.  E' vietata ogni discriminazione diretta e indiretta fondata sul
sesso nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura.
  2.  Il  divieto  di  cui  al comma 1 si applica a tutti i soggetti,
pubblici   e  privati,  fornitori  di  beni  e  servizi  che  sono  a
disposizione  del  pubblico  e che sono offerti al di fuori dell'area
della vita privata e familiare e delle transazioni ivi effettuate.
  3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del comma 1 le seguenti
aree:
    a)  impiego  e occupazione, anche nell'ambito del lavoro autonomo
nella misura in cui sia applicabile una diversa disciplina;
    b) contenuto dei mezzi di comunicazione e della pubblicita';
    c) istruzione pubblica e privata.
  4. Resta impregiudicata la liberta' contrattuale delle parti, nella
misura  in  cui  la scelta del contraente non si basa sul sesso della
persona.
  5.  Sono  impregiudicate  le  disposizioni  piu'  favorevoli  sulla
protezione   della   donna   in  relazione  alla  gravidanza  e  alla
maternita'.
  6.  Il  rifiuto  delle  molestie e delle molestie sessuali da parte
della   persona  interessata  o  la  sua  sottomissione  non  possono
costituire  fondamento  per  una  decisione che interessi la medesima
persona.
  7.  E' altresi' vietato ogni comportamento pregiudizievole posto in
essere  nei  confronti  della  persona  lesa  da  una discriminazione
diretta  o indiretta, o di qualunque altra persona, quale reazione ad
una   qualsiasi   attivita'   diretta   ad  ottenere  la  parita'  di
trattamento.
                           Art. 55-quater.
        Parita' di trattamento tra uomini e donne nei servizi
               assicurativi e altri servizi finanziari
  1.  Nei contratti stipulati successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, il fatto di tenere conto del sesso quale
fattore  di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi
e  di  altri  servizi  finanziari non puo' determinare differenze nei
premi e nelle prestazioni.
  2.  Sono  consentite  differenze  proporzionate  nei  premi o nelle
prestazioni  individuali  ove il fattore sesso sia determinante nella
valutazione  dei  rischi,  in  base  a  dati  attuariali e statistici
pertinenti  e accurati. In ogni caso i costi inerenti alla gravidanza
e  alla  maternita'  non  possono  determinare differenze nei premi o
nelle prestazioni individuali.
  3.  L'Istituto  per  la  vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse  collettivo  (ISVAP)  esercita i suoi poteri ed effettua le
attivita'  necessarie,  al  fine  di  garantire che le differenze nei
premi o nelle prestazioni, consentite ai sensi del comma 2, abbiano a
fondamento  dati  attuariali  e  statistici  affidabili.  Il medesimo
Istituto  provvede  a  raccogliere,  pubblicare  ed aggiornare i dati
relativi    all'utilizzo   del   sesso   quale   fattore   attuariale
determinante,  relazionando  almeno  annualmente  all'Ufficio  di cui
all'articolo 55-novies.
  4.  La  violazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e 2
costituisce inosservanza al divieto di cui all'articolo 55-ter.
  5.  L'Istituto  per  la  vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse   collettivo  provvede  allo  svolgimento  delle  attivita'
previste  al  comma 3 con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
                               Capo II
        Tutela giudiziaria dei diritti in materia di accesso
                  a beni e servizi e loro fornitura
                         Art. 55-quinquies.
Procedimento  per  la tutela contro le discriminazioni per ragioni di
        sesso nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura
  1.  In caso di violazione ai divieti di cui all'articolo 55-ter, il
giudice  puo',  su  istanza  di  parte,  ordinare  la  cessazione del
comportamento  pregiudizievole  e  adottare  ogni altro provvedimento
idoneo,  secondo  le  circostanze,  a  rimuovere  gli  effetti  della
discriminazione. Il giudice puo' ordinare al convenuto di definire un
piano  di  rimozione  delle  discriminazioni  accertate,  sentito  il
ricorrente  nel  caso  di  ricorso  presentato ai sensi dell'articolo
55-septies, comma 2.
  2.   La   domanda   si   propone   con  ricorso  depositato,  anche
personalmente  dalla parte, nella cancelleria del Tribunale del luogo
di  domicilio  dell'istante  che  provvede  in camera di consiglio in
composizione  monocratica. La domanda puo' essere proposta anche dopo
la  cessazione del rapporto nel quale si ritiene si sia verificata la
discriminazione, salvi gli effetti della prescrizione.
