IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunita' locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sulle societa', indicati dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; Visto l'articolo 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale demanda al Ministro dell'economia e delle finanze di individuare con proprio decreto i soggetti a cui si rendono applicabili le disposizioni recate nell'articolo 1, comma 185, della medesima legge n. 296 del 2006, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui; Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, con il quale e' stato istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'organismo di controllo degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale denominato Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale; Visto il regolamento recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerata la necessita' di individuare i soggetti beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 185, della predetta legge n. 296 del 2006, nel rispetto sia delle intenzioni del legislatore, richiamate nella risoluzione della Commissione VI Finanze del 15 maggio 2007, di voler agevolare quegli enti senza fini di lucro che hanno effettivamente sempre svolto un'attivita' preposta alla salvaguardia del patrimonio storico e tradizionale della comunita' cittadina, sia dell'onere complessivo a carico dello Stato fissato dal successivo comma 186; Sentita, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), del citato decreto del Presidente del Consiglio n. 129 del 2001, l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale che ha espresso il proprio parere con nota n. U/1348-III/1.3 del 19 giugno 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata, a norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-16342/UCL del 10 ottobre 2007; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Requisiti e modalita' per la presentazione della domanda 1. Le associazioni senza fine di lucro, che nelle finalita' istituzionali prevedono la realizzazione o la partecipazione a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico o culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunita' locali, a decorrere dal 20 luglio ed entro e non oltre il 20 settembre di ciascun anno d'imposta, presentano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il modello predisposto dall'Agenzia delle entrate, domanda con la quale chiedono di essere inseriti tra i soggetti beneficiari delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. La domanda, a pena di inammissibilita', reca in particolare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la quale sotto la propria responsabilita' il legale rappresentante dell'organizzazione dichiara: a) l'assenza del fine di lucro; b) gli apporti specifici alla realizzazione e/o alla partecipazione a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunita' locali, espressamente previste tra le finalita' istituzionali dell'associazione; c) l'effettiva opera svolta per la realizzazione o partecipazione alle manifestazioni di cui alla lettera b), svolte nell'ambito territoriale di appartenenza dell'associazione, ovvero in altri ambiti territoriali, solo nel caso in cui la manifestazione per ragioni storiche si svolga oltre che nel proprio ambito territoriale anche in altri luoghi; d) il reddito complessivo dell'associazione relativo all'anno precedente la presentazione della domanda; e) da quale anno effettivamente l'associazione svolge in modo continuativo le attivita' di cui alla lettera b); f) da quale anno si svolgono le manifestazioni di cui alla lettera b).
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 1, commi 185 e 186 della legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario, e' il seguente: «185. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunita' locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle societa', indicati dall'art. 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le attivita' connesse alle finalita' istituzionali delle predette associazioni, non assumono la qualifica di sostituti di imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalita'. 186. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 185, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui.». - Il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario, e' il seguente: «190. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarieta' sociale, da emanare entro il 31 dicembre 1997, e' istituito un organismo di controllo.». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329 (Regolamento recante norme per l'agenzia per le operazioni non lucrative di utilita' sociale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2001, n. 190. - Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si vedano le note alle premesse.