IL MINISTRO
                   DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

  Visti gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni;
  Visto  l'articolo  1,  commi  1250  e 1253, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare
l'articolo 1, comma 19, lettera e);
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 18
maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio
2006;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 15
giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno
2006;
  Visto  il  decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
  Preso  atto  che  la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281 non ha provveduto ad
esprimere il parere richiesto;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 luglio 2007 e
8 ottobre 2007;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                Osservatorio nazionale sulla famiglia

  1.  E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento   per   le   politiche  della  famiglia,  l'Osservatorio
nazionale  sulla  famiglia,  d'ora  in poi denominato "Osservatorio",
quale  organismo  di  supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione
delle politiche nazionali, regionali e locali per la famiglia.
 
          Avvertenza:
              -  Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il   testo   degli   articoli   29,  30  e  31  della
          Costituzione e' il seguente:
              "Art.  29.  -  La  Repubblica riconosce i diritti della
          famiglia come societa' naturale fondata sul matrimonio.
              Il  matrimonio  e'  ordinato sulla eguaglianza morale e
          giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a
          garanzia dell'unita' familiare.".
              "Art. 30. - E' dovere e diritto dei genitori mantenere,
          istruire  ed  educare  i  figli,  anche  se  nati fuori del
          matrimonio.
              Nei casi di incapacita' dei genitori, la legge provvede
          a che siano assolti i loro compiti.
              La  legge  assicura  ai figli nati fuori del matrimonio
          ogni  tutela  giuridica  e  sociale,  compatibilmente con i
          diritti dei membri della famiglia legittima.".
              "Art. 31. - La Repubblica agevola con misure economiche
          e   altre   provvidenze  la  formazione  della  famiglia  e
          l'adempimento   dei   compiti   relativi,  con  particolare
          riguardo alle famiglie numerose.
              Protegge  la  maternita',  l'infanzia  e  la gioventu',
          favorendo gli istituti necessari a tale scopo.".
              Il  testo  dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
          e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              Il   decreto   legislativo   30 luglio   1999,  n.  303
          disciplina l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  a  norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n.   59  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  1°
          settembre 1999, n. 205, S.O.
              -  Il  testo dell'art. 1, commi 1250 e 1253 della legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e' il seguente:
              "1250.  Il Fondo per le politiche della famiglia di cui
          all'art.  19,  comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
          223,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto
          2006,  n.  248,  e' incrementato di 210 milioni di euro per
          l'anno  2007  e  di  180 milioni di euro per ciascuno degli
          anni  2008  e  2009.  Il  Ministro  delle  politiche per la
          famiglia  utilizza  il  Fondo:  per  istituire e finanziare
          l'Osservatorio   nazionale  sulla  famiglia  prevedendo  la
          rappresentanza  paritetica delle amministrazioni statali da
          un  lato e delle regioni, delle province autonome di Trento
          e  di  Bolzano  e  degli enti locali dall'altro, nonche' la
          partecipazione  dell'associazionismo  e  del terzo settore;
          per  finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di
          vita  e  di  lavoro  di  cui all'art. 9 della legge 8 marzo
          2000,  n.  53;  per sperimentare iniziative di abbattimento
          dei  costi  dei servizi per le famiglie con numero di figli
          pari  o  superiore  a  quattro;  per  sostenere l'attivita'
          dell'Osservatorio  per il contrasto della pedofilia e della
          pornografia   minorile  di  cui  all'art.  17  della  legge
          3 agosto   1998,   n.   269,  e  successive  modificazioni,
          dell'Osservatorio  nazionale  per  l'infanzia  e del Centro
          nazionale  di documentazione e di analisi per l'infanzia di
          cui  alla  legge  23 dicembre  1997, n. 451; per sviluppare
          iniziative   che   diffondano  e  valorizzino  le  migliori
          iniziative  in  materia  di politiche familiari adottate da
          enti   locali   e   imprese;   per  sostenere  le  adozioni
          internazionali  e  garantire  il  pieno funzionamento della
          Commissione per le adozioni internazionali".
              "1253.  Il  Ministro  delle  politiche per la famiglia,
          entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'art.
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina
          l'organizzazione      amministrativa      e     scientifica
          dell'Osservatorio   nazionale  sulla  famiglia  di  cui  al
          comma 1250".
              -  Il  testo  dell'art.  1,  comma  19,  lettera e) del
          decreto-legge  18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17 luglio 2006, n. 233 (testo
          coordinato  nella  Gazzetta  Ufficiale  17 luglio  2006, n.
          164),  recante  disposizioni urgenti in materia di riordino
          delle  attribuzioni  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  e  dei  Ministeri  e  delega  al  Governo  per il
          coordinamento  delle  disposizioni in materia di funzioni e
          organizzazione  della Presidenza del Consiglio dei Ministri
          e dei Ministeri e' il seguente:
              "19.  Sono  attribuite  al Presidente del Consiglio dei
          Ministri:
                a - d (omissis)
                e) le   funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in
          materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e
          problematiche   generazionali   nonche'   le   funzioni  di
          competenza  statale  attribuite  al  Ministero del lavoro e
          delle  politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c),
          del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia
          di  coordinamento  delle politiche a favore della famiglia,
          di  interventi  per  il  sostegno  della maternita' e della
          paternita',  di  conciliazione  dei  tempi  di lavoro e dei
          tempi  di  cura  della famiglia, di misure di sostegno alla
          famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', di supporto
          all'Osservatorio  nazionale  sulla  famiglia. La Presidenza
          del Consiglio dei Ministri subentra al Ministero del lavoro
          e  delle  politiche  sociali  in  tutti i suoi rapporti con
          l'Osservatorio  nazionale  sulla famiglia e tiene informato
          il  Ministero  della  solidarieta'  sociale  della relativa
          attivita'.   La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
          unitamente   al   Ministero   della  solidarieta'  sociale,
          fornisce   il   supporto   all'attivita'  dell'Osservatorio
          nazionale   per   l'infanzia  e  del  Centro  nazionale  di
          documentazione  e  di  analisi  per  l'infanzia di cui agli
          articoli 2  e  3  della  legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed
          esercita  altresi'  le funzioni di espressione del concerto
          in  sede  di esercizio delle funzioni di competenza statale
          attribuite  al  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale  in  materia di "Fondo di previdenza per le persone
          che    svolgono   lavori   di   cura   non   derivanti   da
          responsabilita'  familiari",  di cui al decreto legislativo
          16 settembre 1996, n. 565;".
              Il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
          18 maggio   2006,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          20 maggio  2006,  n. 116, reca il conferimento di incarichi
          ai Ministri senza portafoglio.
              Il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
          15 giugno   2006,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          29 giugno  2006,  n.  149,  reca  la delega di funzioni del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  in  materia  di
          politiche  per  la  famiglia, al Ministro senza portafoglio
          on. dott.ssa Rosaria Bindi, detta Rosy.
              Il  decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
          modificazioni  dalla  legge  4 agosto  2006,  n. 248 (testo
          coordinato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186,
          S.O.) reca disposizioni urgenti per il rilancio economico e
          sociale,  per  il contenimento e la razionalizzazione della
          spesa  pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e
          di contrasto all'evasione fiscale.
              -  Il  testo  dell'art.  8  del  decreto legislativo 28
          agosto  1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento delle
          attribuzioni  della  Conferenza permanente per rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30 agosto
          1997, n. 202, e' il seguente:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM .
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.":