  3. Il presidente del Tribunale designa il giudice a cui e' affidata
la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, omessa ogni
formalita'  non  essenziale  al contraddittorio, procede nel modo che
ritiene  piu'  opportuno  agli  atti  di istruzione indispensabili in
relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.
  4.  Il  giudice  provvede  con ordinanza, immediatamente esecutiva,
all'accoglimento o al rigetto della domanda.
  5.  Nei  casi  di urgenza il giudice provvede con decreto motivato,
immediatamente    esecutivo,    assunte,    ove   occorre,   sommarie
informazioni. In tale caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di
comparizione delle parti davanti a se' entro un termine non superiore
a  quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a
otto  giorni  per  la notificazione del ricorso e del decreto. A tale
udienza,  il  giudice,  con  ordinanza, conferma, modifica o revoca i
provvedimenti emanati nel decreto.
  6.  Contro  l'ordinanza del giudice e' ammesso reclamo al tribunale
in  composizione collegiale, di cui non puo' far parte il giudice che
ha  emanato  il  provvedimento,  nel termine di quindici giorni dalla
notifica  dello  stesso.  Si  applicano,  in  quanto compatibili, gli
articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.
  7.  Con  la  decisione  che  definisce il giudizio, il giudice puo'
altresi' condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non
patrimoniale.  Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del
danno, dei comportamenti di cui all'articolo 55-ter, comma 7.
  8.  In caso di accertata violazione del divieto di cui all'articolo
55-ter,  da parte di soggetti pubblici o privati ai quali siano stati
accordati  benefici  ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle
regioni,  ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti
all'esecuzione  di  opere  pubbliche,  di  servizi o di forniture, il
giudice  da' immediata comunicazione alle amministrazioni pubbliche o
enti  pubblici  che  abbiano  disposto  la  concessione dei benefici,
incluse  le  agevolazioni  finanziarie  o creditizie, o dell'appalto.
Tali  amministrazioni  o  enti  revocano  i benefici e, nei casi piu'
gravi,  dispongono  l'esclusione  del  responsabile  per  due anni da
qualsiasi   ulteriore   concessione  di  agevolazioni  finanziarie  o
creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.
  9. Chiunque non ottempera o elude l'esecuzione dei provvedimenti di
cui  ai  commi 4, 5 e 6, e' punito con l'ammenda fino a 50.000 euro o
l'arresto fino a tre anni.
                           Art. 55-sexies.
                          Onere della prova
  1.  Quando  il  ricorrente,  anche  nei  casi  di  cui all'articolo
55-septies,  deduce  in giudizio elementi di fatto idonei a presumere
la  violazione  del  divieto  di  cui  all'articolo 55-ter, spetta al
convenuto  l'onere  di  provare che non vi e' stata la violazione del
medesimo divieto.
                          Art. 55-septies.
           Legittimazione ad agire di associazioni ed enti
  1. Sono legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 55-quinquies in
forza  di  delega rilasciata, a pena di nullita', per atto pubblico o
scrittura  privata  autenticata, in nome e per conto o a sostegno del
soggetto  passivo  della  discriminazione, le associazioni e gli enti
inseriti  in apposito elenco approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, o per sua delega del Ministro per i diritti e
le  pari  opportunita',  di  concerto con il Ministro per lo sviluppo
economico, ed individuati sulla base delle finalita' programmatiche e
della continuita' dell'azione.
  2. Qualora il soggetto pubblico o privato ponga in essere un atto o
un  comportamento discriminatorio di carattere collettivo e non siano
individuabili  in  modo  immediato  e  diretto  i soggetti lesi dalle
discriminazioni, il ricorso puo' essere presentato dalle associazioni
o gli enti rappresentativi dell'interesse leso di cui al comma 1.
                              Capo III
               Promozione della parita' di trattamento
                           Art. 55-octies.
   Promozione del principio di parita' di trattamento nell'accesso
                  a beni e servizi e loro fornitura
  1.  Al fine di promuovere il principio della parita' di trattamento
nell'accesso  a  beni  e  servizi e loro fornitura, il Ministro per i
diritti   e   le  pari  opportunita'  favorisce  il  dialogo  con  le
associazioni,  gli  organismi  e  gli  enti  che  hanno  un legittimo
interesse    alla    rimozione    delle   discriminazioni,   mediante
consultazioni periodiche.
