IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19  che  modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE   del   Consiglio   relative   al   sistema   generale   di
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre  2005,  relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del sig. Tugulan Florin, nato il 15 giugno 1968 a
Caracal  (Romania),  cittadino  rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  12  del  decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come sopra
modificato,   il   riconoscimento   del   proprio  titolo  accademico
professionale   di   «Inginer   -   profilul  mecanic,  specializarea
Tehnologia   Constructiiclor   de   Masini»   conseguito   presso  la
«Universitatea  Din  Craiova»  nel giugno  1993,  come  attestato dal
«Ministerul  Invatamintului»,  ai  fini  dell'accesso  all'albo degli
ingegneri  -  sezione  A  settore industriale e l'esercizio in Italia
della omonima professione;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 25 ottobre 2007;
  Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
  Rilevato    che    vi    sono    differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di
cui  e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le
misure compensative;
  Visto  l'art.  6,  n.  1 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi'
come sopra modificato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al sig. Tugulan Florin, nato il 15 giugno 1968 a Caracal (Romania),
cittadino  rumeno,  e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
ingegneri   sezione A  -  settore  industriale  e  l'esercizio  della
professione in Italia.