IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'articolo  1,  comma  185, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  il  quale  dispone  che,  a  decorrere  dal 1° gennaio 2007, le
associazioni  che  operano  per  la realizzazione o che partecipano a
manifestazioni   di   particolare   interesse  storico,  artistico  e
culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunita' locali,
sono  equiparate  ai  soggetti  esenti  dall'imposta  sulle societa',
indicati dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni, nonche' sono
esenti  dagli  obblighi  stabiliti  dal  decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
  Visto  l'articolo 1,  comma 186,  della  legge 27 dicembre 2006, n.
296,  il  quale  demanda al Ministro dell'economia e delle finanze di
individuare   con  proprio  decreto  i  soggetti  a  cui  si  rendono
applicabili  le disposizioni recate nell'articolo 1, comma 185, della
medesima  legge  n.  296  del 2006, in termini tali da determinare un
onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
26 settembre  2000,  con  il  quale  e'  stato  istituito,  ai  sensi
dell'articolo 3,  comma 190,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662,
l'organismo   di   controllo  degli  enti  non  commerciali  e  delle
organizzazioni  non  lucrative di utilita' sociale denominato Agenzia
per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale;
  Visto   il   regolamento   recante   norme  per  l'Agenzia  per  le
organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale,  approvato con
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n.
329;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerata  la  necessita'  di  individuare i soggetti beneficiari
delle  disposizioni  di cui all'articolo 1, comma 185, della predetta
legge  n.  296  del  2006,  nel  rispetto  sia  delle  intenzioni del
legislatore,   richiamate  nella  risoluzione  della  Commissione  VI
Finanze del 15 maggio 2007, di voler agevolare quegli enti senza fini
di lucro che hanno effettivamente sempre svolto un'attivita' preposta
alla   salvaguardia  del  patrimonio  storico  e  tradizionale  della
comunita'  cittadina, sia dell'onere complessivo a carico dello Stato
fissato dal successivo comma 186;
  Sentita,  ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), del citato
decreto  del  Presidente del Consiglio n. 129 del 2001, l'Agenzia per
le  organizzazioni  non lucrative di utilita' sociale che ha espresso
il proprio parere con nota n. U/1348-III/1.3 del 19 giugno 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'Adunanza del 17 settembre
2007;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata, a norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, con
nota n. 3-16342/UCL del 10 ottobre 2007;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
      Requisiti e modalita' per la presentazione della domanda

  1.  Le  associazioni  senza  fine  di  lucro,  che  nelle finalita'
istituzionali  prevedono  la  realizzazione  o  la  partecipazione  a
manifestazioni   di   particolare   interesse  storico,  artistico  o
culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunita' locali,
a  decorrere  dal  20 luglio  ed entro e non oltre il 20 settembre di
ciascun  anno d'imposta, presentano all'Agenzia delle entrate, in via
telematica,  utilizzando  il  modello  predisposto dall'Agenzia delle
entrate,  domanda  con  la  quale  chiedono  di essere inseriti tra i
soggetti   beneficiari  delle  disposizioni  recate  dall'articolo 1,
comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2.  La domanda, a pena di inammissibilita', reca in particolare una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la quale sotto la
propria  responsabilita' il legale rappresentante dell'organizzazione
dichiara:
    a) l'assenza del fine di lucro;
    b) gli    apporti   specifici   alla   realizzazione   e/o   alla
partecipazione  a  manifestazioni  di  particolare interesse storico,
artistico  e  culturale,  legate  agli  usi  e  alle tradizioni delle
comunita'   locali,   espressamente   previste   tra   le   finalita'
istituzionali dell'associazione;
    c) l'effettiva opera svolta per la realizzazione o partecipazione
alle  manifestazioni  di  cui  alla  lettera b),  svolte  nell'ambito
territoriale  di  appartenenza  dell'associazione,  ovvero  in  altri
ambiti  territoriali,  solo  nel  caso  in  cui la manifestazione per
ragioni  storiche si svolga oltre che nel proprio ambito territoriale
anche in altri luoghi;
    d) il  reddito  complessivo  dell'associazione  relativo all'anno
precedente la presentazione della domanda;
    e) da  quale  anno  effettivamente  l'associazione svolge in modo
continuativo le attivita' di cui alla lettera b);
    f) da  quale  anno  si  svolgono  le  manifestazioni  di cui alla
lettera b).
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il  testo dell'art. 1, commi 185 e 186 della legge 27
          dicembre  2006,  n. 296: Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria  2007),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          27 dicembre  2006,  n.  299,  supplemento  ordinario, e' il
          seguente:
              «185.  A decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni
          che  operano  per  la  realizzazione  o  che  partecipano a
          manifestazioni  di particolare interesse storico, artistico
          e  culturale,  legate  agli  usi  ed  alle tradizioni delle
          comunita'   locali,  sono  equiparate  ai  soggetti  esenti
          dall'imposta sul reddito delle societa', indicati dall'art.
          74,  comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di
          cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
          1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni.  I soggetti,
          persone   fisiche,   incaricati  di  gestire  le  attivita'
          connesse   alle   finalita'  istituzionali  delle  predette
          associazioni,  non  assumono  la  qualifica di sostituti di
          imposta  e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
          e  successive  modificazioni.  Le  prestazioni e le dazioni
          offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di cui al
          primo  periodo  del  presente  comma hanno,  ai  fini delle
          imposte sui redditi, carattere di liberalita'.
              186.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle
          finanze,  da  emanare  entro  trenta  giorni  dalla data di
          entrata  in vigore della presente legge, sono individuati i
          soggetti  a  cui  si  applicano  le  disposizioni di cui al
          comma 185,   in   termini  tali  da  determinare  un  onere
          complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui.».
              - Il  testo  unico  delle imposte sui redditi approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre
          1986,  n.  917,  e  successive modificazioni, e' pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   31 dicembre  1986,  n.  302,
          supplemento ordinario.
              - Il   testo   dell'art.   3,  comma 190,  della  legge
          23 dicembre  1996,  n.  662,  (Misure  di razionalizzazione
          della   finanza   pubblica),   pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale  28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario,
          e' il seguente:
              «190. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta  dei  Ministri  delle  finanze, del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale e per la solidarieta'
          sociale, da emanare entro il 31 dicembre 1997, e' istituito
          un organismo di controllo.».
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          21 marzo  2001,  n.  329  (Regolamento  recante  norme  per
          l'agenzia  per  le  operazioni  non  lucrative  di utilita'
          sociale),  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto
          2001, n. 190.
              - Il  testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400:  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214, supplemento ordinario, e' il seguente:
              «3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
          Nota all'art. 1:
              - Per  il  testo  dell'art.  1,  comma 185, della legge
          27 dicembre 2006, n. 296, si vedano le note alle premesse.