                           Art. 55-novies.
       Ufficio per la promozione della parita' di trattamento
           nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura
  1.  I  compiti  di  promozione, analisi, controllo e sostegno della
parita'   di  trattamento  nell'accesso  a  beni  e  servizi  e  loro
fornitura,  senza  discriminazioni  fondate  sul  sesso,  sono svolti
dall'Ufficio  di  livello  dirigenziale generale della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  i  diritti  e le pari
opportunita',  individuato ai sensi del comma 4. Tale ufficio svolge,
in  modo  autonomo  e  imparziale,  nel predetto ambito, attivita' di
promozione  della  parita'  e  di  rimozione  di  qualsiasi  forma di
discriminazione fondata sul sesso.
  2. In particolare, i compiti attribuiti all'Ufficio di cui al comma
1 sono i seguenti:
    a)  fornire  un'assistenza  indipendente  alle persone lese dalla
violazione del divieto di cui all'articolo 55-ter;
    b)  svolgere,  nel  rispetto  delle  prerogative e delle funzioni
dell'autorita' giudiziaria, inchieste indipendenti in materia al fine
di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori;
    c)  promuovere  l'adozione,  da  parte  di  soggetti  pubblici  e
privati,  in  particolare da parte delle associazioni e degli enti di
cui  all'articolo  55-septies,  di  misure  specifiche,  ivi compresi
progetti  di  azioni  positive,  dirette  a  evitare  il  prodursi di
discriminazioni  per ragioni di sesso nell'accesso a beni e servizi e
loro fornitura;
    d)  diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di
tutela   vigenti   anche   mediante   azioni   di   sensibilizzazione
dell'opinione  pubblica  sul  principio  della parita' di trattamento
nell'accesso  a beni e servizi e loro fornitura e la realizzazione di
campagne di informazione e comunicazione;
    e)  formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle
discriminazioni per ragioni di sesso nell'accesso a beni e servizi e
    loro  fornitura,  nonche'  proposte  di  modifica della normativa
    vigente;
f) redigere una relazione annuale per il Parlamento
sull'effettiva  applicazione  del principio di parita' di trattamento
nell'accesso  a  beni e servizi e loro fornitura e sull'efficacia dei
meccanismi  di  tutela  e  una  relazione  annuale  al Presidente del
Consiglio dei Ministri sull'attivita' svolta;
    g)  promuovere  studi,  ricerche, corsi di formazione e scambi di
esperienze, in collaborazione anche con le associazioni e gli enti di
cui   all'articolo   55-septies,  con  le  altre  organizzazioni  non
governative  operanti nel settore e con gli istituti specializzati di
rilevazione  statistica,  anche  al  fine di elaborare linee guida in
materia di lotta alle discriminazioni.
  3.  L'Ufficio ha facolta' di richiedere ad enti, persone ed imprese
che  ne  siano in possesso, di fornire le informazioni e di esibire i
documenti utili ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al comma
2.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua
delega  del  Ministro  per  i  diritti  e  le  pari  opportunita', da
adottarsi  entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, e' individuato, nell'ambito di quelli esistenti,
senza  nuovi  o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, l'Ufficio
di cui al comma 1.
  5. L'Ufficio puo' avvalersi di magistrati ordinari, amministrativi,
contabili e avvocati dello Stato, in servizio presso il Dipartimento,
nonche'  di  esperti  e  consulenti  esterni, nominati ai sensi della
vigente normativa.
  6.  Gli  esperti di cui al comma 5 sono scelti tra soggetti, dotati
di  elevata  professionalita'  nelle  materie giuridiche, nonche' nei
settori   della   lotta   alle   discriminazioni   di  genere,  della
comunicazione sociale e dell'analisi delle politiche pubbliche.
                           Art. 55-decies.
                 Relazione alla Commissione europea
  1. Entro il 21 dicembre 2009 e successivamente ogni cinque anni, la
Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e
pari  opportunita',  trasmette alla Commissione europea una relazione
contenente  le  informazioni  relative  all'applicazione del presente
titolo.".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  legge,  sull'emanazione  del
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              - Per  le  direttive  CE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
          (GUUE).
          Note alle premesse:
              - L'art. 76 della Costituzione delega l'esercizio della
          funzione  legislativa  al  Governo, per un periodo di tempo
          limitato  e  per oggetti definiti, previa determinazione di
          principi e criteri direttivi.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - L'art.  1,  3  e  l'allegato B della legge 25 gennaio
          2006,  n.  29,  recante  «disposizioni per l'adempimento di
          obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita'  europee,  (Legge  comunitaria 2005.)» pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, 2005, n.
          9, cosi' dispongono:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
          organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
          trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
          parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
          parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
          termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          novanta giorni.
              4.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  della  direttiva  2003/123/CE,  della direttiva
          2004/9/CE,  della  direttiva  2004/36/CE,  della  direttiva
          2004/49/CE,  della  direttiva  2004/50/CE,  della direttiva
          2004/54/CE,  della  direttiva  2004/80/CE,  della direttiva
          2004/81/CE,  della  direttiva  2004/83/CE,  della direttiva
          2004/113/CE  della  direttiva  2005/14/CE,  della direttiva
          2005/19/CE,  della  direttiva  2005/28/CE,  della direttiva
          2005/36/CE  e  della  direttiva  2005/60/CE  sono corredati
          dalla  relazione  tecnica  di cui all'art. 11-ter, comma 2,
          della   legge   5 agosto   1978,   n.   468,  e  successive
          modificazioni.  Su  di  essi  e'  richiesto anche il parere
          delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per i profili
          finanziari.  Il  Governo,  ove non intenda conformarsi alle
          condizioni   formulate   con  riferimento  all'esigenza  di
          garantire  il  rispetto  dell'art.  81, quarto comma, della
          Costituzione,  ritrasmette  alle  Camere i testi, corredati
          dei  necessari  elementi integrativi di informazione, per i
          pareri   definitivi  delle  Commissioni  competenti  per  i
          profili  finanziari, che devono essere espressi entro venti
          giorni.
              5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi 2,  3  e 4, disposizioni integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
              6.  Entro  tre anni dalla data di entrata in vigore del
          decreto   legislativo   di  cui  al  comma 1  adottato  per
          l'attuazione    della   direttiva   2004/109/CE,   di   cui
          all'allegato  B,  il  Governo,  nel rispetto dei principi e
          criteri  direttivi  di  cui  all'art.  3 e con la procedura
          prevista  dal  presente articolo, puo' emanare disposizioni
          integrative  e  correttive  al  fine  di tenere conto delle
          eventuali   disposizioni   di   attuazione  adottate  dalla
          Commissione  europea  secondo  la procedura di cui all'art.
          27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
              7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,  della  Costituzione  e dall'art. 16, comma 3, della
          legge  4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
          di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
          2005.
              8.  Il  Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
          in  cui  una  o  piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
          ancora   esercitata  trascorsi  quattro  mesi  dal  termine
          previsto  dalla  direttiva per la sua attuazione, trasmette
          alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica una
          relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
          competenza   istituzionale  prevalente  per  la  materia  a
          giustificazione  del  ritardo. Il Ministro per le politiche
          comunitarie  ogni  quattro  mesi informa altresi' la Camera
          dei  deputati  e  il Senato della Repubblica sullo stato di
          attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
          province autonome nelle materie di loro competenza.
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive comprese negli allegati A e B,
          ritrasmette   con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
          modificazioni  i testi alla Camera dei deputati e al Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  trenta  giorni  dalla  data di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere.»
              «Art.  3  (Principi  e criteri direttivi generali della
          delega  legislativa). -  1.  Salvi gli specifici principi e
          criteri  direttivi  stabiliti  dalle disposizioni di cui al
          capo II e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da
          attuare,  i  decreti  legislativi  di  cui  all'art. 1 sono
          informati   ai   seguenti   principi  e  criteri  direttivi
          generali:
                a) le    amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono  all'attuazione  dei  decreti legislativi con le
          ordinarie strutture amministrative;
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline  vigenti per i singoli settori interessati dalla
          normativa   da   attuare,  sono  introdotte  le  occorrenti
          modificazioni   alle  discipline  stesse,  fatte  salve  le
          materie  oggetto  di  delegificazione ovvero i procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa;
                c) al  di  fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti,  ove  necessario per assicurare l'osservanza delle
          disposizioni   contenute   nei  decreti  legislativi,  sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle  disposizioni  dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
          nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda fino a 150.000
          euro  e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano  o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
          protetti.  In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
          alternativa  all'arresto  per le infrazioni che espongano a
          pericolo   o   danneggino  l'interesse  protetto;  la  pena
          dell'arresto   congiunta   a  quella  dell'ammenda  per  le
          infrazioni  che  rechino  un danno di particolare gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda,  possono  essere  previste  anche le sanzioni
          alternative  di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
          legislativo   28 agosto   2000,   n.  274,  e  la  relativa
          competenza  del giudice di pace. La sanzione amministrativa
          del  pagamento  di una somma non inferiore a 150 euro e non
          superiore  a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
          ledano  o  espongano a pericolo interessi diversi da quelli
          sopra  indicati.  Nell'ambito  dei  limiti minimi e massimi
          previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella
          loro  entita',  tenendo  conto  della diversa potenzialita'
          lesiva  dell'interesse  protetto  che  ciascuna  infrazione
          presenta  in astratto, di specifiche qualita' personali del
          colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri
          di   prevenzione,   controllo   o  vigilanza,  nonche'  del
          vantaggio  patrimoniale  che  l'infrazione  puo'  recare al
          colpevole  o alla persona o all'ente nel cui interesse egli
          agisce. Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste
          sanzioni  identiche  a  quelle eventualmente gia' comminate
          dalle  leggi  vigenti  per le violazioni omogenee e di pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi;
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che    non    riguardano    l'attivita'   ordinaria   delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei  decreti  legislativi  recanti  le norme necessarie per
          dare  attuazione  alle direttive nei soli limiti occorrenti
          per   l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione  delle
          direttive  stesse;  alla  relativa  copertura, nonche' alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione   delle   direttive,   in  quanto  non  sia
          possibile  fare  fronte  con  i  fondi  gia' assegnati alle
          competenti  amministrazioni, si provvede a carico del fondo
          di  rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
          n.  183,  per  un  ammontare complessivo non superiore a 50
          milioni di euro;
                e) all'attuazione   di   direttive   che   modificano
          precedenti  direttive  gia' attuate con legge o con decreto
          legislativo  si  procede,  se la modificazione non comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti   modificazioni  alla  legge  o  al  decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata;
                f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che,
          nelle  materie  oggetto  delle  direttive  da  attuare,  la
          disciplina  sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
          direttive  medesime,  tenuto  anche  conto  delle eventuali
          modificazioni   comunque   intervenute   fino   al  momento
          dell'esercizio della delega;
                g) quando    si    verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze  fra  amministrazioni  diverse  o comunque siano
          coinvolte  le competenze di piu' amministrazioni statali, i
          decreti   legislativi   individuano,   attraverso  le  piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',   differenziazione,   adeguatezza  e  leale
          collaborazione  e le competenze delle regioni e degli altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta'  dei processi decisionali, la trasparenza, la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa  e  la  chiara  individuazione  dei soggetti
          responsabili.».
                                                          «Allegato B
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3)
              98/44/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del
          6 luglio  1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni
          biotecnologiche.
              2000/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 ottobre  2000,  che  istituisce  un  quadro per l'azione
          comunitaria in materia di acque.
              2003/123/CE  del  Consiglio,  del 22 dicembre 2003, che
          modifica  la  direttiva  90/435/CEE  concernente  il regime
          fiscale  comune applicabile alle societa' madri e figlie di
          Stati membri diversi.
              2004/9/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 febbraio   2004,   concernente   l'ispezione  e  la
          verifica della buona pratica di laboratorio (BPL).
              2004/36/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile  2004,  sulla sicurezza degli aeromobili di paesi
          terzi che utilizzano aeroporti comunitari.
              2004/40/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
          salute  relative  all'esposizione  dei lavoratori ai rischi
          derivanti  dagli  agenti  fisici  (campi  elettromagnetici)
          (diciottesima  direttiva particolare ai sensi dell'art. 16,
          paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
              2004/49/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile  2004,  relativa  alla  sicurezza  delle ferrovie
          comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del
          Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e
          della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
          capacita'  di  infrastruttura  ferroviaria, all'imposizione
          dei  diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
          e   alla   certificazione  di  sicurezza  (direttiva  sulla
          sicurezza delle ferrovie).
              2004/50/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile  2004,  che  modifica  la  direttiva 96/48/CE del
          Consiglio   relativa   all'interoperabilita'   del  sistema
          ferroviario  transeuropeo  ad alta velocita' e la direttiva
          2001/16/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
          all'interoperabilita'  del sistema ferroviario transeuropeo
          convenzionale.
              2004/51/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile   2004,  che  modifica  la  direttiva  91/440/CEE
          relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
              2004/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile  2004,  relativa ai requisiti minimi di sicurezza
          per le gallerie della rete stradale transeuropea.
              2004/80/CE  del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
          all'indennizzo delle vittime di reato.
              2004/81/CE   del   Consiglio,   del   29 aprile   2004,
          riguardante   il  titolo  di  soggiorno  da  rilasciare  ai
          cittadini  di  paesi  terzi  vittime della tratta di esseri
          umani   o   coinvolti   in   un'azione  di  favoreggiamento
          dell'immigrazione  illegale  che cooperino con le autorita'
          competenti.
              2004/82/CE   del   Consiglio,   del   29 aprile   2004,
          concernente  l'obbligo  dei  vettori  di  comunicare i dati
          relativi alle persone trasportate
              2004/83/CE  del  Consiglio, del 29 aprile 2004, recante
          norme  minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi
          o  apolidi,  della  qualifica  di  rifugiato  o  di persona
          altrimenti  bisognosa di protezione internazionale, nonche'
          norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
              2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 dicembre   2004,  concernente  il  ravvicinamento  delle
          legislazioni    degli    Stati    membri    relative   alla
          compatibilita'  elettromagnetica  e che abroga la direttiva
          89/336/CEE.
              2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 dicembre  2004,  sull'armonizzazione  degli  obblighi di
          trasparenza  riguardanti  le informazioni sugli emittenti i
          cui  valori  mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
          mercato   regolamentato   e   che   modifica  la  direttiva
          2001/34/CE.
              2004/113/CE  del  Consiglio,  del 13 dicembre 2004, che
          attua  il principio della parita' di trattamento tra uomini
          e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la
          loro fornitura.
              2005/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'11  maggio 2005, che modifica la direttiva 72/166/CEE,
          la   direttiva  84/5/CEE,  la  direttiva  88/357/CEE  e  la
          direttiva  90/232/CEE  tutte  del  Consiglio e la direttiva
          2000/26/CE   del   Parlamento   europeo   e  del  Consiglio
          sull'assicurazione  della responsabilita' civile risultante
          dalla circolazione di autoveicoli.
              2005/19/CE  del  Consiglio,  del  17 febbraio 2005, che
          modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale
          comune  da  applicare  alle  fusioni,  alle  scissioni,  ai
          conferimenti  d'attivo  ed agli scambi d'azioni concernenti
          societa' di Stati membri diversi.
              2005/28/CE  della  Commissione, dell'8 aprile 2005, che
          stabilisce  i  principi e le linee guida dettagliate per la
          buona  pratica  clinica  relativa  ai medicinali in fase di
          sperimentazione   a  uso  umano  nonche'  i  requisiti  per
          l'autorizzazione  alla fabbricazione o importazione di tali
          medicinali.
              2005/36/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          7 settembre   2005,   relativa   al   riconoscimento  delle
          qualifiche professionali.
              2005/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 ottobre  2005,  relativa  alla  prevenzione dell'uso del
          sistema  finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
          attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo.».
              - La  Dir.  13 dicembre  2004 n. 2004/113/CE «Direttiva
          del  Consiglio  che  attua  il  principio  della parita' di
          trattamento   tra   uomini  e  donne  per  quanto  riguarda
          l'accesso  a  beni  e  servizi  e  la  loro  fornitura,  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 21 dicembre 2004, n. L 373.
              - Il  decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 «Codice
          delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.
          6  della  legge  28 novembre  2005,  n. 246», e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  31 maggio  2006 n. 133, n. 125,
          S.O.
          Nota all'art. 1:
              - Per il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, si
          vedano le note alle premesse.